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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
GI LI IA - Presidente rel.
CE Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 991/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]di Parte_1
Licata in via Siracusa n. 14 ( ), rappresentata e difesa C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Federica Ferraro - C.F._2
e dall'avv. GI Riso ( - Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_2
quest'ultimo sito in Canicattì (Ag) nella via Regione Siciliana n. 20
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] ( ) e residente Controparte_1 C.F._4
a Ravanusa in via Del Saraceno n. 6 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Manganello
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che, con ricorso depositato il 22 aprile 2025 , premettendo di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 28 settembre 2007 in Campobello di Licata con , atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Naro Controparte_1
al n. 46, parte II, Serie A dell'anno 2007, come risulta dalla sentenza di separazione (in atti è prodotto estratto dell'atto di matrimonio del Comune di Campobello di Licata, che reca quali estremi della trascrizione “anno 20027, n38, parte II, serie B”); che dalla sua unione col è nato a [...], in data [...] il figlio e CP_1 CP_2
che, a causa di continui e insanabili contrasti tra i due coniugi, la comunione materiale e spirituale degli stessi era venuta meno;
e soggiungendo di essere addivenuta col marito alla determinazione di separarsi consensualmente, poi sfociata nel giudizio di separazione iscritto al n. di R.G. 686/2015, alle condizioni stabilite con accordo dell'11.05.2016, confermato con sentenza n. 1885/2016 del Tribunale di Agrigento, ha chiesto dichiararsi cessati gli effetti civili del suo matrimonio e, in particolare, in parziale modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione di “Disporre
l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento ordinario del minore , la somma mensile di € 500,00 entro CP_2
il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie come per legge. - Porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di assegno
[...] Parte_1
divorzile, la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Con memoria di costituzione del 3 giugno 2025 , non opponendosi Controparte_1
alla richiesta avanzata da in ordine alla cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente nonché l'obbligo di mantenimento nei confronti del minore a carico della madre pari ad € 200,00.
All'udienza prevista per il tentativo di conciliazione del 21.10.2025 le parti hanno chiesto un breve rinvio al fine di definire consensualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e, con note scritte depositate in data 1 dicembre 2025, sostitutive dell'udienza del 2 dicembre ex art 127 ter c.p.c., hanno chiesto emettersi sentenza alle condizioni concordate con atto da loro sottoscritto in data 12 novembre 2025, depositato a corredo delle note stesse, condizioni alla cui stregua di seguito qui riprodotte:
<<disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, secondo le cp_2<>
disposizioni sull'affido condiviso, con collocazione stabile presso il domicilio della madre, disponendo che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo modalità che potranno essere concordate tra i coniugi e qualora non trovassero un accordo secondo le seguenti modalità: - Il minore trascorrerà con il padre tre pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 22:00 e a settimane alterne dalle ore 12,00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica;
- per le festività natalizie ad anni alterni il giorno 25 con il padre e il 26 con la madre e il 31 Dicembre con un genitore e il primo giorno di Gennaio con l'altro; - per le festività pasquali ad anni alterni la Domenica con un genitore e il Lunedì con l'altro; - Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre nel periodo feriale allo stesso spettante più giorni consecutivi fino ad un massimo di 15 giorni con possibilità di esercizio del diritto di visita per la madre. - Disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di mantenimento ordinario del minore , la somma Parte_1 CP_2
mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie come per legge. - Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 305,00 a titolo di rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento in favore del minore, così come disposto in sede di separazione. - Stabilire che gli assegni unici ed ogni altro contributo pubblico previsto in favore del minore sarà percepito dalla madre>> che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che è acclarata la cessazione della comunione materiale e spirituale tra le parti e che egli accordi di divorzio non contrastano con principi di ordine pubblico e non confliggono con l'interesse del minore Persona_1 che, infine, stante la natura della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28 settembre 2007 a Campobello di Licata tra nato a [...] il Controparte_1
15.08.1971 e , nata a [...] il [...], atto trascritto Parte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Naro al n. 46, parte II, Serie A dell'anno
2007, come risulta dalla sentenza di separazione (in atti è prodotto estratto dell'atto di matrimonio del Comune di Campobello di Licata, che reca quali estremi della trascrizione “anno 20027, n38, parte II, serie B”), alle condizioni stabilite dalle parti con atto da loro sottoscritto in data 12 novembre 2025, depositato telematicamente in data 1 dicembre 2025, richiamate in motivazione.
Compensa integralmente le spese del giudizio e dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Naro
e del Comune di Campobello di Licata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 11 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GI LI IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
GI LI IA - Presidente rel.
CE Bennici - Giudice
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 991/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] e residente a [...]di Parte_1
Licata in via Siracusa n. 14 ( ), rappresentata e difesa C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Federica Ferraro - C.F._2
e dall'avv. GI Riso ( - Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Email_2
quest'ultimo sito in Canicattì (Ag) nella via Regione Siciliana n. 20
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] ( ) e residente Controparte_1 C.F._4
a Ravanusa in via Del Saraceno n. 6 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Manganello
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato che, con ricorso depositato il 22 aprile 2025 , premettendo di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario il 28 settembre 2007 in Campobello di Licata con , atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Naro Controparte_1
al n. 46, parte II, Serie A dell'anno 2007, come risulta dalla sentenza di separazione (in atti è prodotto estratto dell'atto di matrimonio del Comune di Campobello di Licata, che reca quali estremi della trascrizione “anno 20027, n38, parte II, serie B”); che dalla sua unione col è nato a [...], in data [...] il figlio e CP_1 CP_2
che, a causa di continui e insanabili contrasti tra i due coniugi, la comunione materiale e spirituale degli stessi era venuta meno;
e soggiungendo di essere addivenuta col marito alla determinazione di separarsi consensualmente, poi sfociata nel giudizio di separazione iscritto al n. di R.G. 686/2015, alle condizioni stabilite con accordo dell'11.05.2016, confermato con sentenza n. 1885/2016 del Tribunale di Agrigento, ha chiesto dichiararsi cessati gli effetti civili del suo matrimonio e, in particolare, in parziale modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione di “Disporre
l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento ordinario del minore , la somma mensile di € 500,00 entro CP_2
il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie come per legge. - Porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di assegno
[...] Parte_1
divorzile, la somma di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT”.
Con memoria di costituzione del 3 giugno 2025 , non opponendosi Controparte_1
alla richiesta avanzata da in ordine alla cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente nonché l'obbligo di mantenimento nei confronti del minore a carico della madre pari ad € 200,00.
All'udienza prevista per il tentativo di conciliazione del 21.10.2025 le parti hanno chiesto un breve rinvio al fine di definire consensualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e, con note scritte depositate in data 1 dicembre 2025, sostitutive dell'udienza del 2 dicembre ex art 127 ter c.p.c., hanno chiesto emettersi sentenza alle condizioni concordate con atto da loro sottoscritto in data 12 novembre 2025, depositato a corredo delle note stesse, condizioni alla cui stregua di seguito qui riprodotte:
<<disporre l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, secondo le cp_2<>
disposizioni sull'affido condiviso, con collocazione stabile presso il domicilio della madre, disponendo che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo modalità che potranno essere concordate tra i coniugi e qualora non trovassero un accordo secondo le seguenti modalità: - Il minore trascorrerà con il padre tre pomeriggi a settimana dalle ore 17:00 alle ore 22:00 e a settimane alterne dalle ore 12,00 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica;
- per le festività natalizie ad anni alterni il giorno 25 con il padre e il 26 con la madre e il 31 Dicembre con un genitore e il primo giorno di Gennaio con l'altro; - per le festività pasquali ad anni alterni la Domenica con un genitore e il Lunedì con l'altro; - Durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre nel periodo feriale allo stesso spettante più giorni consecutivi fino ad un massimo di 15 giorni con possibilità di esercizio del diritto di visita per la madre. - Disporre l'obbligo per il sig. di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
, a titolo di mantenimento ordinario del minore , la somma Parte_1 CP_2
mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie come per legge. - Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 305,00 a titolo di rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento in favore del minore, così come disposto in sede di separazione. - Stabilire che gli assegni unici ed ogni altro contributo pubblico previsto in favore del minore sarà percepito dalla madre>> che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che è acclarata la cessazione della comunione materiale e spirituale tra le parti e che egli accordi di divorzio non contrastano con principi di ordine pubblico e non confliggono con l'interesse del minore Persona_1 che, infine, stante la natura della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28 settembre 2007 a Campobello di Licata tra nato a [...] il Controparte_1
15.08.1971 e , nata a [...] il [...], atto trascritto Parte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Naro al n. 46, parte II, Serie A dell'anno
2007, come risulta dalla sentenza di separazione (in atti è prodotto estratto dell'atto di matrimonio del Comune di Campobello di Licata, che reca quali estremi della trascrizione “anno 20027, n38, parte II, serie B”), alle condizioni stabilite dalle parti con atto da loro sottoscritto in data 12 novembre 2025, depositato telematicamente in data 1 dicembre 2025, richiamate in motivazione.
Compensa integralmente le spese del giudizio e dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Naro
e del Comune di Campobello di Licata.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 11 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GI LI IA