Art. 9. (Servizio civile all'estero). 1. Il servizio civile puo' essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonche' in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalita' ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 .
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero.
Nota all' art. 9, comma 1:
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230 , vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera g).
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero.
Nota all' art. 9, comma 1:
- Per la legge 8 luglio 1998, n. 230 , vedasi la nota all'art. 2, comma 3, lettera g).