Art. 64. Per i mutui concernenti beni mobili il credito dell'ente o istituto e' assistito da privilegio prevalente su ogni altro
Articolo 64 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 63Articolo 65
- Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 64 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Versione
15 gennaio 1954
15 gennaio 1954