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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/08/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa N.R.G. 504/2024 proposta da
( : 001.307.461-00), Parte_1 C.F._1 cittadina brasiliana, nata in data [...] nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di Aparecida de Goiânia (GO-Brasile), in Avenida E-1;
( : ), cittadina Parte_2 C.F._1 C.F._2 brasiliana, nata in data [...] nella città di Hidrolandia (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia (GO-Brasile), in Rua 1041 n. 118;
( : ), cittadina brasiliana, Parte_3 C.F._1 C.F._3 nata in data [...] nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di
Goiânia (GO-Brasile), in Rua T-33 n. 125;
( : ), cittadina brasiliana, nata Parte_4 C.F._1 C.F._4 in data 27.08.1958 nella città di Corrégo do Ouro (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia (GO Brasile), in Rua Doutor José Joaquim de Souza, blocco 08,
Lotto 16;
( : ), cittadina brasiliana, nata in Parte_5 C.F._1 C.F._5 data 14.10.1982 nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia
(GO-Brasile), in Rua Doutor José Joaquim de Souza, isolato 08, Lotto 15;
(C.F./CPF: ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_6 C.F._6
10.08.1989 nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia (GO-
Brasile), in Rua Caldas Novas, isolato 02, Lotto 11;
( : ), cittadina brasiliana, nata Parte_7 C.F._1 C.F._7 in data 06.03.1953 nella città di Inhumas (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia (GO Brasile), in in Rua Caldas Novas, isolato 02, Lotto 11/12;
( : ), cittadino Parte_8 C.F._1 C.F._8 brasiliano, nato in data [...] nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia (GO-Brasile), in Avenida Boulevard Conde dos Arcos, isolato
38, Lotto 02;
( : ), cittadino brasiliano, Parte_9 C.F._1 C.F._9 nato in data [...] nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di
Goiânia (GO-Brasile), in Rua Dr. José Joaquim de Souza, isolato 08, Lotto 16;
( : ), cittadina brasiliana, Parte_10 C.F._1 C.F._10 nata in data [...] nella città di Vàrzea Grande (MT-Brasile) e residente nella città di Cuiabá (MT-Brasile), in Avenida Ipiranga s/n;
( : ), cittadino Parte_11 C.F._1 C.F._11 brasiliano, nato in data [...] nella città di São Miguel do Araguaia (GO-
Brasile) e residente nella città di Cuiabá (MT-Brasile), in Avenida Ipiranga s/n;
(C.F./CPF: ), cittadino brasiliano, nato in Parte_12 C.F._12 data 14.10.1951, nella città di Inhumas (GO-Brasile) e residente nella città di
Cuiabá (MT-Brasile), in Estrada da Guia, zona rurale;
(C.F./CPF: ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_13 C.F._13
14.08.1993 nella città di Juruena (MT-Brasile) e residente nella città di Brasnorte
(MT-Brasile), in Rua Iguatemi n. 151;
( : ), cittadino brasiliano, Parte_14 C.F._1 C.F._14 nato in data [...] nella città di Morro GU (SP-Brasile) e residente nella città di Morro GU (SP-Brasile), in Rua Inàcio Franco n. 684; tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Marco Maiorca del Foro di Milano ricorrenti contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Pag. 2 di 18
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 febbraio 2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, nato a Palmanova, in [...], il Persona_1
21 ottobre 1856, che è emigrato in Brasile senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, chiedendo altresì che venga ordinato al di CP_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, con vittoria di spese e compensi.
Il 12 febbraio 2024 il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta per il 5 novembre
2024.
Con note depositate il 28 ottobre 2025 le parti ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la contumacia del resistente, insistendo sulle conclusioni di CP_1 cui al ricorso introduttivo.
Con memoria depositata il 5 novembre 2024 si è costituito il
[...]
rilevando: la mancanza agli atti dei provvedimenti giurisdizionali CP_1 relativi alla ricostruzione del certificato di nascita di (doc. 7 Persona_2 ric.); l'inidoneità della documentazione allegata a dimostrare la discendenza di da cittadino italiano, in quanto il certificato di nascita del Persona_3 padre ) non reca alcuna dichiarazione di paternità; Persona_4
l'insufficienza probatoria dei documenti prodotti anche con riguardo alle posizioni di , , , Parte_1 Parte_6 Persona_5 [...]
, , Persona_6 Persona_7 Parte_8
e , in quanto i Persona_8 Persona_9 genitori di e ( Parte_1 Parte_6 Parte_7
e ) non risultano coniugati ed essendo
[...] Persona_10
Pag. 3 di 18 l'attestazione di maternità stata effettuata dal solo padre, pertanto ai sensi dell'art. 258 c.c. tale riconoscimento di maternità non produce effetto, anche considerando che le figlie, avendo più di 14 anni, non hanno manifestato il loro consenso ai sensi dell'art. 250 c.c.; ai sensi della L. 91/1992 e della Circolare del CP_1 dell' n. K.28.1 dell'8 aprile 1991, non è compito delle Prefetture, ma del CP_1
Sindaco del Comune di residenza quale Ufficiale di Stato civile, ovvero al Console italiano, procedere alle verifiche delle condizioni di legge per il conferimento della cittadinanza iure sanguinis, con conseguente inammissibilità della pretesa subordinata avanzata dalle parti ricorrenti di condanna del resistente ad CP_1 attuare gli incombenti necessari per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto alla cittadinanza nei registri dello Stato civile, anche perché implica la condanna ad un facere della P.A. e dato che la registrazione deve avvenire all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere del Tribunale, senza necessità di ulteriori intermediazioni da parte del;
per il resto, non avendo il CP_1
ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso CP_1 ostativo, non si contesta l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana. In conclusione, il ha dunque chiesto: CP_1
“rimettendosi all'Ecc.mo Tribunale adito per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente, previa valutazione della completezza ed idoneità probatoria della documentazione versata da controparte a prova della asserita discendenza da cittadini italiani, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ATTESTANTE
LA DISCENDENZA DA Parte_15
[...]
Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda finalizzata a
[...] dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a
[...]
, , Parte_16 Parte_6 Parte_17 Parte_18
, ,
[...] Persona_7 Parte_8 [...]
non possedendo efficacia Persona_8 Persona_9 in Italia la documentazione formata in BRASILE, effettuata e formata in violazione
Pag. 4 di 18 delle previsioni del Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, circostanza ostativa all'accertamento dell'intervenuta trasmissione della cittadinanza
ALTRESI' VOGLIA In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_1 dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di
Ufficiale di Stato civile”.
A fronte dei rilievi del , è stata fissata una nuova udienza a CP_1 trattazione scritta per il 5 febbraio 2025.
Con note del 31 gennaio 2025 le parti ricorrenti hanno dedotto: relativamente alla validità del certificato di nascita di Persona_2 considerando gli elementi agli atti e il principio del libero convincimento del
Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., letto in combinato disposto con gli artt. 2727 e
2729 c.c., considerando altresì la regolamentazione brasiliana sulla registrazione di nascita e il provvedimento giurisdizionale allegato al doc. 74 e la richiesta di rettifica all'anagrafe brasiliana di cui a doc. 75, va ritenuta l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal;
relativamente al valore probatorio della CP_1 documentazione inerente la posizione di , vanno altresì Persona_3 considerati lo storico scolastico del sig. , il certificato di Persona_4 morte del padre, , nonché la tessera sanitaria (docc. 76-78 ric.), dai Persona_11 quali si evince la paternità del sig. sul figlio;
Persona_11 Persona_4 per quanto riguarda la nascita, avvenuta fuori dal matrimonio, di
[...]
, e sussiste Parte_1 Parte_6 Parte_8 anche la dichiarazione della madre comprovante l'avvenuto riconoscimento della nascita (docc. 79-81); infine, con riguardo alla posizione di , Persona_5
, , Persona_6 Persona_7 Parte_19
e le eccezioni del non appaiono rilevanti, non Parte_20 CP_1 essendo tali soggetti ricorrenti e non essendo dunque oggetto del presente giudizio
Pag. 5 di 18 il riconoscimento della loro cittadinanza italiana. I ricorrenti hanno dunque insistito per le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Al fine di instaurare il contraddittorio con il sulla Controparte_1 nuova documentazione presentata, il Giudice ha fissato una nuova udienza a trattazione scritta per il 24 luglio 2025. Le parti ricorrenti hanno depositato note con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già esposte nei precedenti scritti difensivi, mentre il nulla ha depositato. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che il dante causa era nato a Palmanova, in [...], facente parte del
Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il
Pag. 6 di 18 Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, data la notoria lunga lista di attesa per l'esame della domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta infatti confermato che il sig.
[...]
cittadino italiano, era nato il [...] e non è mai stato Persona_1 naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. docc. 4, 5 e 6 ric.) e che tra i suoi discendenti diretti vi sono tutti i ricorrenti.
Infatti, risulta documentalmente provato (anche tenendo conto di quanto verrà infra specificato in ordine alle eccezioni del ) che: Controparte_1
- dall'unione di e è nato Persona_1 Persona_12 Persona_2
dalla cui unione con è nato , che, a sua volta,
[...] Per_13 Persona_11 nell'ambito del matrimonio con , ha generato Controparte_2 [...]
e ; Persona_14 Persona_4
Per_1
- è madre di (odierno Parte_7 Persona_15 ricorrente), padre a sua volta di;
Persona_16
- è padre dell'odierna ricorrente Persona_4 Parte_21
;
[...]
- (cognome trascritto nei documenti anche come Persona_2
) è altresì padre di , padre a sua volta dei ricorrenti Per_4 Persona_17
, e , oltre che Parte_12 Parte_7 Parte_22 di , e Parte_23 Parte_24 Per_18
- è poi padre del ricorrente Parte_12 Parte_11
, a sua volta padre della ricorrente ,
[...] Parte_10 oltre che di;
Persona_19
- è poi madre delle ricorrenti Parte_7 [...]
(successivamente alle nozze Parte_1 Parte_1
) e;
[...] Parte_6
- (successivamente alle nozze ) è Parte_22 Parte_4
Pag. 7 di 18 madre degli altri due ricorrenti e Parte_9 Parte_25
[...]
- ha generato l'odierna ricorrente;
Parte_23 Parte_26
- è madre della ricorrente;
Parte_24 Parte_2
- è madre del ricorrente Per_18 Parte_8
[...]
Per quanto riguarda le lacune probatorie sottolineate dal in sede CP_1 di costituzione, ad avviso di questo Giudice le parti ricorrenti hanno sopperito con la documentazione depositata in allegato alla nota del 31 gennaio 2025.
Nello specifico, per quanto riguarda la discendenza di è Persona_2 stato depositato il provvedimento dell'autorità giudiziaria brasiliana, debitamente tradotto e apostillato, di correzione dell'atto di nascita, con la conseguenza che può certamente ritenersi provata la sua discendenza dal capostipite Persona_1
[...]
Per quanto riguarda la discendenza di (e quindi dei Persona_4 suoi discendenti, tra cui la ricorrente ) da , Parte_21 Persona_11 assume rilievo dirimente il certificato di morte di quest'ultimo, in cui è indicata espressamente la paternità di . Persona_4
Infine, con riguardo alla discendenza di , Parte_1
e da , sono Parte_6 Parte_8 Parte_7 stati depositati gli avvenuti riconoscimenti della nascita anche da parte della madre;
non è dunque dubbio residuo in ordine alla discendenza.
Ne consegue una piena conferma probatoria dell'albero genealogico descritto dalle parti ricorrenti e sopra riportato.
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto
Pag. 8 di 18 della specifica natura del diritto.
Nei due casi concreti sottoposti al vaglio del giudice di legittimità, la domanda dei ricorrenti, che avevano provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadini italiani, emigrati in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo, era stata accolta dal Tribunale ordinario di Roma che, conseguentemente, aveva ordinato agli organi competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile. Il tribunale, in particolare, aveva rigettato l'eccezione ministeriale della cd. “grande naturalizzazione”, secondo cui con decreto n. 58 del 1889 - del Governo provvisorio brasiliano - sarebbe stato introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889.
Il Tribunale di Roma ha osservato – in ragione della natura di diritto assoluto – che la cittadinanza italiana può perdersi solo in forza di un atto volontario ed esplicito e non anche dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana, precisando che essa non era stata documentata dalla parte onerata.
Di diversa e opposta opinione la Corte d'Appello di Roma che, investita dell'impugnazione dal ha interamente riformato le Controparte_3 ordinanze impugnate, considerando interrotta la linea di trasmissione dello status civitatis, in ragione della perdita della cittadinanza italiana degli avi (nati in Italia e poi emigrati in Brasile), nonché della perdita della cittadinanza italiana dei loro figli (nati in Brasile), ai sensi dell'art. 11 c.c. 1865. Ciò in quanto il loro inserimento nel “consesso sociale” brasiliano ed il godimento di tutti diritti civili e politici riconosciuti dal Brasile avrebbe determinato una “accettazione tacita” della cittadinanza brasiliana ed una correlativa e “contestuale rinuncia tacita” a quella originaria italiana;
e che la perdita della cittadinanza italiana degli avi degli appellati si sarebbe, comunque, verificata in base all'art. 11, n. 3, c.c. 1865, in quanto costoro avevano svolto attività lavorativa nel paese di migrazione, accettando, senza l'autorizzazione del governo italiano, un impiego da un governo estero, per esso intendendosi l'organo di governo che regolamenta e consente al
Pag. 9 di 18 cittadino straniero di vivere e lavorare nello stato ove si è trasferito.
La Suprema Corte, in totale riforma delle pronunce della Corte d'Appello di
Roma, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13
Pag. 10 di 18 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi comuni dei ricorrenti.
Con riguardo ai discendenti dell'avo per linea femminile, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente
Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 92/1991 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i
Pag. 11 di 18 genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 92/1991, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento formatosi sul punto, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
Pag. 12 di 18 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” . Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si è interrotta a causa di passaggi generazionali per linea femminile. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e conseguentemente ai loro discendenti.
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né degli avi.
Conseguentemente, deve riconoscersi a tutti i ricorrenti – che hanno dimostrato la discendenza diretta da cittadino italiano - la titolarità della
Pag. 13 di 18 cittadinanza italiana.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione il rappresenta, in via Controparte_1 preliminare, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco CP_1 del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Nel caso di specie, il evidenzia che i richiedenti non CP_1 possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata CP_1 con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_1 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, CP_1 rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il sostiene che i soggetti tenuti al CP_1 compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del
Pag. 14 di 18 DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte"; l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_1 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che anche tale domanda degli istanti vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_1 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della
Pag. 15 di 18 domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, Controparte_1 innanzitutto, che le circolari emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente
Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031, nonché ibidem Cass., 09 gennaio 2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla
Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, deve rilevarsi che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Pag. 16 di 18 Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 123 e l'art. 102 CP_1 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_1 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_1 quale organo periferico della Amministrazione statale.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo CP_1 non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova CP_1 la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, dichiarato che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani e il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato Controparte_1 competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo
Pag. 17 di 18 alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 22 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Nella causa N.R.G. 504/2024 proposta da
( : 001.307.461-00), Parte_1 C.F._1 cittadina brasiliana, nata in data [...] nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di Aparecida de Goiânia (GO-Brasile), in Avenida E-1;
( : ), cittadina Parte_2 C.F._1 C.F._2 brasiliana, nata in data [...] nella città di Hidrolandia (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia (GO-Brasile), in Rua 1041 n. 118;
( : ), cittadina brasiliana, Parte_3 C.F._1 C.F._3 nata in data [...] nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di
Goiânia (GO-Brasile), in Rua T-33 n. 125;
( : ), cittadina brasiliana, nata Parte_4 C.F._1 C.F._4 in data 27.08.1958 nella città di Corrégo do Ouro (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia (GO Brasile), in Rua Doutor José Joaquim de Souza, blocco 08,
Lotto 16;
( : ), cittadina brasiliana, nata in Parte_5 C.F._1 C.F._5 data 14.10.1982 nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia
(GO-Brasile), in Rua Doutor José Joaquim de Souza, isolato 08, Lotto 15;
(C.F./CPF: ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_6 C.F._6
10.08.1989 nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia (GO-
Brasile), in Rua Caldas Novas, isolato 02, Lotto 11;
( : ), cittadina brasiliana, nata Parte_7 C.F._1 C.F._7 in data 06.03.1953 nella città di Inhumas (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia (GO Brasile), in in Rua Caldas Novas, isolato 02, Lotto 11/12;
( : ), cittadino Parte_8 C.F._1 C.F._8 brasiliano, nato in data [...] nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di Goiânia (GO-Brasile), in Avenida Boulevard Conde dos Arcos, isolato
38, Lotto 02;
( : ), cittadino brasiliano, Parte_9 C.F._1 C.F._9 nato in data [...] nella città di Goiânia (GO-Brasile) e residente nella città di
Goiânia (GO-Brasile), in Rua Dr. José Joaquim de Souza, isolato 08, Lotto 16;
( : ), cittadina brasiliana, Parte_10 C.F._1 C.F._10 nata in data [...] nella città di Vàrzea Grande (MT-Brasile) e residente nella città di Cuiabá (MT-Brasile), in Avenida Ipiranga s/n;
( : ), cittadino Parte_11 C.F._1 C.F._11 brasiliano, nato in data [...] nella città di São Miguel do Araguaia (GO-
Brasile) e residente nella città di Cuiabá (MT-Brasile), in Avenida Ipiranga s/n;
(C.F./CPF: ), cittadino brasiliano, nato in Parte_12 C.F._12 data 14.10.1951, nella città di Inhumas (GO-Brasile) e residente nella città di
Cuiabá (MT-Brasile), in Estrada da Guia, zona rurale;
(C.F./CPF: ), cittadina brasiliana, nata in [...] Parte_13 C.F._13
14.08.1993 nella città di Juruena (MT-Brasile) e residente nella città di Brasnorte
(MT-Brasile), in Rua Iguatemi n. 151;
( : ), cittadino brasiliano, Parte_14 C.F._1 C.F._14 nato in data [...] nella città di Morro GU (SP-Brasile) e residente nella città di Morro GU (SP-Brasile), in Rua Inàcio Franco n. 684; tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Marco Maiorca del Foro di Milano ricorrenti contro
, C.F. in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste resistente con l'intervento del P.M. in sede
Pag. 2 di 18
Il Giudice, dott.ssa Michela Bortolami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 febbraio 2024 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, nato a Palmanova, in [...], il Persona_1
21 ottobre 1856, che è emigrato in Brasile senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana, chiedendo altresì che venga ordinato al di CP_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, con vittoria di spese e compensi.
Il 12 febbraio 2024 il P.M. ha dichiarato di nulla opporre.
Il Giudice ha dunque fissato udienza a trattazione scritta per il 5 novembre
2024.
Con note depositate il 28 ottobre 2025 le parti ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la contumacia del resistente, insistendo sulle conclusioni di CP_1 cui al ricorso introduttivo.
Con memoria depositata il 5 novembre 2024 si è costituito il
[...]
rilevando: la mancanza agli atti dei provvedimenti giurisdizionali CP_1 relativi alla ricostruzione del certificato di nascita di (doc. 7 Persona_2 ric.); l'inidoneità della documentazione allegata a dimostrare la discendenza di da cittadino italiano, in quanto il certificato di nascita del Persona_3 padre ) non reca alcuna dichiarazione di paternità; Persona_4
l'insufficienza probatoria dei documenti prodotti anche con riguardo alle posizioni di , , , Parte_1 Parte_6 Persona_5 [...]
, , Persona_6 Persona_7 Parte_8
e , in quanto i Persona_8 Persona_9 genitori di e ( Parte_1 Parte_6 Parte_7
e ) non risultano coniugati ed essendo
[...] Persona_10
Pag. 3 di 18 l'attestazione di maternità stata effettuata dal solo padre, pertanto ai sensi dell'art. 258 c.c. tale riconoscimento di maternità non produce effetto, anche considerando che le figlie, avendo più di 14 anni, non hanno manifestato il loro consenso ai sensi dell'art. 250 c.c.; ai sensi della L. 91/1992 e della Circolare del CP_1 dell' n. K.28.1 dell'8 aprile 1991, non è compito delle Prefetture, ma del CP_1
Sindaco del Comune di residenza quale Ufficiale di Stato civile, ovvero al Console italiano, procedere alle verifiche delle condizioni di legge per il conferimento della cittadinanza iure sanguinis, con conseguente inammissibilità della pretesa subordinata avanzata dalle parti ricorrenti di condanna del resistente ad CP_1 attuare gli incombenti necessari per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto alla cittadinanza nei registri dello Stato civile, anche perché implica la condanna ad un facere della P.A. e dato che la registrazione deve avvenire all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere del Tribunale, senza necessità di ulteriori intermediazioni da parte del;
per il resto, non avendo il CP_1
ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso CP_1 ostativo, non si contesta l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana. In conclusione, il ha dunque chiesto: CP_1
“rimettendosi all'Ecc.mo Tribunale adito per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo a parte richiedente, previa valutazione della completezza ed idoneità probatoria della documentazione versata da controparte a prova della asserita discendenza da cittadini italiani, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE PROBATORIA ATTESTANTE
LA DISCENDENZA DA Parte_15
[...]
Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda finalizzata a
[...] dichiarare l'intervenuta trasmissione della cittadinanza in capo a
[...]
, , Parte_16 Parte_6 Parte_17 Parte_18
, ,
[...] Persona_7 Parte_8 [...]
non possedendo efficacia Persona_8 Persona_9 in Italia la documentazione formata in BRASILE, effettuata e formata in violazione
Pag. 4 di 18 delle previsioni del Codice civile italiano in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, circostanza ostativa all'accertamento dell'intervenuta trasmissione della cittadinanza
ALTRESI' VOGLIA In caso di riconoscimento della cittadinanza, compensare le spese di giudizio, previo rigetto della domanda subordinata finalizzata a porre a carico del resistente gli adempimenti connessi all'annotazione CP_1 dell'eventuale provvedimento favorevole, rientrando tale fase esecutiva nelle attribuzioni del Cancelliere ex art 14 DPR 396/2002 e del Sindaco in qualità di
Ufficiale di Stato civile”.
A fronte dei rilievi del , è stata fissata una nuova udienza a CP_1 trattazione scritta per il 5 febbraio 2025.
Con note del 31 gennaio 2025 le parti ricorrenti hanno dedotto: relativamente alla validità del certificato di nascita di Persona_2 considerando gli elementi agli atti e il principio del libero convincimento del
Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., letto in combinato disposto con gli artt. 2727 e
2729 c.c., considerando altresì la regolamentazione brasiliana sulla registrazione di nascita e il provvedimento giurisdizionale allegato al doc. 74 e la richiesta di rettifica all'anagrafe brasiliana di cui a doc. 75, va ritenuta l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal;
relativamente al valore probatorio della CP_1 documentazione inerente la posizione di , vanno altresì Persona_3 considerati lo storico scolastico del sig. , il certificato di Persona_4 morte del padre, , nonché la tessera sanitaria (docc. 76-78 ric.), dai Persona_11 quali si evince la paternità del sig. sul figlio;
Persona_11 Persona_4 per quanto riguarda la nascita, avvenuta fuori dal matrimonio, di
[...]
, e sussiste Parte_1 Parte_6 Parte_8 anche la dichiarazione della madre comprovante l'avvenuto riconoscimento della nascita (docc. 79-81); infine, con riguardo alla posizione di , Persona_5
, , Persona_6 Persona_7 Parte_19
e le eccezioni del non appaiono rilevanti, non Parte_20 CP_1 essendo tali soggetti ricorrenti e non essendo dunque oggetto del presente giudizio
Pag. 5 di 18 il riconoscimento della loro cittadinanza italiana. I ricorrenti hanno dunque insistito per le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Al fine di instaurare il contraddittorio con il sulla Controparte_1 nuova documentazione presentata, il Giudice ha fissato una nuova udienza a trattazione scritta per il 24 luglio 2025. Le parti ricorrenti hanno depositato note con le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già esposte nei precedenti scritti difensivi, mentre il nulla ha depositato. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, con riguardo alla competenza territoriale, va rilevato che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26 novembre 2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n.
13, aggiungendovi il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani". Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse, in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge.
Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
L'art. 1 del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che il dante causa era nato a Palmanova, in [...], facente parte del
Distretto di Corte d'Appello di Trieste, il Foro competente è inderogabilmente il
Pag. 6 di 18 Tribunale Civile di Trieste, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Va rilevato, poi, che sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti, data la notoria lunga lista di attesa per l'esame della domanda di cittadinanza in via amministrativa.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, va osservato quanto segue.
Dalla documentazione in atti risulta infatti confermato che il sig.
[...]
cittadino italiano, era nato il [...] e non è mai stato Persona_1 naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. docc. 4, 5 e 6 ric.) e che tra i suoi discendenti diretti vi sono tutti i ricorrenti.
Infatti, risulta documentalmente provato (anche tenendo conto di quanto verrà infra specificato in ordine alle eccezioni del ) che: Controparte_1
- dall'unione di e è nato Persona_1 Persona_12 Persona_2
dalla cui unione con è nato , che, a sua volta,
[...] Per_13 Persona_11 nell'ambito del matrimonio con , ha generato Controparte_2 [...]
e ; Persona_14 Persona_4
Per_1
- è madre di (odierno Parte_7 Persona_15 ricorrente), padre a sua volta di;
Persona_16
- è padre dell'odierna ricorrente Persona_4 Parte_21
;
[...]
- (cognome trascritto nei documenti anche come Persona_2
) è altresì padre di , padre a sua volta dei ricorrenti Per_4 Persona_17
, e , oltre che Parte_12 Parte_7 Parte_22 di , e Parte_23 Parte_24 Per_18
- è poi padre del ricorrente Parte_12 Parte_11
, a sua volta padre della ricorrente ,
[...] Parte_10 oltre che di;
Persona_19
- è poi madre delle ricorrenti Parte_7 [...]
(successivamente alle nozze Parte_1 Parte_1
) e;
[...] Parte_6
- (successivamente alle nozze ) è Parte_22 Parte_4
Pag. 7 di 18 madre degli altri due ricorrenti e Parte_9 Parte_25
[...]
- ha generato l'odierna ricorrente;
Parte_23 Parte_26
- è madre della ricorrente;
Parte_24 Parte_2
- è madre del ricorrente Per_18 Parte_8
[...]
Per quanto riguarda le lacune probatorie sottolineate dal in sede CP_1 di costituzione, ad avviso di questo Giudice le parti ricorrenti hanno sopperito con la documentazione depositata in allegato alla nota del 31 gennaio 2025.
Nello specifico, per quanto riguarda la discendenza di è Persona_2 stato depositato il provvedimento dell'autorità giudiziaria brasiliana, debitamente tradotto e apostillato, di correzione dell'atto di nascita, con la conseguenza che può certamente ritenersi provata la sua discendenza dal capostipite Persona_1
[...]
Per quanto riguarda la discendenza di (e quindi dei Persona_4 suoi discendenti, tra cui la ricorrente ) da , Parte_21 Persona_11 assume rilievo dirimente il certificato di morte di quest'ultimo, in cui è indicata espressamente la paternità di . Persona_4
Infine, con riguardo alla discendenza di , Parte_1
e da , sono Parte_6 Parte_8 Parte_7 stati depositati gli avvenuti riconoscimenti della nascita anche da parte della madre;
non è dunque dubbio residuo in ordine alla discendenza.
Ne consegue una piena conferma probatoria dell'albero genealogico descritto dalle parti ricorrenti e sopra riportato.
In punto di diritto, per quanto riguarda i discendenti per linea maschile, con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022) la Corte di cassazione a
Sezioni Unite è intervenuta dando risposta al quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione abdicativa debba essere manifestata espressamente, tenuto conto
Pag. 8 di 18 della specifica natura del diritto.
Nei due casi concreti sottoposti al vaglio del giudice di legittimità, la domanda dei ricorrenti, che avevano provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadini italiani, emigrati in Brasile alla fine del diciannovesimo secolo, era stata accolta dal Tribunale ordinario di Roma che, conseguentemente, aveva ordinato agli organi competenti di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile. Il tribunale, in particolare, aveva rigettato l'eccezione ministeriale della cd. “grande naturalizzazione”, secondo cui con decreto n. 58 del 1889 - del Governo provvisorio brasiliano - sarebbe stato introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889.
Il Tribunale di Roma ha osservato – in ragione della natura di diritto assoluto – che la cittadinanza italiana può perdersi solo in forza di un atto volontario ed esplicito e non anche dal mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana, precisando che essa non era stata documentata dalla parte onerata.
Di diversa e opposta opinione la Corte d'Appello di Roma che, investita dell'impugnazione dal ha interamente riformato le Controparte_3 ordinanze impugnate, considerando interrotta la linea di trasmissione dello status civitatis, in ragione della perdita della cittadinanza italiana degli avi (nati in Italia e poi emigrati in Brasile), nonché della perdita della cittadinanza italiana dei loro figli (nati in Brasile), ai sensi dell'art. 11 c.c. 1865. Ciò in quanto il loro inserimento nel “consesso sociale” brasiliano ed il godimento di tutti diritti civili e politici riconosciuti dal Brasile avrebbe determinato una “accettazione tacita” della cittadinanza brasiliana ed una correlativa e “contestuale rinuncia tacita” a quella originaria italiana;
e che la perdita della cittadinanza italiana degli avi degli appellati si sarebbe, comunque, verificata in base all'art. 11, n. 3, c.c. 1865, in quanto costoro avevano svolto attività lavorativa nel paese di migrazione, accettando, senza l'autorizzazione del governo italiano, un impiego da un governo estero, per esso intendendosi l'organo di governo che regolamenta e consente al
Pag. 9 di 18 cittadino straniero di vivere e lavorare nello stato ove si è trasferito.
La Suprema Corte, in totale riforma delle pronunce della Corte d'Appello di
Roma, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13
Pag. 10 di 18 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022).
Tali pronunce esprimono, dunque, un principio generale per cui la perdita di cittadinanza può derivare solo da un atto volontario ed esplicito, che, nel caso di specie, non risulta essere mai stato posto in essere dagli avi comuni dei ricorrenti.
Con riguardo ai discendenti dell'avo per linea femminile, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente
Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 92/1991 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i
Pag. 11 di 18 genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 92/1991, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 della L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art. 10 della Legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento formatosi sul punto, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
Pag. 12 di 18 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” . Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri
d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si è interrotta a causa di passaggi generazionali per linea femminile. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e conseguentemente ai loro discendenti.
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né degli avi.
Conseguentemente, deve riconoscersi a tutti i ricorrenti – che hanno dimostrato la discendenza diretta da cittadino italiano - la titolarità della
Pag. 13 di 18 cittadinanza italiana.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione il rappresenta, in via Controparte_1 preliminare, l'impossibilità per il convenuto, anche tramite il Sindaco CP_1 del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”. Nel caso di specie, il evidenzia che i richiedenti non CP_1 possono annoverarsi tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata CP_1 con cui il ricorrente chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività CP_1 necessarie per l'annotazione della sentenza di accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
Ritenendo che il non risulti titolare di alcun obbligo specifico, CP_1 rientrando invece tale attività materiale nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile, il sostiene che i soggetti tenuti al CP_1 compimento dell'attività propedeutica all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia di Stato civile sono il Cancelliere il quale , ex art 14 del
Pag. 14 di 18 DPR 30 maggio 1989 n.123, deve provvedere alla trasmissione della sentenza all'autorità competente e l'ufficiale dello stato civile il quale, ex art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, deve provvedere alle annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria direttamente e senza altra formalità o su istanza di parte"; l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale CP_1 provvedimento favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_1
Il Giudice ritiene che anche tale domanda degli istanti vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto e, in sua Controparte_1 vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della
Pag. 15 di 18 domanda dello status civitatis, il , quale Autorità Controparte_1 amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 richiamata dal , il Giudice osserva, Controparte_1 innanzitutto, che le circolari emanate dalla Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente
Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031, nonché ibidem Cass., 09 gennaio 2009 n.237). Trattandosi di atto endogeno alla
Pubblica Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Inoltre, deve rilevarsi che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_1
Pag. 16 di 18 Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n. 123 e l'art. 102 CP_1 comma 1 del DPR n. 396/2000, il Giudice osserva quanto segue.
Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , trattandosi di mera comunicazione di atti d'ufficio CP_1 rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel Controparte_1 quale organo periferico della Amministrazione statale.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo CP_1 non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, al contrario, trova CP_1 la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_1
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di riconoscimento della cittadinanza va accolta e, per l'effetto, dichiarato che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani e il dovrà provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato Controparte_1 competente, ai necessari adempimenti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo
Pag. 17 di 18 alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 22 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Michela Bortolami
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