Sentenza breve 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/02/2026, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00226/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00081/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 81 del 2026, proposto dalla società DE GR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrica Riccelli, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone e Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva :
del provvedimento del Comune di Eboli - Sviluppo Economico, SUAP e Patrimonio - Determinazione del responsabile Area E.Q. dott. Raffaele Monti notificato a mezzo p.e.c. il 15.10.2025 registro generale n.1471 del 13.10.2025 - registro settore n.161 del 13.10.2025 di “ accertamento quota a carico delle soc. DE group srl per il recupero del costo delle opere di urbanizzazione primaria rif. lotto a24. ” nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso - ivi compresa la nota prot. n. 2736 del 20.01.2020 di avvio del procedimento e la nota di prot. n. 48245 del 24.11.2025 trasmessa alla ricorrente a mezzo pec del 24.11.2025 in riscontro alla nota trasmessa a mezzo pec del 10.11.2025 prot. n. 46169 dell’11.11.2025 nonché la nota trasmessa a mezzo pec il 26.11.2025 prot. n.48622 del 26/11/2025 - anche ove non conosciuto dalla odierna ricorrente.
e inoltre per la condanna del Comune di Eboli al pagamento in favore della DE GR S.r.l. della somma di € 19.704,36, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo, a titolo di restituzione del corrispettivo versato per l'assegnazione del lotto A24, a seguito della dichiarata decadenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RT RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi degli artt. 60 e 73 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente ha acquisito dal precedente proprietario assegnatario, suo dante causa, un fondo all’interno dell’Area PIP del Comune di Eboli - approvato con delibera di Consiglio Comunale n.88 del 9.12.2004 e segnatamente del lotto A 24.
2. Nel 2017 veniva disposta la decadenza dall’assegnazione del relativo lotto in quanto, sostanzialmente, il Comune addebitava alla interessata ed attuale ricorrente, oltre che ai suoi danti causa, la mancata esecuzione delle opere progettate per la effettiva allocazione dell’attività siderurgica che avevano inteso impiantare sullo stesso lotto. Avverso il provvedimento la SIDER GR aveva peraltro proposto innanzi a questo Tribunale il ricorso r.g.n. 397/2017 dichiarato poi perento per inattività della parte ricorrente con decreto decisorio n. 404/2022.
3.Sennonchè, a seguito del predetto atto di decadenza il Comune e la DE GR convenivano sulla necessità di addivenire alla retrocessione del fondo, previa restituzione di quanto dovuto dal Comune per gli esborsi fino a quel momento sopportati dalla ricorrente; di conseguenza, sulla base della disciplina dell’art. 6 bis della Convenzione originaria, veniva quantificata la complessiva somma di € 19.704,36.
3.1 Tuttavia le parti non sono addivenute poi alla stipula del definitivo atto di retrocessione, né la DE GR ha più ricevuto la somma liquidata, a causa di un contrasto generatosi sui contenuti di talune clausole dello stipulando atto di retrocessione. Segnatamente la ricorrente ha riferito che detti contrasti si sarebbero sviluppati su di una clausola di rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa che il Comune avrebbe inteso inserire e che invece la ricorrente rifiutava; per questo motivo, almeno secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, l’atto di retrocessione ancora non sarebbe stato stipulato.
3.2 Venendo alle più prossime vicende di causa, il Comune, a mezzo degli atti impugnati, ha disposto:
a) di non corrispondere il corrispettivo spettante alla stessa in esito alla decadenza dalla assegnazione di un lotto PIP D24, condizionandolo alla sottoscrizione dell’atto di retrocessione e ritenendo, comunque la somma compensata da quanto la ricorrente dovrebbe a titolo di oneri per le opere di urbanizzazione primaria realizzate dal Comune;
b) con la determina del Responsabile A.E.Q. Sviluppo Economico, SUAP e Patrimonio n. 1471 del 13.10.2025 a firma del Responsabile A.E.Q. Sviluppo Economico ha quantificato e chiesto il pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti dalla ricorrente per la partecipazione al PIP come previsti in sede di convenzione (art.3), risultando cessionario della originaria posizione di altro imprenditore;
c) infine, a mezzo della determina (prot. 48622) del 26.11.2025 ha chiesto la documentazione attestante il pagamento del “conguaglio maggiori indennità di esproprio” per l’importo di € 83.490,73 avvertendo che in disattesa detto conguaglio sarebbe stato ritenuto non versato con conseguente attivazione delle procedure di recupero in quanto “ la presente richiesta, varrà come eventuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990” .
4. La ricorrente ha impugnato le determinazioni chiedendone l’annullamento; inoltre ha chiesto al Tribunale, con riferimento al punto sub a) di “accertare e dichiarare il diritto della DE GR S.r.l. alla restituzione della somma di € 19.704,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo, per i motivi descritti in premessa e per l'effetto, condannare il Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della DE GR S.r.l. della somma di € 19.704,36, o della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere del credito sino al soddisfo” .
5. Il Comune si è costituito in giudizio contestando in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale in favore del Giudice ordinario quanto a tutte le domande proposte; per il resto, partitamente, ha ribadito la sussistenza dei presupposti per addebitare alla ricorrente gli oneri di urbanizzazione.
6. All’odierna udienza il Collegio ha dato avviso alle parti presenti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm. e rilevato, comunque, la sussistenza di possibili causa di parziale inammissibilità del ricorso come da verbale in atti.
7. Va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione della domanda sub a) riguardante la corretta determinazione della somma dovuta a seguito della disposta decadenza e la sua subordinazione alla sottoscrizione, alle condizioni indicate dal Comune dell’atto di retrocessione.
In proposito, nel solco di un indirizzo seguito da una recente decisione della Sezione dalla quale il Collegio non vede ragioni per discostarsi (sent. n. 680/2025), al fine di dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo risulta utile il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione (sez. I, 24/02/2025, n.4781) nella quale è stato affermato che “ la controversia avente ad oggetto la legittimità dell’esercizio, da parte di un consorzio di sviluppo industriale, del potere autoritativo di disporre il riacquisto di un’area ceduta a un privato per la realizzazione di uno stabilimento industriale o artigianale, ai sensi dell'art. 63 cit., è infatti devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, spettando invece al Giudice ordinario la cognizione della domanda di determinazione del prezzo di acquisto, la quale dà luogo ad una controversia di natura meramente patrimoniale ” (cfr. Cass., Sez. Un., 24/02/2011, n. 4462; Cons. Stato, Sez. IV, 27/03/2014, n. 1477; 7/02/2012, n. 664).
Per questa parte l’odierna materia del contendere ha per l’appunto ad oggetto profili di natura patrimoniale, senza che venga in diretto rilievo l’esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione. E tanto vale anche con riferimento alla eccepita compensazione tra quanto dovuto alla ricorrente e liquidato dal Comune e quanto da quest’ultimo preteso a titolo di oneri di urbanizzazione, venendo in rilievo comunque una modalità di estinzione del rapporto obbligatorio, ovvero l’aspetto attuativo di quella obbligazione, la cui cognizione è già riservata alla g.o.
7.1 Non solo. Anche rispetto ai controversi contenuti dell’atto di retrocessione non viene in questione, perché incontroverso, il riacquisto da parte del Comune e dunque il potere autoritativo di disporre il riacquisto di un’area ceduta a un privato per la realizzazione di uno stabilimento industriale o artigianale, che invece, avrebbe comportato la devoluzione della causa alla giurisdizione del Giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., 24/02/2011, n. 4462; Cons. Stato, Sez. IV, 27/03/2014, n. 1477; 7/02/2012, n. 664).
Sul punto, invece, ancorchè nel petitum manchi una specifica domanda sul punto, le parti discutono esclusivamente dell’adempimento materiale della sottoscrizione e addirittura sul contenuto di una sua clausola, attribuendo ciascuna all’altra la causa della mancata sottoscrizione del relativo atto.
7.1 Conseguentemente, rispetto a questa parte della controversia deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa andrà riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. entro il termine di 90 gg. dal passaggio in giudicato della presente decisione.
8. Parimenti è inammissibile, per carenza di lesività, l’impugnazione della nota sub c) con cui il Comune aveva, invece, disposto la richiesta di documentazione inerente il “ conguaglio maggiori indennità di esproprio ” per l’importo di € 83.490,73. Del resto lo stesso atto è stato qualificato dal Comune come comunicazione di avvio del procedimento “ per conguaglio maggiori indennità di esproprio per il lotto A24”. Il Collegio peraltro dubita che la cognizione dell’atto lesivo eventualmente conclusivo di questo specifico procedimento rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa.
9. Restano dunque da esaminare i soli atti con i quali il Comune ha determinato il costo degli oneri di urbanizzazione rispetto ai motivi d’impugnazione avverso di essi proposti dalla ricorrente.
9.1 Rispetto a detta domanda, va premessa la specifica sussistenza della giurisdizione esclusiva in materia di determinazione degli oneri di urbanizzazione individuata all’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., in quanto trattasi di controversia avente ad oggetto oneri strettamente connessi al rilascio e alla successiva caducazione di titoli edilizi, materia afferente all’uso del territorio. Ciò precisato parte ricorrente ha posto in giudizio esclusivamente la questione della non debenza dei predetti oneri, ancorando la propria pretesa alla circostanza che fin dal 2017 sarebbe intervenuta la decadenza del titolo e che, di conseguenza, non si sarebbero maturati i presupposti per l’obbligazione.
Dal canto suo il Comune, richiamando giurisprudenza in termini, oltre a rilevare anche in tal caso il difetto di giurisdizione (infondatamente) ha eccepito che la fonte dell’obbligazione si sarebbe dovuta rinvenire nell’art. 3 della Convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune e l’assegnatario dante causa della ricorrente e nella quale era previsto che “ Per le opere di urbanizzazione che il Comune realizzerà direttamente con finanziamenti in favore dell’Ente, l’assegnatario restituirà l’aliquota di propria spettanza dei relativi costi ...”
10. Il motivo è infondato. La questione è stata già arata dalla Sezione a proposito di controversie analoghe sorte in relazione al medesimo PIP del Comune di Eboli.
10.1 In particolare, riprendendo le considerazioni svolte in proposito dal Tribunale richiamando l’analogo avviso formatosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato : “ i costi sopportati dal Comune per le opere di urbanizzazione relative al PIP vanno recuperati puramente e semplicemente, senza che sia necessario un impegno a spendere nuovamente quanto recuperato per ulteriori opere di urbanizzazione, di cui oltretutto non si capirebbe la necessità, nel momento in cui il PIP stesso è stato attuato e senza che il recupero possa essere limitato all’importo degli originari preventivi. I costi vanno poi recuperati dall’interessato per il solo fatto che egli sia assegnatario di un’area, anche se in quel momento essa non gli sia stata ancora trasferita per intero, e a maggior ragione, anche se il titolo edilizio non gli sia stato ancora rilasciato... Aver distinto il credito del Comune relativo al costo per le opere di urbanizzazione del PIP dal credito del Comune stesso relativo al rilascio dei singoli titoli edilizi consente di determinare con esattezza il momento da cui la prescrizione del primo credito incomincia a decorrere, momento che va identificato appunto con quello da cui il diritto stesso può essere fatto valere, così come previsto dall’art. 2935 c.c. Nel caso di specie, il termine coinciderebbe con la data del singolo negozio di assegnazione, perché evidentemente senza l’assegnazione dell’area ad un soggetto determinato, non si può dire che questi sia obbligato a pagare il costo delle opere, costo che in termini economici rappresenta il prezzo dell’assegnazione stessa. Nel caso di specie, però, questo termine è aumentato di cinque anni, per effetto della citata pattuizione aggiuntiva contenuta nell’art. 3 della convenzione. Non si tratta di una non consentita pattuizione in deroga ai termini ordinari di prescrizione, ma semplicemente di una dilazione di pagamento accordata dal Comune, che sposta in avanti il termine di prescrizione semplicemente perché non consente al Comune stesso, in conformità al principio, di far valere il diritto prima di una certa epoca ” (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1917/2024 che richiama Consiglio di Stato nm. 5502 e 5503 del 2022).
Dalle motivazioni appena richiamate emerge dunque che i contributi “ generali ” correlati ad opere effettuate dal Comune per avviare il PIP siano dovuti e commisurati in funzione del “ costo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi concretamente nella zona, e differisce dal contributo da pagare all'atto del rilascio della concessione di costruzione, che ha natura contributiva, rappresentando un corrispettivo delle spese che la collettività si addossa per il conferimento al privato della facoltà di edificazione e dei vantaggi che il concessionario ottiene per effetto della trasformazione; trattandosi di due istituti diversi ne derivano oneri diversi, l'uno relativo al costo sostenuto per rendere urbanizzata ed edificabile la singola area, l'altro relativo ad un contributo, di carattere tributario, volto alla realizzazione del generale assetto urbanistico del territorio comunale” (Consiglio di Stato sez. IV, 15/09/2014, n. 4685) . In quest’ultima è stato altresì precisato che “Come si è detto, il contributo per il rilascio della concessione imposto dalla L. 28.1.1977 n. 10, commisurato agli oneri di urbanizzazione, ha carattere generale, in quanto prescinde dall'esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato senza tener conto dell'utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione né delle spese effettivamente necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita, mentre ha diversa natura il rimborso delle spese di urbanizzazione effettivamente sostenute dall'Amministrazione comunale, previsto dall'articolo 35, comma XI, della L. 22.10.1971, essendo rivolto a determinare il prezzo di cessione, ossia a reintegrare il Comune del costo sostenuto per l'espropriazione, l'urbanizzazione e l'ulteriore trasferimento dell'area”.
L’obbligazione, difatti, trova giustificazione nella necessità di rimborsare il Comune delle spese sostenute “ considerando il principio ordinamentale di copertura dei costi sostenuti dall'amministrazione per l'espropriazione e l'infrastrutturazione di aree da devolvere in favore di soggetti privati a fini di insediamenti produttivi (secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 12, della L. 865/1971 disciplinante la materia dell'edilizia economica e popolare, ma esportabile anche nel campo degli insediamenti produttivi cfr. TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 318/2014; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 149/2017) (TAR Campania, Napoli, sez. VIII n. 573/2023).
In proposito si è poi più volte affermato che il principio generale, secondo cui l’obbligo di contribuzione è indissolubilmente correlato all’effettivo esercizio dello ius aedificandi , non vale rispetto ai casi in cui la partecipazione agli oneri di urbanizzazione costituisce oggetto di un'obbligazione non già imposta ex lege , ma assunta contrattualmente nell’ambito di un rapporto di natura pubblicistica correlato alla pianificazione territoriale (Cons. Stato, sentenza n. 6339 del 12 novembre 2018; TAR Veneto Venezia sent. 221/2021).
11. Quanto al rilievo che ad avviso della ricorrente avrebbe assunto la sopravvenuta decadenza sull’obbligo di corrispondere gli oneri di cui si tratta, data la natura dei contributi dovuti, non è accoglibile l’argomento secondo il quale l’intervenuta decadenza avrebbe fatto recedere il diritto agli oneri.
In disparte la natura sanzionatoria della revoca, in ogni caso, come precisato, detti contributi non risultavano correlati, o almeno ciò non è contestato nel ricorso, allo specifico titolo che la società aveva o avrebbe dovuto richiedere, ma assumevano carattere generale ed erano dunque da considerarsi a monte delle attività ulteriori che avrebbe dovuto svolgere la concessionaria/assegnataria.
In presenza della richiamata clausola dell’art. 3 non può essere posto in discussione nell’ an il diritto alla corresponsione degli oneri in favore del Comune, quantomeno in base agli argomenti veicolati nel ricorso. Sfuggono inoltre al sindacato di questo giudizio eventuali altre questioni riguardanti i rapporti interni tra l’attuale ricorrente e i suoi danti causa.
12. Conclusivamente, va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di accertamento del diritto della DE GR S.r.l. alla restituzione della somma di € 19.704,36, oltre accessori unitamente alla correlata richiesta di condanna del Comune al pagamento della medesima somma. Parimenti è inammissibile per carenza d’interesse, stante il carattere di non lesività dell’atto la nota prot. n. 48622/2025 avente ad oggetto l’avvio del procedimento avente ad oggetto il “ conguaglio maggiori indennità di esproprio ” per l’importo di € 83.490,73. Per converso è ammissibile ma infondata è nel merito la domanda riguardante l’insussistenza del diritto del Comune a determinare e richiedere gli oneri di urbanizzazione previsti dall’art. 3 della Convenzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione la domanda di accertamento del diritto della DE GR S.r.l. alla restituzione della somma di € 19.704,36, oltre accessori, unitamente alla correlata richiesta di condanna del Comune al pagamento della medesima somma. Con salvezza degli effetti sostanziali e processuali la domanda andrà riassunta, per questa parte, innanzi al giudice ordinario, dotato di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della presente decisione.
- dichiara inammissibile per difetto d’interesse attuale la domanda di annullamento della nota prot. n. 48622/2025, trattandosi di atto di avvio del procedimento “ per conguaglio maggiori indennità di esproprio per il lotto A24”.
- respinge il ricorso quanto alla domanda di annullamento delle determinazioni comunali prot. n.1471/2025 e 161/2025 (oltre alla nota 48245/2025), nelle rispettive parti in cui è stata determinata e richiesta dal Comune (nota 161/2025) la somma di € 45.541,00 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria già corrisposti dall’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RT RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO