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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2403/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, RG 2403/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CERA MICHELINA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Paradisi n. 1 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CERA MICHELINA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Paradisi n. 1 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 12.05.2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologate con Decreto di questo Tribunale in data 17.10.2016 nel procedimento 3649/2016
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 14.05.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: Per_ 1) disporre il collocamento paritario dei figli minori e , nati a Reggio Per_1 Emilia rispettivamente il 05.01.2008 CF. e il 02.11.2011 CF. C.F._3 presso entrambi i genitori, pur mantenendo la residenza C.F._4 anagrafica presso l'abitazione materna;
i genitori si organizzeranno liberamente di volta in volta per la gestione dei figli, ricorrendo al regime di visita di cui al predetto decreto in caso di disaccordo;
2) in considerazione del collocamento paritario dei figli e del medesimo impegno profuso dai genitori nella cura e nella gestione degli stessi, disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della prole nei periodi di permanenza presso di sè;
3) disporre che le spese straordinarie relative ai figli e determinate secondo il protocollo in uso al Tribunale di Reggio Emilia, siano divise al 60% a carico della madre e al 40% a carico del padre;
4) disporre la compensazione delle spese legali fra le parti.
Rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico ed avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale omologate con Decreto di questo Tribunale in data 17.10.2016 nel procedimento 3649/2016 - Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione, RG 2403/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CERA MICHELINA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Paradisi n. 1 è elettivamente domiciliato e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CERA MICHELINA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Paradisi n. 1 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di separazione
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c depositato in data 12.05.2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologate con Decreto di questo Tribunale in data 17.10.2016 nel procedimento 3649/2016
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 14.05.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: Per_ 1) disporre il collocamento paritario dei figli minori e , nati a Reggio Per_1 Emilia rispettivamente il 05.01.2008 CF. e il 02.11.2011 CF. C.F._3 presso entrambi i genitori, pur mantenendo la residenza C.F._4 anagrafica presso l'abitazione materna;
i genitori si organizzeranno liberamente di volta in volta per la gestione dei figli, ricorrendo al regime di visita di cui al predetto decreto in caso di disaccordo;
2) in considerazione del collocamento paritario dei figli e del medesimo impegno profuso dai genitori nella cura e nella gestione degli stessi, disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della prole nei periodi di permanenza presso di sè;
3) disporre che le spese straordinarie relative ai figli e determinate secondo il protocollo in uso al Tribunale di Reggio Emilia, siano divise al 60% a carico della madre e al 40% a carico del padre;
4) disporre la compensazione delle spese legali fra le parti.
Rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico ed avuto riguardo all'interesse morale e materiale della prole minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto che le spese di lite vadano integralmente compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale omologate con Decreto di questo Tribunale in data 17.10.2016 nel procedimento 3649/2016 - Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Damiano Dazzi