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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/08/2025, n. 11856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11856 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice ND LA ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6669 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BRANZANTI ALBERTO ed EUFORBIO IA OB
PARTE OPPONENTE
e
, C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. PORFIRI LUCA
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con ricorso ex art. 615 c.p.c. l'odierno opponente ha Parte_1 contestato il diritto dell'opposto a procedere a esecuzione forzata Controparte_1 in forza della sentenza n. 16662/2024 resa dal Tribunale di Roma e pubblicata il
04/11/2024 e notificatagli in antecedenza ad atto di precetto in data 19/12/2024. In particolare, ha così concluso in atto di citazione: “Contrariis rejectis, piaccia all'adito
Magistrato ritenere e dichiarare nullo l'atto di precetto notificato all'opponente in data
19.12.2024 e, conseguentemente, privarlo di giuridica efficacia;
in via gradata, ridurre
l'importo precettato alle sole spettanze dovute per le spese legali, nella misura del dovuto. In ogni caso con vittoria e refusione delle spese del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la parte opposta la quale ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito contrariis rejectis rigettare integralmente l'opposizione a precetto, in quanto totalmente infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate nel presente atto. Vinte le spese.”.
All'udienza del 23/07/2025 (udienza tenuta sulla base delle disposizioni normative emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni) la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione può essere accolta nei seguenti liti.
Invero, con la sentenza posta a base del precetto oggetto di giudizio, il giudice ha provveduto a ricalcolare le quote ereditarie procedendo a una ridistribuzione del patrimonio ereditario, tenendo conto di nuovi calcoli. Questa operazione, che è tipica della fase divisionale, richiede una valutazione del patrimonio e delle quote spettanti a ciascun erede, inclusa la verifica dei conguagli precedentemente assegnati. Orbene, in relazione alla fattispecie scrutinata, appare evincibile come la condanna al pagamento del conguaglio delle somme sia avvinto da un nesso di sinallagmaticità con l'accertamento delle quote ereditarie. Ne discende che “la provvisoria esecutività non può riguardare i capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi dichiarativi e/o costitutivi della situazione giuridica sostanziale” per cui la esecutività della pronuncia di condanna al pagamento del conguaglio non può essere anticipata rispetto alla pronuncia costitutiva che non può produrre effetti prima del passaggio in giudicato.
Tuttavia, in tema di opposizione a precetto, quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di mero accertamento e contenga, altresì, un capo di condanna alle spese processuali (come nel caso di specie) il creditore procedente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata esclusivamente sulla scorta del capo di condanna relativo alle spese di lite.
Pertanto, va dichiarata l'efficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1 precetto oggetto della presente opposizione, in forza del quale ha Controparte_1 azionato la sentenza n. 16662/2024 resa dal Tribunale di Roma e pubblicata il
04/11/2024, limitatamente all'importo di euro 12.881,01 così determinato:
Pag. 2 di 3 Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite relativamente al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara l'efficacia nei confronti di dell'atto di precetto Parte_1 oggetto della presente opposizione, in forza del quale ha Controparte_1 azionato la sentenza n. 16662/2024 resa dal Tribunale di Roma e pubblicata il
04/11/2024, limitatamente all'importo di euro 12.881,01;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 18/08/2025
Il Giudice
ND LA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice ND LA ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6669 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
, C.F. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BRANZANTI ALBERTO ed EUFORBIO IA OB
PARTE OPPONENTE
e
, C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. PORFIRI LUCA
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con ricorso ex art. 615 c.p.c. l'odierno opponente ha Parte_1 contestato il diritto dell'opposto a procedere a esecuzione forzata Controparte_1 in forza della sentenza n. 16662/2024 resa dal Tribunale di Roma e pubblicata il
04/11/2024 e notificatagli in antecedenza ad atto di precetto in data 19/12/2024. In particolare, ha così concluso in atto di citazione: “Contrariis rejectis, piaccia all'adito
Magistrato ritenere e dichiarare nullo l'atto di precetto notificato all'opponente in data
19.12.2024 e, conseguentemente, privarlo di giuridica efficacia;
in via gradata, ridurre
l'importo precettato alle sole spettanze dovute per le spese legali, nella misura del dovuto. In ogni caso con vittoria e refusione delle spese del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio la parte opposta la quale ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito contrariis rejectis rigettare integralmente l'opposizione a precetto, in quanto totalmente infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni illustrate nel presente atto. Vinte le spese.”.
All'udienza del 23/07/2025 (udienza tenuta sulla base delle disposizioni normative emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni) la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione può essere accolta nei seguenti liti.
Invero, con la sentenza posta a base del precetto oggetto di giudizio, il giudice ha provveduto a ricalcolare le quote ereditarie procedendo a una ridistribuzione del patrimonio ereditario, tenendo conto di nuovi calcoli. Questa operazione, che è tipica della fase divisionale, richiede una valutazione del patrimonio e delle quote spettanti a ciascun erede, inclusa la verifica dei conguagli precedentemente assegnati. Orbene, in relazione alla fattispecie scrutinata, appare evincibile come la condanna al pagamento del conguaglio delle somme sia avvinto da un nesso di sinallagmaticità con l'accertamento delle quote ereditarie. Ne discende che “la provvisoria esecutività non può riguardare i capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi dichiarativi e/o costitutivi della situazione giuridica sostanziale” per cui la esecutività della pronuncia di condanna al pagamento del conguaglio non può essere anticipata rispetto alla pronuncia costitutiva che non può produrre effetti prima del passaggio in giudicato.
Tuttavia, in tema di opposizione a precetto, quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza di mero accertamento e contenga, altresì, un capo di condanna alle spese processuali (come nel caso di specie) il creditore procedente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata esclusivamente sulla scorta del capo di condanna relativo alle spese di lite.
Pertanto, va dichiarata l'efficacia nei confronti di dell'atto di Parte_1 precetto oggetto della presente opposizione, in forza del quale ha Controparte_1 azionato la sentenza n. 16662/2024 resa dal Tribunale di Roma e pubblicata il
04/11/2024, limitatamente all'importo di euro 12.881,01 così determinato:
Pag. 2 di 3 Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite relativamente al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara l'efficacia nei confronti di dell'atto di precetto Parte_1 oggetto della presente opposizione, in forza del quale ha Controparte_1 azionato la sentenza n. 16662/2024 resa dal Tribunale di Roma e pubblicata il
04/11/2024, limitatamente all'importo di euro 12.881,01;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 18/08/2025
Il Giudice
ND LA
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