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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. VI ST PRESIDENTE dott.ssa NU AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1482/2025 R.G., promossa da
e , rappresentate e difese dall'avv. Silvia Parte_1 Parte_2
Baldoni;
RICORRENTI nei confronti di
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marco Luzi;
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 7.10.2025 sulle seguenti conclusioni: per le ricorrenti come da ricorso
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis,
a) Accertare i presupposti per l'ottenimento della pensione di reversibilità in capo ad entrambe le ricorrenti;
b) accertare che il diritto all'ottenimento della pensione di reversibilità decorre dal mese successivo a quello del decesso del sig. avvenuto in data Per_1
07.01.2025; CP_ c) condannare l il pagamento della pensione di reversibilità in favore delle ricorrenti, nella misura del 50% ciascuna (concordata tra le ricorrenti), ovvero, in
Pagina 1 subordine e nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuta la richiesta percentuale del 50%, nella diversa percentuale che l'Ill.mo Giudice riterrà equa.
Con vittoria di spese.”
Per il convenuto come da comparsa di costituzione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale : in via preliminare, in rito : dichiarare la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale
Ordinario in composizione Collegiale, ed emettere i consequenziali provvedimenti.
Nel merito, l , ovviamente, erogherà i due trattamenti Controparte_2 pensionistici di reversibilità, pro quota, in conformità al provvedimento giurisdizionale che emetterà il Tribunale competente.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, esse non potranno essere addebitate all' , il quale, come detto in precedenza, non può attribuire Controparte_2 entrambe le quote di reversibilità senza un provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano che il Tribunale in applicazione dell'art.9 comma 3 L. n.898/1970 provvedesse alla attribuzione della pensione di reversibilità del defunto
[...]
(deceduto il 7.1.2025) in favore della ex-moglie (titolare di Per_2 Parte_2 assegno divorzile in base alla sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro
n.72/2023) e in favore della coniuge superstite , per il 50% Parte_1 ciascuna, secondo la volontà concorde delle due ricorrenti.
Si costituiva l il quale eccepiva l'incompetenza del giudice del lavoro, CP_1 dinanzi al quale il ricorso era stato presentato. Nel merito dichiarava di rimettersi alla decisione del Tribunale.
Con provvedimento del 2.9.2025 il giudice del lavoro dichiarava che il procedimento non rientrava nella materia di sua competenza.
La causa passava al ruolo contenzioso ordinario e proseguiva dinanzi a questo
Tribunale.
Preliminarmente va osservato che è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “esula dal novero delle controversie previdenziali, soggette al rito speciale di cui all'art. 442, cod. proc. civ., ed è, quindi, attribuita al tribunale
Pagina 2 secondo il rito ordinario, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, la controversia tra l'ex coniuge divorziato ed il coniuge superstite avente ad oggetto la ripartizione tra essi della quota di pensione reversibile, in quanto il relativo giudizio riguarda esclusivamente la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 898 del 1970 e non involge profili concernenti il rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale”
(Cass. n.3384/2003).
L'art.9 comma 5 L. n. 898/1970 espressamente dispone che il procedimento va deciso con sentenza.
Ciò posto, nel merito non vi è contestazione tra le parti sul fatto che entrambe le ricorrenti e abbiano i requisiti per percepire la Parte_1 Parte_2 pensione di reversibilità. Neppure l ha sollevato contestazioni su tale CP_1 punto.
e concordemente hanno chiesto che la Parte_1 Parte_2 pensione di reversibilità sia assegnata in pari quota a ciascuna di esse.
La richiesta congiunta delle ricorrenti è conforme alla legge e all'ordine pubblico, pertanto viene recepita dal Tribunale.
Gli effetti della presente pronuncia decorrono nei confronti dell'ente previdenziale erogatore dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. n.22259/2013).
Le spese di causa vengono compensate interamente, in considerazione della sostanziale assenza di contrasto tra tutti i soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n.1482/2025 RG promosso da e nei confronti dell;
Parte_1 Parte_2 CP_1
- dispone che la pensione di reversibilità di riservata per legge al Persona_2 coniuge sia ripartita in favore della coniuge divorziata per la quota Parte_2 del 50% e in favore della coniuge superstite per la quota del Parte_1
50%;
- conseguentemente dispone che l eroghi direttamente ad CP_1 Parte_1
e a la somma a ciascuna spettante, con decorrenza
[...] Parte_2 dal primo giorno del mese successivo al decesso di;
Persona_2
- spese di causa compensate.
Pagina 3 Così deciso nella Camera di consiglio di questo Tribunale il 7 ottobre 2025 a
Pesaro.
Il Giudice est. Il Presidente
NU AR VI ST atto sottoscritto digitalmente
Pagina 4
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. VI ST PRESIDENTE dott.ssa NU AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1482/2025 R.G., promossa da
e , rappresentate e difese dall'avv. Silvia Parte_1 Parte_2
Baldoni;
RICORRENTI nei confronti di
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marco Luzi;
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 7.10.2025 sulle seguenti conclusioni: per le ricorrenti come da ricorso
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis,
a) Accertare i presupposti per l'ottenimento della pensione di reversibilità in capo ad entrambe le ricorrenti;
b) accertare che il diritto all'ottenimento della pensione di reversibilità decorre dal mese successivo a quello del decesso del sig. avvenuto in data Per_1
07.01.2025; CP_ c) condannare l il pagamento della pensione di reversibilità in favore delle ricorrenti, nella misura del 50% ciascuna (concordata tra le ricorrenti), ovvero, in
Pagina 1 subordine e nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuta la richiesta percentuale del 50%, nella diversa percentuale che l'Ill.mo Giudice riterrà equa.
Con vittoria di spese.”
Per il convenuto come da comparsa di costituzione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale : in via preliminare, in rito : dichiarare la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale
Ordinario in composizione Collegiale, ed emettere i consequenziali provvedimenti.
Nel merito, l , ovviamente, erogherà i due trattamenti Controparte_2 pensionistici di reversibilità, pro quota, in conformità al provvedimento giurisdizionale che emetterà il Tribunale competente.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, esse non potranno essere addebitate all' , il quale, come detto in precedenza, non può attribuire Controparte_2 entrambe le quote di reversibilità senza un provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2025 e Parte_1 Parte_2 chiedevano che il Tribunale in applicazione dell'art.9 comma 3 L. n.898/1970 provvedesse alla attribuzione della pensione di reversibilità del defunto
[...]
(deceduto il 7.1.2025) in favore della ex-moglie (titolare di Per_2 Parte_2 assegno divorzile in base alla sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro
n.72/2023) e in favore della coniuge superstite , per il 50% Parte_1 ciascuna, secondo la volontà concorde delle due ricorrenti.
Si costituiva l il quale eccepiva l'incompetenza del giudice del lavoro, CP_1 dinanzi al quale il ricorso era stato presentato. Nel merito dichiarava di rimettersi alla decisione del Tribunale.
Con provvedimento del 2.9.2025 il giudice del lavoro dichiarava che il procedimento non rientrava nella materia di sua competenza.
La causa passava al ruolo contenzioso ordinario e proseguiva dinanzi a questo
Tribunale.
Preliminarmente va osservato che è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “esula dal novero delle controversie previdenziali, soggette al rito speciale di cui all'art. 442, cod. proc. civ., ed è, quindi, attribuita al tribunale
Pagina 2 secondo il rito ordinario, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, la controversia tra l'ex coniuge divorziato ed il coniuge superstite avente ad oggetto la ripartizione tra essi della quota di pensione reversibile, in quanto il relativo giudizio riguarda esclusivamente la quantificazione di siffatte quote in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge n. 898 del 1970 e non involge profili concernenti il rapporto assicurativo e previdenziale con l'ente previdenziale”
(Cass. n.3384/2003).
L'art.9 comma 5 L. n. 898/1970 espressamente dispone che il procedimento va deciso con sentenza.
Ciò posto, nel merito non vi è contestazione tra le parti sul fatto che entrambe le ricorrenti e abbiano i requisiti per percepire la Parte_1 Parte_2 pensione di reversibilità. Neppure l ha sollevato contestazioni su tale CP_1 punto.
e concordemente hanno chiesto che la Parte_1 Parte_2 pensione di reversibilità sia assegnata in pari quota a ciascuna di esse.
La richiesta congiunta delle ricorrenti è conforme alla legge e all'ordine pubblico, pertanto viene recepita dal Tribunale.
Gli effetti della presente pronuncia decorrono nei confronti dell'ente previdenziale erogatore dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato (Cass. n.22259/2013).
Le spese di causa vengono compensate interamente, in considerazione della sostanziale assenza di contrasto tra tutti i soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n.1482/2025 RG promosso da e nei confronti dell;
Parte_1 Parte_2 CP_1
- dispone che la pensione di reversibilità di riservata per legge al Persona_2 coniuge sia ripartita in favore della coniuge divorziata per la quota Parte_2 del 50% e in favore della coniuge superstite per la quota del Parte_1
50%;
- conseguentemente dispone che l eroghi direttamente ad CP_1 Parte_1
e a la somma a ciascuna spettante, con decorrenza
[...] Parte_2 dal primo giorno del mese successivo al decesso di;
Persona_2
- spese di causa compensate.
Pagina 3 Così deciso nella Camera di consiglio di questo Tribunale il 7 ottobre 2025 a
Pesaro.
Il Giudice est. Il Presidente
NU AR VI ST atto sottoscritto digitalmente
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