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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1969/2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Angelico n. 38, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Carlo de Marchis Gómez, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Conti APPELLANTE
E
in persona del presidente e legale rappresentate pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Ladispoli (Roma), alla Piazza Riga n. 7, presso lo studio dell'Edoardo Nesci, che la rappresenta e difende APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5998/2023 pubblicata in data 20 giugno 2023
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.11.2021 deduceva che: - dall'1.3.2014 al 31.7.2019, senza alcuna Parte_1 regolarizzazione, aveva prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della
[.. (che si occupava della gestione di servizi ambientali, della raccolta e della Controparte_2 trasformazione di rifiuti e svolgeva, in particolare, in regime di appalto con le amministrazioni comunali, il servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani, gestione delle isole ecologiche, al fine di un loro recupero, selezione, cernita e riduzione volumetrica), provvedendo a svolgere l'attività di “responsabile tecnico ambientale”; - aveva lavorato, prima presso gli uffici di CP_3
e poi (dal febbraio 2017) nella sede operativa di TA, osservando l'orario dalle 9.00 alle
17.00, con un quarto d'ora di pausa pranzo, dal lunedì al sabato;
- aveva ricevuto le direttive in ordine all'attività da svolgere dall'amministratore delegato della società e da suo figlio;
- aveva ricevuto un compenso in misura fissa, sia pure di poco aumentato nel tempo, e con cadenza mensile dalla società o da altre compagine del medesimo gruppo.
Aggiungeva che: - nel corso del 2018 era stato nominato presidente del consiglio direttivo, direttore tecnico e responsabile tecnico del nonché amministratore di una società Parte_2 del gruppo (la ; - nel giugno 2019 la convenuta aveva ridotto CP_1 Controparte_4 unilateralmente il compenso mensile sicché nel luglio 2019 aveva rassegnato le dimissioni.
Deduceva, quindi, che l'attività lavorativa svolta andava qualificata come di lavoro subordinato (“si è impegnato, dietro retribuzione periodica fissa, a prestare le proprie energie fisiche in favore della convenuta sotto il potere disciplinare e di controllo della stessa. Il Sig. percepiva a titolo di retribuzione una somma mensile, inserito stabilmente nel ciclo Pt_1 produttivo della convenuta, senza alcuna autonomia operativa né organizzazione di mezzi propri”
… “Il ricorrente, sul quale non gravava alcun rischio economico proprio, era tenuto ad osservare un predeterminato orario di lavoro essendo inserito in pianta stabile nel ciclo produttivo dell'azienda” … “Nel caso in esame, si ribadisce che il ricorrente era tenuto ad osservare un predeterminato orario lavorativo, esattamente dalle ore 09.00 alle ore 17.00 per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato”: pagine 6-7 del ricorso).
In subordine, rappresentava di aver lavorato in forma personale e continuativa senza progetto alcuno, con conseguente applicazione della presunzione di subordinazione di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003.
In via ancora gradata, deduceva di aver lavorato con le forme dell'etero-organizzazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, “in quanto il Sig. rendeva con continuità la propria Pt_1 attività con modalità sia di luogo che di tempo stabilite dal datore di lavoro”. Sosteneva, dunque, che in ogni caso, per tali prestazioni, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro, aveva diritto a vedersi riconoscere “la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
2 Aggiungeva che, in ragione delle mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrato nel
Livello 7/A del Ccnl Igiene Urbana o, in subordine, nel Livello 6 o, ancora, nel Livello 5 del medesimo CCNL.
Lamentata la mancata percezione della corretta retribuzione spettante ex art. 36 Cost. e 2099
c.c., nonché il rimborso chilometrico previsto dall'art. 46 della contrattazione collettiva di riferimento, così concludeva: “A. Accertare e dichiarare per i motivi di cui al ricorso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 1 marzo 2014 al 31 luglio 2019 o nei diversi periodi di giustizia, se del caso previa conversione ai sensi dell'art 69 del d.lgs 276/03, del rapporto ovvero in subordine la natura etero organizzata del rapporto dal 25 giugno 2015 fino al
31 luglio 2019.
B. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 7/A del CCNL
Igiene Urbana aziende private, in subordine al 6° e, se del caso al 5° livello ovvero al diverso livello, superiore o inferiore ritenuto di giustizia, e comunque ritenuta l'insufficienza della retribuzione, per i motivi di cui al ricorso, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 144.062,00 come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari con maggiorazione del 30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del d.m. n. 37/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2018, da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta e contestava la fondatezza delle avverse pretese, rappresentando che: - la è una società che opera nel settore dei rifiuti, “con Controparte_1 variazione di ragione sociale intervenuta in data 09/10/2018, in precedenza ”; Controparte_5
- il ricorrente si era presentato nel 2014 presso gli uffici dell'allora offrendosi Controparte_5 come consulente e gli era stata proposta un'assunzione a tempo determinato;
- il aveva Pt_1 declinato la proposta rendendosi disponibile ad operare solo come consulente in ragione di un concomitante rapporto di lavoro con la - in ragione di Controparte_6 ciò, il aveva affidato al ricorrente singoli incarichi, il primo dei quali finalizzato a _5 predisporre quanto necessario per partecipare al bando di gara indetto dal Comune di Manziana;
- successivamente il aveva ottenuto altri e diversi incarichi da parte di cooperative sociali Pt_1 associate al , regolarmente compensati. Aggiungeva che mai, pertanto, il aveva _5 Pt_1 lavorato alle dipendenze del e, poi, della avendo sempre svolto la sua _5 Controparte_1 attività, anche per altre compagini, come libero professionista: il rapporto intercorso tra le parti, sia
3 per espressa volontà del ricorrente, sia per le effettive e concrete modalità di espletamento degli incarichi, non aveva mai assunto i tratti caratteristici del lavoro subordinato;
neanche era configurabile alcuna ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa o di etero organizzazione dell'attività. Del resto, la società evidenziava che sarebbe stato “materialmente impossibile” per il ricorrente presentarsi tutte le mattine dal lunedì al sabato presso la e rispettare Controparte_1
l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 17:00 ovvero recarsi in trasferta presso i vari cantieri e/o uffici comunali e, contemporaneamente, essere fisicamente presente in presso la CP_6 [...]
svolgere gli incarichi conferiti dalle cooperative sociali La Palma, Controparte_6
Agriflora e Formambiente, svolgere l'incarico conferito dalla Parte_3
espletare tutte le attività quale Presidente ed Amministratore del e della
[...] Parte_2
Stigmatizzava in proposito come non fosse casuale che il ricorrente, nel Controparte_4 proprio atto introduttivo, non avesse fatto menzione di alcuni rapporti intrattenuti (quali quello presso la e degli incarichi conferiti, oltre che dal Controparte_6
, dalle cooperative sociali anzidette, “salvo, con una artificiosa ricostruzione, tutta _5 appiattita a sostegno della propria domanda, ricondurre le suddette attività nell'alveo della
. Controparte_1
In definitiva, così concludeva: “1) Rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, dichiarati irrilevanti i conteggi allegati al ricorso per i motivi precisati in premessa, determinare e quantificare gli eventuali importi effettivamente dovuti. Con vittoria di spese e onorari, oltre condanna della ricorrente per lite temeraria”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, veniva espletata la prova testimoniale e, all'esito del giudizio, il Tribunale respingeva il ricorso.
In estrema sintesi, il primo giudice riteneva che:
1) quanto alla domanda principale, volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto, le risultanze della prova orale e documentale “portano decisamente ad escludere che tra le parti si sia di fatto instaurato un rapporto di lavoro secondo lo schema della subordinazione”;
2) quanto alle domande subordinate, “il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs.
n. 276/2003 (sia nell'ipotesi di assenza di specifico progetto [comma 1], sia nell'ipotesi di presenza di specifico progetto rispetto al quale tuttavia sia giudizialmente accertata la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato [comma 2]) presuppone necessariamente la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, circostanza questa del tutto assente nel caso di esame”; quanto, invece all'invocato regime di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (applicabile a
4 partire dal gennaio 2016), “dell'organizzazione del lavoro del ad opera del Pt_1 _5
, quanto a tempi e luoghi di lavoro, non vi è traccia alcuna, essendo emerso, dal
[...] complessivo esame delle prove testimoniali e documentali come sopra riportato, che il rapporto instaurato tra il ricorrente e la convenuta abbia avuto i tratti tipici del lavoro professionale autonomo, non subordinato e non etero-organizzato”.
Avverso tale decisione proponeva appello per i motivi come di seguito Parte_1 denominati, che si andranno infra ad approfondire:
1) “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie – sussistenza ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro anche per effetto della “doppia alienità” della prestazione lavorativa resa”;
2) “Erroneità della sentenza per rigetto della domanda subordinata di accertamento della assenza di un contratto a progetto ai fini della conversione/applicazione della normativa del lavoro subordinato”;
3) “Erroneità della sentenza per rigetto della domanda subordinata di accertamento della etero organizzazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015”;
4) “Omesso accoglimento delle domande di pagamento avanzate nel ricorso introduttivo di lite”: assumeva l'appellante che “l'illegittimo rigetto sia della domanda di accertamento della natura subordinata della prestazione che di accertamento della collaborazione priva di un contratto a progetto ovvero di un rapporto di lavoro etero organizzato” aveva determinato “l'illegittimo assorbimento delle domande di condanna al pagamento delle differenze retributive”, che venivano riproposte.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si costituiva in giudizio la società appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 436-bis c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi di censura sollevati da controparte. Rilevava che, sebbene la sentenza fosse esente da vizi e puntualmente motivata, il Tribunale, durante l'istruttoria, aveva errato nel dichiarare decaduta la società dalla prova testimoniale così come richiesta ed ammessa: se, infatti, la società stessa, per un errore nella trascrizione della data dell'udienza di rinvio, non aveva partecipato all'udienza del 25.10.2022 (fissata per l'audizione di due testi per parte), tuttavia il giudice di prime cure, avendo ammesso la lista testimoniale nella sua interezza, avrebbe dovuto limitare la dichiarazione di decadenza ai due soli testi non citati per l'udienza del 25.10.2022 e non agli ulteriori testi indicati in lista (pure ammessi), di cui non era stata ancora fissata l'audizione. Chiedeva, quindi, l'escussione dei testi di cui alla lista, decurtata di due unità, e rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. rigettare integralmente il proposto gravame in
5 quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, dichiarati irrilevanti i conteggi allegati al ricorso per i motivi precisati in premessa, determinare e quantificare gli eventuali importi effettivamente dovuti;
3. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi, con maggiorazione del
30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del d.m. n. 37/2018 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale l'8 marzo 2018, oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. e I.V.A. e. come per legge”.
All'udienza del 16 settembre 2025, sulle conclusioni in atti, il Collegio decideva la causa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, giova evidenziare che il Collegio ha ritenuto superfluo l'espletamento della prova per testi sollecitata dalla parte appellata (previa revoca dell'ordinanza di decadenza pronunciata dal Tribunale), avuto riguardo alla ripartizione degli oneri probatori in materia e al compendio probatorio già acquisito, sia attraverso l'audizione dei testi che attraverso la produzione documentale di entrambe le parti.
3. L'appello è infondato.
3.1. Con il primo motivo di gravame il censura la valutazione delle risultanze Pt_1 istruttorie effettuate dal Tribunale al fine di escludere la subordinazione.
Rileva innanzi tutto il Collegio che il Tribunale ha respinto la domanda principale avanzata da sulla base delle seguenti considerazioni: «Quanto alla invocata subordinazione, Parte_1 va in primo luogo rilevato che le risultanze della espletata prova per testimoni non consentono di ritenere che tra le parti si sia instaurato di fatto un rapporto di detta natura, mancando di essa tutti i requisiti essenziali e fondamentali».
In particolare, «Da quanto complessivamente riferito dai quattro testimoni ascoltati nulla è emerso in ordine al requisito fondamentale dell'eterodirezione, non essendo in alcun modo risultato che il fosse assoggettato, anche in forma attenuata, alle altrui direttive, e cioè che fosse Pt_1 vincolato personalmente al potere direttivo datoriale, potere che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al loro risultato.
Né essendo emersa la sussistenza di uno dei rilevanti requisiti sussidiari, quali la necessaria osservanza di un determinato orario di lavoro.
Né a diverse conclusioni può giungersi attraverso il complessivo esame della documentazione prodotta.
6 Quanto a quella prodotta dal ricorrente, i doc. 2, 4 e 5 evidenziano la mera attività di relazione con i Comuni, con le società di leasing e con le aziende esterne intrattenuta dal Pt_1 per conto del , attraverso mail, gran parte, se non tutte, con un indirizzo non Controparte_5 aziendale ( ; il doc. 3 contiene alcune comunicazioni e ordini di Email_1 servizio rivolti al personale del (non mail) non sottoscritti da alcuno;
il doc. 6 evidenzia _5 la figura di delegato ai sopralluoghi rivestita dal ricorrente in ordine ai bandi di gara cui il intendeva partecipare;
il doc. 10 (denominato nell'elenco come “Direttive aziendali”) _5 evidenza i rapporti intrattenuti dal con la dirigenza del sempre in ordine alle Per_1 _5 attività riguardanti i bandi di gara.
Di contro, dalla documentazione prodotta dalla società convenuta si ricava che al Pt_1 presentatosi al come consulente esterno per assumere incarichi, fu invece inizialmente _5 proposta dal stesso un'assunzione a tempo determinato (all. B); che il nel suo _5 Pt_1 curriculum vitae predisposto a fine dicembre 2015, dichiara di aver prestato servizio come consulente per il (“dal gennaio 2014 ad oggi”), in concomitanza con altra Controparte_5 attività sempre di consulenza in favore della (all. C); che Controparte_6
l'attività di consulenza in favore del è ribadita dallo stesso in un successivo _5 Pt_1 curriculum di luglio 2019, anche qui in concomitanza con due incarichi professionali svolti in favore della (riguardanti il periodo dal marzo 2014 al marzo Controparte_7
2018) e con l'attività di direzione tecnica svolta in favore di una società agricola e relativa all'esecuzione dei lavori di installazione di un impianto eolico, riguardante il periodo 2017/2018
(all. F).
L'attività di incarico professionale svolta dal in favore della Pt_1 Controparte_6
è confermata dalla certificazione dei compensi allo stesso corrisposti negli anni dal 2014 al 2018
(all. G). Lo stesso nel suo profilo social si definisce come un libero professionista (all. H). Pt_1
Durante il periodo in esame il risulta destinatario di compensi ad opera del Pt_1 _5
nonché di alcune cooperative associate;
il piano ferie per l'anno 2019 della società
[...] convenuta non ricomprende la posizione del ricorrente (all. L).
Deve pertanto ritenersi che anche dalla documentazione prodotta non emergano elementi utili ai fini della configurazione come subordinato del rapporto intrattenuto dal con la Pt_1 convenuta.
Di conseguenza, l'assenza di prova, testimoniale e documentale, in ordine al requisito principale dell'eterodirezione, sia pure in forma attenuata;
l'assenza di prova, testimoniale e documentale, in ordine anche ad uno dei principali requisiti sussidiari, quale l'osservanza di un predeterminato orario di lavoro;
le modalità dei compensi percepiti dal ad opera della Pt_1
7 convenuta, che non sono stati corrisposti né con cadenza mensile né in misura fissa;
la circostanza che il utilizzasse un mezzo proprio per gli spostamenti da un sito ad un altro;
in uno con la Pt_1 circostanza che lo stesso non solo all'inizio ma anche alla fine del periodo in esame, si è Pt_1 sempre egli stesso qualificato come consulente della convenuta e in uno con la circostanza che lo stesso nello stesso periodo, ha svolto altri diversi e numerosi incarichi di natura Pt_1 professionale con altri enti;
sono tutti elementi questi, che, complessivamente valutati, portano decisamente ad escludere che tra le parti si sia di fatto instaurato un rapporto di lavoro secondo lo schema della subordinazione».
L'appellante non ha contestato la correttezza dei dati riportati dal primo giudice (ad eccezione del mancato inserimento nel piano ferie, ricondotto dal al fatto che l'appellante Pt_1
è cessato dal servizio in data 31.7.2019), né la conformità degli stessi alle risultanze testimoniali e documentali. Piuttosto, ha sostenuto che gli elementi valorizzati dal primo giudice al fine di escludere la subordinazione sarebbero irrilevanti, avuto riguardo innanzi tutto al ruolo - asseritamente direttivo - ricoperto dall'odierno appellante nella compagine aziendale, ascrivibile ad
“una figura di responsabile aziendale”, con “funzioni direttive”.
Irrilevante, in ragione di detto ruolo, sarebbe l'assenza di un orario;
inoltre, irrilevante sarebbe l'uso dell'autovettura privata, irrilevante sarebbe lo svolgimento di altri incarichi e la qualificazione operata dallo stesso del rapporto intrattenuto dalla società. Al contempo, il Pt_1 primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato elementi rilevanti ai fini dell'accertamento richiesto.
Osserva il Collegio che le valutazioni effettuate dal Tribunale sono corrette e rispettose della giurisprudenza in materia.
E invero, è noto (cfr., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 26138 del 2024) che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità: essendo qui censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. È stato altresì chiarito che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può
8 manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646).
La S.C. ha, poi, affermato (cfr., ex ceteris, Sez. L, Ordinanza n. 19342 del 2023) che, in presenza di prestazioni caratterizzate da un elevato contenuto intellettuale e da un rilevante grado di autonomia (come nel caso dell'attività di un dirigente), è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 3594/2011, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 18414/2013, Cass. n.
9463/2016, Cass. n. 29044/2017, Cass. n. 29761/2018, Cass. n. 5178/2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato.
In particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione,
l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico- giuridica anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 37592 del 2021; Sez. L. Sentenza n. 3640 del 2020).
È stato evidenziato (anche nelle sentenze da ultimo citate), con riferimento al lavoro dirigenziale e alle attività di carattere intellettuale, che “il requisito della eterodirezione dell'attività, seppur interpretato con ragionevolezza”, rimane “il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, come d'altronde evidenziato dalla lettera dell'art. 2094 cod.civ.”.
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, occorre innanzi tutto rilevare che il Pt_1 nell'originario ricorso, non ha giammai rivendicato il ruolo di dirigente in senso proprio ma, al più, di lavoratore con funzioni direttive, ovvero, in subordine, di lavoratore di concetto (cfr. declaratorie degli inquadramenti rivendicati); in ogni caso, all'esito del giudizio, non è stato dimostrato che l'odierno appellante svolgesse funzioni direttive o avesse responsabilità gestionali nei confronti del
9 personale, risultando le testimonianze assunte del tutto generiche e non supportando la documentazione in atti tale assunto (cfr. sul punto quanto si dirà ampiamente infra).
Ciò detto, non pare revocabile in dubbio che, nella specie, è totalmente assente la prova dell'esercizio nei confronti dell'appellante di un potere direttivo e di controllo, sia pure in forma attenuata, da parte dei vertici della società Controparte_1
In proposito appare opportuno richiamare le dichiarazioni dei testi sul punto.
, autista dipendente della società per “circa cinque anni” e fino al Testimone_1
10.1.2020, ha riferito: “Credo che il ricorrente rispondesse a qualcuno, ma non so dire con esattezza chi fosse”.
, dipendente del Comune di Manziana, con mansioni di istruttore direttivo e Testimone_2 competenza anche sulla vigilanza ambientale, ha riferito di aver avuto contatti col Pt_1 nell'ambito di un appalto relativo alla raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Manziana, affidato alla in ordine ai rapporti tra l'appellante e la società, ha dichiarato: “Spesso vedevo Controparte_1 il ricorrente nella stanza del Sindaco insieme con il titolare della (sig. ”. CP_1 Per_2
, autista della società Gesam, che si occupava di portare i rifiuti da Santa Testimone_3
Marinella a TA, ove è un centro di raccolta della , ha in particolare dichiarato: “Non CP_1 so dire se il aveva superiori gerarchici e se prendesse direttive da qualcuno”. Pt_1
, che ha avuto un rapporto di stage con il nel periodo da Testimone_4 Controparte_5 aprile a novembre 2015, ha riferito: “Il Presidente del era ricordo di averlo visto _5 Pt_3 presso l'isola di TA e ricordo che si incontrava con il ricorrente ma nello specifico non so cosa si dicessero;
erano incontri di staff-meeting”.
Orbene, è sicuramente significativo come nessuno dei testi escussi (tutti citati dall'odierno appellante) abbia ricordato che il si rapportasse ad uno o più soggetti a lui sovraordinati, Pt_1 alle cui direttive risultasse assoggettato, sia pure nella forma lieve suindicata. Ed è bene precisare che la mera compresenza dell'appellante, unitamente al presidente del , presso gli uffici _5 comunali di nulla dice in ordine ai concreti rapporti tra il e i vertici aziendali. CP_3 Pt_1
Per quanto riguarda la dichiarazione del innanzi riportata, giova evidenziare come lo Tes_4 stesso abbia espressamente riferito di non sapere “cosa si dicessero” l'appellante e il nei Pt_3 loro incontri;
pertanto, del tutto arbitraria è la qualificazione effettuata dal teste di tali incontri come di “staff-meeting”, dovendosi in ogni caso rimarcare come ai testi non sono demandabili valutazioni di sorta.
Alla luce delle dichiarazioni raccolte deve convenirsi con il Tribunale circa l'assenza della prova del requisito della etero-direzione, sia pure in forma lieve.
10 Anche le poche e-mail contenute nel documento n. 10 allegato all'originario ricorso, e denominato dal stesso come “Direttive aziendali”, evidenziano i rapporti intrattenuti Pt_1 dall'odierno appellante con la dirigenza del essenzialmente in ordine ad attività _5 riguardanti i bandi di gara, ma non denotano alcuna ingerenza di chicchessia sull'attività del né l'esercizio di alcun potere programmatico o conformativo, neanche attenuato, sulle Pt_1 attività dell'appellante.
In assenza, dunque, di qualsivoglia prova in ordine all'esistenza di un potere direttivo e di controllo, anche attenuato, dei vertici della società nei confronti del la domanda di Pt_1 accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro non può che essere respinta, non essendo emerso alcun profilo che possa integrare una pur attenuata forma di eterodirezione nei confronti dell'odierno appellante.
In tale contesto la mancata prova di un orario fisso e predeterminato (evidenziata dal
Tribunale con accertamento del tutto rispondente alle risultanze istruttorie e in alcun modo contestato nell'atto di gravame) non è affatto irrilevante, così come sostenuto dall'appellante, che pure nell'originario ricorso aveva dedotto l'osservanza di un orario specifico - dalle 09.00 alle
17.00, con un quarto d'ora di pausa pranzo dal lunedì al sabato - quale indice rivelatore della subordinazione. Al di là del fatto che la deduzione secondo cui l'assenza di un orario sarebbe stata giustificata dalla funzione dirigenziale è stata introdotta, inammissibilmente, nel presente grado in contrasto con le allegazioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., deve rilevarsi che le risultanze istruttorie non hanno neppure dimostrato l'esistenza in capo al di un obbligo di presenza, al di là di Pt_1 inesistenti vincoli di orario. E non è revocabile in dubbio che un obbligo di presenza presso la sede aziendale o, comunque, presso i luoghi stabiliti dal datore di lavoro incomba anche sui dipendenti con funzioni direttive.
La mancata dimostrazione di qualsivoglia obbligo di orario e di presenza concorre, invero, ad escludere il carattere subordinato delle prestazioni unitamente alla mancata erogazione di compensi fissi a cadenza predeterminata da parte della società odierna appellata (cui non sono riferibili i pagamenti effettuati da soggetti distinti), all'emissione di fatture da parte del Pt_1 all'utilizzo da parte dello stesso della propria automobile, alla prestazione da parte dell'appellante della propria attività professionale in favore di più soggetti nei medesimi periodi (circostanza che determina, necessariamente, l'esistenza di margini di autonomia al fine di contemperare le diverse esigenze correlate ai plurimi incarichi, anche di rappresentanza legale).
Ed è appena il caso di evidenziare che la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica legato ad un account aziendale - usato, peraltro, dal in alternativa ad uno privato Pt_1
- è senz'altro spiegabile in ragione degli incarichi pacificamente Email_2
11 conferiti dalla società all'odierno appellante, che comportavano rapporti con soggetti esterni e, in ogni caso, non è in alcun modo sintomatica della conformazione delle prestazioni rese alle direttive della parte datoriale e dello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. E invero, è noto, e risponde alla comune esperienza, come sia prassi di molte aziende e anche di enti pubblici fornire ai professionisti esterni di cui si avvalgono indirizzi di posta elettronica con dominio interno.
A fronte dei dati emersi, complessivamente considerati, gli elementi evidenziati dall'appellante – laddove concernenti la funzionalità delle prestazioni rispetto all'attività aziendale
– costituiscono un dato di per sé neutro. Sul punto giova richiamare la già citata sentenza n.
3640/2020, ove la S.C. ha affermato: “In sostanza, seppure risultano evidenziati alcuni elementi che normalmente connotano le funzioni di un lavoratore con qualifica dirigenziale, nell'ottica della c. d. catena discendente, è totalmente assente qualsiasi accenno in ordine alla catena ascendente, con particolare riferimento ai rapporti con i vertici della società e alle direttive ricevute dai medesimi”.
In assenza, dunque, di allegazioni (e prove) relative alle modalità di esplicazione del potere direttivo e di controllo dei vertici della società nei confronti del dott. …, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto infondata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, non essendo emerso alcun profilo che potesse integrare una pur attenuata eterodirezione del lavoratore ed essendo insufficiente, in quanto neutro, il solo elemento indiziario dell'inserimento nell'organizzazione imprenditoriale (come dimostrato dall'indicazione, nell'organigramma dell'impresa, di Responsabile di stabilimento del dott. …)”.
In considerazione delle argomentazioni svolte nell'atto di gravame, va evidenziato che, se è pacifico che l'odierno appellante è stato destinatario di specifici incarichi attribuiti dalla società, non sono stati dimostrati né l'inserimento del nell'organizzazione della Pt_1 Controparte_1 tantomeno con funzioni direttive, né le modalità concrete di espletamento delle attività.
In proposito giova evidenziare l'assoluta genericità e, quindi, inaffidabilità, delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e in particolare da e . Testimone_1 Testimone_3
Quanto alla deposizione del teste la stessa è sicuramente imprecisa, avendo ad Tes_1 esempio riferito il teste che il “era ancora in servizio” quando egli stesso cessò di lavorare Pt_1 alle dipendenze della società, nel gennaio del 2020 (il che è contraddetto dalla circostanza, pacifica ed ammessa dallo stesso appellante, che questi non ebbe più rapporti con la dalla Controparte_1 fine di luglio 2019). Estremamente generica, e priva di riferimenti fattuali, è anche la dichiarazione:
“so che si occupava … del personale”, dovendosi evidenziare come in atti non vi è alcuna prova delle attività dedotte alla pagina 2 del ricorso (ove si afferma che il stabiliva gli ordini di Pt_1 servizio;
stabiliva i turni di lavoro;
gestiva gli infortuni e le malattie;
garantiva la corretta esecuzione dei lavori in cantiere;
gestiva la contabilità dei rifiuti e la relativa trasmissione dei dati
12 all'ente per la redazione annuale delle comunicazioni obbligatoria). Come già rilevato dal primo giudice (che, a differenza di quanto dedotto dall'appellante, non lo ha trascurato), il documento n. 3
(denominato “Gestione relazioni con il personale”) contiene alcune comunicazioni (non trasmesse via e-mail) e ordini di servizio (apparentemente risalenti al periodo compreso tra i mesi di aprile ed agosto 2015 e, dunque, a un periodo assai circoscritto), la cui autenticità è stata fermamente contestata dalla (cfr. pagina 11 della memoria di primo grado) e a cui non può Controparte_1 attribuirsi alcun valore probatorio, posto che detti documenti non risultano sottoscritti da alcuno e possono essere stati predisposti in qualunque tempo non recando data certa.
Egualmente generica è la dichiarazione del teste secondo cui il aveva Tes_1 Pt_1 rapporti con “i vari responsabili”: detti “responsabili” non sono stati in alcun modo individuati e neppure è stato chiarito se gli stessi appartenessero alla o ad altre società, dovendosi Controparte_1 rimarcare come l'odierno appellante avesse rapporti lavorativi e rivestisse cariche sociali nell'ambito di società diverse dalla parte appellata. Del resto, il teste, che svolgeva mansioni di autista, non ha specificato in quali circostanze avrebbe accertato tale circostanza, addotta senza alcuna specificazione.
Le dichiarazioni rese da sono egualmente scarsamente attendibili: il teste, Testimone_3 escusso all'udienza del 3.1.2023, ha dichiarato: “Mi sembra di ricordare di aver visto il a Pt_1
TA … fino all'anno scorso” (ovvero fino al 2022): il che, come detto, non è possibile, quantomeno con riferimento alle vicende per cui è causa. L'assoluta imprecisione del teste lo rende inaffidabile, sicché non è rassicurante l'affermazione secondo cui il sarebbe stato “quasi Pt_1 sempre presente” quando il teste, autista di una società che trasporta rifiuti, andava “a TA dove vi è un centro di raccolta della ”. Del resto, il teste – pur riferendo che presso il CP_1 predetto sito vi erano “altre persone” - non ha saputo indicarne una (“Oltre al vi erano Pt_1 altre persone che tuttavia non conosco”).
Con riferimento alla documentazione in atti, rileva il Collegio che nessun valore riveste il documento n. 9 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c., denominato “relazioni” che altro non è se non un documento (relativo ad attività limitate al solo mese di novembre 2014) privo di firma e di data certa predisposto dal stesso, che non risulta mai consegnato o ratificato dalla società. Pt_1
Così, non deve sfuggire che, se è vero che il mancato inserimento nel piano ferie del 2019 può trovare giustificazione con l'interruzione di ogni rapporto tra le parti nel mese di luglio di quell'anno, è altresì vero che l'appellante non ha fornito alcun documento da cui risulti, per gli anni precedenti, il suo inserimento nei “piani ferie” o un obbligo di comunicare alla società eventuali periodi di assenza.
13 In ordine all'allegato n. 11 al ricorso, denominato “comunicazione ferie”, la Controparte_1 ha dedotto che trattasi di “una mail artificiosamente inoltrata dal ricorrente, per precostituirsi un qualche elemento per dimostrare il suo inserimento tra il personale aziendale”, in un periodo (marzo
2019) in cui la aveva già comunicato che, portati a compimento gli incarichi in essere, la CP_1 società avrebbe interrotto ogni collaborazione, evidenziando: “Sintomatica è la mancata produzione di alcuna documentazione afferente le ferie degli anni precedenti. Se infatti il ricorrente (come dichiara) era tenuto a comunicare le proprie ferie, analogamente avrebbe fatto anche per gli anni precedenti”.
In ogni caso, rileva il Collegio che la e-mail del 28.3.2019 altro non è che una mera comunicazione del non già una richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal lavoro;
il che, Pt_1 comunque, è significativo della tipologia dei rapporti tra le parti in causa e dell'autonomia dell'odierno appellante, la cui attività lavorativa, nei tempi e nelle modalità di esecuzione, non risulta in alcun modo subordinata alla volontà datoriale.
In definitiva, l'esame complessivo degli atti non consente di ritenere integrata la prova di una pur attenuata eterodirezione del lavoratore.
3.2. Il secondo motivo di gravame è volto a confutare la sentenza impugnata laddove ha respinto la richiesta di conversione in un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art 69 del d.lgs.
276/03 per carenza di progetto.
In proposito il Tribunale così ha argomentato: «Secondo il saremmo in presenza di Pt_1 una collaborazione coordinata e continuativa priva di progetto alcuno e quindi suscettibile ex lege di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo è sufficiente osservare che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs.
n. 276/2003 (sia nell'ipotesi di assenza di specifico progetto [comma 1], sia nell'ipotesi di presenza di specifico progetto rispetto al quale tuttavia sia giudizialmente accertata la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato [comma 2]) presuppone necessariamente la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, circostanza questa del tutto assente nel caso di esame».
L'appellante, ritenendo formalistica la prospettiva del Tribunale, ha rilevato come dopo il
2003 è inammissibile il ricorso ai contratti di co.co.co., ovvero a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso.
Pertanto, l'assenza, nella specie, di un testo contrattuale escluderebbe in radice l'esistenza del progetto e conseguentemente renderebbe il contratto di fatto intercorso illegittimo, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato in ragione della normativa antielusiva dell'art. 69 del d.lgs. 276/03.
L'assunto è infondato.
14 E invero, la decisione del Tribunale appare rispettosa del disposto normativo di cui all'art. 69 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 (poi abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81), il quale fa evidentemente riferimento all'ipotesi in cui tra le parti sia intervenuta una pattuizione cristallizzata in un contratto scritto. Tanto è reso evidente dall'uso da parte del legislatore di espressioni
(“instaurati”, “data di costituzione”) che fanno riferimento alla formale instaurazione di un rapporto di lavoro, con esclusione, quindi, delle ipotesi in cui – in assenza di uno o più contratti scritti – occorre provare l'esistenza stessa del rapporto e, quindi, le sue modalità. D'altro canto, la verifica cui il giudice è chiamato, in ordine alla “individuazione di uno specifico progetto”, presuppone che vi sia un contratto che tale progetto potrebbe (e dovrebbe) prevedere in forma specifica.
A ulteriore conferma di tale interpretazione va richiamata la rubrica dell'art. 69 cit., che fa espresso riferimento alla “conversione del contratto”.
Giova altresì rilevare che anche la giurisprudenza in materia, nel delineare l'ambito di operatività del primo e del secondo comma dell'art. 69, fa riferimento, in relazione all'ipotesi di cui al comma 2, al “comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto” (cfr. ex ceteris
Sez. L - , Ordinanza n. 27543 del 02/12/2020), così confermando la necessità che un contratto vi sia: evidentemente sia per l'ipotesi di cui al primo comma che per quella di cui al secondo.
Del resto, a ritenere diversamente, si arriverebbe alla conclusione che in ogni caso di rapporto di lavoro “in nero”, intervenuto nel periodo di applicazione della normativa in esame, si potrebbe invocare l'applicabilità delle tutele di cui all'art. 69 cit., dovendosi, invece, rimarcare la specialità della normativa in esame, che mira a sanzionare il ricorso ad una specifica tipologia negoziale, al di fuori dei suoi presupposti.
Ne segue l'infondatezza della doglianza in esame, posto che, pacificamente, nel caso di specie, le parti non hanno sottoscritto alcun contratto.
Rileva, per completezza, il Collegio che, anche a voler disattendere, per assurdo,
l'interpretazione che precede, la censura de qua non sarebbe in ogni caso idonea a comportare l'accoglimento della domanda in esame alla luce dei condivisibili insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia.
E invero, la S.C. ha di recente affermato: “La previsione sanzionatoria dell'art. 69, comma
1, del d.lgs. n. 276 del 2003 impone … alle parti di proseguire il rapporto di lavoro secondo la
(diversa) qualificazione civilistica dettata dall'art. 2094 c.c.; la necessaria riconducibilità della collaborazione ad un progetto comporta l'operatività del meccanismo di conversione anche con riguardo alla porzione di rapporto svoltosi prima dell'accertamento giudiziale, ossia sin dalla costituzione della collaborazione coordinata e continuativa (priva di progetto)”. Giova, tuttavia, evidenziare che, “con riguardo a questo periodo, la previsione sanzionatoria va coordinata con il
15 principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione che (salvo specifiche e determinate previsioni di legge) prevede che l'obbligazione principale del datore di lavoro (il pagamento della retribuzione) sia corrispettiva all'obbligazione (lavorativa) del prestatore, con la conseguenza che i compensi economici da erogare al lavoratore vanno commisurati alla quantità della prestazione offerta” (cfr. in motivazione, Sez. L-, Ordinanza n. 10969 del 26/04/2025).
È stato, pertanto, espresso il seguente principio di diritto: “la conversione ex lege del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, rappresenta una sanzione concernente il tipo negoziale, che va coordinato, quanto al periodo di svolgimento effettivo della collaborazione (periodo precedente l'applicazione del meccanismo della conversione), con il principio di corrispettività tra obbligazione retributiva e prestazione di lavoro;
per tale periodo spettano, pertanto, al lavoratore le (eventuali) differenze retributive da commisurarsi sulla base dell'effettivo orario di lavoro osservato” (così la già citata ordinanza n. 10969/2025).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, e rilevato che il rapporto di lavoro per cui è causa è pacificamente cessato prima della proposizione della domanda giudiziale, deve darsi atto che nel presente giudizio non è stato dimostrato il rispetto da parte di di un orario di Parte_1 lavoro e nessuna prova è stata fornita in ordine allo svolgimento di attività lavorativa nei giorni e negli orari di lavoro indicati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. In altri termini, non è stato in alcun modo dimostrato quando e per quanto tempo il ha svolto le sue prestazioni in favore della società Pt_1 appellata.
Ciò comporta l'impossibilità di determinare la quantità della prestazione offerta e di verificare l'eventuale sussistenza di differenze retributive, donde l'inaccoglibilità della domanda di condanna “della somma di € 144.062,00 come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, con conseguente assorbimento della pronuncia di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 25.6.2015 al 31.7.2019 previa conversione ex art. 69 D.Lgs. 276/2003 (pronuncia che, in ogni caso, richiederebbe la verifica della sussistenza, in concreto, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). E invero, detta pronuncia di accertamento è strettamente funzionale alla richiesta di condanna alle differenze retributive e non risulta, invece, strumentale ad alcuna altra domanda avanzata nel presente giudizio, sì da non essere sostenuta (considerata la cessazione del rapporto) da un interesse concreto e attuale.
3.3. Il terzo motivo - con cui si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso che l'attività di lavoro del così come provata in giudizio, fosse ascrivibile alla Pt_1 etero-organizzazione ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81/2015 – è infondato.
16 Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. il ha dedotto: “Nella denegata ipotesi in cui il Giudice Pt_1 non ritenesse di applicare la conversione per il quomodo della prestazione in concreto resa ovvero per l'assenza di un progetto, in ogni caso si rileva che le prestazioni rese dal ricorrente rientrano nelle cd prestazioni etero organizzate in quanto il Sig. rendeva con continuità la propria Pt_1 attività con modalità sia di luogo che di tempo stabilite dal datore di lavoro”.
Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2 del D. Lgs. 81/2015, in quanto «dell'organizzazione del lavoro del ad opera del , quanto a Pt_1 Controparte_5 tempi e luoghi di lavoro, non vi è traccia alcuna, essendo emerso, dal complessivo esame delle prove testimoniali e documentali come sopra riportato, che il rapporto instaurato tra il ricorrente e la convenuta abbia avuto i tratti tipici del lavoro professionale autonomo, non subordinato e non etero- organizzato».
L'appellante ha censurato tale conclusione sostenendo che l'orario e il luogo di lavoro non rientrano nella modalità necessitata della etero-organizzazione in quanto il riferimento della norma ai tempi e al luogo di lavoro esprime, secondo la giurisprudenza in materia, solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola “anche” che assume valore esemplificativo. D'altro canto, secondo il l'attività di lavoro svolta in favore della Pt_1
“aveva carattere personale, continuativo” e le sue modalità di esecuzione erano Controparte_1
“organizzate dal committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di esecuzione” (così alla pagina
11 dell'atto di gravame).
Rileva innanzi tutto il Collegio che è stato lo stesso come detto, a dedurre Pt_1 nell'originario ricorso che l'applicabilità dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 sarebbe discesa, nel caso di specie, dall'espletamento dell'attività lavorativa “con modalità sia di luogo che di tempo stabilite dal datore di lavoro”, sicché ogni nuova deduzione sul punto appare diretta ad introdurre inammissibilmente, nel grado, nuovi temi di indagine.
Inoltre, non è affatto vero che il primo giudice ha riconosciuto, nella specie, la forma attenuata della etero-direzione (donde l'asserita contraddittorietà della pronuncia ove nega la etero- organizzazione), come si afferma alla pagina 9 del ricorso in appello, posto che il primo giudice, invece, l'ha espressamente esclusa alla pagina 4 della sentenza impugnata, ove si afferma
“l'assenza di prova, testimoniale e documentale, in ordine al requisito principale dell'eterodirezione, sia pure in forma attenuata”.
Tanto premesso, giova evidenziare quanto segue.
Come noto, il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, sotto la rubrica “Collaborazioni organizzate dal committente”, così recita: “
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano
17 in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”.
Sul testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 è intervenuto il decreto legge 3 settembre 2019,
n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128: al primo periodo del primo comma dell'art. 2 cit. la parola “esclusivamente” è stata sostituita con “prevalentemente” e sono state soppresse le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Inoltre, la novella aggiunge, dopo il primo periodo, il seguente testo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.”. Le modifiche alla disciplina in discorso non hanno carattere retroattivo.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1663 del 2020, le previsioni dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 vanno lette unitamente all'art. 52 dello stesso decreto, norma che ha abrogato le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto previsto dagli articoli da 61 a
69-bis del d.lgs. n. 276/2003 (disposizioni che continuano ad applicarsi per la regolazione dei contratti in atto al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto), facendo salve le previsioni di cui all'art. 409 cod. proc. civ.
Il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Quindi, dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.
Secondo la S.C., la normativa in esame ha stabilito che, “quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”. Ed è stato aggiunto: “Una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune
18 accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero- organizzato” (cfr. sentenza n. 1663/2020, cit.).
Come chiarito ancora dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1663/2020, il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero- organizzazione, con la parola “anche” che assume valore esemplificativo. In tal senso sembra deporre anche la successiva soppressione dell'inciso ad opera della novella cui si è fatto più volte cenno. D'altra parte, è stato condivisibilmente rilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, nell'attualità della rivoluzione informatica, sono sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione. Parimenti “si deve ritenere che possa essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa”.
Orbene, rileva innanzi tutto il Collegio che la disciplina di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 non è applicabile per le prestazioni rese fino al 31.12.2015.
Ciò posto, deve rilevarsi, in modo assorbente, che, nella specie, non è stata provata l'esistenza di alcun vincolo relativo al tempo, al luogo o anche ad altri aspetti della prestazione, unilateralmente imposto dalla parte datoriale.
E invero, se indubbiamente, secondo la giurisprudenza di legittimità citata, la tutela di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 può essere accordata anche quando l'etero- organizzazione non riguardi i tempi e i luoghi della prestazione, è altresì vero che presupposto per l'applicazione della norma è che si sia in presenza di una prestazione in cui l'organizzazione del lavoro non è rimessa alla disponibilità del lavoratore o all'accordo tra questi e il committente, bensì unilateralmente alle scelte della parte datoriale.
Non deve, infatti, sfuggire che nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella ripetuta sentenza n. 1663/2020 (concernente le prestazioni dei cd. “rider”) era risultato provato che le modalità di prestazione erano determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone.
Orbene, con riferimento al caso di specie, non vi è alcuna dimostrazione che le modalità di esecuzione della prestazione - di cui non sono stati provati frequenza, tempi ed orari - fossero organizzate dal committente.
Profili di etero-organizzazione non discendono dalle risultanze della prova orale, innanzi esaminate, che nella loro genericità non consentono di ritenere che le prestazioni rese dal Pt_1
19 (a ben vedere neanche compiutamente ricostruite) fossero organizzate unilateralmente dalla
Controparte_1
Una siffatta prova non scaturisce neanche dalla documentazione prodotta, di cui si è già detto e in relazione alla quale giova rimarcare che alcuni documenti allegati al ricorso ex art. 414
c.p.c. sono stati compilati dallo stesso appellante, non presentano sottoscrizione, sono privi di data certa e non risultano in alcun modo riferibili alla società, che li ha espressamente contestati a seguito della loro produzione in giudizio.
Avuto riguardo alle considerazioni svolte nell'atto di appello, vanno in particolare ribadite le argomentazioni innanzi svolte in ordine al documento n. 9 allegato all'originario ricorso (cd.
“relazioni”), privo di qualsivoglia rilevanza, e all'attribuzione di un indirizzo di posta elettronica con carattere aziendale, dovendosi a tale ultimo proposito evidenziare come la disponibilità di siffatto indirizzo (peraltro in tempi in alcun modo precisati) non è certamente sintomatica dell'ingerenza della società nelle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, tanto più che il utilizzava, per lo svolgimento delle attività in favore della , anche l'indirizzo di Pt_1 CP_1 posta elettronico personale.
Da ultimo, e per completezza, va rilevato che l'allegato 8 all'originario ricorso è l'estratto di una brochure relativa al ”, priva di ogni valenza ove si consideri che: 1) la Controparte_5 parola “staff” è talmente ampia da poter comprendere tutti i soggetti che, a vario titolo, collaborano con la compagine aziendale e, nella specie, la parte appellata ha dedotto che i soggetti indicati nella pubblicazione, avente chiara finalità pubblicitaria, comprendono anche consulenti esterni, come l'appellante e l'ing. ; 2) detto opuscolo è privo di qualsivoglia riferimento Persona_3 temporale utile ai fini per cui è causa, posto che le uniche date presenti nello scritto sono quelle ritenute significative per la storia del (1986, 2004), ma del tutto irrilevanti ai fini della _5 ricostruzione dei fatti per cui è causa.
Difettando la prova dell'elemento della etero-organizzazione, la tutela invocata non è applicabile.
3.4. Il rigetto dei primi tre motivi di gravame comporta l'assorbimento del quarto, con cui sono state riproposte le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive già avanzate in primo grado.
3.5. È appena il caso di evidenziare che l'eccezione ex art. 436-bis c.p.c. - volta a far valere da parte della la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. - rimane Controparte_1 assorbita dalla presente decisione di merito. Tale inammissibilità, derivante da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ha comunque i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa
20 azionata e pertanto, una volta non assunta, resta assorbita nella successiva decisione di merito (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 17638 del 2025; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria
(Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del D.M. 10.3.2014, n. 55, espressamente richiesta dalla società appellata, deve rilevarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto
13 agosto 2022, n. 147, tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando la comparsa di costituzione nel grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, deve considerarsi il numero limitato di collegamenti ipertestuali atti a favorire la consultazione dei documenti prodotti;
pertanto, tenuto conto della ridotta agevolazione in concreto fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 5% dei compensi riconosciuti.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della pronuncia di rigetto emessa, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 5.250,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Presidente estensore
Gabriella Piantadosi
21
La Corte, composta ai signori magistrati:
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 16 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1969/2023 R.G. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Angelico n. 38, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Carlo de Marchis Gómez, dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Conti APPELLANTE
E
in persona del presidente e legale rappresentate pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Ladispoli (Roma), alla Piazza Riga n. 7, presso lo studio dell'Edoardo Nesci, che la rappresenta e difende APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5998/2023 pubblicata in data 20 giugno 2023
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.11.2021 deduceva che: - dall'1.3.2014 al 31.7.2019, senza alcuna Parte_1 regolarizzazione, aveva prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della
[.. (che si occupava della gestione di servizi ambientali, della raccolta e della Controparte_2 trasformazione di rifiuti e svolgeva, in particolare, in regime di appalto con le amministrazioni comunali, il servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani, gestione delle isole ecologiche, al fine di un loro recupero, selezione, cernita e riduzione volumetrica), provvedendo a svolgere l'attività di “responsabile tecnico ambientale”; - aveva lavorato, prima presso gli uffici di CP_3
e poi (dal febbraio 2017) nella sede operativa di TA, osservando l'orario dalle 9.00 alle
17.00, con un quarto d'ora di pausa pranzo, dal lunedì al sabato;
- aveva ricevuto le direttive in ordine all'attività da svolgere dall'amministratore delegato della società e da suo figlio;
- aveva ricevuto un compenso in misura fissa, sia pure di poco aumentato nel tempo, e con cadenza mensile dalla società o da altre compagine del medesimo gruppo.
Aggiungeva che: - nel corso del 2018 era stato nominato presidente del consiglio direttivo, direttore tecnico e responsabile tecnico del nonché amministratore di una società Parte_2 del gruppo (la ; - nel giugno 2019 la convenuta aveva ridotto CP_1 Controparte_4 unilateralmente il compenso mensile sicché nel luglio 2019 aveva rassegnato le dimissioni.
Deduceva, quindi, che l'attività lavorativa svolta andava qualificata come di lavoro subordinato (“si è impegnato, dietro retribuzione periodica fissa, a prestare le proprie energie fisiche in favore della convenuta sotto il potere disciplinare e di controllo della stessa. Il Sig. percepiva a titolo di retribuzione una somma mensile, inserito stabilmente nel ciclo Pt_1 produttivo della convenuta, senza alcuna autonomia operativa né organizzazione di mezzi propri”
… “Il ricorrente, sul quale non gravava alcun rischio economico proprio, era tenuto ad osservare un predeterminato orario di lavoro essendo inserito in pianta stabile nel ciclo produttivo dell'azienda” … “Nel caso in esame, si ribadisce che il ricorrente era tenuto ad osservare un predeterminato orario lavorativo, esattamente dalle ore 09.00 alle ore 17.00 per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato”: pagine 6-7 del ricorso).
In subordine, rappresentava di aver lavorato in forma personale e continuativa senza progetto alcuno, con conseguente applicazione della presunzione di subordinazione di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003.
In via ancora gradata, deduceva di aver lavorato con le forme dell'etero-organizzazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, “in quanto il Sig. rendeva con continuità la propria Pt_1 attività con modalità sia di luogo che di tempo stabilite dal datore di lavoro”. Sosteneva, dunque, che in ogni caso, per tali prestazioni, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro, aveva diritto a vedersi riconoscere “la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
2 Aggiungeva che, in ragione delle mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrato nel
Livello 7/A del Ccnl Igiene Urbana o, in subordine, nel Livello 6 o, ancora, nel Livello 5 del medesimo CCNL.
Lamentata la mancata percezione della corretta retribuzione spettante ex art. 36 Cost. e 2099
c.c., nonché il rimborso chilometrico previsto dall'art. 46 della contrattazione collettiva di riferimento, così concludeva: “A. Accertare e dichiarare per i motivi di cui al ricorso la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 1 marzo 2014 al 31 luglio 2019 o nei diversi periodi di giustizia, se del caso previa conversione ai sensi dell'art 69 del d.lgs 276/03, del rapporto ovvero in subordine la natura etero organizzata del rapporto dal 25 giugno 2015 fino al
31 luglio 2019.
B. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 7/A del CCNL
Igiene Urbana aziende private, in subordine al 6° e, se del caso al 5° livello ovvero al diverso livello, superiore o inferiore ritenuto di giustizia, e comunque ritenuta l'insufficienza della retribuzione, per i motivi di cui al ricorso, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 144.062,00 come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari con maggiorazione del 30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del d.m. n. 37/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2018, da distrarsi”.
Si costituiva in giudizio la società convenuta e contestava la fondatezza delle avverse pretese, rappresentando che: - la è una società che opera nel settore dei rifiuti, “con Controparte_1 variazione di ragione sociale intervenuta in data 09/10/2018, in precedenza ”; Controparte_5
- il ricorrente si era presentato nel 2014 presso gli uffici dell'allora offrendosi Controparte_5 come consulente e gli era stata proposta un'assunzione a tempo determinato;
- il aveva Pt_1 declinato la proposta rendendosi disponibile ad operare solo come consulente in ragione di un concomitante rapporto di lavoro con la - in ragione di Controparte_6 ciò, il aveva affidato al ricorrente singoli incarichi, il primo dei quali finalizzato a _5 predisporre quanto necessario per partecipare al bando di gara indetto dal Comune di Manziana;
- successivamente il aveva ottenuto altri e diversi incarichi da parte di cooperative sociali Pt_1 associate al , regolarmente compensati. Aggiungeva che mai, pertanto, il aveva _5 Pt_1 lavorato alle dipendenze del e, poi, della avendo sempre svolto la sua _5 Controparte_1 attività, anche per altre compagini, come libero professionista: il rapporto intercorso tra le parti, sia
3 per espressa volontà del ricorrente, sia per le effettive e concrete modalità di espletamento degli incarichi, non aveva mai assunto i tratti caratteristici del lavoro subordinato;
neanche era configurabile alcuna ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa o di etero organizzazione dell'attività. Del resto, la società evidenziava che sarebbe stato “materialmente impossibile” per il ricorrente presentarsi tutte le mattine dal lunedì al sabato presso la e rispettare Controparte_1
l'orario di lavoro dalle 9:00 alle 17:00 ovvero recarsi in trasferta presso i vari cantieri e/o uffici comunali e, contemporaneamente, essere fisicamente presente in presso la CP_6 [...]
svolgere gli incarichi conferiti dalle cooperative sociali La Palma, Controparte_6
Agriflora e Formambiente, svolgere l'incarico conferito dalla Parte_3
espletare tutte le attività quale Presidente ed Amministratore del e della
[...] Parte_2
Stigmatizzava in proposito come non fosse casuale che il ricorrente, nel Controparte_4 proprio atto introduttivo, non avesse fatto menzione di alcuni rapporti intrattenuti (quali quello presso la e degli incarichi conferiti, oltre che dal Controparte_6
, dalle cooperative sociali anzidette, “salvo, con una artificiosa ricostruzione, tutta _5 appiattita a sostegno della propria domanda, ricondurre le suddette attività nell'alveo della
. Controparte_1
In definitiva, così concludeva: “1) Rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, dichiarati irrilevanti i conteggi allegati al ricorso per i motivi precisati in premessa, determinare e quantificare gli eventuali importi effettivamente dovuti. Con vittoria di spese e onorari, oltre condanna della ricorrente per lite temeraria”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, veniva espletata la prova testimoniale e, all'esito del giudizio, il Tribunale respingeva il ricorso.
In estrema sintesi, il primo giudice riteneva che:
1) quanto alla domanda principale, volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto, le risultanze della prova orale e documentale “portano decisamente ad escludere che tra le parti si sia di fatto instaurato un rapporto di lavoro secondo lo schema della subordinazione”;
2) quanto alle domande subordinate, “il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs.
n. 276/2003 (sia nell'ipotesi di assenza di specifico progetto [comma 1], sia nell'ipotesi di presenza di specifico progetto rispetto al quale tuttavia sia giudizialmente accertata la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato [comma 2]) presuppone necessariamente la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, circostanza questa del tutto assente nel caso di esame”; quanto, invece all'invocato regime di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (applicabile a
4 partire dal gennaio 2016), “dell'organizzazione del lavoro del ad opera del Pt_1 _5
, quanto a tempi e luoghi di lavoro, non vi è traccia alcuna, essendo emerso, dal
[...] complessivo esame delle prove testimoniali e documentali come sopra riportato, che il rapporto instaurato tra il ricorrente e la convenuta abbia avuto i tratti tipici del lavoro professionale autonomo, non subordinato e non etero-organizzato”.
Avverso tale decisione proponeva appello per i motivi come di seguito Parte_1 denominati, che si andranno infra ad approfondire:
1) “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie – sussistenza ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro anche per effetto della “doppia alienità” della prestazione lavorativa resa”;
2) “Erroneità della sentenza per rigetto della domanda subordinata di accertamento della assenza di un contratto a progetto ai fini della conversione/applicazione della normativa del lavoro subordinato”;
3) “Erroneità della sentenza per rigetto della domanda subordinata di accertamento della etero organizzazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015”;
4) “Omesso accoglimento delle domande di pagamento avanzate nel ricorso introduttivo di lite”: assumeva l'appellante che “l'illegittimo rigetto sia della domanda di accertamento della natura subordinata della prestazione che di accertamento della collaborazione priva di un contratto a progetto ovvero di un rapporto di lavoro etero organizzato” aveva determinato “l'illegittimo assorbimento delle domande di condanna al pagamento delle differenze retributive”, che venivano riproposte.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si costituiva in giudizio la società appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 436-bis c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza dei motivi di censura sollevati da controparte. Rilevava che, sebbene la sentenza fosse esente da vizi e puntualmente motivata, il Tribunale, durante l'istruttoria, aveva errato nel dichiarare decaduta la società dalla prova testimoniale così come richiesta ed ammessa: se, infatti, la società stessa, per un errore nella trascrizione della data dell'udienza di rinvio, non aveva partecipato all'udienza del 25.10.2022 (fissata per l'audizione di due testi per parte), tuttavia il giudice di prime cure, avendo ammesso la lista testimoniale nella sua interezza, avrebbe dovuto limitare la dichiarazione di decadenza ai due soli testi non citati per l'udienza del 25.10.2022 e non agli ulteriori testi indicati in lista (pure ammessi), di cui non era stata ancora fissata l'audizione. Chiedeva, quindi, l'escussione dei testi di cui alla lista, decurtata di due unità, e rassegnava le seguenti conclusioni: “
1. rigettare integralmente il proposto gravame in
5 quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi ex ante rappresentati
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, dichiarati irrilevanti i conteggi allegati al ricorso per i motivi precisati in premessa, determinare e quantificare gli eventuali importi effettivamente dovuti;
3. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e compensi, con maggiorazione del
30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del d.m. n. 37/2018 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale l'8 marzo 2018, oltre rimborso forfettario per spese generali, C.P.A. e I.V.A. e. come per legge”.
All'udienza del 16 settembre 2025, sulle conclusioni in atti, il Collegio decideva la causa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, giova evidenziare che il Collegio ha ritenuto superfluo l'espletamento della prova per testi sollecitata dalla parte appellata (previa revoca dell'ordinanza di decadenza pronunciata dal Tribunale), avuto riguardo alla ripartizione degli oneri probatori in materia e al compendio probatorio già acquisito, sia attraverso l'audizione dei testi che attraverso la produzione documentale di entrambe le parti.
3. L'appello è infondato.
3.1. Con il primo motivo di gravame il censura la valutazione delle risultanze Pt_1 istruttorie effettuate dal Tribunale al fine di escludere la subordinazione.
Rileva innanzi tutto il Collegio che il Tribunale ha respinto la domanda principale avanzata da sulla base delle seguenti considerazioni: «Quanto alla invocata subordinazione, Parte_1 va in primo luogo rilevato che le risultanze della espletata prova per testimoni non consentono di ritenere che tra le parti si sia instaurato di fatto un rapporto di detta natura, mancando di essa tutti i requisiti essenziali e fondamentali».
In particolare, «Da quanto complessivamente riferito dai quattro testimoni ascoltati nulla è emerso in ordine al requisito fondamentale dell'eterodirezione, non essendo in alcun modo risultato che il fosse assoggettato, anche in forma attenuata, alle altrui direttive, e cioè che fosse Pt_1 vincolato personalmente al potere direttivo datoriale, potere che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al loro risultato.
Né essendo emersa la sussistenza di uno dei rilevanti requisiti sussidiari, quali la necessaria osservanza di un determinato orario di lavoro.
Né a diverse conclusioni può giungersi attraverso il complessivo esame della documentazione prodotta.
6 Quanto a quella prodotta dal ricorrente, i doc. 2, 4 e 5 evidenziano la mera attività di relazione con i Comuni, con le società di leasing e con le aziende esterne intrattenuta dal Pt_1 per conto del , attraverso mail, gran parte, se non tutte, con un indirizzo non Controparte_5 aziendale ( ; il doc. 3 contiene alcune comunicazioni e ordini di Email_1 servizio rivolti al personale del (non mail) non sottoscritti da alcuno;
il doc. 6 evidenzia _5 la figura di delegato ai sopralluoghi rivestita dal ricorrente in ordine ai bandi di gara cui il intendeva partecipare;
il doc. 10 (denominato nell'elenco come “Direttive aziendali”) _5 evidenza i rapporti intrattenuti dal con la dirigenza del sempre in ordine alle Per_1 _5 attività riguardanti i bandi di gara.
Di contro, dalla documentazione prodotta dalla società convenuta si ricava che al Pt_1 presentatosi al come consulente esterno per assumere incarichi, fu invece inizialmente _5 proposta dal stesso un'assunzione a tempo determinato (all. B); che il nel suo _5 Pt_1 curriculum vitae predisposto a fine dicembre 2015, dichiara di aver prestato servizio come consulente per il (“dal gennaio 2014 ad oggi”), in concomitanza con altra Controparte_5 attività sempre di consulenza in favore della (all. C); che Controparte_6
l'attività di consulenza in favore del è ribadita dallo stesso in un successivo _5 Pt_1 curriculum di luglio 2019, anche qui in concomitanza con due incarichi professionali svolti in favore della (riguardanti il periodo dal marzo 2014 al marzo Controparte_7
2018) e con l'attività di direzione tecnica svolta in favore di una società agricola e relativa all'esecuzione dei lavori di installazione di un impianto eolico, riguardante il periodo 2017/2018
(all. F).
L'attività di incarico professionale svolta dal in favore della Pt_1 Controparte_6
è confermata dalla certificazione dei compensi allo stesso corrisposti negli anni dal 2014 al 2018
(all. G). Lo stesso nel suo profilo social si definisce come un libero professionista (all. H). Pt_1
Durante il periodo in esame il risulta destinatario di compensi ad opera del Pt_1 _5
nonché di alcune cooperative associate;
il piano ferie per l'anno 2019 della società
[...] convenuta non ricomprende la posizione del ricorrente (all. L).
Deve pertanto ritenersi che anche dalla documentazione prodotta non emergano elementi utili ai fini della configurazione come subordinato del rapporto intrattenuto dal con la Pt_1 convenuta.
Di conseguenza, l'assenza di prova, testimoniale e documentale, in ordine al requisito principale dell'eterodirezione, sia pure in forma attenuata;
l'assenza di prova, testimoniale e documentale, in ordine anche ad uno dei principali requisiti sussidiari, quale l'osservanza di un predeterminato orario di lavoro;
le modalità dei compensi percepiti dal ad opera della Pt_1
7 convenuta, che non sono stati corrisposti né con cadenza mensile né in misura fissa;
la circostanza che il utilizzasse un mezzo proprio per gli spostamenti da un sito ad un altro;
in uno con la Pt_1 circostanza che lo stesso non solo all'inizio ma anche alla fine del periodo in esame, si è Pt_1 sempre egli stesso qualificato come consulente della convenuta e in uno con la circostanza che lo stesso nello stesso periodo, ha svolto altri diversi e numerosi incarichi di natura Pt_1 professionale con altri enti;
sono tutti elementi questi, che, complessivamente valutati, portano decisamente ad escludere che tra le parti si sia di fatto instaurato un rapporto di lavoro secondo lo schema della subordinazione».
L'appellante non ha contestato la correttezza dei dati riportati dal primo giudice (ad eccezione del mancato inserimento nel piano ferie, ricondotto dal al fatto che l'appellante Pt_1
è cessato dal servizio in data 31.7.2019), né la conformità degli stessi alle risultanze testimoniali e documentali. Piuttosto, ha sostenuto che gli elementi valorizzati dal primo giudice al fine di escludere la subordinazione sarebbero irrilevanti, avuto riguardo innanzi tutto al ruolo - asseritamente direttivo - ricoperto dall'odierno appellante nella compagine aziendale, ascrivibile ad
“una figura di responsabile aziendale”, con “funzioni direttive”.
Irrilevante, in ragione di detto ruolo, sarebbe l'assenza di un orario;
inoltre, irrilevante sarebbe l'uso dell'autovettura privata, irrilevante sarebbe lo svolgimento di altri incarichi e la qualificazione operata dallo stesso del rapporto intrattenuto dalla società. Al contempo, il Pt_1 primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato elementi rilevanti ai fini dell'accertamento richiesto.
Osserva il Collegio che le valutazioni effettuate dal Tribunale sono corrette e rispettose della giurisprudenza in materia.
E invero, è noto (cfr., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 26138 del 2024) che requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali insindacabile, se congruamente argomentato e immune da vizi logici e giuridici, in sede di legittimità: essendo qui censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto. È stato altresì chiarito che, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore, il quale, per assurgere a indice rivelatore della subordinazione, non può
8 manifestarsi in direttive di carattere generale (compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale), ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale (Cass. 16 novembre 2018, n. 29646).
La S.C. ha, poi, affermato (cfr., ex ceteris, Sez. L, Ordinanza n. 19342 del 2023) che, in presenza di prestazioni caratterizzate da un elevato contenuto intellettuale e da un rilevante grado di autonomia (come nel caso dell'attività di un dirigente), è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale (cfr. Cass. n. 3594/2011, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 18414/2013, Cass. n.
9463/2016, Cass. n. 29044/2017, Cass. n. 29761/2018, Cass. n. 5178/2019), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della subordinazione quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato.
In particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione,
l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico- giuridica anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 37592 del 2021; Sez. L. Sentenza n. 3640 del 2020).
È stato evidenziato (anche nelle sentenze da ultimo citate), con riferimento al lavoro dirigenziale e alle attività di carattere intellettuale, che “il requisito della eterodirezione dell'attività, seppur interpretato con ragionevolezza”, rimane “il criterio decisivo per individuare la natura autonoma o subordinata del lavoro, come d'altronde evidenziato dalla lettera dell'art. 2094 cod.civ.”.
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, occorre innanzi tutto rilevare che il Pt_1 nell'originario ricorso, non ha giammai rivendicato il ruolo di dirigente in senso proprio ma, al più, di lavoratore con funzioni direttive, ovvero, in subordine, di lavoratore di concetto (cfr. declaratorie degli inquadramenti rivendicati); in ogni caso, all'esito del giudizio, non è stato dimostrato che l'odierno appellante svolgesse funzioni direttive o avesse responsabilità gestionali nei confronti del
9 personale, risultando le testimonianze assunte del tutto generiche e non supportando la documentazione in atti tale assunto (cfr. sul punto quanto si dirà ampiamente infra).
Ciò detto, non pare revocabile in dubbio che, nella specie, è totalmente assente la prova dell'esercizio nei confronti dell'appellante di un potere direttivo e di controllo, sia pure in forma attenuata, da parte dei vertici della società Controparte_1
In proposito appare opportuno richiamare le dichiarazioni dei testi sul punto.
, autista dipendente della società per “circa cinque anni” e fino al Testimone_1
10.1.2020, ha riferito: “Credo che il ricorrente rispondesse a qualcuno, ma non so dire con esattezza chi fosse”.
, dipendente del Comune di Manziana, con mansioni di istruttore direttivo e Testimone_2 competenza anche sulla vigilanza ambientale, ha riferito di aver avuto contatti col Pt_1 nell'ambito di un appalto relativo alla raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Manziana, affidato alla in ordine ai rapporti tra l'appellante e la società, ha dichiarato: “Spesso vedevo Controparte_1 il ricorrente nella stanza del Sindaco insieme con il titolare della (sig. ”. CP_1 Per_2
, autista della società Gesam, che si occupava di portare i rifiuti da Santa Testimone_3
Marinella a TA, ove è un centro di raccolta della , ha in particolare dichiarato: “Non CP_1 so dire se il aveva superiori gerarchici e se prendesse direttive da qualcuno”. Pt_1
, che ha avuto un rapporto di stage con il nel periodo da Testimone_4 Controparte_5 aprile a novembre 2015, ha riferito: “Il Presidente del era ricordo di averlo visto _5 Pt_3 presso l'isola di TA e ricordo che si incontrava con il ricorrente ma nello specifico non so cosa si dicessero;
erano incontri di staff-meeting”.
Orbene, è sicuramente significativo come nessuno dei testi escussi (tutti citati dall'odierno appellante) abbia ricordato che il si rapportasse ad uno o più soggetti a lui sovraordinati, Pt_1 alle cui direttive risultasse assoggettato, sia pure nella forma lieve suindicata. Ed è bene precisare che la mera compresenza dell'appellante, unitamente al presidente del , presso gli uffici _5 comunali di nulla dice in ordine ai concreti rapporti tra il e i vertici aziendali. CP_3 Pt_1
Per quanto riguarda la dichiarazione del innanzi riportata, giova evidenziare come lo Tes_4 stesso abbia espressamente riferito di non sapere “cosa si dicessero” l'appellante e il nei Pt_3 loro incontri;
pertanto, del tutto arbitraria è la qualificazione effettuata dal teste di tali incontri come di “staff-meeting”, dovendosi in ogni caso rimarcare come ai testi non sono demandabili valutazioni di sorta.
Alla luce delle dichiarazioni raccolte deve convenirsi con il Tribunale circa l'assenza della prova del requisito della etero-direzione, sia pure in forma lieve.
10 Anche le poche e-mail contenute nel documento n. 10 allegato all'originario ricorso, e denominato dal stesso come “Direttive aziendali”, evidenziano i rapporti intrattenuti Pt_1 dall'odierno appellante con la dirigenza del essenzialmente in ordine ad attività _5 riguardanti i bandi di gara, ma non denotano alcuna ingerenza di chicchessia sull'attività del né l'esercizio di alcun potere programmatico o conformativo, neanche attenuato, sulle Pt_1 attività dell'appellante.
In assenza, dunque, di qualsivoglia prova in ordine all'esistenza di un potere direttivo e di controllo, anche attenuato, dei vertici della società nei confronti del la domanda di Pt_1 accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro non può che essere respinta, non essendo emerso alcun profilo che possa integrare una pur attenuata forma di eterodirezione nei confronti dell'odierno appellante.
In tale contesto la mancata prova di un orario fisso e predeterminato (evidenziata dal
Tribunale con accertamento del tutto rispondente alle risultanze istruttorie e in alcun modo contestato nell'atto di gravame) non è affatto irrilevante, così come sostenuto dall'appellante, che pure nell'originario ricorso aveva dedotto l'osservanza di un orario specifico - dalle 09.00 alle
17.00, con un quarto d'ora di pausa pranzo dal lunedì al sabato - quale indice rivelatore della subordinazione. Al di là del fatto che la deduzione secondo cui l'assenza di un orario sarebbe stata giustificata dalla funzione dirigenziale è stata introdotta, inammissibilmente, nel presente grado in contrasto con le allegazioni del ricorso ex art. 414 c.p.c., deve rilevarsi che le risultanze istruttorie non hanno neppure dimostrato l'esistenza in capo al di un obbligo di presenza, al di là di Pt_1 inesistenti vincoli di orario. E non è revocabile in dubbio che un obbligo di presenza presso la sede aziendale o, comunque, presso i luoghi stabiliti dal datore di lavoro incomba anche sui dipendenti con funzioni direttive.
La mancata dimostrazione di qualsivoglia obbligo di orario e di presenza concorre, invero, ad escludere il carattere subordinato delle prestazioni unitamente alla mancata erogazione di compensi fissi a cadenza predeterminata da parte della società odierna appellata (cui non sono riferibili i pagamenti effettuati da soggetti distinti), all'emissione di fatture da parte del Pt_1 all'utilizzo da parte dello stesso della propria automobile, alla prestazione da parte dell'appellante della propria attività professionale in favore di più soggetti nei medesimi periodi (circostanza che determina, necessariamente, l'esistenza di margini di autonomia al fine di contemperare le diverse esigenze correlate ai plurimi incarichi, anche di rappresentanza legale).
Ed è appena il caso di evidenziare che la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica legato ad un account aziendale - usato, peraltro, dal in alternativa ad uno privato Pt_1
- è senz'altro spiegabile in ragione degli incarichi pacificamente Email_2
11 conferiti dalla società all'odierno appellante, che comportavano rapporti con soggetti esterni e, in ogni caso, non è in alcun modo sintomatica della conformazione delle prestazioni rese alle direttive della parte datoriale e dello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale. E invero, è noto, e risponde alla comune esperienza, come sia prassi di molte aziende e anche di enti pubblici fornire ai professionisti esterni di cui si avvalgono indirizzi di posta elettronica con dominio interno.
A fronte dei dati emersi, complessivamente considerati, gli elementi evidenziati dall'appellante – laddove concernenti la funzionalità delle prestazioni rispetto all'attività aziendale
– costituiscono un dato di per sé neutro. Sul punto giova richiamare la già citata sentenza n.
3640/2020, ove la S.C. ha affermato: “In sostanza, seppure risultano evidenziati alcuni elementi che normalmente connotano le funzioni di un lavoratore con qualifica dirigenziale, nell'ottica della c. d. catena discendente, è totalmente assente qualsiasi accenno in ordine alla catena ascendente, con particolare riferimento ai rapporti con i vertici della società e alle direttive ricevute dai medesimi”.
In assenza, dunque, di allegazioni (e prove) relative alle modalità di esplicazione del potere direttivo e di controllo dei vertici della società nei confronti del dott. …, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto infondata la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, non essendo emerso alcun profilo che potesse integrare una pur attenuata eterodirezione del lavoratore ed essendo insufficiente, in quanto neutro, il solo elemento indiziario dell'inserimento nell'organizzazione imprenditoriale (come dimostrato dall'indicazione, nell'organigramma dell'impresa, di Responsabile di stabilimento del dott. …)”.
In considerazione delle argomentazioni svolte nell'atto di gravame, va evidenziato che, se è pacifico che l'odierno appellante è stato destinatario di specifici incarichi attribuiti dalla società, non sono stati dimostrati né l'inserimento del nell'organizzazione della Pt_1 Controparte_1 tantomeno con funzioni direttive, né le modalità concrete di espletamento delle attività.
In proposito giova evidenziare l'assoluta genericità e, quindi, inaffidabilità, delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e in particolare da e . Testimone_1 Testimone_3
Quanto alla deposizione del teste la stessa è sicuramente imprecisa, avendo ad Tes_1 esempio riferito il teste che il “era ancora in servizio” quando egli stesso cessò di lavorare Pt_1 alle dipendenze della società, nel gennaio del 2020 (il che è contraddetto dalla circostanza, pacifica ed ammessa dallo stesso appellante, che questi non ebbe più rapporti con la dalla Controparte_1 fine di luglio 2019). Estremamente generica, e priva di riferimenti fattuali, è anche la dichiarazione:
“so che si occupava … del personale”, dovendosi evidenziare come in atti non vi è alcuna prova delle attività dedotte alla pagina 2 del ricorso (ove si afferma che il stabiliva gli ordini di Pt_1 servizio;
stabiliva i turni di lavoro;
gestiva gli infortuni e le malattie;
garantiva la corretta esecuzione dei lavori in cantiere;
gestiva la contabilità dei rifiuti e la relativa trasmissione dei dati
12 all'ente per la redazione annuale delle comunicazioni obbligatoria). Come già rilevato dal primo giudice (che, a differenza di quanto dedotto dall'appellante, non lo ha trascurato), il documento n. 3
(denominato “Gestione relazioni con il personale”) contiene alcune comunicazioni (non trasmesse via e-mail) e ordini di servizio (apparentemente risalenti al periodo compreso tra i mesi di aprile ed agosto 2015 e, dunque, a un periodo assai circoscritto), la cui autenticità è stata fermamente contestata dalla (cfr. pagina 11 della memoria di primo grado) e a cui non può Controparte_1 attribuirsi alcun valore probatorio, posto che detti documenti non risultano sottoscritti da alcuno e possono essere stati predisposti in qualunque tempo non recando data certa.
Egualmente generica è la dichiarazione del teste secondo cui il aveva Tes_1 Pt_1 rapporti con “i vari responsabili”: detti “responsabili” non sono stati in alcun modo individuati e neppure è stato chiarito se gli stessi appartenessero alla o ad altre società, dovendosi Controparte_1 rimarcare come l'odierno appellante avesse rapporti lavorativi e rivestisse cariche sociali nell'ambito di società diverse dalla parte appellata. Del resto, il teste, che svolgeva mansioni di autista, non ha specificato in quali circostanze avrebbe accertato tale circostanza, addotta senza alcuna specificazione.
Le dichiarazioni rese da sono egualmente scarsamente attendibili: il teste, Testimone_3 escusso all'udienza del 3.1.2023, ha dichiarato: “Mi sembra di ricordare di aver visto il a Pt_1
TA … fino all'anno scorso” (ovvero fino al 2022): il che, come detto, non è possibile, quantomeno con riferimento alle vicende per cui è causa. L'assoluta imprecisione del teste lo rende inaffidabile, sicché non è rassicurante l'affermazione secondo cui il sarebbe stato “quasi Pt_1 sempre presente” quando il teste, autista di una società che trasporta rifiuti, andava “a TA dove vi è un centro di raccolta della ”. Del resto, il teste – pur riferendo che presso il CP_1 predetto sito vi erano “altre persone” - non ha saputo indicarne una (“Oltre al vi erano Pt_1 altre persone che tuttavia non conosco”).
Con riferimento alla documentazione in atti, rileva il Collegio che nessun valore riveste il documento n. 9 allegato al ricorso ex art. 414 c.p.c., denominato “relazioni” che altro non è se non un documento (relativo ad attività limitate al solo mese di novembre 2014) privo di firma e di data certa predisposto dal stesso, che non risulta mai consegnato o ratificato dalla società. Pt_1
Così, non deve sfuggire che, se è vero che il mancato inserimento nel piano ferie del 2019 può trovare giustificazione con l'interruzione di ogni rapporto tra le parti nel mese di luglio di quell'anno, è altresì vero che l'appellante non ha fornito alcun documento da cui risulti, per gli anni precedenti, il suo inserimento nei “piani ferie” o un obbligo di comunicare alla società eventuali periodi di assenza.
13 In ordine all'allegato n. 11 al ricorso, denominato “comunicazione ferie”, la Controparte_1 ha dedotto che trattasi di “una mail artificiosamente inoltrata dal ricorrente, per precostituirsi un qualche elemento per dimostrare il suo inserimento tra il personale aziendale”, in un periodo (marzo
2019) in cui la aveva già comunicato che, portati a compimento gli incarichi in essere, la CP_1 società avrebbe interrotto ogni collaborazione, evidenziando: “Sintomatica è la mancata produzione di alcuna documentazione afferente le ferie degli anni precedenti. Se infatti il ricorrente (come dichiara) era tenuto a comunicare le proprie ferie, analogamente avrebbe fatto anche per gli anni precedenti”.
In ogni caso, rileva il Collegio che la e-mail del 28.3.2019 altro non è che una mera comunicazione del non già una richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal lavoro;
il che, Pt_1 comunque, è significativo della tipologia dei rapporti tra le parti in causa e dell'autonomia dell'odierno appellante, la cui attività lavorativa, nei tempi e nelle modalità di esecuzione, non risulta in alcun modo subordinata alla volontà datoriale.
In definitiva, l'esame complessivo degli atti non consente di ritenere integrata la prova di una pur attenuata eterodirezione del lavoratore.
3.2. Il secondo motivo di gravame è volto a confutare la sentenza impugnata laddove ha respinto la richiesta di conversione in un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art 69 del d.lgs.
276/03 per carenza di progetto.
In proposito il Tribunale così ha argomentato: «Secondo il saremmo in presenza di Pt_1 una collaborazione coordinata e continuativa priva di progetto alcuno e quindi suscettibile ex lege di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo è sufficiente osservare che il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs.
n. 276/2003 (sia nell'ipotesi di assenza di specifico progetto [comma 1], sia nell'ipotesi di presenza di specifico progetto rispetto al quale tuttavia sia giudizialmente accertata la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato [comma 2]) presuppone necessariamente la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, circostanza questa del tutto assente nel caso di esame».
L'appellante, ritenendo formalistica la prospettiva del Tribunale, ha rilevato come dopo il
2003 è inammissibile il ricorso ai contratti di co.co.co., ovvero a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso.
Pertanto, l'assenza, nella specie, di un testo contrattuale escluderebbe in radice l'esistenza del progetto e conseguentemente renderebbe il contratto di fatto intercorso illegittimo, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato in ragione della normativa antielusiva dell'art. 69 del d.lgs. 276/03.
L'assunto è infondato.
14 E invero, la decisione del Tribunale appare rispettosa del disposto normativo di cui all'art. 69 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276 (poi abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81), il quale fa evidentemente riferimento all'ipotesi in cui tra le parti sia intervenuta una pattuizione cristallizzata in un contratto scritto. Tanto è reso evidente dall'uso da parte del legislatore di espressioni
(“instaurati”, “data di costituzione”) che fanno riferimento alla formale instaurazione di un rapporto di lavoro, con esclusione, quindi, delle ipotesi in cui – in assenza di uno o più contratti scritti – occorre provare l'esistenza stessa del rapporto e, quindi, le sue modalità. D'altro canto, la verifica cui il giudice è chiamato, in ordine alla “individuazione di uno specifico progetto”, presuppone che vi sia un contratto che tale progetto potrebbe (e dovrebbe) prevedere in forma specifica.
A ulteriore conferma di tale interpretazione va richiamata la rubrica dell'art. 69 cit., che fa espresso riferimento alla “conversione del contratto”.
Giova altresì rilevare che anche la giurisprudenza in materia, nel delineare l'ambito di operatività del primo e del secondo comma dell'art. 69, fa riferimento, in relazione all'ipotesi di cui al comma 2, al “comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto” (cfr. ex ceteris
Sez. L - , Ordinanza n. 27543 del 02/12/2020), così confermando la necessità che un contratto vi sia: evidentemente sia per l'ipotesi di cui al primo comma che per quella di cui al secondo.
Del resto, a ritenere diversamente, si arriverebbe alla conclusione che in ogni caso di rapporto di lavoro “in nero”, intervenuto nel periodo di applicazione della normativa in esame, si potrebbe invocare l'applicabilità delle tutele di cui all'art. 69 cit., dovendosi, invece, rimarcare la specialità della normativa in esame, che mira a sanzionare il ricorso ad una specifica tipologia negoziale, al di fuori dei suoi presupposti.
Ne segue l'infondatezza della doglianza in esame, posto che, pacificamente, nel caso di specie, le parti non hanno sottoscritto alcun contratto.
Rileva, per completezza, il Collegio che, anche a voler disattendere, per assurdo,
l'interpretazione che precede, la censura de qua non sarebbe in ogni caso idonea a comportare l'accoglimento della domanda in esame alla luce dei condivisibili insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia.
E invero, la S.C. ha di recente affermato: “La previsione sanzionatoria dell'art. 69, comma
1, del d.lgs. n. 276 del 2003 impone … alle parti di proseguire il rapporto di lavoro secondo la
(diversa) qualificazione civilistica dettata dall'art. 2094 c.c.; la necessaria riconducibilità della collaborazione ad un progetto comporta l'operatività del meccanismo di conversione anche con riguardo alla porzione di rapporto svoltosi prima dell'accertamento giudiziale, ossia sin dalla costituzione della collaborazione coordinata e continuativa (priva di progetto)”. Giova, tuttavia, evidenziare che, “con riguardo a questo periodo, la previsione sanzionatoria va coordinata con il
15 principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione che (salvo specifiche e determinate previsioni di legge) prevede che l'obbligazione principale del datore di lavoro (il pagamento della retribuzione) sia corrispettiva all'obbligazione (lavorativa) del prestatore, con la conseguenza che i compensi economici da erogare al lavoratore vanno commisurati alla quantità della prestazione offerta” (cfr. in motivazione, Sez. L-, Ordinanza n. 10969 del 26/04/2025).
È stato, pertanto, espresso il seguente principio di diritto: “la conversione ex lege del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, rappresenta una sanzione concernente il tipo negoziale, che va coordinato, quanto al periodo di svolgimento effettivo della collaborazione (periodo precedente l'applicazione del meccanismo della conversione), con il principio di corrispettività tra obbligazione retributiva e prestazione di lavoro;
per tale periodo spettano, pertanto, al lavoratore le (eventuali) differenze retributive da commisurarsi sulla base dell'effettivo orario di lavoro osservato” (così la già citata ordinanza n. 10969/2025).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, e rilevato che il rapporto di lavoro per cui è causa è pacificamente cessato prima della proposizione della domanda giudiziale, deve darsi atto che nel presente giudizio non è stato dimostrato il rispetto da parte di di un orario di Parte_1 lavoro e nessuna prova è stata fornita in ordine allo svolgimento di attività lavorativa nei giorni e negli orari di lavoro indicati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. In altri termini, non è stato in alcun modo dimostrato quando e per quanto tempo il ha svolto le sue prestazioni in favore della società Pt_1 appellata.
Ciò comporta l'impossibilità di determinare la quantità della prestazione offerta e di verificare l'eventuale sussistenza di differenze retributive, donde l'inaccoglibilità della domanda di condanna “della somma di € 144.062,00 come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, con conseguente assorbimento della pronuncia di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 25.6.2015 al 31.7.2019 previa conversione ex art. 69 D.Lgs. 276/2003 (pronuncia che, in ogni caso, richiederebbe la verifica della sussistenza, in concreto, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). E invero, detta pronuncia di accertamento è strettamente funzionale alla richiesta di condanna alle differenze retributive e non risulta, invece, strumentale ad alcuna altra domanda avanzata nel presente giudizio, sì da non essere sostenuta (considerata la cessazione del rapporto) da un interesse concreto e attuale.
3.3. Il terzo motivo - con cui si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha escluso che l'attività di lavoro del così come provata in giudizio, fosse ascrivibile alla Pt_1 etero-organizzazione ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81/2015 – è infondato.
16 Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. il ha dedotto: “Nella denegata ipotesi in cui il Giudice Pt_1 non ritenesse di applicare la conversione per il quomodo della prestazione in concreto resa ovvero per l'assenza di un progetto, in ogni caso si rileva che le prestazioni rese dal ricorrente rientrano nelle cd prestazioni etero organizzate in quanto il Sig. rendeva con continuità la propria Pt_1 attività con modalità sia di luogo che di tempo stabilite dal datore di lavoro”.
Il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all'art. 2 del D. Lgs. 81/2015, in quanto «dell'organizzazione del lavoro del ad opera del , quanto a Pt_1 Controparte_5 tempi e luoghi di lavoro, non vi è traccia alcuna, essendo emerso, dal complessivo esame delle prove testimoniali e documentali come sopra riportato, che il rapporto instaurato tra il ricorrente e la convenuta abbia avuto i tratti tipici del lavoro professionale autonomo, non subordinato e non etero- organizzato».
L'appellante ha censurato tale conclusione sostenendo che l'orario e il luogo di lavoro non rientrano nella modalità necessitata della etero-organizzazione in quanto il riferimento della norma ai tempi e al luogo di lavoro esprime, secondo la giurisprudenza in materia, solo una possibile estrinsecazione del potere di etero-organizzazione, con la parola “anche” che assume valore esemplificativo. D'altro canto, secondo il l'attività di lavoro svolta in favore della Pt_1
“aveva carattere personale, continuativo” e le sue modalità di esecuzione erano Controparte_1
“organizzate dal committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di esecuzione” (così alla pagina
11 dell'atto di gravame).
Rileva innanzi tutto il Collegio che è stato lo stesso come detto, a dedurre Pt_1 nell'originario ricorso che l'applicabilità dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 sarebbe discesa, nel caso di specie, dall'espletamento dell'attività lavorativa “con modalità sia di luogo che di tempo stabilite dal datore di lavoro”, sicché ogni nuova deduzione sul punto appare diretta ad introdurre inammissibilmente, nel grado, nuovi temi di indagine.
Inoltre, non è affatto vero che il primo giudice ha riconosciuto, nella specie, la forma attenuata della etero-direzione (donde l'asserita contraddittorietà della pronuncia ove nega la etero- organizzazione), come si afferma alla pagina 9 del ricorso in appello, posto che il primo giudice, invece, l'ha espressamente esclusa alla pagina 4 della sentenza impugnata, ove si afferma
“l'assenza di prova, testimoniale e documentale, in ordine al requisito principale dell'eterodirezione, sia pure in forma attenuata”.
Tanto premesso, giova evidenziare quanto segue.
Come noto, il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, sotto la rubrica “Collaborazioni organizzate dal committente”, così recita: “
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano
17 in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”.
Sul testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 è intervenuto il decreto legge 3 settembre 2019,
n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128: al primo periodo del primo comma dell'art. 2 cit. la parola “esclusivamente” è stata sostituita con “prevalentemente” e sono state soppresse le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Inoltre, la novella aggiunge, dopo il primo periodo, il seguente testo: “Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.”. Le modifiche alla disciplina in discorso non hanno carattere retroattivo.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1663 del 2020, le previsioni dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 vanno lette unitamente all'art. 52 dello stesso decreto, norma che ha abrogato le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto previsto dagli articoli da 61 a
69-bis del d.lgs. n. 276/2003 (disposizioni che continuano ad applicarsi per la regolazione dei contratti in atto al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del decreto), facendo salve le previsioni di cui all'art. 409 cod. proc. civ.
Il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Quindi, dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.
Secondo la S.C., la normativa in esame ha stabilito che, “quando l'etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato”. Ed è stato aggiunto: “Una volta ricondotta la etero-organizzazione ad elemento di un rapporto di collaborazione funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione unilateralmente disposta dal primo, opportunamente inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa, si mette in evidenza (nell'ipotesi dell'art. 2 d.lgs. n. 81 del 2015) la differenza rispetto ad un coordinamento stabilito di comune
18 accordo dalle parti che, invece, nella norma in esame, è imposto dall'esterno, appunto etero- organizzato” (cfr. sentenza n. 1663/2020, cit.).
Come chiarito ancora dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1663/2020, il riferimento ai tempi e al luogo di lavoro esprime solo una possibile estrinsecazione del potere di etero- organizzazione, con la parola “anche” che assume valore esemplificativo. In tal senso sembra deporre anche la successiva soppressione dell'inciso ad opera della novella cui si è fatto più volte cenno. D'altra parte, è stato condivisibilmente rilevato che le modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, nell'attualità della rivoluzione informatica, sono sempre meno significative anche al fine di rappresentare un reale fattore discretivo tra l'area della autonomia e quella della subordinazione. Parimenti “si deve ritenere che possa essere ravvisata eteroorganizzazione rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa”.
Orbene, rileva innanzi tutto il Collegio che la disciplina di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 non è applicabile per le prestazioni rese fino al 31.12.2015.
Ciò posto, deve rilevarsi, in modo assorbente, che, nella specie, non è stata provata l'esistenza di alcun vincolo relativo al tempo, al luogo o anche ad altri aspetti della prestazione, unilateralmente imposto dalla parte datoriale.
E invero, se indubbiamente, secondo la giurisprudenza di legittimità citata, la tutela di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 può essere accordata anche quando l'etero- organizzazione non riguardi i tempi e i luoghi della prestazione, è altresì vero che presupposto per l'applicazione della norma è che si sia in presenza di una prestazione in cui l'organizzazione del lavoro non è rimessa alla disponibilità del lavoratore o all'accordo tra questi e il committente, bensì unilateralmente alle scelte della parte datoriale.
Non deve, infatti, sfuggire che nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella ripetuta sentenza n. 1663/2020 (concernente le prestazioni dei cd. “rider”) era risultato provato che le modalità di prestazione erano determinate in modo sostanziale da una piattaforma multimediale e da un applicativo per smartphone.
Orbene, con riferimento al caso di specie, non vi è alcuna dimostrazione che le modalità di esecuzione della prestazione - di cui non sono stati provati frequenza, tempi ed orari - fossero organizzate dal committente.
Profili di etero-organizzazione non discendono dalle risultanze della prova orale, innanzi esaminate, che nella loro genericità non consentono di ritenere che le prestazioni rese dal Pt_1
19 (a ben vedere neanche compiutamente ricostruite) fossero organizzate unilateralmente dalla
Controparte_1
Una siffatta prova non scaturisce neanche dalla documentazione prodotta, di cui si è già detto e in relazione alla quale giova rimarcare che alcuni documenti allegati al ricorso ex art. 414
c.p.c. sono stati compilati dallo stesso appellante, non presentano sottoscrizione, sono privi di data certa e non risultano in alcun modo riferibili alla società, che li ha espressamente contestati a seguito della loro produzione in giudizio.
Avuto riguardo alle considerazioni svolte nell'atto di appello, vanno in particolare ribadite le argomentazioni innanzi svolte in ordine al documento n. 9 allegato all'originario ricorso (cd.
“relazioni”), privo di qualsivoglia rilevanza, e all'attribuzione di un indirizzo di posta elettronica con carattere aziendale, dovendosi a tale ultimo proposito evidenziare come la disponibilità di siffatto indirizzo (peraltro in tempi in alcun modo precisati) non è certamente sintomatica dell'ingerenza della società nelle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, tanto più che il utilizzava, per lo svolgimento delle attività in favore della , anche l'indirizzo di Pt_1 CP_1 posta elettronico personale.
Da ultimo, e per completezza, va rilevato che l'allegato 8 all'originario ricorso è l'estratto di una brochure relativa al ”, priva di ogni valenza ove si consideri che: 1) la Controparte_5 parola “staff” è talmente ampia da poter comprendere tutti i soggetti che, a vario titolo, collaborano con la compagine aziendale e, nella specie, la parte appellata ha dedotto che i soggetti indicati nella pubblicazione, avente chiara finalità pubblicitaria, comprendono anche consulenti esterni, come l'appellante e l'ing. ; 2) detto opuscolo è privo di qualsivoglia riferimento Persona_3 temporale utile ai fini per cui è causa, posto che le uniche date presenti nello scritto sono quelle ritenute significative per la storia del (1986, 2004), ma del tutto irrilevanti ai fini della _5 ricostruzione dei fatti per cui è causa.
Difettando la prova dell'elemento della etero-organizzazione, la tutela invocata non è applicabile.
3.4. Il rigetto dei primi tre motivi di gravame comporta l'assorbimento del quarto, con cui sono state riproposte le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive già avanzate in primo grado.
3.5. È appena il caso di evidenziare che l'eccezione ex art. 436-bis c.p.c. - volta a far valere da parte della la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. - rimane Controparte_1 assorbita dalla presente decisione di merito. Tale inammissibilità, derivante da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ha comunque i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa
20 azionata e pertanto, una volta non assunta, resta assorbita nella successiva decisione di merito (cfr.
Sez. 3, Ordinanza n. 17638 del 2025; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021).
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle attività in concreto espletate e dell'assenza di attività istruttoria
(Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021).
Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del D.M. 10.3.2014, n. 55, espressamente richiesta dalla società appellata, deve rilevarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto
13 agosto 2022, n. 147, tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando la comparsa di costituzione nel grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, deve considerarsi il numero limitato di collegamenti ipertestuali atti a favorire la consultazione dei documenti prodotti;
pertanto, tenuto conto della ridotta agevolazione in concreto fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 5% dei compensi riconosciuti.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della pronuncia di rigetto emessa, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla le spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 liquidate in euro 5.250,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Presidente estensore
Gabriella Piantadosi
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