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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/07/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 04/07/2025 nel procedimento portante il n.
178 dell'anno 2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Lesca e Silvia Boldrini parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del dal Controparte_2
01/09/2011 al 31/08/2022 in forza di contratto a tempo indeterminato e di aver ottenuto dal 01/09/2022 il riconoscimento della pensione di vecchiaia, lamentava l'omesso versamento del maturato TFR, sicchè chiedeva la condanna dell' CP_3 convenuto al pagamento dell'importo lordo di € 16.408, oltre accessori di legge.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1 contestava la fondatezza della domanda attorea, anche in ordine al quantum, chiedendone il rigetto.
All'udienza di discussione del 23/05/2025 la difesa dell preannunciava il CP_3 versamento del TFR;
indi all'odierna, dato atto dell'integrale pagamento di quanto rivendicato, i procuratori chiedevano dichiararsi cessata la materia contendere.
Tanto sopra premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti, avendo l' provveduto in CP_1
1 via amministrativa alla corresponsione del TFR nella misura lorda di € 19.201, di cui €
563 a titolo di interessi, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in causa.
Quanto le spese, le stesse vanno poste a carico dell' quale soccombente virtuale, CP_1 in quanto il riconoscimento del diritto rivendicato nel presente giudizio è avvenuto successivamente alla presentazione del ricorso e in assenza di cause di giustificazione del suo mancato riconoscimento in epoca anteriore.
Alla liquidazione si provvede nei termini di cui al dispositivo, alla stregua dei valori minimi previsti dal DM n. 55/14, stante la moderata complessità della lite e l'assenza di attività istruttoria, individuando lo scaglione di riferimento sulla scorta del valore della domanda tenuto conto dell'importo liquidato.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.865, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Asti, 04/07/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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