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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. R.G.
all'esito dell'udienza tenuta in data 3546/2021 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2546/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
Parte 1 Parte 1 con l'Avv. Roberto Bonacina;
- parte opponente;
CP 1 con l'Avv. Giuseppe Borgonovo;
- parte opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
in via riconvenzionale chiedevano il rimborso delle spese relative al consumo di energia elettrica ed il risarcimento del danno conseguente al mancato ritrovamento ovvero al danneggiamento di mobili ed attrezzature depositate nel suddetto capannone.
Si costituiva la parte convenuta prospettando la correttezza del proprio agire e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo nonché il rigetto delle domande avversarie.
La penale pretesa dall'opposta in sede monitoria non può ritenersi dovuta avendo l'istruttoria orale espletata confermato come CP 1 abbia posto in essere comportamenti improntati a carente collaborazione con la controparte impedendole di liberare il capannone in tempi brevi. In particolare i testi escussi hanno confermato come l'opposta, contravvenendo alle pattuizioni contrattuali (cfr. il contratto di cui al doc. 4 di parte opponente), non abbia messo a disposizione dell'opponente il cd.
"muletto" che avrebbe reso più rapide le operazioni di sgombero;
inoltre, in data 07
Agosto 2020, l'opposta, contrariamente a quanto promesso il giorno precedente, non avrebbe provveduto a far trovare proprio personale sul luogo presso il quale avrebbero dovuto compiersi le operazioni di trasloco in tal modo ritardando l'esecuzione delle stesse proprio a ridosso del periodo feriale.
Pare quindi corretto, alla luce di quanto sopra esposto, che la penale sia dovuta soltanto per l'ammontare già corrisposto di euro 300,00 in relazione ai primi sei giorni di ritardo imputabile all'opponente rispetto al termine contrattuale del 31
Luglio 2020.
Sulla base delle precedenti considerazioni sono invece da ritersi spettanti all'opponente le spese per il consumo di energia elettrica relativo al periodo intercorso fino all'intervenuto sgombero (per euro 478,18), somma da determinarsi sulla base delle allegazioni dell'opponente stessa, non contestate dalla controparte sotto il profilo contabile;
le cifre esposte relative ai mesi di Giugno e Luglio 2020, in relazione alle quali il contratto prevede la suddivisione in misura eguale tra le parti, vanno tuttavia dimezzate.
Non può infine trovare accoglimento la domanda dell'opponente avente ad oggetto il risarcimento del danno riconducibile al mancato rinvenimento ovvero al deterioramento di mobili ed attrezzature depositati presso il capannone in questione.
Sul punto la CTU ha infatti motivatamente argomentato l'impossibilità di addivenire a stime ragionevolmente precise in considerazione della mancanza agli atti di documentazione che consenta un'esatta identificazione dei beni non trovati nonché
dell'assenza di qualsiasi attendibile informazione circa l'originario stato di conservazione di quelli asseritamente rovinati.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate mentre le spese della CTU, espletata al solo fine di verificare la fondatezza della domanda riconvenzionale dell'opponente, vanno poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
1) Revoca il decreto ingiuntivo e condanna la parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere all'opponente la somma di euro
478,18.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
3) Compensa integralmente le spese di giudizio.
4) Pone le spese di CTU a carico della parte opponente in persona del legale rappresentante pro tempore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 25 Marzo 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa