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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11132 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N. 13048/24 all'udienza del 04/11/25 mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Parte_1
LE MO pec e Email_1
PI GO pec giusta procura in calce al Email_2 ricorso
RICORRENTE
CONTRO
E Controparte_1 CP_2
RESISTENTI -contumaci
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DRITTO
Con ricorso depositato il 23/10/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire accertare che tra ed Controparte_1 [...]
, quali datori di lavoro, e quale lavoratrice, era intercorso CP_2 Parte_1 un rapporto di lavoro domestico dal 7 maggio 2024 al 28 luglio 2024 a tempo pieno in regime di convivenza e conseguentemente condannare in solido ed Controparte_1 CP_2 al pagamento in favore di della somma di euro 3.184,03, o di quella Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. oltre rivalutazione ed interessi. A sostegno del ricorso assumeva che aveva lavorato dal 7/5/24 al 28/7/24 alle dipendenze dei resistenti , in Roma via dei Condotti n 9 , come collaboratrice domestica;
che le parti erano obbligate ad applicare il ccnl collaboratori domestici;
che era addetta ai servizi domestici come assistente familiare a persone autosufficienti provvedendo ad accudire al figlio nonché a pulire la casa ,lavare e stirare;
che era stata inquadrata nel livello B super Per_1 ; che lavorava dalle 8,30 alle 22,00 con due ore di riposo dal lunedì al venerdì ,il sabato dalle 8,30 alle 14,00 ; che era retribuita con euro 1.300,00 mensili;
che a titolo di retribuzione non corrisposta dall'1/7/24 al 28/7/24 , indennità per ferie non godute , 13^, lavoro straordinario, TFR aveva diritto ad euro 3184,03. Concludeva come sopra. Nessuno si costituiva per i resistenti e veniva dichiarata la contumacia. Ammesse le prove escussi i testi, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La ricorrente assumendo di aver lavorato per i resistenti, inquadrata come B super ccnl collaboratori domestici, dal 7/5/24 al 28/7/24 con retribuzione di euro 1.300,00 mensili chiede il pagamento della retribuzione dei 28 giorni di luglio 2024 , dello straordinario pari a 63 ore settimanali, della 13^ non pagata, delle ferie non usufruite e del TFR non pagato. Le comunicazioni in atti ed il contratto di lavoro dimostrano l'esistenza di un rapporto di lavoro con dal 15/5/24 al 15/7/24 con retribuzione mensile di euro 1300,00 Controparte_1 per 54 ore settimanali inquadramento come BS con conseguente applicazione del ccnl collaboratori domestici Queste le prove documentali. La ricorrente assume di aver iniziato a lavorare il 7/5/24, ma di tale circostanza non vi è prova in quanto non solo la documentazione indica la data del 15/5/24, ma, inoltre, i testi hanno parlato del mese di maggio come mese di inizio rapporto senza saper riferire date precise ( cfr testi Piano e ) Testimone_1 Testimone_2
Lo stesso discorso vale per la cessazione del rapporto che si può fissare nel 15/7/24 e non nel 28/7/24 ( cfr comunicazione cessazione rapporto). Non può poi ritenersi dimostrato lo svolgimento di orario straordinario, non essendo stati i testi in grado di riferire l'orario prestato, non essendo gli stessi all'interno dell'abitazione dei datori di lavoro, affermando solo che lavorava “fissa”. Appare invece che la ricorrente, sempre tramite i predetti testi, abbia provato di aver sempre lavorato, senza interruzioni e di non aver quindi goduto delle ferie con conseguente diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle stesse Inoltre, non essendosi i resistenti costituiti, gli stessi non hanno dimostrato di aver corrisposto le somme dovute richieste, ivi compresa la 13^ e il Tfr che la ricorrente assume non esserle stati corrisposti Il quale probatorio viene completato dalla mancata risposta dei resistenti al deferito interrogatorio formale Deve pertanto dichiararsi che tra le parti è esistito un rapporto di lavoro subordinato dal 15/5/24 al 15/7/24 con inquadramento nel livello B s e per l'effetto si condannano i resistenti in solido a pagare a titolo di retribuzione giorni luglio 2024, 13^, indennità per ferie non godute e Tfr, la somma risultante dai conteggi come riformulati in base al minor periodo del rapporto.
Tenuto al pagamento è, infatti, non solo il datore , come appare dagli atti, ma anche CP_1 la inserita nello stato di famiglia dello Scarsella come coabitante presso via CP_2
Condotti n 9 ( cfr stato di famiglia) come previsto dall'art 40 c 8 ccnl .
Le spese seguono la soccombenza parziale
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: accertato che tra ed , quali datori di lavoro, e Controparte_1 CP_2 Parte_1
quale lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 15 maggio 2024
[...] al 15 luglio 2024 a tempo pieno in regime di convivenza condanna in solido
[...]
ed al pagamento in favore di della somma CP_1 CP_2 Parte_1 risultante dalla rielaborazione dei conteggi in relazione al minor periodo accertato a titolo di retribuzione mese luglio 2024 , 13,^, indennità per ferie non godute e TFR ,il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo. Condanna i resistenti in solido al pagamento di due terzi delle spese di lite liquidate in complessive totali euro 1314,00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi
Roma 04/11/25 Il giudice