Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1639 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. TURSI MASSIMO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. SANTELLI MARIA GISELLA;
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente esponeva: di avere lavorato come collaboratrice domestica, addetta alla cucina e alla preparazione giornaliera dei pasti, alle dipendenze di in assenza di regolare CP 1 '
contratto di lavoro, dal giorno 2 febbraio 2009 al 2 dicembre 2016, data in cui è rimasta vittima di un sinistro stradale che non le ha più consentito di lavorare;
di avere lavorato da lunedì a venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, con mansioni riguardanti la preparazione dei pasti, la cura della casa etc.; di avere lavorato anche nei giorni festivi;
di avere percepito una retribuzione mensile di € 300,00.
Concludeva chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma di € 36.786,14.
Si costituiva la resistente eccependo che: la ricorrente, si era recata presso l'abitazione del CP_1 solo come amica della di lui moglie, Persona 1
'[...] senza avere mai percepito alcuna retribuzione, bensì solo somme a titolo di riconoscenza e derrate alimentari per l'aiuto spontaneamente prestato e senza alcun tipo di subordinazione;
era, infine, stata allontanata per il suo
CP 1 . attaccamento morboso, di tipo affettivo, al padrone di casa, sig.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
§§§§
Sulle eccezioni solevate dalla difesa della resistente in merito alla validità
dell'istruttoria, si richiama l'ordinanza del 4.10.2024, in cui si da atto che il processo si è svolto regolarmente e così anche l'istruttoria. In sostanza, l'udienza del 12.11.2020 era stata fissata per escussione testi ma è stata rinviata di ufficio al 13.5.2021. Hanno fatto seguito diversi rinvii di ufficio (al 29/3/2022, al
21/3/2023 e infine al 26/4/2023); l'udienza del 26.4.2023, stante la mancata opposizione delle parti ex art 127 ter, è stata trattata in modalità cartolare e rinviata al 14.11.2023 con onere di esibire le citazioni per la udienza predetta del 26.4.2023. Le citazioni sono regolarmente depositate telematicamente il 26 maggio 2023. Le medesime citazioni testimoniali sono state, altresì, esibite, anche all'udienza in presenza del 3 dicembre 2024- fissata per esaminare nel contraddittorio tra le parti le eccezioni sollevate dall'Avv. Santelli, la quale tuttavia non ha inteso comparire.
Ciò posto, sono stati escussi tre testi. Testimone_1 , figlia della ricorrente, ha così risposto: "Confermo il capitolo n.1 del ricorso, precisando che mia madre lavorava di sabato ed anche la domenica.
Confermo il capitolo n.2 del ricorso. Confermo il capitolo n. 3 del ricorso, preciso che non aveva un regolare contratto. L'orario concordato verbalmente era dalle ore 9:00 alle 13:00, ma 2/3 volte settimana capitava che andava anche a lavorare nel pomeriggio. Questo lavoro straordinario non era retribuito, la sua retribuzione mensile era pari ad euro 300,00. Il sig. CP 1 impartiva le direttive a mia madre quotidianamente. Confermo il capitolo n. 8 e preciso che a volte ero io a sostituire mia madre. Preciso che tra mia madre e il CP 1 non vi erano mai stati rapporti a parte quello lavorativo".
Il teste EStimone 2 coniuge della ricorrente, ha così risposto: "La
,
ricorrente ha lavorato per per diversi anni, se non ricordo male CP 1
dal 2009 al 2011. Confermo il capitolo n.2 del ricorso. Confermo il capitolo n.3, precisando che lavorava anche di sabato e domenica e nelle festività. Spesso lavorava anche al di fuori degli orari concordati, sia di mattina che di pomeriggio.
In media 2/3 volte a settimana andava anche di pomeriggio, ma la retribuzione era sempre la stessa, ammontava a 300,00 al mese. Talvolta riceveva anche qualche remunerazione non per denaro, ma con ortaggi, ma con altri generi alimentari. Confermo il capitolo n.6 del ricorso. Confermo il capitolo n.7.
Confermo il capitolo n.8 e preciso che a volte a sostituirla era proprio mia figlia".
' indifferente: "Sono un amico di famiglia della ESte ES_3 CP 1 in quanto ho lavorato in un'azienda nella quale ricorrente. Conosco
egli era il responsabile e so che la ricorrente ha lavorato per lo stesso CP_1
Sono a conoscenza che la ricorrente lavorava per il CP 1 in quanto frequentavo la casa del medesimo due o tre volte a settimana, capitavo a casa del CP_1 per fare lavoretti di giardinaggio ed inoltre raccoglievo gli ortaggi nel suo orto e glieli portavo in casa. Parte 1 aiutava in casa la moglie del CP 1 a sbrigare le faccende domestiche ed in cucina, ha iniziato a lavorare nel 2009 per CP_1 . Io ho iniziato a frequentare dal 2015 la casa del CP_1 da quel
/
momento vedevo personalmente la ricorrente lavorare in casa sua. Con la Pt 1 eravamo amici di famiglia e quindi sapevo da lei che lavorava lì. Dunque, so che la ricorrente ha lavorato a casa del CP 1 dal 2009 al 2019, per una decina di anni. Parlando, ho appreso anche che la ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12/12:30, qualche volta ha lavorato anche il sabato e la domenica, ha lavorato sempre nei giorni festivi diversi dalla domenica. Non so quanto veniva pagata. Ho visto personalmente che il CP_1 diceva alla ricorrente cosa fare in casa. Sul Cap 8 so riferire che, quando talvolta la ricorrente era malata, si faceva sostituire dalla figlia, Persona 2
Orbene, all'esito dell'istruttoria si può affermare che l'onere della prova sia stato assolto.
La ricorrente ha svolto attività di collaboratrice domestica per gli anni indicati, alle dipendenze del resistente e vanta un credito nei suoi confronti per il lavoro svolto. È risultato provato il lavoro svolto da lunedì a venerdì, mentre per il sabato e la domenica il teste ES 3 (unico estraneo ai fatti e senza legami di parentela, per cui più attendibile) ha dichiarato che talvolta lavorava di sabato e domenica, senza tuttavia precisare quante volte ciò sia accaduto. Il teste ES_3 ha pure dichiarato che la ricorrente lavorava nei giorni festivi, ma anche stavolta non ha precisato il numero dei giorni.
Come è noto la prova del lavoro straordinario verte sul lavoratore. Infatti chi chiede il riconoscimento della prestazione di lavoro straordinario deve fornire la prova delle concrete modalità di svolgimento delle proprie mansioni, senza limitarsi a prendere in considerazione, come nel caso in esame, un arco temporale predefinito e riferibile ad un lungo arco temporale, ma ricostruendo esattamente tutte le attività effettuate in ciascun giorno della settimana, indicandone l'orario di inizio e quello della fine dell'esecuzione di ciascuna singola attività. Nel caso di specie, tale prova difetta.
Ciò posto, con riferimento alle altre voci retributive spettanti, considerato che non vi è alcuna prova scritta del pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, ma che la stessa ricorrente ha ammesso di avere percepito € 300,00 mensili, circostanza confermata dai testi escussi, sulla scorta di tali indicazioni,
è stata ammessa CTU volta a quantificare l'ammontare del credito per differenze retributive.
All'esito della stessa è risultato che alla ricorrente spettano i seguenti importi:
L'importo al lordo, comprensivo di interessi e rivalutazione, ammonta complessivamente ad € 28.716,62.
l'importo al netto ammonta a un importo complessivo di € 17.566,47 che se comprensivo di interessi e rivalutazione, ammonta complessivamente ad € 24.833,28.
La parte resistente deve, dunque, essere condannata a pagare la somma calcolata al lordo, comprensiva di interessi e rivalutazione, ammontante complessivamente ad € 28.716,62
La condanna al pagamento delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Condanna il resistente a pagare la somma di € 28.716,62, per le causali in narrativa indicate, oltre accessori di legge dal dovuto fino al soddisfo;
Condanna, altresì, il resistente a pagare le spese della CTU, liquidate con
-
separato decreto;
Condanna il resistente soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93
срс.
Castrovillari, 26/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO