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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2544/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2544/2021 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, RT
dall'avv. VEZZALI MAURIZIO, domiciliatario;
- parte attrice - contro rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. LUCCHESINI KATIA, domiciliatario;
- parte convenuta -
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIRARDI ANDREA, domiciliatario;
- parte terza chiamata -
e
pagina 1 di 16 in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ARENA MIRKO, domiciliatario;
- parte terza chiamata - in punto: obbligazione del fatto illecito – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/06/2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Accertarsi e dichiararsi che il sinistro di cui e causa e avvenuto a causa e per esclusiva responsabilità del sig. Controparte_1
Conseguentemente condannarsi il sig. a risarcire il Controparte_1
danno subito dall'attore nella misura complessiva di € 100.700,97, o quella diversa ritenuta di giustizia in virtù degli esiti della CTU.
Respingersi le richieste riconvenzionali del convenuto in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, nelle denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale di qualche responsabilità in capo all'attore, condannare
[...]
a tener lo indenne dalle richieste del Controparte_3
convenuto e condannarla a rifondere tutto quanto fosse tenuto CP
ad erogare in favore del convenuto medesimo per capitale, interessi e spese e in genere di ogni importo dipendente dalla presente vertenza”; di parte convenuta: voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare nel merito, in principalità:
➢
pagina 2 di 16 respingere integralmente ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via di subordine:
➢ per ogni diversa denegata ipotesi condannare Controparte_4
a tenerlo sollevato da ogni pretesa dell'attore e, per l'effetto, condannarla a rifondere tutto quanto fosse tenuto ad erogare in favore dell'attore per capitale, interessi e spese anche ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c. sulla base di eventuale percentuale di responsabilità concorsuale oltre all'integrale rifusione di ogni spesa processuale;
sempre nel merito, in via riconvenzionale:
➢ accertare e dichiarare che l'incidente di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dell'attore;
➢ accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor RT
per le lesioni e i danni tutti patrimoniali e non subiti dal signor
[...]
a causa dell'incidente di cui in premessa;
Controparte_1
➢ per l'effetto, condannare il signor a risarcire il danno RT
subito dal signor nella misura complessiva di € Controparte_1
118.411,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia accertanda in corso di causa dalla data dell'incidente al saldo;
in ogni caso:
➢ integrale rifusione delle spese di causa tutte, oltre spese generali 15%,
CPA e IVA se dovuta come per legge.
In via istruttoria: pagina 3 di 16 ➢ insiste affinché venga disposta CTU cinematica al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro de quo come richiesta in memoria istruttoria ex art. 183, VI° co. n.2 c.p.c. di data 12.09.2022 e a verbale d'udienza di data 29.03.2023. di : CP_2
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
in ogni caso detrarre dalle somme spettanti al danneggiato la componente di indennizzo già erogata dall' ; CP_5
- in ogni caso: detrarre dalle somme a carico della Compagnia e a favore del convenuto l'importo di € 100,00 a titolo di franchigia Controparte_1
contrattuale;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”; di : Controparte_3
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, rigettarsi le domande avanzate da CP
in quanto infondate e, comunque, provate, anche ex art. 1227
[...]
c.c.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – delle domande avanzate da CP
limitarsi il risarcimento a quanto rigorosamente accertato in
[...]
corso di causa, accogliendo l'eventuale domanda di manleva nei limiti di pagina 4 di 16 garanzia contrattualmente previsti dalla polizza Controparte_6
n. 10410000033308 (massimale, franchigie, scoperti).
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali o, in subordine, adeguata compensazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
Può darsi per pacifico che, poco prima del sinistro oggetto di lite,
e stessero percorrendo la pista ciclabile RT Controparte_1
sita in Bolzano (BZ), via Lungo Isarco Destro in prossimità del km
34/601 della pietra miliare sul fiume Isarco, ciascuno a bordo della propria bicicletta.
L'attore procedeva in direzione Bolzano, il convenuto in direzione opposta.
Risulta inoltre che il convenuto facesse parte di un gruppo di amici ciclisti, partiti poco prima da Ponte Resia.
Secondo la versione attorea (cfr. pag. 1 della citazione) l'attore “… veniva violentemente investito da altro velocipede, condotto dal sig.
, che percorreva la medesima via … e procedeva affiancato Controparte_1
ad altro ciclista invadendo la corsia di pertinenza dell'attore, provocando quindi la collisione”.
Controparte, nel contestare tale versione, sostiene versione sostanzialmente speculare, esponendo che (pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta) “… intorno alle ore 08:00 ca del 17.07.2018 nel tratto di ciclabile all'altezza della progressiva chilometrica 34/601 della pietra miliare sul fiume Isarco, il signor viaggiava in prossimità RT
della linea di mezzadria, oltrepassandola e invadendo così la corsia di marcia opposta occupata dal signor … il signor CP RT
urtava con la sua parte sinistra la parte sinistra del signor ed CP
pagina 5 di 16 entrambi i ciclisti cadevano – conseguentemente - al suolo sulle rispettive parti destre …”.
Il teste rendeva dichiarazioni Testimone_1
nell'immediatezza del fatto, oltre che in data 30.7.2018 ad integrazione del rapporto di incidente e all'udienza del 29.3.2023.
Si legge nel rapporto di infortunio stradale: “Il si Controparte_1
trovava al mio fianco sul lato sinistro in coda al gruppo, mentre io occupavo la parte della corsia della pista ciclabile più in prossimità del margine destro mentre il era al mio fianco sinistro seppur CP
leggermente arretrato. Io e il stavamo chiacchierando quando ho CP
sentito un colpo;
mi sono subito girato ed ho visto che il con un CP
altro ciclista erano a terra. Preciso che non mi sono accorto del sopraggiungere in senso inverso dell'altro ciclista con cui ha colliso il
perché c'erano gli altri del gruppo davanti a me e mi coprivano la CP
visuale. Quindi l'ho visto sbucare improvvisamente proveniente dal senso inverso di marcia al mio. Poiché mi trovavo in posizione più avanzata rispetto al non posso dire con sicurezza come fosse Controparte_1
posizionato sulla nostra corsia di marcia”.
Ad integrazione di quanto dichiarato nell'immediatezza del fatto, in data 30.7.2018 ai verbalizzanti dichiarava: “… in tutto eravamo 8 persone e confermo che il sig. ed io eravamo gli ultimi del gruppo. CP
Tra noi e i compagni che ci precedevano c'erano tra i quattro ed i cinque metri”.
Da ultimo, il medesimo teste dichiarava al Giudice: “Più che vedere ho sentito l'incidente. Io ero davanti al sig. Siamo partiti da Ponte CP
Resia dove ci ritroviamo: eravamo in una decina circa. Procedevamo in direzione Ora. era dietro di me, anche perché, se fosse stato al mio CP
fianco, darei caduto anche io. Eravamo sulla ciclabile. Non stavamo
pagina 6 di 16 parlando, ma siccome eravamo un po' distanti dal resto del gruppo che stava davanti, volevamo raggiungere gli altri. Dietro del nostro CP
gruppo non c'era nessun, lui era l'ultimo.
Il non lo conosco. Ho visto che procedeva in senso contrario al RT
nostro. Non ricordo se fosse in fila indiana rispetto ad altri ciclisti.
Nel punto dell'incidente la ciclabile sarà larga due metri e mezzo, non penso di più.
Dei ciclisti che erano davanti a noi, c'era anche qualcuno che viaggiava in coppia, e dunque affiancati.
Il dunque, è passato senza toccare i ciclisti affiancati che ci RT
procedevano e poi io a un certo punto ho sentito un colpo, mi sono girato e ho visto per terra, con la faccia su un lato, su uno spigolo di CP
marciapiede in porfido e ho chiamato gli altri per dire loro di fermarsi. Non so quanto fosse dietro rispetto a me. CP
Quando ho incrociato io ero dal mio lato di strada: non ricordo RT
su che lato di strada fosse Io ero per lo più preoccupato per le RT
condizioni di Chiesi anche al come stesse e mi disse CP RT
che aveva male ad un ginocchio, era comunque seduto.
Quando mi girai udito il colpo, il era sulla destra della sua CP
carreggiata e il anche lui sulla sua carreggiata. RT
Se mi viene letta la dichiarazione rilasciata alla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fati, a proposito della circostanza della posizione del rispetto a me, dico che quando noi partimmo, eravamo CP
affiancati, ma al momento del sinistro, si trovava completamente CP
dietro di me, poiché, come detto, volevamo raggiunger egli altri componenti del gruppo.
Anche a proposito del discorso che stavamo chiacchierando, lo escludo, stavamo chiacchierando prima, ma non al momento dell'incidente, forse
pagina 7 di 16 così dichiarai per l'agitazione del momento o forse sono stato frainteso o mi sono spiegato male”.
Il signor rendeva dichiarazioni in data 2.8.2018 Tes_2
riportate nel rapporto di incidente: “… procedevamo a velocità molto moderata in quanto eravamo appena partiti e sappiamo che quel tratto di strada è stretto e molto trafficato, c'è spazio a malapena per due bici che si incrociano. Mi trovavo poco dietro il sig. , grosso modo a metà Pt_2
del gruppo in terza o quarta posizione. Ad un tratto ho sentito il tipico rumore di caduta, mi sono immediatamente fermato …”.
Le dichiarazioni riportate a verbale di incidente e all'udienza del
29.3.2023 dai restanti testimoni , e Tes_3 Tes_4 Tes_5
non sono utili ai fini della ricostruzione della dinamica. In Tes_6
particolare, del tutto fuorviante sarebbe il voler risalire alla dinamica del sinistro ed in particolare alla posizione tenuta da entrambi i ciclisti coinvolti poco prima del sinistro, dalla posizione dei rispettivi corpi a terra immediatamente dopo la collisione e la caduta a terra.
La Polizia Municipale intervenuta sul posto a seguito dell'incidente fornisce la seguente ricostruzione della dinamica: “il Sig. alla guida del veicolo A transitava sulla pista ciclabile sita … con CP
provenienza ponte Resia e direzionato verso Laives. Il Sig. … RT
transitava sulla medesima pista ciclabile con provenienza Laives e direzionato verso ponte Resia. Quando i due velocipedi incrociavano le proprie traiettorie, in prossimità del km 94/601 della pietra miliare del fiume Isarco, collidevano tra loro lateralmente con le proprie parti sinistre.
A causa della collisione ambedue i conducenti rovinavano al suolo sulle rispettive parti destre”.
pagina 8 di 16 Ad avviso di questo Giudice, gli elementi raccolti ad esito dell'istruttoria orale non consentono di superare la presunzione di pari responsabilità dei soggetti coinvolti.
Per quanto le dichiarazioni del teste siano in più punti Tes_1
contraddittorie – e pertanto inutilizzabili - in ordine alla esatta posizione del ora al suo fianco, ora a fianco ma leggermente arretrato, ora CP
dietro in posizione di inseguimento del gruppo, c'è un elemento – fornito dallo stesso attore - che consente di ritenere che la versione fornita dalla
Polizia Municipale – che implica corresponsabilità di entrambi - sia inevitabile.
In particolare, deduce l'attore (cfr. pagg. 5, 7 della comparsa conclusionale) che lui stesso “… percorreva la propria corsia ed era impedito nella visuale proprio dal gruppetto di amici del convenuto”.
Ora, premesso che dalle dichiarazioni dei restanti testi si evince che il era in coda al gruppo e che era preceduto da altri ciclisti CP
appartenenti al suo gruppo staccati di alcuni metri, il fatto che il non lo abbia visto perché coperto dai restanti ciclisti comporta RT
implicitamente che il non fosse spostato verso la linea di CP
mezzeria più di quanto lo fossero i suoi compagni o che addirittura avesse invaso la corsia opposta, perché altrimenti il lo avrebbe RT
visto.
Non vi sono inoltre elementi per ritenere che il si sia CP
spostato all'ultimo momento verso il o che abbia invaso RT
improvvisamente la corsia.
Da ultimo, la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dai verbalizzanti, basata anche – come evidenziato nel rapporto – sulla
“localizzazione dei danni riportati dai veicoli” e le lesioni fisiche riportate dalle parti, fanno ritenere che non vi sia stato uno scontro ma un pagina 9 di 16 concorrente toccamento, sufficiente a provocare la caduta con le note conseguenze.
Anche i limitati danni riportati dalla bicicletta dell'attore fanno propendere per tale ipotesi.
Si deve pertanto ritenere che il sinistro per cui è causa sia riconducibile a pari responsabilità di entrambi i ciclisti coinvolti.
II. Quantum debeatur
L'attore ha esposto le seguenti voci di danno: danno biologico da
IP al 22% per € 84.505,96, da ITP al 75% giorni 30 per € 2.756,25, al
50% giorni 10 per € 612,50, al 25% giorni 10 per € 306,25, danno biologico perm+temp 3% per € 5.972,87, danno non patrimoniale (ex morale) per € 6.059,14, spese mediche e di cura per € 488,00, oltre a danni materiali per € 1.069,09 (notebook Hp per € 921,10 e spese di riparazione alla bicicletta per € 147,99).
Va rilevato che, come ricavabile dal doc. 2 di parte CP_2
l'attore conseguiva pagamento da parte dell per il sinistro de quo, CP_5
per l'importo capitale di € 10.421,85. Dal calcolo effettuato per gli interessi dovuti indicato in detto documento, si ricava che detta somma veniva corrisposta in prossimità della data del sinistro.
Il pagamento di detto importo viene pertanto calcolato quale acconto su quanto spettante.
Il convenuto ha esposto le seguenti voci di danno: danno biologico da IP al 28% per € 74.082,00, da ITT per giorni 24 per € 2.976,00, da
ITP al 75% giorni 90 per € 8.370,00, al 50% giorni 9 (rectius 90) per €
5.580,00, al 30% giorni 90 per € 3.348,00, personalizzazione nella misura di € 22.225,00, spese di consulenza per € 1.830,00.
pagina 10 di 16 I calcoli che seguono – elaborati mediante il sistema ReMida - presuppongono l'applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, in base ai dati forniti dalla c.t.u. medica, con calcolo di rivalutazione ed interessi su base mensile – alla data della presente sentenza - secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati e con personalizzazione del danno pari al 25% del danno biologico temporaneo e permanente per l'attore e del 30% per il convenuto, in percentuale ritenuta congrua in relazione al sinistro de quo, secondo quanto indicato dal c.t.u.
Si precisa, inoltre, che i calcoli che seguono tengono già conto della pari responsabilità delle parti.
a. I danni di RT
Il danno biologico
Il ctu, con relazione scevra da vizi logici che pertanto questo giudice fa propria, accertava che a seguito del fatto de quo parte attrice subiva “rottura del legamento crociato anteriore;
(minima lesione parziale intrinseca del legamento crociato posteriore;
rottura del legamento collaterale mediale al terzo distale;
rottura del fascicolo menisco-femorale
e menisco-tibiale del menisco laterale;
avulsione subtotale del legamento patellare dall'inserzione tibiale;
frattura da depressione del piatto tibiale laterale con frammento ingranato dello spigolo tibiale postero laterale;
contusione ossea dello spigolo postero mediale del piatto tibiale”.
Quantificava giorni 1 di ITT, giorni 40 per ITP al 75%, 30 al 50%,
40 al 25%, oltre a IP di natura biologica pari al 10 %.
Si perviene pertanto alle seguenti somme:
- danno biologico: € 17.274,01;
- personalizzazione: € 4.318,50;
pagina 11 di 16 - somma dovuta a seguito del pagamento già ottenuto e comprensiva delle spese: € 11.946,52, di cui
- rivalutazione: € 2.174,952;
- interessi: € 1.357,52.
Danni patrimoniali
Non vi è prova alcuna riguardante il lamentato danno al notebook.
Per il resto, possono riconoscersi i restanti danni per come esposti, che sono già stati calcolati unitamente al danno non patrimoniale nel conteggio sopra esposto.
b. I danni di Controparte_1
Il danno biologico
Il ctu, con relazione scevra da vizi logici che pertanto questo giudice fa propria, accertava che a seguito del fatto de quo il convenuto subiva “Trauma cranio-encefalico con ESA (emorragia sub aracnoidea) bilaterale e con frattura duplice, lievemente scomposta, della base cranica
a destra con estensione alle cellule mastoidee anteriori. – Frattura della parete laterale del seno mascellare di sinistra con ematoseno – Frattura della parete laterale sinistra del seno sfenoidale con ematoseno sfenoidale – Frattura plurima dell'arco zigomatico a sinistra – Frattura del tetto dell'orbita di sinistra – Frattura del pavimento dell'orbita di sinistra con focale sollevamento del pavimento in sede intraorbitaria – Frattura dei processi pterigoidei a sinistra. Frattura di processo alveolare mascellare a destra – Frattura dal processo spinoso e dell'arco posteriore di sinistra di
C5 e C6 – Frattura del processo trasverso di C6 a sinistra. – Frattura scomposta arco posteriore dalla VI alla IX costa a destra – Esile falda di versamento pleurico a destra”.
pagina 12 di 16 Quantificava giorni 24 di ITT, giorni 90 per ITP al 75%, 90 al 50%,
90 al 25%, oltre a IP di natura biologica pari al 26 %.
Si perviene pertanto alle seguenti somme:
- danno biologico: € 17.274,01;
- personalizzazione: € 4.318,50;
- somma dovuta comprensiva delle spese mediche: € 97.361,54, di cui
- rivalutazione: € 13.397,80;
- interessi: € 8.582,11.
Danni patrimoniali
Può riconoscersi la spesa indicata dal convenuto e ritenuta congrua dal c.t.u.
c. La compensazione dei rispettivi crediti
Va operata la compensazione tra le rispettive voci di credito, tenuto conto che quanto spettante all'attore andrà portato in detrazione da quanto spettante al convenuto principalmente per gli interessi (art. 1194
c.c.).
Pertanto, quanto spettante a – pari a complessivi € RT
11.946,52 – porterà all'estinzione del debito per interessi – pari ad €
8.582,11 – e per la restante parte alla diminuzione del debito per capitale rivalutato.
Ne consegue che a andrà liquidata la somma di Controparte_1
€ 85.415,02.
L'obbligazione risarcitoria, di valore, per effetto della liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazione di valuta.
Sulla somma capitale rivalutata come sopra indicata saranno pertanto dovuti gli interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al saldo.
pagina 13 di 16 III. L'assicurazione di Controparte_3
In applicazione della polizza operante tra l'attore e la propria
Compagnia di assicurazione, quest'ultima è tenuta a manlevare l'assicurato da quanto quest'ultimo è tenuto a pagare al convenuto.
L'importo dovuto è ampiamente entro il massimale e non è in contestazione l'operatività della polizza.
IV. Spese di lite
L'esito di lite comporta necessariamente la compensazione integrale delle spese tra attore e convenuto. Le spese di lite – per come liquidate con decreto dd. 27.11.2023 a carico del convenuto e dd.
24.10.2023 a carico dell'attore – vanno poste definitivamente a loro carico.
Circa il rapporto tra l'attore e la propria Compagnia di assicurazione, in applicazione della polizza n. Controparte_6
10410000033308 (“Sezione tutela della famiglia” – art. 13.1) quest'ultima è tenuta a sostenere anche le spese di lite dell'attore nel rapporto con il convenuto ed in quello con la chiamata.
L'art. 15.2 delle condizioni generali di assicurazione – nella parte in cui prevede che “Sono a carico di le spese per Controparte_6
resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del massimale di € 500.000 …” – comporta che la Compagnia si faccia carico di tutte le spese sostenute dall'attore, comprese quelle relative al rapporto con la chiamata, posto che anche queste ultime attengono all'attività processuale necessaria per “resistere all'azione promossa contro l'Assicurato” e che la chiamata è del tutto fondata.
Il periodo finale del medesimo articolo – ove si prevede che “
[...]
non riconosce le spese sostenute dall' per Controparte_6 Parte_3
pagina 14 di 16 legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale” e invocato dalla Compagnia
a sostegno della pretesa di porre le spese a carico dell'assicurato, non può trovare applicazione alla fattispecie, stante il tenore del testo che non richiede ulteriori spiegazioni.
Le spese dell'attore vengono pertanto liquidate per spese vive in €
792,06 – oltre alle spese di c.t.u. - e per onorari in € 7.616,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, come chiesto nella nota spese.
Circa il rapporto tra il convenuto e la propria Compagnia di assicurazione, non vi è questione in ordine alla operatività della polizza
(cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta), in forza della quale anche quest'ultima è tenuta a sostenere anche le spese di lite del convenuto nel rapporto con l'attore ed in quello con la chiamata (art. 8 della polizza).
Le spese del convenuto vengono pertanto liquidate per spese vive in
€ 759,00 – oltre alle spese di c.t.u. - e per onorari in € 13.903,00, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, come chiesto nella nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, accerta e dichiara che il sinistro oggetto di lite – occorso in Bolzano (BZ) il 17.7.2018 - è da ricondursi a concorrente e paritaria responsabilità di e RT
; Controparte_1
condanna
pagina 15 di 16 a pagare - per le ragioni di cui in motivazione - in favore RT
di , la complessiva somma di € 85.415,02, oltre interessi Controparte_1
legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
condanna la – per le ragioni di cui in motivazione Controparte_3
- a manlevare il proprio assicurato da quanto RT
quest'ultimo è tenuto a pagare a in esecuzione della Controparte_1
presente sentenza;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e RT CP
;
[...]
condanna per le ragioni di cui in motivazione:
- la al rimborso delle spese di lite Controparte_3
di , che liquida per spese vive in € 792,06 – oltre RT
alle spese di c.t.u. - e per onorari in € 7.616,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- la al rimborso delle spese di lite di , CP_2 Controparte_1
che liquida per spese vive in € 759,00 – oltre alle spese di c.t.u. -
e per onorari in € 13.903,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 07/03/2025.
Il giudice dott. Andrea Pappalardo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2544/2021 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, RT
dall'avv. VEZZALI MAURIZIO, domiciliatario;
- parte attrice - contro rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. LUCCHESINI KATIA, domiciliatario;
- parte convenuta -
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIRARDI ANDREA, domiciliatario;
- parte terza chiamata -
e
pagina 1 di 16 in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ARENA MIRKO, domiciliatario;
- parte terza chiamata - in punto: obbligazione del fatto illecito – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29/06/2023 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Accertarsi e dichiararsi che il sinistro di cui e causa e avvenuto a causa e per esclusiva responsabilità del sig. Controparte_1
Conseguentemente condannarsi il sig. a risarcire il Controparte_1
danno subito dall'attore nella misura complessiva di € 100.700,97, o quella diversa ritenuta di giustizia in virtù degli esiti della CTU.
Respingersi le richieste riconvenzionali del convenuto in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, nelle denegata ipotesi di riconoscimento anche parziale di qualche responsabilità in capo all'attore, condannare
[...]
a tener lo indenne dalle richieste del Controparte_3
convenuto e condannarla a rifondere tutto quanto fosse tenuto CP
ad erogare in favore del convenuto medesimo per capitale, interessi e spese e in genere di ogni importo dipendente dalla presente vertenza”; di parte convenuta: voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare nel merito, in principalità:
➢
pagina 2 di 16 respingere integralmente ogni domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via di subordine:
➢ per ogni diversa denegata ipotesi condannare Controparte_4
a tenerlo sollevato da ogni pretesa dell'attore e, per l'effetto, condannarla a rifondere tutto quanto fosse tenuto ad erogare in favore dell'attore per capitale, interessi e spese anche ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c. sulla base di eventuale percentuale di responsabilità concorsuale oltre all'integrale rifusione di ogni spesa processuale;
sempre nel merito, in via riconvenzionale:
➢ accertare e dichiarare che l'incidente di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva dell'attore;
➢ accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor RT
per le lesioni e i danni tutti patrimoniali e non subiti dal signor
[...]
a causa dell'incidente di cui in premessa;
Controparte_1
➢ per l'effetto, condannare il signor a risarcire il danno RT
subito dal signor nella misura complessiva di € Controparte_1
118.411,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia accertanda in corso di causa dalla data dell'incidente al saldo;
in ogni caso:
➢ integrale rifusione delle spese di causa tutte, oltre spese generali 15%,
CPA e IVA se dovuta come per legge.
In via istruttoria: pagina 3 di 16 ➢ insiste affinché venga disposta CTU cinematica al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro de quo come richiesta in memoria istruttoria ex art. 183, VI° co. n.2 c.p.c. di data 12.09.2022 e a verbale d'udienza di data 29.03.2023. di : CP_2
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
in ogni caso detrarre dalle somme spettanti al danneggiato la componente di indennizzo già erogata dall' ; CP_5
- in ogni caso: detrarre dalle somme a carico della Compagnia e a favore del convenuto l'importo di € 100,00 a titolo di franchigia Controparte_1
contrattuale;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”; di : Controparte_3
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, rigettarsi le domande avanzate da CP
in quanto infondate e, comunque, provate, anche ex art. 1227
[...]
c.c.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento dei fatti di cui all'odierno contendere, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – delle domande avanzate da CP
limitarsi il risarcimento a quanto rigorosamente accertato in
[...]
corso di causa, accogliendo l'eventuale domanda di manleva nei limiti di pagina 4 di 16 garanzia contrattualmente previsti dalla polizza Controparte_6
n. 10410000033308 (massimale, franchigie, scoperti).
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali o, in subordine, adeguata compensazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
Può darsi per pacifico che, poco prima del sinistro oggetto di lite,
e stessero percorrendo la pista ciclabile RT Controparte_1
sita in Bolzano (BZ), via Lungo Isarco Destro in prossimità del km
34/601 della pietra miliare sul fiume Isarco, ciascuno a bordo della propria bicicletta.
L'attore procedeva in direzione Bolzano, il convenuto in direzione opposta.
Risulta inoltre che il convenuto facesse parte di un gruppo di amici ciclisti, partiti poco prima da Ponte Resia.
Secondo la versione attorea (cfr. pag. 1 della citazione) l'attore “… veniva violentemente investito da altro velocipede, condotto dal sig.
, che percorreva la medesima via … e procedeva affiancato Controparte_1
ad altro ciclista invadendo la corsia di pertinenza dell'attore, provocando quindi la collisione”.
Controparte, nel contestare tale versione, sostiene versione sostanzialmente speculare, esponendo che (pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta) “… intorno alle ore 08:00 ca del 17.07.2018 nel tratto di ciclabile all'altezza della progressiva chilometrica 34/601 della pietra miliare sul fiume Isarco, il signor viaggiava in prossimità RT
della linea di mezzadria, oltrepassandola e invadendo così la corsia di marcia opposta occupata dal signor … il signor CP RT
urtava con la sua parte sinistra la parte sinistra del signor ed CP
pagina 5 di 16 entrambi i ciclisti cadevano – conseguentemente - al suolo sulle rispettive parti destre …”.
Il teste rendeva dichiarazioni Testimone_1
nell'immediatezza del fatto, oltre che in data 30.7.2018 ad integrazione del rapporto di incidente e all'udienza del 29.3.2023.
Si legge nel rapporto di infortunio stradale: “Il si Controparte_1
trovava al mio fianco sul lato sinistro in coda al gruppo, mentre io occupavo la parte della corsia della pista ciclabile più in prossimità del margine destro mentre il era al mio fianco sinistro seppur CP
leggermente arretrato. Io e il stavamo chiacchierando quando ho CP
sentito un colpo;
mi sono subito girato ed ho visto che il con un CP
altro ciclista erano a terra. Preciso che non mi sono accorto del sopraggiungere in senso inverso dell'altro ciclista con cui ha colliso il
perché c'erano gli altri del gruppo davanti a me e mi coprivano la CP
visuale. Quindi l'ho visto sbucare improvvisamente proveniente dal senso inverso di marcia al mio. Poiché mi trovavo in posizione più avanzata rispetto al non posso dire con sicurezza come fosse Controparte_1
posizionato sulla nostra corsia di marcia”.
Ad integrazione di quanto dichiarato nell'immediatezza del fatto, in data 30.7.2018 ai verbalizzanti dichiarava: “… in tutto eravamo 8 persone e confermo che il sig. ed io eravamo gli ultimi del gruppo. CP
Tra noi e i compagni che ci precedevano c'erano tra i quattro ed i cinque metri”.
Da ultimo, il medesimo teste dichiarava al Giudice: “Più che vedere ho sentito l'incidente. Io ero davanti al sig. Siamo partiti da Ponte CP
Resia dove ci ritroviamo: eravamo in una decina circa. Procedevamo in direzione Ora. era dietro di me, anche perché, se fosse stato al mio CP
fianco, darei caduto anche io. Eravamo sulla ciclabile. Non stavamo
pagina 6 di 16 parlando, ma siccome eravamo un po' distanti dal resto del gruppo che stava davanti, volevamo raggiungere gli altri. Dietro del nostro CP
gruppo non c'era nessun, lui era l'ultimo.
Il non lo conosco. Ho visto che procedeva in senso contrario al RT
nostro. Non ricordo se fosse in fila indiana rispetto ad altri ciclisti.
Nel punto dell'incidente la ciclabile sarà larga due metri e mezzo, non penso di più.
Dei ciclisti che erano davanti a noi, c'era anche qualcuno che viaggiava in coppia, e dunque affiancati.
Il dunque, è passato senza toccare i ciclisti affiancati che ci RT
procedevano e poi io a un certo punto ho sentito un colpo, mi sono girato e ho visto per terra, con la faccia su un lato, su uno spigolo di CP
marciapiede in porfido e ho chiamato gli altri per dire loro di fermarsi. Non so quanto fosse dietro rispetto a me. CP
Quando ho incrociato io ero dal mio lato di strada: non ricordo RT
su che lato di strada fosse Io ero per lo più preoccupato per le RT
condizioni di Chiesi anche al come stesse e mi disse CP RT
che aveva male ad un ginocchio, era comunque seduto.
Quando mi girai udito il colpo, il era sulla destra della sua CP
carreggiata e il anche lui sulla sua carreggiata. RT
Se mi viene letta la dichiarazione rilasciata alla Polizia Municipale nell'immediatezza dei fati, a proposito della circostanza della posizione del rispetto a me, dico che quando noi partimmo, eravamo CP
affiancati, ma al momento del sinistro, si trovava completamente CP
dietro di me, poiché, come detto, volevamo raggiunger egli altri componenti del gruppo.
Anche a proposito del discorso che stavamo chiacchierando, lo escludo, stavamo chiacchierando prima, ma non al momento dell'incidente, forse
pagina 7 di 16 così dichiarai per l'agitazione del momento o forse sono stato frainteso o mi sono spiegato male”.
Il signor rendeva dichiarazioni in data 2.8.2018 Tes_2
riportate nel rapporto di incidente: “… procedevamo a velocità molto moderata in quanto eravamo appena partiti e sappiamo che quel tratto di strada è stretto e molto trafficato, c'è spazio a malapena per due bici che si incrociano. Mi trovavo poco dietro il sig. , grosso modo a metà Pt_2
del gruppo in terza o quarta posizione. Ad un tratto ho sentito il tipico rumore di caduta, mi sono immediatamente fermato …”.
Le dichiarazioni riportate a verbale di incidente e all'udienza del
29.3.2023 dai restanti testimoni , e Tes_3 Tes_4 Tes_5
non sono utili ai fini della ricostruzione della dinamica. In Tes_6
particolare, del tutto fuorviante sarebbe il voler risalire alla dinamica del sinistro ed in particolare alla posizione tenuta da entrambi i ciclisti coinvolti poco prima del sinistro, dalla posizione dei rispettivi corpi a terra immediatamente dopo la collisione e la caduta a terra.
La Polizia Municipale intervenuta sul posto a seguito dell'incidente fornisce la seguente ricostruzione della dinamica: “il Sig. alla guida del veicolo A transitava sulla pista ciclabile sita … con CP
provenienza ponte Resia e direzionato verso Laives. Il Sig. … RT
transitava sulla medesima pista ciclabile con provenienza Laives e direzionato verso ponte Resia. Quando i due velocipedi incrociavano le proprie traiettorie, in prossimità del km 94/601 della pietra miliare del fiume Isarco, collidevano tra loro lateralmente con le proprie parti sinistre.
A causa della collisione ambedue i conducenti rovinavano al suolo sulle rispettive parti destre”.
pagina 8 di 16 Ad avviso di questo Giudice, gli elementi raccolti ad esito dell'istruttoria orale non consentono di superare la presunzione di pari responsabilità dei soggetti coinvolti.
Per quanto le dichiarazioni del teste siano in più punti Tes_1
contraddittorie – e pertanto inutilizzabili - in ordine alla esatta posizione del ora al suo fianco, ora a fianco ma leggermente arretrato, ora CP
dietro in posizione di inseguimento del gruppo, c'è un elemento – fornito dallo stesso attore - che consente di ritenere che la versione fornita dalla
Polizia Municipale – che implica corresponsabilità di entrambi - sia inevitabile.
In particolare, deduce l'attore (cfr. pagg. 5, 7 della comparsa conclusionale) che lui stesso “… percorreva la propria corsia ed era impedito nella visuale proprio dal gruppetto di amici del convenuto”.
Ora, premesso che dalle dichiarazioni dei restanti testi si evince che il era in coda al gruppo e che era preceduto da altri ciclisti CP
appartenenti al suo gruppo staccati di alcuni metri, il fatto che il non lo abbia visto perché coperto dai restanti ciclisti comporta RT
implicitamente che il non fosse spostato verso la linea di CP
mezzeria più di quanto lo fossero i suoi compagni o che addirittura avesse invaso la corsia opposta, perché altrimenti il lo avrebbe RT
visto.
Non vi sono inoltre elementi per ritenere che il si sia CP
spostato all'ultimo momento verso il o che abbia invaso RT
improvvisamente la corsia.
Da ultimo, la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dai verbalizzanti, basata anche – come evidenziato nel rapporto – sulla
“localizzazione dei danni riportati dai veicoli” e le lesioni fisiche riportate dalle parti, fanno ritenere che non vi sia stato uno scontro ma un pagina 9 di 16 concorrente toccamento, sufficiente a provocare la caduta con le note conseguenze.
Anche i limitati danni riportati dalla bicicletta dell'attore fanno propendere per tale ipotesi.
Si deve pertanto ritenere che il sinistro per cui è causa sia riconducibile a pari responsabilità di entrambi i ciclisti coinvolti.
II. Quantum debeatur
L'attore ha esposto le seguenti voci di danno: danno biologico da
IP al 22% per € 84.505,96, da ITP al 75% giorni 30 per € 2.756,25, al
50% giorni 10 per € 612,50, al 25% giorni 10 per € 306,25, danno biologico perm+temp 3% per € 5.972,87, danno non patrimoniale (ex morale) per € 6.059,14, spese mediche e di cura per € 488,00, oltre a danni materiali per € 1.069,09 (notebook Hp per € 921,10 e spese di riparazione alla bicicletta per € 147,99).
Va rilevato che, come ricavabile dal doc. 2 di parte CP_2
l'attore conseguiva pagamento da parte dell per il sinistro de quo, CP_5
per l'importo capitale di € 10.421,85. Dal calcolo effettuato per gli interessi dovuti indicato in detto documento, si ricava che detta somma veniva corrisposta in prossimità della data del sinistro.
Il pagamento di detto importo viene pertanto calcolato quale acconto su quanto spettante.
Il convenuto ha esposto le seguenti voci di danno: danno biologico da IP al 28% per € 74.082,00, da ITT per giorni 24 per € 2.976,00, da
ITP al 75% giorni 90 per € 8.370,00, al 50% giorni 9 (rectius 90) per €
5.580,00, al 30% giorni 90 per € 3.348,00, personalizzazione nella misura di € 22.225,00, spese di consulenza per € 1.830,00.
pagina 10 di 16 I calcoli che seguono – elaborati mediante il sistema ReMida - presuppongono l'applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di
Milano, in base ai dati forniti dalla c.t.u. medica, con calcolo di rivalutazione ed interessi su base mensile – alla data della presente sentenza - secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati e con personalizzazione del danno pari al 25% del danno biologico temporaneo e permanente per l'attore e del 30% per il convenuto, in percentuale ritenuta congrua in relazione al sinistro de quo, secondo quanto indicato dal c.t.u.
Si precisa, inoltre, che i calcoli che seguono tengono già conto della pari responsabilità delle parti.
a. I danni di RT
Il danno biologico
Il ctu, con relazione scevra da vizi logici che pertanto questo giudice fa propria, accertava che a seguito del fatto de quo parte attrice subiva “rottura del legamento crociato anteriore;
(minima lesione parziale intrinseca del legamento crociato posteriore;
rottura del legamento collaterale mediale al terzo distale;
rottura del fascicolo menisco-femorale
e menisco-tibiale del menisco laterale;
avulsione subtotale del legamento patellare dall'inserzione tibiale;
frattura da depressione del piatto tibiale laterale con frammento ingranato dello spigolo tibiale postero laterale;
contusione ossea dello spigolo postero mediale del piatto tibiale”.
Quantificava giorni 1 di ITT, giorni 40 per ITP al 75%, 30 al 50%,
40 al 25%, oltre a IP di natura biologica pari al 10 %.
Si perviene pertanto alle seguenti somme:
- danno biologico: € 17.274,01;
- personalizzazione: € 4.318,50;
pagina 11 di 16 - somma dovuta a seguito del pagamento già ottenuto e comprensiva delle spese: € 11.946,52, di cui
- rivalutazione: € 2.174,952;
- interessi: € 1.357,52.
Danni patrimoniali
Non vi è prova alcuna riguardante il lamentato danno al notebook.
Per il resto, possono riconoscersi i restanti danni per come esposti, che sono già stati calcolati unitamente al danno non patrimoniale nel conteggio sopra esposto.
b. I danni di Controparte_1
Il danno biologico
Il ctu, con relazione scevra da vizi logici che pertanto questo giudice fa propria, accertava che a seguito del fatto de quo il convenuto subiva “Trauma cranio-encefalico con ESA (emorragia sub aracnoidea) bilaterale e con frattura duplice, lievemente scomposta, della base cranica
a destra con estensione alle cellule mastoidee anteriori. – Frattura della parete laterale del seno mascellare di sinistra con ematoseno – Frattura della parete laterale sinistra del seno sfenoidale con ematoseno sfenoidale – Frattura plurima dell'arco zigomatico a sinistra – Frattura del tetto dell'orbita di sinistra – Frattura del pavimento dell'orbita di sinistra con focale sollevamento del pavimento in sede intraorbitaria – Frattura dei processi pterigoidei a sinistra. Frattura di processo alveolare mascellare a destra – Frattura dal processo spinoso e dell'arco posteriore di sinistra di
C5 e C6 – Frattura del processo trasverso di C6 a sinistra. – Frattura scomposta arco posteriore dalla VI alla IX costa a destra – Esile falda di versamento pleurico a destra”.
pagina 12 di 16 Quantificava giorni 24 di ITT, giorni 90 per ITP al 75%, 90 al 50%,
90 al 25%, oltre a IP di natura biologica pari al 26 %.
Si perviene pertanto alle seguenti somme:
- danno biologico: € 17.274,01;
- personalizzazione: € 4.318,50;
- somma dovuta comprensiva delle spese mediche: € 97.361,54, di cui
- rivalutazione: € 13.397,80;
- interessi: € 8.582,11.
Danni patrimoniali
Può riconoscersi la spesa indicata dal convenuto e ritenuta congrua dal c.t.u.
c. La compensazione dei rispettivi crediti
Va operata la compensazione tra le rispettive voci di credito, tenuto conto che quanto spettante all'attore andrà portato in detrazione da quanto spettante al convenuto principalmente per gli interessi (art. 1194
c.c.).
Pertanto, quanto spettante a – pari a complessivi € RT
11.946,52 – porterà all'estinzione del debito per interessi – pari ad €
8.582,11 – e per la restante parte alla diminuzione del debito per capitale rivalutato.
Ne consegue che a andrà liquidata la somma di Controparte_1
€ 85.415,02.
L'obbligazione risarcitoria, di valore, per effetto della liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazione di valuta.
Sulla somma capitale rivalutata come sopra indicata saranno pertanto dovuti gli interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al saldo.
pagina 13 di 16 III. L'assicurazione di Controparte_3
In applicazione della polizza operante tra l'attore e la propria
Compagnia di assicurazione, quest'ultima è tenuta a manlevare l'assicurato da quanto quest'ultimo è tenuto a pagare al convenuto.
L'importo dovuto è ampiamente entro il massimale e non è in contestazione l'operatività della polizza.
IV. Spese di lite
L'esito di lite comporta necessariamente la compensazione integrale delle spese tra attore e convenuto. Le spese di lite – per come liquidate con decreto dd. 27.11.2023 a carico del convenuto e dd.
24.10.2023 a carico dell'attore – vanno poste definitivamente a loro carico.
Circa il rapporto tra l'attore e la propria Compagnia di assicurazione, in applicazione della polizza n. Controparte_6
10410000033308 (“Sezione tutela della famiglia” – art. 13.1) quest'ultima è tenuta a sostenere anche le spese di lite dell'attore nel rapporto con il convenuto ed in quello con la chiamata.
L'art. 15.2 delle condizioni generali di assicurazione – nella parte in cui prevede che “Sono a carico di le spese per Controparte_6
resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del massimale di € 500.000 …” – comporta che la Compagnia si faccia carico di tutte le spese sostenute dall'attore, comprese quelle relative al rapporto con la chiamata, posto che anche queste ultime attengono all'attività processuale necessaria per “resistere all'azione promossa contro l'Assicurato” e che la chiamata è del tutto fondata.
Il periodo finale del medesimo articolo – ove si prevede che “
[...]
non riconosce le spese sostenute dall' per Controparte_6 Parte_3
pagina 14 di 16 legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale” e invocato dalla Compagnia
a sostegno della pretesa di porre le spese a carico dell'assicurato, non può trovare applicazione alla fattispecie, stante il tenore del testo che non richiede ulteriori spiegazioni.
Le spese dell'attore vengono pertanto liquidate per spese vive in €
792,06 – oltre alle spese di c.t.u. - e per onorari in € 7.616,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, come chiesto nella nota spese.
Circa il rapporto tra il convenuto e la propria Compagnia di assicurazione, non vi è questione in ordine alla operatività della polizza
(cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta), in forza della quale anche quest'ultima è tenuta a sostenere anche le spese di lite del convenuto nel rapporto con l'attore ed in quello con la chiamata (art. 8 della polizza).
Le spese del convenuto vengono pertanto liquidate per spese vive in
€ 759,00 – oltre alle spese di c.t.u. - e per onorari in € 13.903,00, oltre
15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, come chiesto nella nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, accerta e dichiara che il sinistro oggetto di lite – occorso in Bolzano (BZ) il 17.7.2018 - è da ricondursi a concorrente e paritaria responsabilità di e RT
; Controparte_1
condanna
pagina 15 di 16 a pagare - per le ragioni di cui in motivazione - in favore RT
di , la complessiva somma di € 85.415,02, oltre interessi Controparte_1
legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
condanna la – per le ragioni di cui in motivazione Controparte_3
- a manlevare il proprio assicurato da quanto RT
quest'ultimo è tenuto a pagare a in esecuzione della Controparte_1
presente sentenza;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e RT CP
;
[...]
condanna per le ragioni di cui in motivazione:
- la al rimborso delle spese di lite Controparte_3
di , che liquida per spese vive in € 792,06 – oltre RT
alle spese di c.t.u. - e per onorari in € 7.616,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- la al rimborso delle spese di lite di , CP_2 Controparte_1
che liquida per spese vive in € 759,00 – oltre alle spese di c.t.u. -
e per onorari in € 13.903,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 07/03/2025.
Il giudice dott. Andrea Pappalardo
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