Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo – Prima Sezione Civile – riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Angiola Arancio - Giudice on. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5950/2024 del R.G., avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Madonna Parte_1 CodiceFiscale_1
Gianluca del Foro di Bergamo, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Montanaro CP_1 CodiceFiscale_2
Romolo, giusta procura in atti;
-resistente-
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bergamo.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note scritte depositate il 20/02/2025.
Per parte resistente: come da note scritte depositate il 20/02/2025.
Considerazioni in fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. regolarmente depositato, la sig.ra ha Parte_1 domandato la separazione personale con addebito a carico del sig. con cui ha contratto CP_1 matrimonio con rito civile nel Comune di OC NI (RC) il 16/08/2013 e dalla cui unione sono
22/12/2009). La ricorrente ha chiesto, inoltre, l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a proprio favore, un contributo al proprio mantenimento di 400,00 € e un contributo indiretto al mantenimento dei figli di un Per_3 Per_1 importo complessivo di 800,00 € (pari a 400,00 € per figlio), oltre al 50 per cento delle spese straordinarie, dando atto del raggiungimento dell'indipendenza economica del primogenito . Per_1
Regolarmente costituitosi in giudizio, il sig. ha aderito alla domanda sullo status, formulando a sua CP_1 volta domanda di addebito a carico della moglie, e ha precisato le proprie istanze in parziale opposizione alle richieste della ricorrente, chiedendo che nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento della msig.
dei figli maggiorenni, stante l'autosufficienza economica degli stessi. Per_4
All'udienza del 12/02/2025, il Giudice relatore, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa per il giorno 21/02/2025. A quest'ultima, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati alle condizioni pattuite e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità di coppia, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c. Inoltre, anche i provvedimenti di contenuto economico appaiono idonei a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Questo Collegio ritiene pertanto di poter decidere in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo. Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di OC NI (RC) il 16/08/2013 (trascritto nei registri del medesimo Comune: n. 24, anno 2013, parte II, serie C);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di OC NI (RC) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, n. 5, parte I;
3) provvede in conformità agli accordi raggiunti dai coniugi, come di seguito trascritti:
- Dispone che la signora continui a vivere nella casa coniugale sita in Pedrengo (BG), via dei Giardini n. Per_4
27 lett. A) con i figli. Il signor trasferirà altrove la propria residenza entro il 10.3.2025. Il predetto CP_1 asporterà dalla casa coniugale i propri beni presenti nel garage entro il 12.4.2025;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
Per_3
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé n base ad accordi tra i medesimi nel rispetto degli impegni Per_3 scolastici ed extrascolastici della minore considerata l'età della stessa. Stabilire che la minore stia con i genitori nel periodo estivo per almeno due settimane, anche non consecutive, con obbligo dei genitori di concordare il periodo entro il 30 maggio di ogni anno;
i genitori suddivideranno equamente le altre vacanze annuali nel rispetto del principio dell'alternanza;
- dispone che il signor corrisponda alla signora a decorrere dal mese di gennaio 2025, a CP_1 Per_4 titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia l'importo mensile di € 500,00 entro e non oltre Per_3 il 20 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione ISTAT;
- dispone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al 50% alle spese straordinarie da sostenersi secondo il noto protocollo in essere presso il Tribunale di Bergamo di cui si riporta integralmente il contenuto: spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby-sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche)
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
- Dispone che l'assegno unico ed universale per i figli a carico venga percepito nella misura del 100% dalla signora
. Parte_2
4) Spese legali compensate.
Così deciso in camera di consiglio del 05/03/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia