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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 9296/2023 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Parte_1
Rosalia Manuela Lo Cascio ed elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza San Francesco di
Il Cancelliere
Paola, n. 47.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in
[...] Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Gattuta ed elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Guardione, n. 10.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marco Di Gloria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo, via
Laurana n. 59.
- resistente -
All'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
dichiara prescritti i crediti maturati nel periodo precedente al 2 gennaio 2015;
1 condanna l' Controparte_3
a corrispondere alla parte
[...]
ricorrente, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di addetto allo spazzamento di cui al livello A del CCNL comparto sanità con orario di lavoro di trentuno ore e trenta minuti settimanali e i compensi già percepiti, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento;
condanna l' Controparte_3
al versamento dei contributi
[...]
previdenziali non prescritti, parametrati alla retribuzione come sopra indicata;
condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Emanuele Greco e dell'avv.
Rosalia Manuela Lo Cascio;
compensa integralmente le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 luglio 2023 la parte ricorrente in epigrafe, esponeva di avere lavorato presso l' come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni CP_3
stipulate fra la detta azienda e la prima e la poi, dal 2001 sino al 16 CP_4 Parte_3
maggio 2013, quando la inviava la comunicazione di cessazione del rapporto Parte_3
di lavoro e, ciò nonostante, il ricorrente continuava a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( ; esponeva, altresì, di aver svolto le CP_3
mansioni di addetto allo spazzamento, riconducibili all'inquadramento A del CCNL di categoria,
anche oltre le suddette Convenzioni;
chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro - essendo venuta meno la matrice assistenziale dello stesso - tenendo conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza, condannare l' CP_3 resistente al pagamento delle differenze retributive, del TFR e al versamento in favore dell' CP_2
dei contributi dovuti ed omessi, nonché riconoscere l'effettiva anzianità di servizio sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici;
in via subordinata, accertare e dichiarare lo svolgimento da parte dell'odierno ricorrente delle mansioni di operatore socio sanitario, usciere e addetto alla portineria, condannare l' al pagamento delle differenze retributive e contributive, nonché CP_3
del TFR;
2 - premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_3
convenuta, preliminarmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva in giudizio l' chiedendo, in caso di accertamento positivo del CP_2 rapporto di lavoro, di condannare l' al pagamento dei contributi non versati all'ente di CP_3
previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- premesso che all'udienza del 6 marzo 2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe;
- ritenuto di condividere pienamente l'iter motivazionale seguito da questo Tribunale in diversa composizione, con sentenza n. 852/2023, depositata il 13.3.2023, resa in analoga controversia, che deve qui intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che il ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile del ricorrente nella organizzazione aziendale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data
siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato poi che occorre chiarire che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, deve farsi riferimento – per l'analogia delle condizioni – a quanto statuito da
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2021, n.35676, secondo cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.”; da ultimo, sono intervenute anche le SSUU, con sentenza n.
36197 del 2023, statuendo che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono
nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
3 L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere maturata la prescrizione di tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente al 02.01.2015 (cfr. diffide prodotte sub doc 12 del ricorso introduttivo); in proposito occorre rilevare che non si rinviene una fonte normativa che
Cont obbliga che il deposito degli atti stragiudiziali debba necessariamente avvenire in formato . contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente;
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del
personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte da parte ricorrente sub doc. 3 del ricorso introduttivo, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data 30.04.2013, la parte ricorrente Parte_3 abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n.
468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quale rapporto di
4 lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2021,
n. 11768).
Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c. - il diritto ad eventuali differenze retributive,
e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con
una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista
dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022 cit);
- rilevato che, in punto di fatto, deve ritenersi provato che il ricorrente, a far data dal 02.01.2015
(dovendosi ritenere maturata la prescrizione per il periodo antecedente, come già chiarito) abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di addetto allo spazzamento, di cui al livello A del CCNL di settore, tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti, provenienti dall' e non CP_3 contestati nella loro genuinità, sia con riferimento alle mansioni che con riferimento all'orario svolti al momento del deposito del ricorso;
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo al ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito a far data dal mese di maggio 2013 e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, usciere e addetto alla portineria di cui al livello A del CCNL di riferimento con orario settimanale di 31 ore e 30 minuti -
5 è circostanza pacifica, infatti, che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:30 -, ed alle relative contribuzioni, queste ultime nei limiti della intervenuta prescrizione.
Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima reiterazione dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente;
- rilevato che la circostanza che il rapporto sia ancora in corso determina poi la infondatezza della domanda relativa al pagamento del TFR;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
-rilevato che vista la posizione processuale dell' , invece, appare equo disporre l'integrale CP_2 compensazione delle spese giudiziali tra quest'ultimo e le altre parti processuali.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 9296/2023 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Parte_1
Rosalia Manuela Lo Cascio ed elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza San Francesco di
Il Cancelliere
Paola, n. 47.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in
[...] Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Gattuta ed elettivamente domiciliato in Palermo, via F. Guardione, n. 10.
- resistente –
E C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Marco Di Gloria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Palermo, via
Laurana n. 59.
- resistente -
All'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
dichiara prescritti i crediti maturati nel periodo precedente al 2 gennaio 2015;
1 condanna l' Controparte_3
a corrispondere alla parte
[...]
ricorrente, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di addetto allo spazzamento di cui al livello A del CCNL comparto sanità con orario di lavoro di trentuno ore e trenta minuti settimanali e i compensi già percepiti, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento;
condanna l' Controparte_3
al versamento dei contributi
[...]
previdenziali non prescritti, parametrati alla retribuzione come sopra indicata;
condanna parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Emanuele Greco e dell'avv.
Rosalia Manuela Lo Cascio;
compensa integralmente le spese di lite tra l' e le altre parti. CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 luglio 2023 la parte ricorrente in epigrafe, esponeva di avere lavorato presso l' come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), nell'ambito di Convenzioni CP_3
stipulate fra la detta azienda e la prima e la poi, dal 2001 sino al 16 CP_4 Parte_3
maggio 2013, quando la inviava la comunicazione di cessazione del rapporto Parte_3
di lavoro e, ciò nonostante, il ricorrente continuava a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( ; esponeva, altresì, di aver svolto le CP_3
mansioni di addetto allo spazzamento, riconducibili all'inquadramento A del CCNL di categoria,
anche oltre le suddette Convenzioni;
chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro - essendo venuta meno la matrice assistenziale dello stesso - tenendo conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza, condannare l' CP_3 resistente al pagamento delle differenze retributive, del TFR e al versamento in favore dell' CP_2
dei contributi dovuti ed omessi, nonché riconoscere l'effettiva anzianità di servizio sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici;
in via subordinata, accertare e dichiarare lo svolgimento da parte dell'odierno ricorrente delle mansioni di operatore socio sanitario, usciere e addetto alla portineria, condannare l' al pagamento delle differenze retributive e contributive, nonché CP_3
del TFR;
2 - premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_3
convenuta, preliminarmente, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni eventuale credito e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva in giudizio l' chiedendo, in caso di accertamento positivo del CP_2 rapporto di lavoro, di condannare l' al pagamento dei contributi non versati all'ente di CP_3
previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- premesso che all'udienza del 6 marzo 2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe;
- ritenuto di condividere pienamente l'iter motivazionale seguito da questo Tribunale in diversa composizione, con sentenza n. 852/2023, depositata il 13.3.2023, resa in analoga controversia, che deve qui intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che il ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile del ricorrente nella organizzazione aziendale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data
siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato poi che occorre chiarire che, con riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, deve farsi riferimento – per l'analogia delle condizioni – a quanto statuito da
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2021, n.35676, secondo cui “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.”; da ultimo, sono intervenute anche le SSUU, con sentenza n.
36197 del 2023, statuendo che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono
nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
3 L'applicazione di tale principio al caso di specie conduce a ritenere maturata la prescrizione di tutti gli eventuali crediti maturati in data antecedente al 02.01.2015 (cfr. diffide prodotte sub doc 12 del ricorso introduttivo); in proposito occorre rilevare che non si rinviene una fonte normativa che
Cont obbliga che il deposito degli atti stragiudiziali debba necessariamente avvenire in formato . contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente;
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del
personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav.,
14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte da parte ricorrente sub doc. 3 del ricorso introduttivo, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data 30.04.2013, la parte ricorrente Parte_3 abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n.
468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass. 25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quale rapporto di
4 lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2021,
n. 11768).
Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c. - il diritto ad eventuali differenze retributive,
e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con
una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista
dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n. 27125/2022 cit);
- rilevato che, in punto di fatto, deve ritenersi provato che il ricorrente, a far data dal 02.01.2015
(dovendosi ritenere maturata la prescrizione per il periodo antecedente, come già chiarito) abbia svolto mansioni assimilabili a quelle di addetto allo spazzamento, di cui al livello A del CCNL di settore, tenuto conto di quanto emerge dai documenti prodotti, provenienti dall' e non CP_3 contestati nella loro genuinità, sia con riferimento alle mansioni che con riferimento all'orario svolti al momento del deposito del ricorso;
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo al ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito a far data dal mese di maggio 2013 e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, usciere e addetto alla portineria di cui al livello A del CCNL di riferimento con orario settimanale di 31 ore e 30 minuti -
5 è circostanza pacifica, infatti, che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:30 -, ed alle relative contribuzioni, queste ultime nei limiti della intervenuta prescrizione.
Per quanto poi concerne il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini dell'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, deve osservarsi che anche la mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima reiterazione dei rapporti dedotti in giudizio, ragion per cui le stesse devono riconoscersi nella misura pro tempore vigente;
- rilevato che la circostanza che il rapporto sia ancora in corso determina poi la infondatezza della domanda relativa al pagamento del TFR;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
-rilevato che vista la posizione processuale dell' , invece, appare equo disporre l'integrale CP_2 compensazione delle spese giudiziali tra quest'ultimo e le altre parti processuali.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6 marzo 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
6