Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026REG.PROV.COLL.
N. 05033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5033 del 2025, proposto da LL D'Amore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2167/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il Cons. LO IN e udito per le parti l’avvocato dello Stato LL Bruni
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La parte appellante chiede la riforma del capo della sentenza del TAR. Del Lazio, Sezione terza, meglio individuata in epigrafe relativo alla liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai valori minimi individuati dal D.M. n. 55/2014
2 - Con ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e segg. c.p.a il ricorrente ha adito il TAR del Lazio per l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Tivoli – sez. lavoro, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediato pagamento in favore di parte ricorrente della somma individuata a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo; nonché a vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della carriera dopo l’assunzione a tempo indeterminato, l’intera anzianità maturata durante il servizio pre-ruolo con l’inserimento nella corrispondente classe stipendiale.
3 - L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile.
4 - Con la sentenza appellata, il TAR ha accolto integralmente il ricorso proposto dalla ricorrente e, in ordine alle spese di lite, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che ha liquidato in euro 500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del suo difensore in quanto dichiaratosi antistatario.
5 - Secondo l’appellante il capo di sentenza sulle spese di lite è ingiusto, genericamente motivato e fondato su presupposti errati ed illogici, e, pertanto, deve essere riformato, liquidando la somma ritenuta di spettanza.
6 – L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
7 – Ai fini della decisione il Collegio, attenendosi alla giurisprudenza della Sezione formatasi in fattispecie sovrapponibili (per tutte, n. 169/2025 del 13 gennaio 2025), richiama i principi più volte affermati, secondo i quali il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
8 - Tuttavia, qualora il TAR abbia disposto la condanna al pagamento delle spese, si deve tenere conto del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247- e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del predetto decreto. Nel definire la controversia, il giudice procedente è dunque tenuto a regolare le spese del giudizio avendo riguardo ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, valutati anche gli eventuali contrasti giurisprudenziali, tenendo altresì conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.
9 - Come è noto, il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato ad opera dell’art. 9, primo comma, della legge n. 27/2012. Successivamente, con la legge n. 247/2012 si è espressamente affermato che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell'incarico professionale (art. 13, legge n. 247/2012) e che, quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, il compenso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, legge n. 247/2012), ossia in base ai parametri previsti dal citato D.M. n. 55/2014, rivisti e aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n.147.
10 - A seguito della abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (decreto legge n. 1 del 2012, articolo 9, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012), non sussiste il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (legge n. 794 del 1942, articolo 24), ma i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio devono comunque fare riferimento al citato Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, salvo discostarsene motivatamente, sicché, in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso, fermo restando, quale unico limite, l’art. 2233, comma 2, c.c., che preclude la possibilità di liquidare somme simboliche non consone al decoro della professione.
11 – Nella fattispecie in esame il TAR, nel liquidare le spese di giudizio, si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza, senza svolgere argomentazioni da cui desumere una decisione di compensazione parziale delle spese di lite.
12 – Pertanto, la immotivata liquidazione delle spese per un importo manifestamente inferiore rispetto a quello determinabile in base ai parametri recati dal D.M. n. 55/2014 deve essere riformata procedendosi, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’appello, ad una nuova liquidazione equitativa delle spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti al difensore di parte ricorrente dalla causa sottoposta al TAR, vertente su un’unica questione avente ad oggetto l’accertamento del silenzio –inadempimento dell’amministrazione.
13 – In conclusione l’appello deve essere accolto nei termini e per gli effetti sopraindicati. Le spese del presente grado di giudizio in parte vengono compensate e in parte seguono la soccombenza e, pertanto, vengono forfetariamente liquidate in dispositivo alla stregua dei medesimi criteri sopraindicati, tenuto anche conto del solo parziale accoglimento della domanda di liquidazione delle spese entro i predetti limiti tabellari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, liquida le spese processuali riconosciute dalla medesima sentenza all’appellante in Euro 2000,00 oltre ad oneri di legge.
Compensa in parte le spese del presente grado di giudizio e per la restante parte condanna l’amministrazione a corrispondere all’appellante la somma di Euro 500,00 oltre ad oneri di legge.
Dispone che entrambe le predette somme siano distratte in favore dell’odierno difensore antistatario della parte appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
LO IN, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO IN | Marco LI |
IL SEGRETARIO