Versione
2 ottobre 1962
2 ottobre 1962
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Versione
30 luglio 1987
30 luglio 1987
Art. 23.
La pensione ai superstiti e' stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'articolo 22:
70 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
90 per cento per tre superstiti;
100 per cento per quattro o piu' superstiti.
Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.
Perdono il diritto a pensione:
1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio e' contratto;
2) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di eta';
3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di eta'.
Il diritto a pensione del coniuge superstite e' subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi. ((3))
Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.
Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-28 luglio 1987, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' dell' art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari) nella parte in cui esclude dalla erogazione della pensione di riversibilita' il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.
La pensione ai superstiti e' stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'articolo 22:
70 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
90 per cento per tre superstiti;
100 per cento per quattro o piu' superstiti.
Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.
Perdono il diritto a pensione:
1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio e' contratto;
2) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di eta';
3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di eta'.
Il diritto a pensione del coniuge superstite e' subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi. ((3))
Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.
Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-28 luglio 1987, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' dell' art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari) nella parte in cui esclude dalla erogazione della pensione di riversibilita' il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.
Commentari • 8
- 1. Pensione di reversibilità al coniuge separatohttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Quando spetta la pensione di reversibilità al coniuge separato La pensione di reversibilità, ovvero l'erogazione previdenziale riconosciuta ai familiari del lavoratore defunto titolare di trattamento pensionistico, spetta anche al coniuge separato quando l'iscrizione del dante causa all'ente previdenziale risulta antecedente alla sentenza di separazione. Nonostante gli enti previdenziali sovente richiedano quale ulteriore requisito l'assenza di addebito o il riconoscimento dell'assegno alimentare, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha da tempo equiparato il coniuge separato per colpa o con addebito al coniuge superstite riconducendo entrambe le fattispecie alla disciplina dell'art. 22 …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Messina, sentenza 18/05/2023, n. 1014Provvedimento: […] - la giurisprudenza di legittimità fin dal 2003 (v. Cass. n. 15516/2003) ha affermato che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286/1987, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge n. 153/1969 e dell'art. 23, comma 4, della legge n. 1357/1962 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte;Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- pensione di reversibilità·
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- principio di soccombenza virtuale·
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- addebito separazione·
- cessazione materia del contendere·
- sentenza Corte Costituzionale n. 286/1987