La pensione ai superstiti e' stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'articolo 22:
70 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
90 per cento per tre superstiti;
100 per cento per quattro o piu' superstiti.
Nel caso di concorso di piu' superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.
Perdono il diritto a pensione:
1) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello in cui il matrimonio e' contratto;
2) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di eta';
3) le figlie quando contraggano matrimonio prima del 21° anno di eta'.
Il diritto a pensione del coniuge superstite e' subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi. ((3))
Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.
Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-28 luglio 1987, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' dell' art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari) nella parte in cui esclude dalla erogazione della pensione di riversibilita' il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.