TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4864 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4864 / 2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , nata in Parte_1 Controparte_1
Perù il 6.10.1980; , nato in Perù il [...] in [...] ed Controparte_2
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
, nato in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Controparte_3
6.3.1972 in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, nato in [...] il [...] e sul minore Persona_2 Persona_3
, nato in [...] il [...];
[...] Controparte_4
, nata in Perù il [...] in [...] ed in qualità di esercente la responsabilità
[...]
genitoriale sulla minore , nata in [...] il [...] Persona_4
e sulla minore , nata in [...] il [...]; Persona_5
, nata in [...] il [...]; Controparte_5 Controparte_6
nata in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Controparte_7
28.2.1977; , nato in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3
nato in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Parte_4
2.2.1982, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano
-ricorrenti-
CONTRO
1 , in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_8 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace- nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Accertare e dichiarare che , , Parte_1 Controparte_1
, , Controparte_2 Persona_1 CP_3
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_4 Persona_4 [...]
, , Persona_5 Controparte_5 [...]
, , Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
, , sono cittadini
[...] Parte_3 Parte_4
italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino (TO) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello
Stato Civile della popolazione del Comune di Torino (TO)”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 15.3.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_8
chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (anche noto Persona_6
come o o Persona_6 Persona_7 [...]
), nato l'[...] a [...], come da Persona_8
certificato di nascita (cfr. doc. 9 e 10).
(anche noto come o Persona_6 Persona_6 [...]
o ) in data Persona_7 Persona_8
12.1.1867 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra (anche nota Persona_9
come o ) (cfr. doc 11). In data 22.9.1878 Persona_10 Persona_9
ER nasceva in Perù il loro figlio (anche noto come Persona_11
2 o ) (cfr. doc. 16 e 17). Inoltre, l'avo Persona_6 Persona_13
italiano non si naturalizzava cittadino peruviano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “La soprintendenza nazionale per le migrazioni su richiesta di certifica che, dai Parte_5
registri di iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana, NON RISULTA NULLA, a fronte di titolare: ”; “La soprintendenza Persona_8
nazionale per le migrazioni su richiesta di certifica che, dai Parte_5
registri di iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana, NON RISULTA NULLA, a fronte di titolare: ;“La soprintendenza nazionale per le Persona_6
migrazioni su richiesta di certifica che, dai registri di iscrizione Parte_5
e di titolo di cittadinanza peruviana, NON RISULTA NULLA, a fronte di titolare: ER6
; “La soprintendenza nazionale per le migrazioni su richiesta di
[...] [...]
certifica che, dai registri di iscrizione e di titolo di cittadinanza Parte_5
peruviana, NON RISULTA NULLA, a fronte di titolare: Persona_7
(cfr. doc. 12, 13, 14 e 15).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti , nato in [...] il Persona_1
22.1.2008, , nato in [...] il [...], Persona_2 Persona_3
, nato in [...] il [...], nata in [...]
[...] Persona_5
il 7.11.2001, nata in [...] il [...], il Tribunale ritiene Persona_4
che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 25.3.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 26.5.2025 assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima. L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
3 Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti risiedono all'estero, che l'avo è nato a
Torino (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
4 Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Perù. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo (anche noto come o Persona_6 Persona_6
o ), Persona_7 Persona_8 cittadino italiano, è nato l'[...] a [...] (cfr. doc. 9-10) e in data 12.1.1867 ha contratto matrimonio in Italia con la sig.ra (anche nota Persona_9
come o ) (cfr. doc 11); Persona_10 Persona_9
- che il sig. (anche noto come o Persona_6 Persona_6
o ) non Persona_7 Persona_8
si è mai naturalizzato cittadino peruviano come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità peruviane competenti (cfr. doc. 12, 13, 14 e
15);
- che dall'unione tra il sig. (anche noto come Persona_6
o o Persona_6 Persona_7 Persona_8
) e la sig.ra (anche nota come
[...] Persona_9 [...]
o ) nasceva in Perù in data 22.9.1878 il sig. Persona_10 Persona_9
(anche noto come o Persona_11 Persona_13
) (cfr. doc. 16 e 17); Persona_13
- che dal matrimonio avvenuto in Perù in data 28.5.1910 tra il sig.
[...]
(anche noto come o Persona_11 Persona_13 [...]
) con la sig.ra (anche nota (cfr. Persona_13 Persona_14 Persona_15
5 doc. 18) nasceva in Perù in data 21.5.1903 la sig.ra (anche Persona_16
nota come (cfr. doc. 19); Persona_17
- che dalla relazione tra il sig. e la sig.ra Persona_11 ER18
nasceva in Perù in data 5.9.2021 la sig.ra (cfr.
[...] Persona_19
doc. 55);
- che dalla relazione tra la sig.ra (poi Persona_19 Controparte_11
) con il sig. nasceva in Perù in data 18.7.1943 il sig.
[...] ER20 [...]
(cfr. doc. 57); Persona_21
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 6.3.1971 tra il sig. Persona_21
e la sig.ra (anche nota come
[...] Parte_6 [...]
(cfr. doc. 58) nascevano in Perù in data 6.3.1972 il sig. Parte_6 [...]
(cfr. doc. 59) e in data 4.3.1976 la sig.ra CP_3 Persona_22
(poi ) (cfr. doc. 63), odierni ricorrenti;
Persona_23
- che dall'unione avvenuta in Germania in data 22.7.2005 tra il sig. CP_3
e la sig.ra (cfr. doc. 60) nascevano in Germania in data
[...] Parte_7
4.6.2007 il minore (cfr. doc. 61) e in data 21.2.2011 Persona_2
il minore (cfr. doc. 62), odierni ricorrenti;
Persona_3
- che dal matrimonio avvenuto in Perù in data 12.12.1921 tra la sig.ra Persona_16
(anche nota come e il sig.
[...] Persona_17 Persona_24
(cfr. doc. 20) nascevano in Perù in data 15.1.1924 il sig.
[...] Persona_25
(cfr. doc. 21) e in data 29.7.1925 la sig.ra
[...] Persona_26
(cfr. doc. 26);
- che dalla relazione tra la sig.ra e il sig. nascevano in Persona_16 Persona_27
Perù in data 28.12.1936 il sig. (cfr. doc. 40), in data Persona_28
14.12.1938 il sig. (cfr. doc. 44) e in data 10.5.1946 il Parte_8
sig. (cfr. doc. 49); Parte_5
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 3.2.1965 tra il sig. e Persona_28
la sig.ra (cfr. doc. 41) nasceva in Perù in data Persona_29
28.2.1977 il sig. (cfr. doc. 42), odierno ricorrente;
Controparte_7
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 4.3.1965 tra il sig. Pt_8 Parte_8
e la sig.ra (poi
[...] Parte_9 Parte_10
(cfr. doc. 45) nasceva in Perù in data 14.9.1976 il sig.
[...] CP_2
(cfr. doc. 46), odierno ricorrente;
[...]
6 - che dall'unione avvenuta in Perù in data 25.7.1975 tra il sig. e Parte_5
la sig.ra (poi (cfr. doc. 50) Parte_11 Parte_12
nascevano in Perù in data 19.5.1977 la sig.ra (cfr. doc. 51) e in Persona_30
data 6.10.1980 il sig. (cfr. doc. 53), odierno ricorrente;
Controparte_1
- che in data 22.4.2017 il sig. del contraeva matrimonio in Perù CP_7 CP_7
con la sig.ra (cfr. doc. 43); Persona_31
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 3.9.2005 tra il sig. Controparte_2
e la sig.ra (cfr. doc. 47) nasceva in Perù in data
[...] Persona_32
22.1.2008 il minore (cfr. doc. 48), odierno Persona_1
ricorrente;
- che in data 15.1.2019 la sig.ra (poi Persona_30 Parte_3
contraeva matrimonio negli Stati Uniti con il sig. (cfr. doc. Persona_33
52);
- che in data 24.1.2015 il sig. contraeva matrimonio in Perù Controparte_1
con la sig.ra (cfr. doc. 54); Persona_34
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 1.8.1955 tra il sig. Persona_25
e la sig.ra (poi
[...] Persona_35 Persona_36
(cfr. doc. 22) nasceva in Perù in data 14.7.1961 la sig.ra
[...] [...]
(cfr. doc. 23); Persona_37
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 9.5.1945 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 27) nascevano in Perù in Persona_26 Persona_38
data 14.6.1949 il sig. (cfr. doc. 28) e in data Persona_39
18.9.1952 la sig.ra (cfr. doc. 33); Persona_40
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 18.8.1981 tra la sig.ra
[...]
(poi ) e il sig. Persona_37 Persona_41 [...]
(cfr. doc. 24) nasceva in Perù in data 2.2.1982 il sig. Persona_42 [...]
(cfr. doc. 25), odierno ricorrente;
Parte_4
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 9.6.1976 tra il sig. Persona_39
e la sig.ra (poi
[...] Persona_43 Persona_43 [...]
(cfr. doc. 29) nascevano in Perù in data 24.10.1977 la sig.ra Pt_13 CP_6
(cfr. doc. 30) e in data 25.1.1980 il sig. Parte_14 Parte_2
(cfr. doc. 32), odierni ricorrenti;
[...]
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 10.2.1975 tra la sig.ra Persona_40
ER2 (poi ) con il sig.
[...] Parte_15
7 (cfr. doc. 34) nascevano in Perù in data 22.12.1976 la sig.ra Parte_16
(cfr. doc. 35) e la sig.ra Controparte_4 Controparte_5
(cfr. doc. 39), odierne ricorrenti;
[...]
- che in data 8.8.2013 la sig.ra (poi Parte_17 Controparte_6
ER4
contraeva matrimonio negli Stati Uniti con il sig. (cfr.
[...] CP_12
doc. 31);
- che dall'unione avvenuta in data 21.4.2001 tra la sig.ra Controparte_4
e il sig. (cfr. doc. 36) nascevano in Perù in data
[...] Persona_45
7.11.2001 la minore (cfr. doc. 37) e in data Persona_5
7.12.2007 la minore (cfr. doc. 38), odierne Persona_4
ricorrenti.
5. Inoltre, risulta che (anche noto come Persona_6 ER6
o
[...] Persona_7 Persona_8
), italiano, nato a [...], l'[...], figlio di cittadini italiani (cfr. doc. 9
[...]
e 10), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno
Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Persona_6
anche noto come o
[...] Persona_6 Persona_7
o ) veniva dimostrata dal certificato di Persona_8
morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva in data certamente successiva all'Unità nazionale (l'atto di matrimonio è del 1867, cfr. doc. 11), così trasmettendo “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
6. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di (anche nota come Persona_16
e con il matrimonio di , sia Persona_17 Persona_19
perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 8 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte
9 in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra (anche nota come Persona_16 [...]
e la sig.ra hanno potuto trasmettere la Persona_17 Persona_19
cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli: il sig. nato in Persona_25
Perù in data 15.1.1924, la sig.ra nata in Perù in [...] Persona_26
29.7.1925, nato in [...] in data [...], il sig. Persona_28 [...]
nato in [...] in data [...], il sig. nato in [...] Parte_8 Parte_5
in data 10.5.1946 e il sig. nato in [...] in data [...], i Persona_21
quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
Perù il 4.3.1976; , nata in [...] il [...]; Controparte_1 [...]
nato in [...] il [...]; Controparte_2 Persona_1
, nato in [...] il [...]; , nato in
[...] Controparte_3
Perù il 6.3.1972; , nato in [...] il Persona_2
4.6.2007; , nato in [...] il [...]; ER3 Persona_3
, nata in [...] il [...]; Controparte_4 Persona_4
, nata in [...] il [...];
[...] Persona_5
nata in [...] il [...]; ,
[...] Controparte_5
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; Controparte_6
, nato in [...] il [...]; Controparte_7 Parte_2
, nato in [...] il [...]; , Parte_2 Parte_3
nato in [...] il [...]; , nato in [...] il Parte_4
2.2.1982, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_8
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 29 maggio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4864 / 2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , nata in Parte_1 Controparte_1
Perù il 6.10.1980; , nato in Perù il [...] in [...] ed Controparte_2
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_1
, nato in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Controparte_3
6.3.1972 in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, nato in [...] il [...] e sul minore Persona_2 Persona_3
, nato in [...] il [...];
[...] Controparte_4
, nata in Perù il [...] in [...] ed in qualità di esercente la responsabilità
[...]
genitoriale sulla minore , nata in [...] il [...] Persona_4
e sulla minore , nata in [...] il [...]; Persona_5
, nata in [...] il [...]; Controparte_5 Controparte_6
nata in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Controparte_7
28.2.1977; , nato in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3
nato in [...] il [...]; , nato in [...] il
[...] Parte_4
2.2.1982, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano
-ricorrenti-
CONTRO
1 , in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_8 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace- nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Accertare e dichiarare che , , Parte_1 Controparte_1
, , Controparte_2 Persona_1 CP_3
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10
, , Controparte_4 Persona_4 [...]
, , Persona_5 Controparte_5 [...]
, , Controparte_6 Controparte_7 Parte_2
, , sono cittadini
[...] Parte_3 Parte_4
italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana, e per l'effetto
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino (TO) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello
Stato Civile della popolazione del Comune di Torino (TO)”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 15.3.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_8
chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (anche noto Persona_6
come o o Persona_6 Persona_7 [...]
), nato l'[...] a [...], come da Persona_8
certificato di nascita (cfr. doc. 9 e 10).
(anche noto come o Persona_6 Persona_6 [...]
o ) in data Persona_7 Persona_8
12.1.1867 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra (anche nota Persona_9
come o ) (cfr. doc 11). In data 22.9.1878 Persona_10 Persona_9
ER nasceva in Perù il loro figlio (anche noto come Persona_11
2 o ) (cfr. doc. 16 e 17). Inoltre, l'avo Persona_6 Persona_13
italiano non si naturalizzava cittadino peruviano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “La soprintendenza nazionale per le migrazioni su richiesta di certifica che, dai Parte_5
registri di iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana, NON RISULTA NULLA, a fronte di titolare: ”; “La soprintendenza Persona_8
nazionale per le migrazioni su richiesta di certifica che, dai Parte_5
registri di iscrizione e di titolo di cittadinanza peruviana, NON RISULTA NULLA, a fronte di titolare: ;“La soprintendenza nazionale per le Persona_6
migrazioni su richiesta di certifica che, dai registri di iscrizione Parte_5
e di titolo di cittadinanza peruviana, NON RISULTA NULLA, a fronte di titolare: ER6
; “La soprintendenza nazionale per le migrazioni su richiesta di
[...] [...]
certifica che, dai registri di iscrizione e di titolo di cittadinanza Parte_5
peruviana, NON RISULTA NULLA, a fronte di titolare: Persona_7
(cfr. doc. 12, 13, 14 e 15).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti , nato in [...] il Persona_1
22.1.2008, , nato in [...] il [...], Persona_2 Persona_3
, nato in [...] il [...], nata in [...]
[...] Persona_5
il 7.11.2001, nata in [...] il [...], il Tribunale ritiene Persona_4
che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 25.3.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 26.5.2025 assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima. L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
3 Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti risiedono all'estero, che l'avo è nato a
Torino (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano
(vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
4 Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Perù. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo (anche noto come o Persona_6 Persona_6
o ), Persona_7 Persona_8 cittadino italiano, è nato l'[...] a [...] (cfr. doc. 9-10) e in data 12.1.1867 ha contratto matrimonio in Italia con la sig.ra (anche nota Persona_9
come o ) (cfr. doc 11); Persona_10 Persona_9
- che il sig. (anche noto come o Persona_6 Persona_6
o ) non Persona_7 Persona_8
si è mai naturalizzato cittadino peruviano come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità peruviane competenti (cfr. doc. 12, 13, 14 e
15);
- che dall'unione tra il sig. (anche noto come Persona_6
o o Persona_6 Persona_7 Persona_8
) e la sig.ra (anche nota come
[...] Persona_9 [...]
o ) nasceva in Perù in data 22.9.1878 il sig. Persona_10 Persona_9
(anche noto come o Persona_11 Persona_13
) (cfr. doc. 16 e 17); Persona_13
- che dal matrimonio avvenuto in Perù in data 28.5.1910 tra il sig.
[...]
(anche noto come o Persona_11 Persona_13 [...]
) con la sig.ra (anche nota (cfr. Persona_13 Persona_14 Persona_15
5 doc. 18) nasceva in Perù in data 21.5.1903 la sig.ra (anche Persona_16
nota come (cfr. doc. 19); Persona_17
- che dalla relazione tra il sig. e la sig.ra Persona_11 ER18
nasceva in Perù in data 5.9.2021 la sig.ra (cfr.
[...] Persona_19
doc. 55);
- che dalla relazione tra la sig.ra (poi Persona_19 Controparte_11
) con il sig. nasceva in Perù in data 18.7.1943 il sig.
[...] ER20 [...]
(cfr. doc. 57); Persona_21
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 6.3.1971 tra il sig. Persona_21
e la sig.ra (anche nota come
[...] Parte_6 [...]
(cfr. doc. 58) nascevano in Perù in data 6.3.1972 il sig. Parte_6 [...]
(cfr. doc. 59) e in data 4.3.1976 la sig.ra CP_3 Persona_22
(poi ) (cfr. doc. 63), odierni ricorrenti;
Persona_23
- che dall'unione avvenuta in Germania in data 22.7.2005 tra il sig. CP_3
e la sig.ra (cfr. doc. 60) nascevano in Germania in data
[...] Parte_7
4.6.2007 il minore (cfr. doc. 61) e in data 21.2.2011 Persona_2
il minore (cfr. doc. 62), odierni ricorrenti;
Persona_3
- che dal matrimonio avvenuto in Perù in data 12.12.1921 tra la sig.ra Persona_16
(anche nota come e il sig.
[...] Persona_17 Persona_24
(cfr. doc. 20) nascevano in Perù in data 15.1.1924 il sig.
[...] Persona_25
(cfr. doc. 21) e in data 29.7.1925 la sig.ra
[...] Persona_26
(cfr. doc. 26);
- che dalla relazione tra la sig.ra e il sig. nascevano in Persona_16 Persona_27
Perù in data 28.12.1936 il sig. (cfr. doc. 40), in data Persona_28
14.12.1938 il sig. (cfr. doc. 44) e in data 10.5.1946 il Parte_8
sig. (cfr. doc. 49); Parte_5
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 3.2.1965 tra il sig. e Persona_28
la sig.ra (cfr. doc. 41) nasceva in Perù in data Persona_29
28.2.1977 il sig. (cfr. doc. 42), odierno ricorrente;
Controparte_7
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 4.3.1965 tra il sig. Pt_8 Parte_8
e la sig.ra (poi
[...] Parte_9 Parte_10
(cfr. doc. 45) nasceva in Perù in data 14.9.1976 il sig.
[...] CP_2
(cfr. doc. 46), odierno ricorrente;
[...]
6 - che dall'unione avvenuta in Perù in data 25.7.1975 tra il sig. e Parte_5
la sig.ra (poi (cfr. doc. 50) Parte_11 Parte_12
nascevano in Perù in data 19.5.1977 la sig.ra (cfr. doc. 51) e in Persona_30
data 6.10.1980 il sig. (cfr. doc. 53), odierno ricorrente;
Controparte_1
- che in data 22.4.2017 il sig. del contraeva matrimonio in Perù CP_7 CP_7
con la sig.ra (cfr. doc. 43); Persona_31
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 3.9.2005 tra il sig. Controparte_2
e la sig.ra (cfr. doc. 47) nasceva in Perù in data
[...] Persona_32
22.1.2008 il minore (cfr. doc. 48), odierno Persona_1
ricorrente;
- che in data 15.1.2019 la sig.ra (poi Persona_30 Parte_3
contraeva matrimonio negli Stati Uniti con il sig. (cfr. doc. Persona_33
52);
- che in data 24.1.2015 il sig. contraeva matrimonio in Perù Controparte_1
con la sig.ra (cfr. doc. 54); Persona_34
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 1.8.1955 tra il sig. Persona_25
e la sig.ra (poi
[...] Persona_35 Persona_36
(cfr. doc. 22) nasceva in Perù in data 14.7.1961 la sig.ra
[...] [...]
(cfr. doc. 23); Persona_37
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 9.5.1945 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 27) nascevano in Perù in Persona_26 Persona_38
data 14.6.1949 il sig. (cfr. doc. 28) e in data Persona_39
18.9.1952 la sig.ra (cfr. doc. 33); Persona_40
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 18.8.1981 tra la sig.ra
[...]
(poi ) e il sig. Persona_37 Persona_41 [...]
(cfr. doc. 24) nasceva in Perù in data 2.2.1982 il sig. Persona_42 [...]
(cfr. doc. 25), odierno ricorrente;
Parte_4
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 9.6.1976 tra il sig. Persona_39
e la sig.ra (poi
[...] Persona_43 Persona_43 [...]
(cfr. doc. 29) nascevano in Perù in data 24.10.1977 la sig.ra Pt_13 CP_6
(cfr. doc. 30) e in data 25.1.1980 il sig. Parte_14 Parte_2
(cfr. doc. 32), odierni ricorrenti;
[...]
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 10.2.1975 tra la sig.ra Persona_40
ER2 (poi ) con il sig.
[...] Parte_15
7 (cfr. doc. 34) nascevano in Perù in data 22.12.1976 la sig.ra Parte_16
(cfr. doc. 35) e la sig.ra Controparte_4 Controparte_5
(cfr. doc. 39), odierne ricorrenti;
[...]
- che in data 8.8.2013 la sig.ra (poi Parte_17 Controparte_6
ER4
contraeva matrimonio negli Stati Uniti con il sig. (cfr.
[...] CP_12
doc. 31);
- che dall'unione avvenuta in data 21.4.2001 tra la sig.ra Controparte_4
e il sig. (cfr. doc. 36) nascevano in Perù in data
[...] Persona_45
7.11.2001 la minore (cfr. doc. 37) e in data Persona_5
7.12.2007 la minore (cfr. doc. 38), odierne Persona_4
ricorrenti.
5. Inoltre, risulta che (anche noto come Persona_6 ER6
o
[...] Persona_7 Persona_8
), italiano, nato a [...], l'[...], figlio di cittadini italiani (cfr. doc. 9
[...]
e 10), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno
Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Persona_6
anche noto come o
[...] Persona_6 Persona_7
o ) veniva dimostrata dal certificato di Persona_8
morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva in data certamente successiva all'Unità nazionale (l'atto di matrimonio è del 1867, cfr. doc. 11), così trasmettendo “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
6. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di (anche nota come Persona_16
e con il matrimonio di , sia Persona_17 Persona_19
perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 8 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte
9 in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra (anche nota come Persona_16 [...]
e la sig.ra hanno potuto trasmettere la Persona_17 Persona_19
cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli: il sig. nato in Persona_25
Perù in data 15.1.1924, la sig.ra nata in Perù in [...] Persona_26
29.7.1925, nato in [...] in data [...], il sig. Persona_28 [...]
nato in [...] in data [...], il sig. nato in [...] Parte_8 Parte_5
in data 10.5.1946 e il sig. nato in [...] in data [...], i Persona_21
quali a loro volta hanno potuto trasmetterla ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
Perù il 4.3.1976; , nata in [...] il [...]; Controparte_1 [...]
nato in [...] il [...]; Controparte_2 Persona_1
, nato in [...] il [...]; , nato in
[...] Controparte_3
Perù il 6.3.1972; , nato in [...] il Persona_2
4.6.2007; , nato in [...] il [...]; ER3 Persona_3
, nata in [...] il [...]; Controparte_4 Persona_4
, nata in [...] il [...];
[...] Persona_5
nata in [...] il [...]; ,
[...] Controparte_5
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; Controparte_6
, nato in [...] il [...]; Controparte_7 Parte_2
, nato in [...] il [...]; , Parte_2 Parte_3
nato in [...] il [...]; , nato in [...] il Parte_4
2.2.1982, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_8
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 29 maggio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
11