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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3340/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso agli avv.ti DE Parte_1 C.F._1
ANDREIS LUIGI ANTONIO e CASALI EMANUELA presso lo studio dei quali in Milano via Orti n.
2 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
*
Oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.3.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro, il datore di lavoro e la Controparte_1 committente hiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 7.09.2024, e conseguentemente:
pagina 1 di 8 2) ai sensi degli artt. 9 e/o 3, comma 1 e/o 4 D.Lgs. 23/2015 condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone retributivo di Euro 1.756,02 lordi (Euro
1.620,94*13/12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, per un importo complessivo di Euro 10.536,12 lordi (Euro 1.756,02 x 6), ovvero quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore ai minimi di legge;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo complessivo di Euro
5.151,97 lordi per differenze retributive, come meglio specificate in atti, a titolo di pagamento delle retribuzioni di luglio 2024, agosto 2024 e settembre 2024 (sino alla cessazione del 7), nonché di spettanze finali (ratei di 13° mensilità, indennità per ferie e rol non goduti), trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso, ovvero quella diversa, anche maggiore, somma che ai suddetti titoli dovesse risultare in corso di causa;
4) accertare e dichiarare la responsabilità solidale di e Controparte_2 [...] ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03 e comunque ai sensi dell'art. 1676 c.c. per il Controparte_1 pagamento della somma di cui al punto 3) che precede pari a complessivi Euro 5.151,97 lordi, ovvero quella diversa, anche maggiore, somma che ai suddetti titoli dovesse risultare in corso di causa, e per
l'effetto:
5) condannare e in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_1 legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, ovvero in via disgiuntiva tra loro, a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 5.151,97 lordi, ovvero quella diversa, anche maggiore, somma che ai suddetti titoli dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
6) con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”. Con vittoria delle spese di lite.
La parte convenuta pur regolarmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita rimanendo contumace.
Si è costituita in giudizio ontestando in fatto ed in diritto le Controparte_2 pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, previa autorizzazione della chiamata in causa del terzo ha esperito il Controparte_3 tentativo di conciliazione tra le parti costituite.
Le parti costituite hanno quindi raggiunto un accordo transattivo formalizzato all'udienza del
23.7.2025. pagina 2 di 8 Parte ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio nei confronti del datore di lavoro contumace, sicché il Giudice ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 18.9.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto dalla in data 14.06.2024 Controparte_1 in forza di un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi in qualità di
“apprendista operaio”, inquadramento nel livello D2 del CCNL Metalmeccanici Industria, con orario di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali e sede di lavoro in “Piazzetta Umberto Giordano n. 2 a
Milano (MI)” (doc. 3) e di aver stabilmente svolto mansioni di apprendista idraulico presso l'appalto di servizi di lavori idraulici e termoidraulici nel complesso residenziale di nuova costruzione sito a
Basiglio (MI), costituito da 6 fabbricati e 260 appartamenti, denominato “Milano 3.0” dal 14.06.2024 al 7.09.2024.
Il ricorrente lamenta di essere stato ingiustamente licenziato con lettera della società del 7.9.2024 per asserito giustificato motivo oggettivo e che il datore di lavoro era rimasto debitore nei suoi confronti per l'importo complessivo lordo di euro 5.151,97 per retribuzioni non pagate (luglio, agosto e settembre 2024), 13° mensilità, spettanze di fine rapporto, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso.
Il ricorrente ha concluso quindi come in atti.
*
La domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento è fondata.
Nel caso di specie, è documentale che il datore di lavoro abbia comminato il licenziamento al dipendente per giustificato motivo oggettivo, con lettera del 7.9.2024 del seguente tenore:
“Siamo veramente spiacenti di doverLe comunicare la risoluzione del suo rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato, determinato da un drastico calo di lavoro e carenza di liquidità. Nel pregarLa di voler ritirare la Sua documentazione di lavoro, Le comunichiamo che le competenze maturate Le saranno con la retribuzione del mese di settembre 2024, nei tempi tecnici strettamente necessari all'Ufficio Paghe” (doc. 4 ric.).
Il ricorrente lamenta l'illegittimità e l'infondatezza del licenziamento intimatogli, eccependo la genericità della motivazione addotta e contestando, in ogni caso, che il recesso datoriale fosse fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione dello stesso.
Il ricorrente, quanto alla violazione dell'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro, ha dedotto l'arbitrarietà della scelta dell'impresa di licenziare proprio lui tenuto conto della presenza di altri pagina 3 di 8 cantieri e della mancata prova da parte della società dell'impossibilità di ricollocare in altra Pt_1 mansione (anche inferiore) nell'ambito dell'organizzazione societaria.
Tanto premesso, giova ricordare che, a norma dell'art. 5 della legge n. 604/1966, applicabile anche al caso di specie, è onere del datore di lavoro provare la reale esistenza dei dedotti motivi di recesso e la ricorrenza di un concreto nesso causale tra questi ed il licenziamento.
Sul punto, anche di recente, la giurisprudenza ha espressamente affermato che "Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la "causa petendi" é data dall'inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, gravando su quest'ultimo
l'onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all'attività produttiva e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, senza che
l'indicazione - da parte del lavoratore che si sia fatto parte diligente - di un posto di lavoro alternativo
a lui assegnabile, o l'allegazione di circostanze idonee a comprovare l'insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, comporti l'inversione dell'onere della prova" (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4460 del 05/03/2015).
La Corte di Cassazione ha ancora avuto modo di precisare che dalla contumacia del datore di lavoro non deriva per ciò solo sempre e comunque l'illegittimità del licenziamento. Infatti "Dalla disposizione di cui all'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 004 - in base alla quale incombe sul datore di lavoro
l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - deriva che, in mancanza della suddetta prova, il datore di lavoro, convenuto in sede di impugnativa di licenziamento, rimane soccombente (sicché, tenuto conto della severità delle preclusioni poste dal rito del lavoro alla deduzione di mezzi probatori, molto elevato sarà evidentemente il rischio di soccombenza per il datore di lavoro che abbia omesso di costituirsi tempestivamente in giudizio e non abbia ottemperato alle prescrizioni dell'art. 416, terzo comma, c.p.c.). Non è, peraltro, necessario che la prova in questione sia acquisita al processo per il tramite dell'onerato, ben potendo il giudice porre
a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115, primo comma, cod proc. civ., anche gli elementi di prova proposti dalle altre parti del giudizio, ed in particolare dal lavoratore licenziato.
Ne consegue che, anche nella contumacia del datore di lavoro, il giudice può rigettare la domanda avente per oggetto l'impugnativa di un licenziamento qualora dalle risultanze di causa emerga che esso è giustificato" (Cass. n. 3961 del 1996, che ha ritenuto desumibile il giustificato motivo oggettivo di licenziamento dal fallimento della società datrice di lavoro, la cessazione dell'attività e il licenziamento di tutti i dipendenti, fatti dedotti dagli stessi lavoratori ricorrenti).
pagina 4 di 8 Fatte queste premesse, si ritiene che, nel caso in esame, il licenziamento intimato al ricorrente con la lettera datata 7.9.2024 sia illegittimo in quanto, tenendo conto dei fatti dedotti dal ricorrente e della documentazione agli atti, non risulta raggiunta la prova circa la legittimità del licenziamento irrogato e il corretto assolvimento dell'obbligo di repechage a carico del datore di lavoro.
La convenuta rimasta contumace né ha dedotto né ha provato l'effettiva sussistenza delle ragioni di recesso addotte nella lettera del 7.9.2024 né l'inesistenza di altri posti di lavoro ove ricollocare il ricorrente.
In conclusione, sulla base delle considerazioni di cui sopra, si ritiene che agli atti di causa non sia emersa la sussistenza di circostanze idonee a costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Alla luce di questi elementi il licenziamento di deve ritenersi illegittimo. Parte_1
Sul regime sanzionatorio, incontestato il livello occupazionale della convenuta al di sotto dei 15 dipendenti e l'assunzione del ricorrente a decorrere dal 14.6.2024, occorre fare riferimento all'art. 8 della L. 604/1966, così come modificato dall'art. 2 della L. 108/1990, con l'effetto che il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno versando al ricorrente un'indennità che, tenuto conto della numero di dipendenti occupati dall'impresa, delle dimensioni della stessa, dell'anzianità di servizio del lavoratore (3 mesi di servizio) nonché del motivo di recesso dedotto e non provato e delle condizioni delle parti desumibili dagli atti di causa, si ritiene equo determinare nella misura minima di 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, indicata dal ricorrente in euro 1.756,02 (euro 1.620,94 x
13/12), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
*
Va accolta anche la domanda attorea di accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni non pagate (luglio, agosto e settembre 2024), 13° mensilità, spettanze di fine rapporto,
TFR ed indennità sostitutiva del preavviso.
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione pagina 5 di 8 o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
Parte ricorrente, sulla base delle uniche buste paga in suo possesso (doc. 8 ric.), nonché di quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici Industria applicato al suo rapporto di lavoro ha così correttamente quantificato l'importo a lui spettante:
Euro 1.496,25 lordi, corrispondenti ad Euro 1.318,00 netti, a titolo di retribuzione di luglio 2024 così come tale importo risultante dalla busta paga di luglio 2024, consegnata e tuttavia non saldata al lavoratore (cfr. doc. 8);
Euro 1.620,94 lordi a titolo di retribuzione di agosto 2024, calcolata sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dal ricorrente così come risultante dall'ultima busta paga in suo possesso, ossia luglio 2024 (cfr. doc. 8);
Euro 374,06 lordi a titolo di retribuzione di settembre 2024 (dall'1 al 7 settembre), calcolata sulla base della moltiplicazione dell'ultima retribuzione giornaliera percepita dal ricorrente così come risultante dall'ultima busta paga in suo possesso, ossia luglio 2024, moltiplicata per 6 giorni (Euro
62,34385*6) (cfr. doc. 8);
Euro 249,88 lordi a titolo di indennità per ferie non godute, importo risultante dalla moltiplicazione del numero di ore di ferie residue spettanti al ricorrente indicate nell'ultima busta paga a lui consegnata (luglio 2024 – cfr. doc. 8) – pari a 26,67 ore – per la retribuzione oraria risultante dal medesimo cedolino paga (pari ad Euro 9,36960) (26,67*9,36960);
pagina 6 di 8 Euro 162,37 lordi a titolo di indennità per rol non goduti, importo risultante dalla moltiplicazione del numero di ore di rol residui spettanti al ricorrente indicate nell'ultima busta paga a lui consegnata (luglio 2024 – cfr. doc. 8) – pari a 17,33 ore – per la retribuzione oraria risultante dal medesimo cedolino paga (pari ad Euro 9,36960) (17,33*9,36960);
Euro 405,23 lordi a titolo di ratei di 13° mensilità 2024, importo risultante dalla divisione dell'ultima retribuzione mensile percepita dal ricorrente così come risultante dall'ultima busta paga in suo possesso mesi da giugno ad agosto 2024 (1.620,94/12*3);
Euro 219,80 lordi a titolo di TFR, così come tale importo risultante alla voce “TFR ANNUO
PROGR.” nella parte bassa della busta paga di luglio 2024 che indica i ratei di TFR maturati dal lavoratore sin dalla data di assunzione e quantomeno sino al 31.07.2024 (cfr. doc. 8 ric.);
Euro 623,44 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso calcolata e dovuta ai sensi dell'art. 1, Titolo VIII, Sezione Quarta, del CCNL Metalmeccanici Industria (cfr. doc. 9) secondo cui il termine di preavviso per i lavoratori inquadrati nel livello D2 con un'anzianità di servizio fino a 5 anni
(come il ricorrente) è pari a 10 giorni (Euro 62,34385*10 giorni).
Nel caso di specie, accertata l'esistenza del rapporto di lavoro e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti, la parte ricorrente ha diritto al pagamento dell'importo complessivo lordo di euro 5.151,97 per i suddetti titoli.
Importo che è stato rideterminato in discussione dal legale del ricorrente in euro 3.574,43, tenuto conto della conciliazione parziale sottoscritta con la convenuta e la terza chiamata il 23.7.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da al
Controparte_1 ricorrente e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del
Controparte_1 ricorrente un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e quindi, l'importo di euro 5.268,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore di della somma
Controparte_1 Parte_1 lorda di € euro 3.574,43 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si
Controparte_1 liquidano in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 18 settembre 2025. pagina 7 di 8
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. Julie Martini in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3340/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso agli avv.ti DE Parte_1 C.F._1
ANDREIS LUIGI ANTONIO e CASALI EMANUELA presso lo studio dei quali in Milano via Orti n.
2 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
*
Oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.3.2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Milano Sezione Lavoro, il datore di lavoro e la Controparte_1 committente hiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 7.09.2024, e conseguentemente:
pagina 1 di 8 2) ai sensi degli artt. 9 e/o 3, comma 1 e/o 4 D.Lgs. 23/2015 condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone retributivo di Euro 1.756,02 lordi (Euro
1.620,94*13/12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, per un importo complessivo di Euro 10.536,12 lordi (Euro 1.756,02 x 6), ovvero quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore ai minimi di legge;
3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo complessivo di Euro
5.151,97 lordi per differenze retributive, come meglio specificate in atti, a titolo di pagamento delle retribuzioni di luglio 2024, agosto 2024 e settembre 2024 (sino alla cessazione del 7), nonché di spettanze finali (ratei di 13° mensilità, indennità per ferie e rol non goduti), trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso, ovvero quella diversa, anche maggiore, somma che ai suddetti titoli dovesse risultare in corso di causa;
4) accertare e dichiarare la responsabilità solidale di e Controparte_2 [...] ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03 e comunque ai sensi dell'art. 1676 c.c. per il Controparte_1 pagamento della somma di cui al punto 3) che precede pari a complessivi Euro 5.151,97 lordi, ovvero quella diversa, anche maggiore, somma che ai suddetti titoli dovesse risultare in corso di causa, e per
l'effetto:
5) condannare e in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_1 legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, ovvero in via disgiuntiva tra loro, a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 5.151,97 lordi, ovvero quella diversa, anche maggiore, somma che ai suddetti titoli dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
6) con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”. Con vittoria delle spese di lite.
La parte convenuta pur regolarmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita rimanendo contumace.
Si è costituita in giudizio ontestando in fatto ed in diritto le Controparte_2 pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, previa autorizzazione della chiamata in causa del terzo ha esperito il Controparte_3 tentativo di conciliazione tra le parti costituite.
Le parti costituite hanno quindi raggiunto un accordo transattivo formalizzato all'udienza del
23.7.2025. pagina 2 di 8 Parte ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio nei confronti del datore di lavoro contumace, sicché il Giudice ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 18.9.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto dalla in data 14.06.2024 Controparte_1 in forza di un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi in qualità di
“apprendista operaio”, inquadramento nel livello D2 del CCNL Metalmeccanici Industria, con orario di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali e sede di lavoro in “Piazzetta Umberto Giordano n. 2 a
Milano (MI)” (doc. 3) e di aver stabilmente svolto mansioni di apprendista idraulico presso l'appalto di servizi di lavori idraulici e termoidraulici nel complesso residenziale di nuova costruzione sito a
Basiglio (MI), costituito da 6 fabbricati e 260 appartamenti, denominato “Milano 3.0” dal 14.06.2024 al 7.09.2024.
Il ricorrente lamenta di essere stato ingiustamente licenziato con lettera della società del 7.9.2024 per asserito giustificato motivo oggettivo e che il datore di lavoro era rimasto debitore nei suoi confronti per l'importo complessivo lordo di euro 5.151,97 per retribuzioni non pagate (luglio, agosto e settembre 2024), 13° mensilità, spettanze di fine rapporto, TFR ed indennità sostitutiva del preavviso.
Il ricorrente ha concluso quindi come in atti.
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La domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento è fondata.
Nel caso di specie, è documentale che il datore di lavoro abbia comminato il licenziamento al dipendente per giustificato motivo oggettivo, con lettera del 7.9.2024 del seguente tenore:
“Siamo veramente spiacenti di doverLe comunicare la risoluzione del suo rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo con effetto immediato, determinato da un drastico calo di lavoro e carenza di liquidità. Nel pregarLa di voler ritirare la Sua documentazione di lavoro, Le comunichiamo che le competenze maturate Le saranno con la retribuzione del mese di settembre 2024, nei tempi tecnici strettamente necessari all'Ufficio Paghe” (doc. 4 ric.).
Il ricorrente lamenta l'illegittimità e l'infondatezza del licenziamento intimatogli, eccependo la genericità della motivazione addotta e contestando, in ogni caso, che il recesso datoriale fosse fondato su circostanze realmente esistenti al momento della comunicazione dello stesso.
Il ricorrente, quanto alla violazione dell'obbligo di repechage da parte del datore di lavoro, ha dedotto l'arbitrarietà della scelta dell'impresa di licenziare proprio lui tenuto conto della presenza di altri pagina 3 di 8 cantieri e della mancata prova da parte della società dell'impossibilità di ricollocare in altra Pt_1 mansione (anche inferiore) nell'ambito dell'organizzazione societaria.
Tanto premesso, giova ricordare che, a norma dell'art. 5 della legge n. 604/1966, applicabile anche al caso di specie, è onere del datore di lavoro provare la reale esistenza dei dedotti motivi di recesso e la ricorrenza di un concreto nesso causale tra questi ed il licenziamento.
Sul punto, anche di recente, la giurisprudenza ha espressamente affermato che "Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la "causa petendi" é data dall'inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, gravando su quest'ultimo
l'onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all'attività produttiva e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, senza che
l'indicazione - da parte del lavoratore che si sia fatto parte diligente - di un posto di lavoro alternativo
a lui assegnabile, o l'allegazione di circostanze idonee a comprovare l'insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, comporti l'inversione dell'onere della prova" (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4460 del 05/03/2015).
La Corte di Cassazione ha ancora avuto modo di precisare che dalla contumacia del datore di lavoro non deriva per ciò solo sempre e comunque l'illegittimità del licenziamento. Infatti "Dalla disposizione di cui all'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 004 - in base alla quale incombe sul datore di lavoro
l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - deriva che, in mancanza della suddetta prova, il datore di lavoro, convenuto in sede di impugnativa di licenziamento, rimane soccombente (sicché, tenuto conto della severità delle preclusioni poste dal rito del lavoro alla deduzione di mezzi probatori, molto elevato sarà evidentemente il rischio di soccombenza per il datore di lavoro che abbia omesso di costituirsi tempestivamente in giudizio e non abbia ottemperato alle prescrizioni dell'art. 416, terzo comma, c.p.c.). Non è, peraltro, necessario che la prova in questione sia acquisita al processo per il tramite dell'onerato, ben potendo il giudice porre
a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 115, primo comma, cod proc. civ., anche gli elementi di prova proposti dalle altre parti del giudizio, ed in particolare dal lavoratore licenziato.
Ne consegue che, anche nella contumacia del datore di lavoro, il giudice può rigettare la domanda avente per oggetto l'impugnativa di un licenziamento qualora dalle risultanze di causa emerga che esso è giustificato" (Cass. n. 3961 del 1996, che ha ritenuto desumibile il giustificato motivo oggettivo di licenziamento dal fallimento della società datrice di lavoro, la cessazione dell'attività e il licenziamento di tutti i dipendenti, fatti dedotti dagli stessi lavoratori ricorrenti).
pagina 4 di 8 Fatte queste premesse, si ritiene che, nel caso in esame, il licenziamento intimato al ricorrente con la lettera datata 7.9.2024 sia illegittimo in quanto, tenendo conto dei fatti dedotti dal ricorrente e della documentazione agli atti, non risulta raggiunta la prova circa la legittimità del licenziamento irrogato e il corretto assolvimento dell'obbligo di repechage a carico del datore di lavoro.
La convenuta rimasta contumace né ha dedotto né ha provato l'effettiva sussistenza delle ragioni di recesso addotte nella lettera del 7.9.2024 né l'inesistenza di altri posti di lavoro ove ricollocare il ricorrente.
In conclusione, sulla base delle considerazioni di cui sopra, si ritiene che agli atti di causa non sia emersa la sussistenza di circostanze idonee a costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Alla luce di questi elementi il licenziamento di deve ritenersi illegittimo. Parte_1
Sul regime sanzionatorio, incontestato il livello occupazionale della convenuta al di sotto dei 15 dipendenti e l'assunzione del ricorrente a decorrere dal 14.6.2024, occorre fare riferimento all'art. 8 della L. 604/1966, così come modificato dall'art. 2 della L. 108/1990, con l'effetto che il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno versando al ricorrente un'indennità che, tenuto conto della numero di dipendenti occupati dall'impresa, delle dimensioni della stessa, dell'anzianità di servizio del lavoratore (3 mesi di servizio) nonché del motivo di recesso dedotto e non provato e delle condizioni delle parti desumibili dagli atti di causa, si ritiene equo determinare nella misura minima di 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, indicata dal ricorrente in euro 1.756,02 (euro 1.620,94 x
13/12), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
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Va accolta anche la domanda attorea di accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni non pagate (luglio, agosto e settembre 2024), 13° mensilità, spettanze di fine rapporto,
TFR ed indennità sostitutiva del preavviso.
Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione pagina 5 di 8 o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato piena soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
Parte ricorrente, sulla base delle uniche buste paga in suo possesso (doc. 8 ric.), nonché di quanto previsto dal CCNL Metalmeccanici Industria applicato al suo rapporto di lavoro ha così correttamente quantificato l'importo a lui spettante:
Euro 1.496,25 lordi, corrispondenti ad Euro 1.318,00 netti, a titolo di retribuzione di luglio 2024 così come tale importo risultante dalla busta paga di luglio 2024, consegnata e tuttavia non saldata al lavoratore (cfr. doc. 8);
Euro 1.620,94 lordi a titolo di retribuzione di agosto 2024, calcolata sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dal ricorrente così come risultante dall'ultima busta paga in suo possesso, ossia luglio 2024 (cfr. doc. 8);
Euro 374,06 lordi a titolo di retribuzione di settembre 2024 (dall'1 al 7 settembre), calcolata sulla base della moltiplicazione dell'ultima retribuzione giornaliera percepita dal ricorrente così come risultante dall'ultima busta paga in suo possesso, ossia luglio 2024, moltiplicata per 6 giorni (Euro
62,34385*6) (cfr. doc. 8);
Euro 249,88 lordi a titolo di indennità per ferie non godute, importo risultante dalla moltiplicazione del numero di ore di ferie residue spettanti al ricorrente indicate nell'ultima busta paga a lui consegnata (luglio 2024 – cfr. doc. 8) – pari a 26,67 ore – per la retribuzione oraria risultante dal medesimo cedolino paga (pari ad Euro 9,36960) (26,67*9,36960);
pagina 6 di 8 Euro 162,37 lordi a titolo di indennità per rol non goduti, importo risultante dalla moltiplicazione del numero di ore di rol residui spettanti al ricorrente indicate nell'ultima busta paga a lui consegnata (luglio 2024 – cfr. doc. 8) – pari a 17,33 ore – per la retribuzione oraria risultante dal medesimo cedolino paga (pari ad Euro 9,36960) (17,33*9,36960);
Euro 405,23 lordi a titolo di ratei di 13° mensilità 2024, importo risultante dalla divisione dell'ultima retribuzione mensile percepita dal ricorrente così come risultante dall'ultima busta paga in suo possesso mesi da giugno ad agosto 2024 (1.620,94/12*3);
Euro 219,80 lordi a titolo di TFR, così come tale importo risultante alla voce “TFR ANNUO
PROGR.” nella parte bassa della busta paga di luglio 2024 che indica i ratei di TFR maturati dal lavoratore sin dalla data di assunzione e quantomeno sino al 31.07.2024 (cfr. doc. 8 ric.);
Euro 623,44 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso calcolata e dovuta ai sensi dell'art. 1, Titolo VIII, Sezione Quarta, del CCNL Metalmeccanici Industria (cfr. doc. 9) secondo cui il termine di preavviso per i lavoratori inquadrati nel livello D2 con un'anzianità di servizio fino a 5 anni
(come il ricorrente) è pari a 10 giorni (Euro 62,34385*10 giorni).
Nel caso di specie, accertata l'esistenza del rapporto di lavoro e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali suesposti, la parte ricorrente ha diritto al pagamento dell'importo complessivo lordo di euro 5.151,97 per i suddetti titoli.
Importo che è stato rideterminato in discussione dal legale del ricorrente in euro 3.574,43, tenuto conto della conciliazione parziale sottoscritta con la convenuta e la terza chiamata il 23.7.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da al
Controparte_1 ricorrente e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del
Controparte_1 ricorrente un'indennità pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e quindi, l'importo di euro 5.268,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore di della somma
Controparte_1 Parte_1 lorda di € euro 3.574,43 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si
Controparte_1 liquidano in € 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 18 settembre 2025. pagina 7 di 8
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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