Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 14 febbraio 1994, n. 117
Articolo 3
- Legge 14 febbraio 1994, n. 117
Articolo 4 della Legge 14 febbraio 1994, n. 117
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23 febbraio 1994
23 febbraio 1994