Articolo 4 della Legge 14 febbraio 1994, n. 117
Articolo 3
Versione
23 febbraio 1994
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1994