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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocato PATERNITI GABRIELLA
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA e CP_1
RIZZO ADRIANA GIOVANNA
- Appellato - E
CP_2
- Appellato contumace - All'udienza del 20/03/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1012/2023 del 23.03.2023 il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente l'opposizione proposta con ricorso depositato il 17.03.2022 da avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229002028011000 CP_2 notificatagli il 16.02.2022, con la quale gli era stato richiesto il pagamento dei contributi previdenziali contenuti in plurimi avvisi d'addebito, dei quali l'opponente contestava l'avvenuta notifica eccependo la prescrizione dei crediti;
riteneva il Tribunale che tali crediti fossero tutti estinti per prescrizione ad eccezione di quelli portati dall'avviso di addebito n. 59620130005573489000, limitatamente al quale rigettava il ricorso;
condannava, infine, l al Parte_1
1 pagamento del 90% delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole in
€ 1.800,00 oltre accessori di legge. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1
con ricorso depositato il 6.05.2023: reitera, anzitutto, l'eccezione di
[...] difetto di legittimazione passiva, dolendosi altresì della pronuncia dichiarativa della prescrizione dei crediti contributivi per cui è causa, affermando la regolarità della notifica degli atti interruttivi;
lamenta, inoltre, l'erroneità della condanna alle spese processuali, cui la stessa non poteva essere condannata non avendo, quale mero ente incaricato della riscossione di titoli formati dall'ente impositore, dato causa al processo. L' costituitosi con memoria depositata il 10.03.2025, si è riportato alle CP_1 difese già spiegate in primo grado. pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. CP_2
All'udienza del 20/03/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, CP_2 sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. L'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'appellante, che comunque sarebbe rilevabile d'ufficio anche in questa sede di gravame perché in base all'art. 81 cpc nessuno può fare valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi consentiti e salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato (Cass. SU n. 7514/2022), è fondata. Come già affermato da questa Corte in casi analoghi (cfr. sent. n.774/2023), infatti, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la Cassazione ha chiarito che la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) ed è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, è stato sottolineato che, mentre "deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che
2 ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa")”. L'orientamento è stato ribadito proprio per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione di da Cass. n.16752/23 e Parte_1
n.14052/23. Pertanto, dovendosi affermare il difetto di legittimazione passiva del Concessionario, ne deriva che non è legittimata Parte_1 ad impugnare la statuizione di primo grado, nel capo concernente il merito della pretesa contributiva, non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007), non essendovi dubbio che le questioni inerenti la supposta regolarità di notifica degli atti prodromici, siano funzionali al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi che si appuntano sul merito della controversia. La riscontrata estraneità dell'agente della riscossione rispetto all'oggetto del giudizio palesa, tuttavia, l'erroneità del capo di sentenza che addossa al soggetto non legittimato le spese processuali, rispetto alla cui riforma l'appellante vanta, invece, all'evidenza, un interesse concreto ed attuale. L'evocazione in giudizio del concessionario vale, infatti, quale mera litis denuntatio (Cass.16425/19, Cass.15551/23) che non consente di porre a carico dello stesso le spese processuali;
costui infatti non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412; Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514 cit). La sentenza gravata va pertanto sul punto riformata, reputandosi conforme a legge disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra le parti. L'esito del giudizio di appello giustifica altresì l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado.
P.Q.M.
3 Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di , qui dichiarata, in parziale riforma della sentenza n. CP_2
1012/2023 resa il 23.03.2023 dal Tribunale di Palermo, dichiara compensate tra l' e le spese processuali del primo Parte_1 CP_2 grado. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Dichiara compensate tra tutte le parti le spese processuali di questo grado. Palermo, 20/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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