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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 597/2022
Il giorno 30/01/2025, nella causa iscritta al n RG 597 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 597/2022 promossa da:
) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Roma, via San Tommaso D'Aquino n. 116, C.F._2 con l'avv. MAGARO' BIANCA ), dal quale rappresentati e difesi giusta C.F._3 procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in BRENNERO 139 38100 TRENTO con l'avv. GIRARDI ANDREA
dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta a seguito di riassunzione
CONVENUTO
), in persona del Curatore pro tempore, COroparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Brescia (BS) - Via Moretto n. 67, con l'avv. GORIO ROBERTO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di C.F._5 costituzione a seguito di riassunzione
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
2 di 6 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3 [...] esponendo di aver sottoscritto un contratto “Gold” con la COroparte_3 [...] in data 1.10.2014, relativo all'emissione di una perizia con parere pro veritate per la COroparte_4 rilevazione del tasso di interesse usurario nell'ambito dei rapporti di finanziamento intercorrenti tra gli odierni attori e MPS s.p.a. (già , finalizzata all'attività di recupero del credito COroparte_5 per anatocismo e/o usura, e che, a copertura dei rischi connessi alla lite, hanno contestualmente aderito alla polizza assicurativa con la compagnia convenuta denominata “polizza
[...]
(n. 91/M101282700). Hanno dedotto che le due perizie fornite dalla COroparte_6 [...] rilevavano l'esistenza di violazioni della normativa relativa ai contratti bancari, CP_4 evidenziando oneri e competenze illegittimamente addebitate;
gli odierni attori conferivano quindi CO mandato all'avv. Teseo, espressamente indicato da per promuovere controversia giudiziaria
contro
MPS s.p.a., iscritta al n. RG 59413/2016 del Tribunale di Roma;
la causa veniva decisa con sentenza n. 13027/2019 con cui la domanda degli attori è stata rigettata, con conseguente condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
Gli odierni attori hanno quindi invocato la polizza sottoscritta con la convenuta, comprensiva della “copertura tutela legale totale”, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 9.500,00, pari agli esborsi sostenuti, oltre interessi sino al saldo effettivo.
Si è costituita eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva di CP_1
CO
, rimasta estranea al rapporto di consulenza “Gold” con e la prescrizione Parte_2 della garanzia assicurativa per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 13, secondo comma, della polizza oggetto di causa, termine decorrente nel caso di specie dall'ordinanza del 12 giugno
2017 con cui il Tribunale di Roma ha negato l'espletamento della CTU, rinviando direttamente all'udienza di precisazione delle conclusioni;
ha poi eccepito l'inoperatività della polizza per CO mancanza del requisito di aleatorietà, stante l'inadeguatezza della perizia redatta da a sostenere le ragioni degli odierni attori nella controversia con MPS, e la decadenza dalla garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1900 c.c. per colpa grave della contraente sempre in considerazione COroparte_4 della inattendibilità della perizia consegnata al cliente;
infine, ha contestato la quantificazione dei danni indennizzabili.
3 di 6 Con note di trattazione scritta per la prima udienza del 15.6.2022, celebrata in modalità cartolare, gli attori hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa della COroparte_4
[...]
Autorizzata la chiamata, si è costituita la (già COroparte_7 [...]
, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in virtù CP_4 della clausola di elezione del foro competente contenuto all'art. 15 del contratto sottoscritto dalle parti, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita e la nullità per indeterminatezza dell'atto introduttivo del giudizio in relazione alla causa petendi; nel merito, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di e la carenza di Parte_2 legittimazione passiva di in relazione alla polizza assicurativa invocata dagli attori;
COroparte_4 infine, ha eccepito l'infondatezza delle difese ed eccezioni di CP_1
Il processo così instaurato è stato interrotto con provvedimento del 17.4.2024 a causa dell'intervenuto fallimento della a seguito della riassunzione su ricorso degli attori, COroparte_2 si è costituito il al fine di eccepire l'improcedibilità delle domande COroparte_8 svolte contro la società fallita.
La causa, di natura documentale, è stata quindi rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea relativa all'accertamento del preteso credito e alla relativa condanna della , COroparte_7 per effetto dell'intervenuto fallimento della stessa, ai sensi dell'art. 52 comma 2 Legge fall. (“Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni di legge”).
Invero, la procedura concorsuale a carico della , aperta in COroparte_7 corso di causa, comporta l'attrazione dinanzi al Tribunale fallimentare di tutte le pretese creditorie nei confronti del , le quali soggiacciono al regime del concorso e devono essere accertate nelle CP_2 forme previste dagli artt. 93 e seguenti Legge fall., secondo la seguente massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità: “Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono questioni di competenza, ma attinenti al rito;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità,
l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come
4 di 6 necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito” (da ultimo tra le tante Cass. n.
2090 del 24/01/2023).
Pertanto, la domanda è improcedibile, in quanto volta ad ottenere il riconoscimento di un credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito, che invece avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al Tribunale fallimentare nelle forme di cui agli artt. 93 e seguenti Legge fall..
3. L'eccezione di prescrizione sollevata da è fondata. CP_1
La polizza stipulata da con (doc. 1 del fascicolo COroparte_9 CP_1 CP_1 prevede, all'art. 13 comma secondo, che “la denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”. La clausola, che risulta specificamente sottoscritta ai sensi dell'art. 1341 c.c., è in ogni caso conforme al disposto dell'art. 2952, secondo comma, c.c..
Il primo comma dell'art. 13 citato precisa, inoltre, che “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da CO
”.
L'appendice n. 1 alla polizza assicurativa (v. doc. 1, ultima pagina) disciplina il caso in cui, al contrario, non venga dato accesso alla CTU prevedendo in tal caso che l'insorgenza del sinistro decorre dal momento del diniego all'accertamento peritale (testualmente: “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”).
Nel caso di specie, ricorre tale seconda ipotesi, in quanto il Tribunale di Roma, investito della controversia bancaria promossa dagli odierni attori sulla base della perizia econometrica redatta da CO
con ordinanza del 12 giugno 2017 (doc. 2 del fascicolo ha rigettato l'istanza di CP_1 ammissione della CTU contabile, ritenuta la causa “matura per la decisione” (cfr. verbali di causa nel fascicolo di parte attrice), e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. Con la successiva sentenza, ha poi disatteso le censure di parte attrice, ritenendole infondate in punto di diritto, e ha rigettato la domanda.
Ne deriva che il dies a quo del termine prescrizionale di due anni va individuato nella data di emissione (e comunicazione via pec alle parti) dell'ordinanza sopra detta;
pertanto, avendo parte attrice inoltrato la richiesta di apertura del sinistro a soltanto con lettera datata 1.9.2019 CP_1
(prodotta da parte attrice senza alcuna prova della sua spedizione/ricezione), ricevuta dalla compagnia convenuta solo in data 10.10.2019, il diritto al pagamento dell'indennizzo deve ritenersi prescritto essendo maturato il termine di prescrizione anteriormente alla denuncia del sinistro.
5 di 6 La domanda attorea deve quindi essere respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
L'improcedibilità della domanda proposta nei confronti di determina la COroparte_9 compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti di COroparte_7
(già ;
[...] COroparte_9
- rigetta la domanda proposta nei confronti di CP_1
- condanna parte attrice al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € CP_1
5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- compensa per il resto le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6