Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04657/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03143/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3143 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin, Valentina Albanello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Attilio De Martin in Padova, via Altinate, n. 29;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 19 gennaio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 1 giugno 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NR TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 19 gennaio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 1 giugno 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa sul conto dell’istante, una notizia di reato all’Autorità Giudiziaria segnalata dalla Stazione dei Carabinieri di Modena in data 26 ottobre 2020, per il reato di cui maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., come da rapporto informativo reso dalla Questura di Vicenza in data 28 febbraio 2022.
Tale pregiudizio ha quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza, dandone comunicazione all’interessato con ministeriale del 20 settembre 2023, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale non perveniva alcuna osservazione.
Avverso il provvedimento impugnato si eccepiscono in sintesi i vizi di “violazione dell’art. 3 della Legge n.241/1990 anche in correlazione con quanto previsto dall’art. 6 della Legge n. 91/1992, eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche dell’istruttoria carente e dell’erronea motivazione e per correlato vizio di eccesso di potere per mancanza dei presupposti” , fondandosi il rigetto della domanda di cittadinanza su una notizia di reato che si è appurata essere riferita a soggetto diverso e distinto, benché omonimo rispetto all’odierno interessato, come risultante ex actis dalle comunicazioni ricevute dalla Stazione di Modena Principale e dalla Stazione dei Carabinieri di Crespadoro, rispettivamente in data 5 marzo 2024 e 11 marzo 2024.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare suscettibile di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, avendo l’Amministrazione posto a fondamento del rigetto della domanda di cittadinanza una notizia di reato riferibile a soggetto diverso, seppur omonimo rispetto all’odierno ricorrente, come risultante ex actis dalle comunicazioni ricevute dalla Stazione di Modena Principale e dalla Stazione dei Carabinieri di Crespadoro, rispettivamente in data 5 marzo 2024 e 11 marzo 2024, che hanno sconfessato in radice quanto erroneamente riportato nel precedente rapporto della Questura di Vicenza del 28 febbraio 2022.
Appare pertanto conclamato il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato, il quale si fonda su una rappresentazione dei fatti sconfessata dalle suddette comunicazioni di Polizia, seppur acquisite successivamente all’emanazione del diniego di cittadinanza.
Le considerazioni che precedono incidono sulla legittimità del provvedimento finale, che deve essere annullato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva del ricorrente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Tenuto comunque conto del concorso colposo del ricorrente che non si è premurato di verificare la propria posizione penale, quantomeno in riscontro al preavviso di rigetto comunicatogli con ministeriale del 20 settembre 2023, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA TO, Presidente
NR TE, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NR TE | IA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.