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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Verbale sentenza
Dato atto che l'udienza del giorno 18.12.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele
NI viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalla parte opponente;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele NI
Rg n. 762/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del giudice Dott. Daniele NI ha pronunciato dandone lettura la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 762/2025
TRA
, società costituita secondo le leggi ungheresi, con sede legale in Pt_1
Kőér street 2/A, Building B, H-1103, Budapest, Ungheria, partita IVA e sede secondaria per l'Italia in Terminal 1 Terzo Piano P.IVA_1
UD , frazione aeroporto Malpensa, CAP 21010, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Pierallini,
[...]
. ZO TI e dell'avv. Francesco Paolo Ballirano, sito in Roma viale Liegi n. 28, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. Pt_1
122/2025 notificata il 25.02.2025 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 22.222,22 sulla scorta del verbale di accertamento n. 54/2024 elevato dalla Direzione territoriale Lazio di in data 9.05.2024 a carico CP_1 del vettore per non aver corrisposto la ensazione pecuniaria alla passeggera , in occasione della cancellazione del volo W6 8287 Persona_1 del 7.10.20 alla compagnia aerea con partenza prevista Pt_1 il 7.10.2023 da Roma Fiumicino a Tel Aviv azione da parte della compagnia aerea dell'art 5 comma 1 lett. c) in combinato disposto con Pt_1
l'art 7 comma 1 del reg. 261/2004”. Contestava, in particolare, che non vi era diritto al pagamento della compensazione pecuniaria in quanto erano ricorrenti le circostanze eccezionali di cui all'art. 5 comma 3 del regolamento n. 261/2004, infatti proprio quel giorno si era verificato un massiccio attacco missilistico in danno di Israele che aveva imposto la necessaria cancellazione del volo per la sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo.
2.Nessuno si costituiva in giudizio per la quale, nonostante la rituale CP_1 notifica ad opera della cancelleria del o e del decreto di fissazione dell'udienza, rimaneva contumace.
3.Ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale.
4.Secondo l'art. 4 del D.Lgs n. 69/2006 “Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila”. L'art. 5 del Reg. CE n. 261/2004 in particolare prevede che spetta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo regolamento in caso di cancellazione del volo, fatte salve alcune ipotesi specificamente indicate. Il verbale di accertamento ha contestato di non aver corrisposto la compensazione pecuniaria alla passeggera , in occasione della Persona_1 cancellazione del volo W6 8287 del 7.10.2023, operato dalla compagnia aerea con partenza prevista il 7.10.2023 da Roma Fiumicino a Tel Aviv con Pt_1 ne da parte della compagnia aerea dell'art 5 comma 1 lett. c) Pt_1 in combinato disposto con l'art 7 comma 1 d tato regolamento”.
5.Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101).
6.Tra l'altro deve aggiungersi che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione” (cfr Cass. Civ. Sez. II, n. 32226/2022; Cass. Civ. n. 2018/9545; Cass. Civ. n. 25671/2018; Cass. Civ. n. 16853/2016). Nel caso di specie, pur se non prodotti da è senz'altro ammissibile e CP_1 utilizzabile il verbale di accertamento de to dalla stessa compagnia aerea.
7.Secondo l'art. 5 comma 3 del Reg. n. 261/2004 “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Ebbene, la compagnia aerea ha prodotto ampia documentazione, consistita in articoli di alcune testate giornalistiche, circa il massiccio attacco missilistico consistito proprio il 7.10.2023 in un “attacco a sorpresa di dalla CP_2 striscia di Gaza sorprende Israele e lascia centinaia di morti nei combattimenti e nella rappresaglia”. Pertanto, la cancellazione del volo con partenza per Tel Aviv il giorno 7.10.2023, allorquando in Israele vi è stato un attacco missilistico su ampia scala e con numerosi morti, in quanto necessaria per la sicurezza degli stessi passeggeri e del personale di bordo, costituisce circostanza eccezionale di cui al citato art. 5 comma 3 del Reg. n. 261/2004.
8.In conclusione, l'opposizione va accolta e l'ordinanza di ingiunzione revocata.
9.Le spese di lite, tuttavia, vanno compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, in quanto la compagnia ha dato luogo all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, laddove non ha rappresentato ed opposto -se non con il presente giudizio- in alcuna sede la circostanza eccezionale di cui sopra, né in seguito all'intervento dell' pur a fronte delle richieste di chiarimento e CP_1 dei solleciti dell'ente, sia i uito all'adozione del verbale di accertamento laddove non presentava scritti difensivi.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA l'ordinanza di ingiunzione n. 122/2025;
-COMPENSA sulle spese di lite. Si comunichi.
Il giudice
Daniele NI