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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13381 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 28914 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
UFFICIO CONTENZIOSO ORDINARIO
All'udienza del 29/09/2025, innanzi al Giudice D.ssa Cristina Pigozzo nella causa promossa da:
Parte_1
con l'avv. RUOCCO ANDREA oggi sostituito dall'avv. Ceccarelli Luca
nei confronti di
Controparte_1
con l'avv. CANTONE FRANCESCA ANDREA, oggi sostituito dall'Avv. Stefano Baldi
il Giudice
verificato l'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura ed allegandola al presente verbale.
29/09/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE IMPRESE
Il Giudice, Dott.ssa Cristina Pigozzo all'udienza del 29 settembre
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28914/2024 ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. promossa da
Sig. elettivamente domiciliato in Foggia, Via Parte_1
Lustro n. 29, con l'avv. Andrea Ruocco ) dal C.F._1
quale rappresentato e difeso giusta procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
), in persona Controparte_1 P.IVA_1
della procuratrice speciale, elettivamente domiciliata in Milano, Via
Dante n. 9, presso lo studio degli avv. Marco Rizzo
2
( ), Francesca Andrea Cantone C.F._2
( ) dai quali è rappresentata e difesa giusta C.F._3
procura generale;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.07.2024 ex art. 281 decies c.p.c. adiva codesto Giudice chiedendo di “condannare la Parte_1
Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa, (…) con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Premetteva il ricorrente di aver stipulato con la resistente un contratto di credito revolving n. ***21006, e di averle richiesto tramite p.e.c. del 11.08.2023 il rilascio della copia del contratto stipulato e dell'estratto conto storico. L'odierno ricorrente censurava l'omessa consegna da parte dell'Intermediario dei documenti bancari richiesti in quanto – a fronte dell'istanza ex art. 119 T.U.B. – la resistente, in data 31.10.2023, avrebbe trasmesso “soltanto l'estratto conto storico ed un modulo di richiesta, omettendo invece di consegnare copia integrale del contratto”.
Affermava dunque di avere diritto alla consegna di detti documenti invocati alla luce del combinato disposto degli artt. 117, 119 e 125-bis del D.lgs. 385/1993, nonché in considerazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e degli obblighi di comportamento
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secondo buona fede nella esecuzione del rapporto contrattuale gravanti sul debitore ex art. 1375 c.c.
Si costituiva la resistente confermando l'avvenuta sottoscrizione, nel mese di luglio 2009, del “Modulo di richiesta Internet Carta
American Express” e rilevando che, in data 11.08.2023 riceveva dal sig. tramite l'associazione A. Difesa, un'istanza ex art. 119 Pt_1
T.U.B., per ottenere la consegna della seguente documentazione
“CONTRATTO, ESTRATTO CONTO (dalla data di Per_1
apertura ad oggi o alla data di chiusura), EVENTUALE
LIBERATORIA DI ESTINZIONE”.
Riferiva, quindi, di aver riscontrato la richiesta nei termini di legge in data 31.10.2023, trasmettendo via p.e.c. il contratto, il Regolamento applicabile alla Carta (con l'invito a consultare i termini e le condizioni del rapporto sul sito www.americanexpress.it) e gli estratti conto emessi negli ultimi 10 anni, nonché informando l'istante che, se si fosse iscritto all'apposita “area riservata” del sito avrebbe potuto altresì recuperare gli estratti conto in formato elettronico degli ultimi
7 anni o comunque ricevere assistenza in proposito.
Deduceva, pertanto, la correttezza e legittimità del proprio operato avendo tempestivamente riscontrato l'istanza di rilascio copia ed evidenziando, invece, la superficialità e pretestuosità dell'azione del ricorrente nella misura in cui avrebbe intentato la causa senza prima nulla eccepire nei confronti dell'esponente. Nel dettaglio, evidenziava che il “modulo di richiesta della Carta” rappresenterebbe esattamente il contratto sottoscritto tra le parti.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale, in via principale, di
“respingere tutte le domande formulate dal Sig. nei confronti Pt_1
di in quanto infondate in fatto e in diritto (…), con Controparte_1
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vittoria di spese e compensi professionali, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c., oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge”.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
all'esito dell'udienza del 29.09.2025 veniva pronunciata sentenza nelle forme previste dall'art. 281 sexies c.p.c.
***
Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento.
La parte resistente, costituendosi in giudizio, ha dimostrato di aver adempiuto diligentemente ai suoi obblighi in virtù del combinato disposto degli artt. 117, 119 e 125-bis del D.lgs. 385/1993, trasmettendo l'intera documentazione richiesta dall'istante e, in particolare, il modulo di richiesta della Carta.
Questo Giudice rappresenta che il modulo inviato alla parte richiedente altro non è che la richiesta di adesione ai servizi offerti da contenente tutte le condizioni contrattuali, Controparte_1
contratto che si è perfezionato mediante inizio di esecuzione con l'invio della carta di credito al sig. circostanza non contestata. Pt_1
Pertanto, la richiesta è stata eseguita.
Inoltre, deve confutarsi la tesi di parte ricorrente per la quale il documento consegnato non conterrebbe il regolamento contrattuale visibile solo mediante accesso a sito web. Invero, è stato consegnato l'intero contratto comprensivo delle cgc nella versione al momento vigente ed aggiornata al 01.04.2009.
Invero, come è possibile evincere dalla documentazione allegata dalla parte resistente, il documento contiene tutte le informazioni essenziali relative al rapporto contrattuale instaurato (si veda, ex multis: Trib.
Roma 18153/2023 del 11.12.2023; Trib. Milano 2105/2024 del
28.02.2024; Trib. Bustio Arsidizio, sez. III, 15.05.2024).
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Di contro, la giurisprudenza invocata dall'odierno ricorrente non è confacente nel caso di specie, trattandosi di ipotesi in cui le parti resistenti avevano omesso di depositare la documentazione richiesta prima dell'instaurazione del giudizio di merito.
Si ritiene pertanto che la richiesta ex art. 119 TUB sia stata completamente satisfattiva senza che sia possibile addebitare alcun rimprovero o inadempimento alla odierna resistente, la quale aveva già inviato le condizioni generali di contratto.
La ha infatti correttamente ed esaustivamente adempiuto agli CP_2
obblighi previsti a suo carico sulla base della normativa speciale, rispettando dunque il generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1175 e 1375 c.c., di cui la normativa speciale è diretta espressione.
Per tali ragioni il ricorso è respinto.
La parte resistente chiedeva che fosse disposta condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nei suoi confronti e che fosse altresì disposta condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., per avere introdotto il giudizio nonostante l'avvenuta trasmissione integrale della documentazione e senza, tra l'altro, procedere ad una previa contestazione attraverso formule stragiudiziali.
Le spese seguono la soccombenza, pertanto, si dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore del resistente nella misura di euro 2906,00
(esclusa la fase di trattazione) oltre spese forfettarie nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge.
In accoglimento dell'istanza formulata da parte resistente, si dispone altresì la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere promosso il giudizio nei confronti della resistente con colpa grave.
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Risulta, invero, di solare evidenza l'abuso del diritto ex art. 24 Cost.; abuso che la disciplina sulla lite temeraria tenta di salvaguardare. Nel caso di specie, invero, vi è stato un uso distorto dello strumento processuale essendo stata l'azione intentata nonostante l'avvenuto adempimento dell'obbligo di ostensione e senza un previo confronto dialettico con la banca. Si liquida, pertanto, in favore della resistente l'ulteriore somma di euro €1000.
Va ulteriormente applicato ratione temporis al contezioso in esame, regolato dal nuovo rito, il quarto comma dell'art. 96 c.p.c. secondo il quale, “nei casi previsti dal primo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore a euro 500 e non superiore ad euro 5.000”, la cui ratio risiede nella necessità di compensare il danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo.
Tenuto conto della bassa complessità della causa, appare equo condannare parte ricorrente al pagamento della somma di €500,000 in favore della Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- Respinge il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente (C.F. Parte_1
) al pagamento nei confronti della resistente C.F._4
( ) delle spese Controparte_1 P.IVA_1
del procedimento, che liquida in complessivi €2906 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
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- visto l'art. 96 c.p.c., condanna il ricorrente Parte_1
(C.F. ) al pagamento nei confronti della C.F._4
resistente ( Controparte_1 P.IVA_1
dell'ulteriore somma di euro 1000, nonché ex art. 96, comma 4, c.p.c, al pagamento in favore della ammende, della somma di CP_3
euro 500,00.
Roma, 29.09.2025.
Il Giudice
Cristina Pigozzo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa Renata Stancanelli (MOT DM 04.04.2025)
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