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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8113/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8113/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 04/10/1953 rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. PALMA GIOVANNI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA come da procura in atti
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. OTTOLENGHI STEFANO come da procura in atti.
E
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GOLIA MARIA
[...] come da procura in atti
RESISTENTI
1 NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 15/06/2022, parte ricorrente in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071202190110440 08/000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito relativi ai contributi IVS per gli anni dal 2010 al 2014 (n.37120120005692828000, 37120120015132328000,
37120130016526301000, 37120130016553284000, 37120140017598208000) e le cartelle di pagamento afferenti l'omesso versamento dei premi per gli anni dal 2005 al 2013 (n. CP_5
07120110240999838000, 07120140005007532000 e 07120140102612143000).
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' la Controparte_6 CP_4
l' e l' , al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento, CP_7 CP_5 assumendo, a fondamento della opposizione oggetto del presente procedimento: la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
l'inesistenza della notifica;
la prescrizione del credito anche successiva alla notifica delle cartelle nonché l'insussistenza dei requisiti richiesti per il versamento dei contributi pretesi. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' che hanno chiesto a vario Controparte_8 CP_5 titolo il rigetto del ricorso.
Si è, altresì, costituito in giudizio l' che ha chiesto sia dichiararsi cessata la materia del CP_7 contendere con riguardo agli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione opposta, in quanto annullati a seguito della cancellazione della posizione di artigiani dell'odierno ricorrente, con effetti dal 12/2009, sia il rigetto per il resto del ricorso.
Seppur ritualmente convenuta, la on si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. CP_4
Con le note per la presente udienza, anche l'istante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo ai predetti avvisi di addebito, oggetto di sgravio da parte dell'ente previdenziale, nonché l'accoglimento per il resto del ricorso per decorso del termine prescrizionale.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' . CP_7
2 L'art. 444 cpc stabilisce che le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.
Nel caso in esame, il ricorrente risulta residente a [...]in Campania, comune rientrante nella competenza territoriale del Tribunale adito.
Ed ancora, in via preliminare, deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione passiva della in quanto i contributi indicati negli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta sono CP_4 relativi agli anni dal 2010 al 2014 e, quindi, si tratta di crediti successivi all'anno 2008, ultimo anno per il quale l'art. 13 l.448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
3.- A questo punto, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle somme di cui ai cinque avvisi di addebito oggetto di impugnazione in quanto dalla documentazione versata in atti risultano annullati.
Per effetto dello sgravio totale dell'importo indicato negli avvisi di addebito opposti, documentato da parte resistente, va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
-vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla
3 proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. attesa la formulazione generica e l'insussistenza degli elementi costitutivi della stessa.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha provveduto all'annullamento degli avvisi di CP_7 addebito con provvedimento del 19.11.2021 anche se non vi è prova della relativa notifica.
4.- Con riguardo, invece, alle cartelle di pagamento, parte ricorrente eccepisce, in primo luogo, la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli atti di cui all'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Va, a questo punto, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo stata parte ricorrente, destinataria di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo, pertanto, diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il
4 CP_ principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Sul punto, trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è, dunque, quello quinquennale.
L'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento (07120110240999838000, 07120140005007532000 e
07120140102612143000) è infondata in quanto parte resistente ha fornito la prova della regolare notifica della stesse a parte ricorrente, rispettivamente in data 29.12.2011, 12.06.2014 e 17.02.2025.
(cfr. doc. n.3 allegati alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_8
A questo punto, va esaminata l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall' 1 gennaio CP_7
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_1
30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010) (in tali termini, Cass. SSUU n.
23397 del 2016).
Il termine di prescrizione è, per tali ragioni, quello quinquennale.
Sul punto, va rilevato quanto segue.
Ed in particolare, in relazione alla cartella n. 07120140005007532000, l'ente della riscossione ha fornito la prova di un valido atto interruttivo del termine di prescrizione mediante la notifica, effettuata direttamente nelle mani del destinatario in data 09.11.2025, con intimazione di pagamento n. 07120159109040137000.
5 Ed ancora, con riguardo alle cartelle n. 07120140005007532000 e 07120140102612143000, parte convenuta ha provato di aver interrotto il decorso della prescrizione con l'intimazione di pagamento n. 07120189040960846000, notificata in data 07.01.2019 ad un familiare convivente del ricorrente.
Diversamente da quanto sostenuto dall'istante, detta notifica risulta regolare in quanto seguita anche dalla relativa raccomandata informativa. (cfr. all. n. 4 memoria ) Controparte_8
Considerata la validità dell'atto interruttivo, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, il ricorso va rigettato con riguardo alle cartelle di pagamento n. 07120140005007532000 e
07120140102612143000.
Diversamente, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata in relazione alla cartella di pagamento n. 07120110240999838000, pur considerando il periodo di sospensione da COVID.
Sul punto si precisa che, per effetto delle disposizioni contenute nel DL 18/2020 (Decreto Cura Italia)
e nel DL 183/2020 (Mille Proroghe), il legislatore ha previsto uno slittamento di 311 giorni dei termini di prescrizione.
Nello specifico, con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; successivamente l' articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha poi disposto al comma 9 ha previsto che : “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Con riguardo alla cartella n. 07120110240999838000, nonostante la notifica dell'atto interruttivo effettuata il 09.11.2015 (intimazione di pagamento n. 07120159109040137000), alla data di notifica dell'atto impugnato, risultava già decorso il termine prescrizionale, pur considerando il predetto periodo di sospensione COVID.
Pertanto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istante.
Per tali ragioni, con riguardo alle tre cartelle di pagamento, il ricorso merita parziale accoglimento.
5.- Quanto al governo delle spese di lite, si precisa quanto segue.
6 La soccombenza virtuale con riguardo alla cessata materia per gli avvisi di addebito annullati, in relazione ai quali l' non ha provato la notifica del provvedimento di sgravio in data antecedente CP_7 al deposito del ricorso, ed il parziale accoglimento del ricorso relativamente alle cartelle di pagamento come in parte motiva, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite – in misura del 50% - tra le parti, ponendosi il residuo 50 % a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Controparte_4
2. dichiara cessata la materia del contendere con riguardo ai cinque avvisi di addebito oggetto dell'intimazione impugnata (n.37120120005692828000, 37120120015132328000,
37120130016526301000, 37120130016553284000, 37120140017598208000);
3. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente ai crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 07120110240999838000;
4. rigetta per il resto il ricorso;
5. condanna in solido le parti resistenti, in persona dei legali rappresentanti p.t. al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite nella misura del 50 %, che liquida per tale percentuale in € 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 25/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8113/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) il 04/10/1953 rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. PALMA GIOVANNI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA come da procura in atti
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. OTTOLENGHI STEFANO come da procura in atti.
E
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GOLIA MARIA
[...] come da procura in atti
RESISTENTI
1 NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
RESISTENTE CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 15/06/2022, parte ricorrente in epigrafe ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071202190110440 08/000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito relativi ai contributi IVS per gli anni dal 2010 al 2014 (n.37120120005692828000, 37120120015132328000,
37120130016526301000, 37120130016553284000, 37120140017598208000) e le cartelle di pagamento afferenti l'omesso versamento dei premi per gli anni dal 2005 al 2013 (n. CP_5
07120110240999838000, 07120140005007532000 e 07120140102612143000).
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' la Controparte_6 CP_4
l' e l' , al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento, CP_7 CP_5 assumendo, a fondamento della opposizione oggetto del presente procedimento: la mancata notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
l'inesistenza della notifica;
la prescrizione del credito anche successiva alla notifica delle cartelle nonché l'insussistenza dei requisiti richiesti per il versamento dei contributi pretesi. Il tutto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' che hanno chiesto a vario Controparte_8 CP_5 titolo il rigetto del ricorso.
Si è, altresì, costituito in giudizio l' che ha chiesto sia dichiararsi cessata la materia del CP_7 contendere con riguardo agli avvisi di addebito contenuti nell'intimazione opposta, in quanto annullati a seguito della cancellazione della posizione di artigiani dell'odierno ricorrente, con effetti dal 12/2009, sia il rigetto per il resto del ricorso.
Seppur ritualmente convenuta, la on si è costituita in giudizio, rimanendo contumace. CP_4
Con le note per la presente udienza, anche l'istante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo ai predetti avvisi di addebito, oggetto di sgravio da parte dell'ente previdenziale, nonché l'accoglimento per il resto del ricorso per decorso del termine prescrizionale.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- In via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' . CP_7
2 L'art. 444 cpc stabilisce che le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.
Nel caso in esame, il ricorrente risulta residente a [...]in Campania, comune rientrante nella competenza territoriale del Tribunale adito.
Ed ancora, in via preliminare, deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione passiva della in quanto i contributi indicati negli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione opposta sono CP_4 relativi agli anni dal 2010 al 2014 e, quindi, si tratta di crediti successivi all'anno 2008, ultimo anno per il quale l'art. 13 l.448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
3.- A questo punto, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle somme di cui ai cinque avvisi di addebito oggetto di impugnazione in quanto dalla documentazione versata in atti risultano annullati.
Per effetto dello sgravio totale dell'importo indicato negli avvisi di addebito opposti, documentato da parte resistente, va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
-vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla
3 proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. attesa la formulazione generica e l'insussistenza degli elementi costitutivi della stessa.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha provveduto all'annullamento degli avvisi di CP_7 addebito con provvedimento del 19.11.2021 anche se non vi è prova della relativa notifica.
4.- Con riguardo, invece, alle cartelle di pagamento, parte ricorrente eccepisce, in primo luogo, la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli atti di cui all'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Va, a questo punto, rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi
(cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo stata parte ricorrente, destinataria di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo, pertanto, diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il
4 CP_ principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Sul punto, trova applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è, dunque, quello quinquennale.
L'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione di pagamento (07120110240999838000, 07120140005007532000 e
07120140102612143000) è infondata in quanto parte resistente ha fornito la prova della regolare notifica della stesse a parte ricorrente, rispettivamente in data 29.12.2011, 12.06.2014 e 17.02.2025.
(cfr. doc. n.3 allegati alla memoria di costituzione dell' ). Controparte_8
A questo punto, va esaminata l'eccezione di prescrizione sopravvenuta alla notifica dell'atto.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall' 1 gennaio CP_7
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. CP_1
30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del 2010) (in tali termini, Cass. SSUU n.
23397 del 2016).
Il termine di prescrizione è, per tali ragioni, quello quinquennale.
Sul punto, va rilevato quanto segue.
Ed in particolare, in relazione alla cartella n. 07120140005007532000, l'ente della riscossione ha fornito la prova di un valido atto interruttivo del termine di prescrizione mediante la notifica, effettuata direttamente nelle mani del destinatario in data 09.11.2025, con intimazione di pagamento n. 07120159109040137000.
5 Ed ancora, con riguardo alle cartelle n. 07120140005007532000 e 07120140102612143000, parte convenuta ha provato di aver interrotto il decorso della prescrizione con l'intimazione di pagamento n. 07120189040960846000, notificata in data 07.01.2019 ad un familiare convivente del ricorrente.
Diversamente da quanto sostenuto dall'istante, detta notifica risulta regolare in quanto seguita anche dalla relativa raccomandata informativa. (cfr. all. n. 4 memoria ) Controparte_8
Considerata la validità dell'atto interruttivo, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata, non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, il ricorso va rigettato con riguardo alle cartelle di pagamento n. 07120140005007532000 e
07120140102612143000.
Diversamente, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata in relazione alla cartella di pagamento n. 07120110240999838000, pur considerando il periodo di sospensione da COVID.
Sul punto si precisa che, per effetto delle disposizioni contenute nel DL 18/2020 (Decreto Cura Italia)
e nel DL 183/2020 (Mille Proroghe), il legislatore ha previsto uno slittamento di 311 giorni dei termini di prescrizione.
Nello specifico, con l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995
n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; successivamente l' articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha poi disposto al comma 9 ha previsto che : “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Con riguardo alla cartella n. 07120110240999838000, nonostante la notifica dell'atto interruttivo effettuata il 09.11.2015 (intimazione di pagamento n. 07120159109040137000), alla data di notifica dell'atto impugnato, risultava già decorso il termine prescrizionale, pur considerando il predetto periodo di sospensione COVID.
Pertanto, risulta fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istante.
Per tali ragioni, con riguardo alle tre cartelle di pagamento, il ricorso merita parziale accoglimento.
5.- Quanto al governo delle spese di lite, si precisa quanto segue.
6 La soccombenza virtuale con riguardo alla cessata materia per gli avvisi di addebito annullati, in relazione ai quali l' non ha provato la notifica del provvedimento di sgravio in data antecedente CP_7 al deposito del ricorso, ed il parziale accoglimento del ricorso relativamente alle cartelle di pagamento come in parte motiva, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite – in misura del 50% - tra le parti, ponendosi il residuo 50 % a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Controparte_4
2. dichiara cessata la materia del contendere con riguardo ai cinque avvisi di addebito oggetto dell'intimazione impugnata (n.37120120005692828000, 37120120015132328000,
37120130016526301000, 37120130016553284000, 37120140017598208000);
3. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di cui all'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente ai crediti contenuti nella cartella di pagamento n. 07120110240999838000;
4. rigetta per il resto il ricorso;
5. condanna in solido le parti resistenti, in persona dei legali rappresentanti p.t. al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite nella misura del 50 %, che liquida per tale percentuale in € 1.200,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 25/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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