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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/08/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 250/2024 R.G. promossa da: assistito e difeso dall'avv. Marcolini Franco;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, assistita e difesa dall'avv. D'Ambrosio Enrico;
Controparte_1
RESISTENTE
e
contro
:
, assistita e difesa dall'avv. D'Ambrosio Enrico;
CP_2
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.03.2024 la società Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2024 emesso in data pagina 1 di 5 11.02.2024, per retribuzioni dovute per i mesi di luglio e agosto 2023 per complessivi € 3.222,69 di cui € 266,68 per TFR.
L'opponente esponeva di nulla dovere alla dipendente che, in data 15 luglio 2023, unitamente alla collega dopo un diverbio con il Direttore CP_2
dell'albergo dove lavoravano abbandonava il posto di lavoro. La resistente il 18 luglio presentava una certificazione medica di infortunio sul lavoro che la ricorrente negava fosse mai accaduto, facendone oggetto di un procedimento disciplinare a carico della lavoratrice. L' a seguito della segnalazione della CP_3
società ricorrente annullava la pratica di infortunio, che era assunta dall' che CP_4
a titolo di malattia liquidava direttamente alla dipendente € 599,56.
L'opponente, non essendo l'assenza dal lavoro giustificata, negava di dovere alcunchè alla lavoratrice che, abbandonando il lavoro si era sostanzialmente dimessa.
Al ricorso era riunita il procedimento n. 251/2024 promosso dalla Parte_2
il 01.03.2024 avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2024 notificato dalla
[...]
dipendente per la somma di euro 2.861,49 sempre a titolo di CP_2
mancato pagamento delle competenze di lavoro relative al periodo dal 15 luglio
2023 al 31 agosto 2023. Anche in tal caso l'assenza dal lavoro era stata falsamente rappresentata come conseguente ad un infortunio occorso mentre l'istante sollevava un sacco di lenzuola.
Le lavoratrici si costituivano in giudizio con memoria del 25.06.2024 contestando le argomentazioni formulate dalla opponente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dei decreti ingiuntivi. Secondo le dipendenti, l'infortunio e le conseguenti patologie erano documentati con certificazione del Pronto Soccorso
pagina 2 di 5 di Rimini e del loro medico curante. La patologia era stata in ogni caso riconosciuta dall' CP_4
***
Le ricorrenti hanno prodotto i seguenti certificati medici a giustificazione degli infortuni occorsi il 15 luglio 2022.
: Controparte_1
1) Scheda di pronto soccorso in pari data con diagnosi di “lombosciatalgia acuta” e prescrizione di Voltaren e Muscoril, con prognosi di 5 gg..
Eseguito RX rachide lombosacrale che non evidenza dati patologici;
2) Certificati medici che sulla base della suddetta diagnosi prolungano la convalescenza fino al 22.08.2023;
CP_2
1) Scheda di pronto soccorso del 16.07.2022 con diagnosi di “lombosciatalgia destra” e prescrizione di Brufen e Muscoril, con prognosi di 3 gg.;
Lasegue positivo a destra;
non risultano esami strumentali;
2) Certificati che sulla base della suddetta diagnosi prolungano la CP_3
convalescenza fino al 15.09.2023.
Si è svolta la prova testimoniale chiesta dall'opponente con i seguenti risultati:
direttore dell'albergo, ha riferito che a metà luglio 2023 ha avuto Testimone_1
un diverbio con la sig.ra che lo sollecitava continuamente affinchè fosse CP_2
consegnato un letto aggiuntivo alla camera 116. Il teste si recava presso la camera
116 “intimando” alla ricorrente di proseguire il lavoro perché gli addetti al trasporto sarebbero arrivati. Tornato in segreteria, verso le 11.20 veniva raggiunto dalla sig.ra che gli comunicava che la era andata via e che CP_1 Parte_3
lei non se la sentiva di continuare da sola e che sarebbe andata via, come fece.
pagina 3 di 5 Poiché la non aveva finito il lavoro lasciando nel corridoio il carrello CP_1
delle pulizie dava indicazione alle altre cameriere di finire il lavoro.
Sono poi stati sentiti due dipendenti addetti al trasporto dei letti presso le camere i quali hanno riferito di aver portato quel giorno un solo letto, quello presso la camera 116 e di essersi altresì occupati di portare via dalla camera la biancheria sporca.
Valutando complessivamente le emergenze istruttorie deve concludersi in senso conforme al ricorso.
Come noto le certificazioni mediche, in quanto redatte da pubblici ufficiali, fanno fede fino a querela di falso dei fatti da essi percepiti ma tale fede privilegiata non estende alle loro valutazioni e quindi alle diagnosi espresse che non hanno carattere vincolante ma sono liberamente apprezzabili dal giudice (v. tra le tante,
Cass. 14725/2024).
Nel caso in esame le diagnosi sopra descritte si basano esclusivamente sulla anamnesi riferita dalle opposte e non hanno supporto in evidenze cliniche strumentali (la RX effettuata dalla AN non evidenzia patologie di sorta).
Se a ciò si aggiunge che gli infortuni allegati dalle resistenti – già in sospetta coincidenza cronologica - si pongono in chiara contraddizione con quanto riferito dai testi (il letto nella camera 116 e il sacco della biancheria sporca – la cui movimentazione avrebbe determinato l'infortunio a carico delle resistenti – risultano essere stati trasportati dagli addetti a tali incombenze), risulta evidente come entrambe le diagnosi mediche si fondino su basi inconsistenti.
L'assenza delle due dipendenti, che si è protratta per entrambe dal 16 luglio alla fine del rapporto, costituisce pertanto un inadempimento idoneo a giustificare l'omesso pagamento della relativa retribuzione (non anche del TFR, per i giorni pagina 4 di 5 effettivamente lavorati), senza necessità di accertare alcuna volontà di dimissioni
(che al contrario deve escludersi in ragione del contegno delle opposte).
Non sussistono gli estremi per la condanna delle resistenti per lite temeraria non essendovi evidenze che esse abbiano agito in mala fede o con colpa grave.
All'accoglimento del ricorso e alla revoca del decreto ingiuntivo consegue la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2500,00.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (nn.
43/2024 e 44/2024).
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
2500,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 21/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 250/2024 R.G. promossa da: assistito e difeso dall'avv. Marcolini Franco;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, assistita e difesa dall'avv. D'Ambrosio Enrico;
Controparte_1
RESISTENTE
e
contro
:
, assistita e difesa dall'avv. D'Ambrosio Enrico;
CP_2
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.03.2024 la società Parte_2
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2024 emesso in data pagina 1 di 5 11.02.2024, per retribuzioni dovute per i mesi di luglio e agosto 2023 per complessivi € 3.222,69 di cui € 266,68 per TFR.
L'opponente esponeva di nulla dovere alla dipendente che, in data 15 luglio 2023, unitamente alla collega dopo un diverbio con il Direttore CP_2
dell'albergo dove lavoravano abbandonava il posto di lavoro. La resistente il 18 luglio presentava una certificazione medica di infortunio sul lavoro che la ricorrente negava fosse mai accaduto, facendone oggetto di un procedimento disciplinare a carico della lavoratrice. L' a seguito della segnalazione della CP_3
società ricorrente annullava la pratica di infortunio, che era assunta dall' che CP_4
a titolo di malattia liquidava direttamente alla dipendente € 599,56.
L'opponente, non essendo l'assenza dal lavoro giustificata, negava di dovere alcunchè alla lavoratrice che, abbandonando il lavoro si era sostanzialmente dimessa.
Al ricorso era riunita il procedimento n. 251/2024 promosso dalla Parte_2
il 01.03.2024 avverso il decreto ingiuntivo n. 43/2024 notificato dalla
[...]
dipendente per la somma di euro 2.861,49 sempre a titolo di CP_2
mancato pagamento delle competenze di lavoro relative al periodo dal 15 luglio
2023 al 31 agosto 2023. Anche in tal caso l'assenza dal lavoro era stata falsamente rappresentata come conseguente ad un infortunio occorso mentre l'istante sollevava un sacco di lenzuola.
Le lavoratrici si costituivano in giudizio con memoria del 25.06.2024 contestando le argomentazioni formulate dalla opponente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dei decreti ingiuntivi. Secondo le dipendenti, l'infortunio e le conseguenti patologie erano documentati con certificazione del Pronto Soccorso
pagina 2 di 5 di Rimini e del loro medico curante. La patologia era stata in ogni caso riconosciuta dall' CP_4
***
Le ricorrenti hanno prodotto i seguenti certificati medici a giustificazione degli infortuni occorsi il 15 luglio 2022.
: Controparte_1
1) Scheda di pronto soccorso in pari data con diagnosi di “lombosciatalgia acuta” e prescrizione di Voltaren e Muscoril, con prognosi di 5 gg..
Eseguito RX rachide lombosacrale che non evidenza dati patologici;
2) Certificati medici che sulla base della suddetta diagnosi prolungano la convalescenza fino al 22.08.2023;
CP_2
1) Scheda di pronto soccorso del 16.07.2022 con diagnosi di “lombosciatalgia destra” e prescrizione di Brufen e Muscoril, con prognosi di 3 gg.;
Lasegue positivo a destra;
non risultano esami strumentali;
2) Certificati che sulla base della suddetta diagnosi prolungano la CP_3
convalescenza fino al 15.09.2023.
Si è svolta la prova testimoniale chiesta dall'opponente con i seguenti risultati:
direttore dell'albergo, ha riferito che a metà luglio 2023 ha avuto Testimone_1
un diverbio con la sig.ra che lo sollecitava continuamente affinchè fosse CP_2
consegnato un letto aggiuntivo alla camera 116. Il teste si recava presso la camera
116 “intimando” alla ricorrente di proseguire il lavoro perché gli addetti al trasporto sarebbero arrivati. Tornato in segreteria, verso le 11.20 veniva raggiunto dalla sig.ra che gli comunicava che la era andata via e che CP_1 Parte_3
lei non se la sentiva di continuare da sola e che sarebbe andata via, come fece.
pagina 3 di 5 Poiché la non aveva finito il lavoro lasciando nel corridoio il carrello CP_1
delle pulizie dava indicazione alle altre cameriere di finire il lavoro.
Sono poi stati sentiti due dipendenti addetti al trasporto dei letti presso le camere i quali hanno riferito di aver portato quel giorno un solo letto, quello presso la camera 116 e di essersi altresì occupati di portare via dalla camera la biancheria sporca.
Valutando complessivamente le emergenze istruttorie deve concludersi in senso conforme al ricorso.
Come noto le certificazioni mediche, in quanto redatte da pubblici ufficiali, fanno fede fino a querela di falso dei fatti da essi percepiti ma tale fede privilegiata non estende alle loro valutazioni e quindi alle diagnosi espresse che non hanno carattere vincolante ma sono liberamente apprezzabili dal giudice (v. tra le tante,
Cass. 14725/2024).
Nel caso in esame le diagnosi sopra descritte si basano esclusivamente sulla anamnesi riferita dalle opposte e non hanno supporto in evidenze cliniche strumentali (la RX effettuata dalla AN non evidenzia patologie di sorta).
Se a ciò si aggiunge che gli infortuni allegati dalle resistenti – già in sospetta coincidenza cronologica - si pongono in chiara contraddizione con quanto riferito dai testi (il letto nella camera 116 e il sacco della biancheria sporca – la cui movimentazione avrebbe determinato l'infortunio a carico delle resistenti – risultano essere stati trasportati dagli addetti a tali incombenze), risulta evidente come entrambe le diagnosi mediche si fondino su basi inconsistenti.
L'assenza delle due dipendenti, che si è protratta per entrambe dal 16 luglio alla fine del rapporto, costituisce pertanto un inadempimento idoneo a giustificare l'omesso pagamento della relativa retribuzione (non anche del TFR, per i giorni pagina 4 di 5 effettivamente lavorati), senza necessità di accertare alcuna volontà di dimissioni
(che al contrario deve escludersi in ragione del contegno delle opposte).
Non sussistono gli estremi per la condanna delle resistenti per lite temeraria non essendovi evidenze che esse abbiano agito in mala fede o con colpa grave.
All'accoglimento del ricorso e alla revoca del decreto ingiuntivo consegue la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2500,00.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto (nn.
43/2024 e 44/2024).
Pone a carico di parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €
2500,00, per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
Pesaro, 21/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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