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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 809/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA GE PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2077/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cavallo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bianco
elettivamente domiciliato presso Comune Di Bianco Comune 89032 Bianco RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024060130000560 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito/accertamento esecutivo TARI anno 2019 n. 20240601300000560, notificato in data 11 gennaio
2025, per un importo di euro 401,43.
Il ricorrente deduce nullità dell'avviso di pagamento impugnato per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che nell'atto risultano del tutto assenti le modalità di determinazione del tributo dovuto, ovvero tutti gli elementi che hanno concorso a determinarlo, quali il riferimento dell'immobile per il quale viene accertato il tributo, i metri quadri dell'abitazione, il numero degli occupanti e la tariffa applicata.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama la sentenza n. 3048/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria – Staccata di Reggio Calabria, che in un caso analogo ha ritenuto integrato il difetto di motivazione per la mancanza dei dati richiesti dalle norme vigenti.
Sebbene regolarmente citato nessuno si costituiva per il Comune di Bianco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso verte sulla sufficienza della motivazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, con particolare riferimento agli elementi necessari per consentire al contribuente l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
L'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria trova il proprio fondamento nell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, che stabilisce che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione".
Per i tributi locali, la disciplina è integrata dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, che estende l'applicazione delle disposizioni in materia di accertamento delle imposte erariali anche ai tributi degli enti locali.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di Associazione_1, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve essere tenuto distinto dall'onere probatorio relativo alla sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva. Come affermato dalla Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 29259 del 5 novembre 2025, "l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio sulla cui base la pretesa impositiva viene esercitata, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Amministrazione nell'eventuale successiva fase contenziosa".
Tuttavia, la giurisprudenza ha anche precisato che la motivazione deve contenere gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il diritto di difesa. In particolare, la Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza n. 6932 del 15 marzo 2025 ha stabilito che
è nullo per difetto di motivazione l'avviso di accertamento che si limiti a fare generico riferimento a controlli d'ufficio effettuati senza specificare gli elementi concreti su cui si fonda la pretesa.
Per quanto concerne specificamente la Associazione_1, la Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza n. 533 del 11 gennaio 2022 ha chiarito che "l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando, previa enunciazione del criterio astratto, vengono specificati gli elementi su cui si fonda la ripresa a tassazione
(maggiore superficie accertata o diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile), elementi che, integrati con gli atti generali quali le delibere comunali o i regolamenti comunali, risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria".
Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "non è sufficiente il mero richiamo generico a categorie di fonti di dati, quali quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate, le ricerche di ufficio o i dati acquisiti ai fini di altro tributo, senza l'indicazione degli esiti concreti, degli elementi fattuali utilizzati, della fonte di provenienza e delle modalità di incrocio dei dati, quando la controversia verta sull'estensione della superficie tassata e sulla destinazione delle aree".
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto impugnato emerge che il sollecito/accertamento esecutivo TARI si limita a richiedere il pagamento di euro 401,43 per l'anno 2019, senza fornire alcuna indicazione circa:
l'identificazione dell'immobile oggetto di tassazione;
la superficie in metri quadri dell'abitazione; il numero degli occupanti;
la tariffa applicata;
i criteri di calcolo utilizzati per determinare l'importo dovuto.
Tale carenza motivazionale impedisce al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, non essendo in grado di verificare la correttezza del calcolo né di contestare specificamente gli elementi utilizzati dall'Ente.
Il caso presenta analogie significative con quello deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della
Calabria con sentenza n. 3048/2024, che ha stabilito che "Non si può negare che il Comune di Bianco non ha fornito la prova della notifica dell'avviso di pagamento n. 7806 del 6/7/2016, ma solo quella del successivo sollecito oggi impugnato che non riporta alcuno dei dati richiesti dalle norme vigenti e, pertanto, si deve ritenere integrato il difetto di motivazione che conduce all'annullamento dello stesso avviso".
In conclusione l'atto impugnato risulta affetto da nullità per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006. L'omessa indicazione degli elementi essenziali per la determinazione del tributo (superficie tassabile, numero occupanti, tariffa applicata, criteri di calcolo) impedisce al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BANDIERA GE PATRIZIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2077/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Cavallo - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bianco
elettivamente domiciliato presso Comune Di Bianco Comune 89032 Bianco RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024060130000560 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito/accertamento esecutivo TARI anno 2019 n. 20240601300000560, notificato in data 11 gennaio
2025, per un importo di euro 401,43.
Il ricorrente deduce nullità dell'avviso di pagamento impugnato per difetto assoluto di motivazione, sostenendo che nell'atto risultano del tutto assenti le modalità di determinazione del tributo dovuto, ovvero tutti gli elementi che hanno concorso a determinarlo, quali il riferimento dell'immobile per il quale viene accertato il tributo, i metri quadri dell'abitazione, il numero degli occupanti e la tariffa applicata.
A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente richiama la sentenza n. 3048/2024 della Corte di
Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria – Staccata di Reggio Calabria, che in un caso analogo ha ritenuto integrato il difetto di motivazione per la mancanza dei dati richiesti dalle norme vigenti.
Sebbene regolarmente citato nessuno si costituiva per il Comune di Bianco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso verte sulla sufficienza della motivazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, con particolare riferimento agli elementi necessari per consentire al contribuente l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
L'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria trova il proprio fondamento nell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, che stabilisce che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione".
Per i tributi locali, la disciplina è integrata dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, che estende l'applicazione delle disposizioni in materia di accertamento delle imposte erariali anche ai tributi degli enti locali.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di Associazione_1, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve essere tenuto distinto dall'onere probatorio relativo alla sussistenza dei presupposti della pretesa impositiva. Come affermato dalla Cassazione Civile, Sez. Trib., ordinanza n. 29259 del 5 novembre 2025, "l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio sulla cui base la pretesa impositiva viene esercitata, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Amministrazione nell'eventuale successiva fase contenziosa".
Tuttavia, la giurisprudenza ha anche precisato che la motivazione deve contenere gli elementi essenziali per consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il diritto di difesa. In particolare, la Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza n. 6932 del 15 marzo 2025 ha stabilito che
è nullo per difetto di motivazione l'avviso di accertamento che si limiti a fare generico riferimento a controlli d'ufficio effettuati senza specificare gli elementi concreti su cui si fonda la pretesa.
Per quanto concerne specificamente la Associazione_1, la Cassazione Civile, Sez. V, ordinanza n. 533 del 11 gennaio 2022 ha chiarito che "l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando, previa enunciazione del criterio astratto, vengono specificati gli elementi su cui si fonda la ripresa a tassazione
(maggiore superficie accertata o diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile), elementi che, integrati con gli atti generali quali le delibere comunali o i regolamenti comunali, risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria".
Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "non è sufficiente il mero richiamo generico a categorie di fonti di dati, quali quelli forniti dall'Agenzia delle Entrate, le ricerche di ufficio o i dati acquisiti ai fini di altro tributo, senza l'indicazione degli esiti concreti, degli elementi fattuali utilizzati, della fonte di provenienza e delle modalità di incrocio dei dati, quando la controversia verta sull'estensione della superficie tassata e sulla destinazione delle aree".
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto impugnato emerge che il sollecito/accertamento esecutivo TARI si limita a richiedere il pagamento di euro 401,43 per l'anno 2019, senza fornire alcuna indicazione circa:
l'identificazione dell'immobile oggetto di tassazione;
la superficie in metri quadri dell'abitazione; il numero degli occupanti;
la tariffa applicata;
i criteri di calcolo utilizzati per determinare l'importo dovuto.
Tale carenza motivazionale impedisce al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, non essendo in grado di verificare la correttezza del calcolo né di contestare specificamente gli elementi utilizzati dall'Ente.
Il caso presenta analogie significative con quello deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della
Calabria con sentenza n. 3048/2024, che ha stabilito che "Non si può negare che il Comune di Bianco non ha fornito la prova della notifica dell'avviso di pagamento n. 7806 del 6/7/2016, ma solo quella del successivo sollecito oggi impugnato che non riporta alcuno dei dati richiesti dalle norme vigenti e, pertanto, si deve ritenere integrato il difetto di motivazione che conduce all'annullamento dello stesso avviso".
In conclusione l'atto impugnato risulta affetto da nullità per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006. L'omessa indicazione degli elementi essenziali per la determinazione del tributo (superficie tassabile, numero occupanti, tariffa applicata, criteri di calcolo) impedisce al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
Il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 500,00 oltre accessori se dovuti.