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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 7358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7358 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 27028/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6725/2020 emesso per il mancato pagamento di consumi idrici e vertente tra
(P.I. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla Parte_2
Via Saverio Gatto n. 2/4, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Rosucci
Attrice Opponente
e
(Partita iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. ing. P.IVA_2
con sede in Napoli alla Via Argine 929, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Materazzo
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
1)Dichiarare nullo, inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo;
2)In accoglimento della eccezione di inadempimento e previa verifica del funzionamento del contatore, dichiarare l'illegittimità di tutte le bollette emesse;
3)Con vittoria in ogni caso delle spese di lite. Per la convenuta:
1)Rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto opposto.
2) In ogni caso, accertare l'inadempimento della società opponente relativamente ai fatti e titoli esposti nella comparsa di risposta e, per l'effetto, condannare Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 5.752,78, oltre interessi al saggio previsto dal
Regolamento di Distribuzione;
3) Condannare in ogni caso l'opponente al pagamento di tutte le spese e compensi, oltre spese generali, del presente giudizio nonché delle spese e competenze del procedimento monitorio, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte opposta antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6725/2020 del 04/11/2020 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 5752,78 ponendo in rilievo: che il 17.9.2013 l'ABC, in occasione della sottoscrizione del contratto 940283, aveva obbligato a Parte_2 riconoscere un debito per la stessa utenza con decorrenza dalla fattura 3/2010 alla fattura 2/2013; che il 9.5.2016 l'ABC dopo l'ingiunzione di pagamento per le fatture dalla 3/2014 alla 4/2015 aveva predisposto una dichiarazione di riconoscimento del debito per per le fatture dalla 3/2011 alla 3/2013; che Parte_2 il 10.5.2016 l'ABC aveva predisposto una dichiarazione di riconoscimento del debito per quale legale Parte_2 rappresentante della per le Parte_1 fatture dalla 3/2014 alla 1/2016; che ancora il 10.5.2016 era stato sottoscritto il riconoscimento del debito prodotto dall'opposta e riportato nella premessa del ricorso monitorio in cui l' in proprio si è accollato il debito della società Pt_2 per le fatture dalla 3/2014 alla 1/2016 per l'utenza di via Saverio Gatto n. 21 ed il contratto n. 652339 di cui non è titolare né la né in Parte_1 Parte_2 proprio;
che le somme ingiunte comprendevano importi oggetto del riconoscimento del debito del 10.5.2016 di in Parte_2 proprio;
che in presenza dell'emissione di bollette intestate alla ed ad in Parte_1 Parte_2 proprio non vi era certezza del credito azionato in via monitoria;
che le bollette erano illegittimo stante il malfunzionamento del contatore.
L' ha resistito Controparte_1 all'opposizione ponendo in rilievo: che la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] aveva sottoscritto il 17.9.2013 il contratto per la somministrazione idrica n. 940283, Codice Utente 110991905, relativo all'utenza sita in Napoli alla Via Saverio Gatto 4; che in relazione al detto contratto la Parte_1
era debitrice degli importi delle fatture dal terzo
[...] trimestre del 2015 al primo trimestre del 2020, per la complessiva somma di € 5.752,78, oltre interessi moratori come determinati dal
Regolamento di Distribuzione;
che l'opponente in mancanza di disdetta o voltura era obbligata la pagamento dei consumi;
che il credito azionato in via monitoria non era inficiato dal rilievo che per parte dello stesso fosse intervenuto il riconoscimento del debito da parte di che non era mai stato Parte_2 presentato un reclamo per contestare il regolare funzionamento del contatore come previsto dall'art. 17 del regolamento di distribuzione.
Tutto ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
L'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa sulla base della deduzione che l'opponente aveva sottoscritto il contratto 940283,
Codice Utente 110991905, per l'immobile sito in Napoli alla via
Saverio Gatto n. 4 e che non erano state pagate le fatture dalla
3/2015 alla 1/2020. La sottoscrizione del contratto non è stata contestata dall'opponente, né è stato allegato che sia stata effettuata la disdetta o la voltura del contratto.
Quanto ai consumi, gli stessi sono puntualmente riportati nelle fatture.
Non sono documentate contestazioni dell'opponente in ordine al funzionamento del contatore.
Quanto alle circostanze che abbia effettuato il Parte_2 riconoscimento del debito(o di una parte del debito)della e si sia obbligato a pagarlo, le Parte_1 stesse non inficiano la pretesa dell'opposta.
L'impegno assunto dall' non ha liberato da Pt_2 [...] dalle obbligazioni derivanti dal contratto Parte_1 concluso con l'opposta nè d'altra parte è stato allegato e dimostrato che l' abbia eseguito dei pagamenti. Pt_2
Consegue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e reso esecutivo ex art. 653
c.p.c..
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6725/2020 proposta dalla Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così
[...] provvede:
1)Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
6725/2020 del 04/11/2020 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653
c.p.c.;
2)Condanna la al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio che liquida 3000,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Mariano
Materazzo. Napoli, 22.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 27028/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6725/2020 emesso per il mancato pagamento di consumi idrici e vertente tra
(P.I. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla Parte_2
Via Saverio Gatto n. 2/4, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Rosucci
Attrice Opponente
e
(Partita iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. ing. P.IVA_2
con sede in Napoli alla Via Argine 929, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Materazzo
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
1)Dichiarare nullo, inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo;
2)In accoglimento della eccezione di inadempimento e previa verifica del funzionamento del contatore, dichiarare l'illegittimità di tutte le bollette emesse;
3)Con vittoria in ogni caso delle spese di lite. Per la convenuta:
1)Rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto opposto.
2) In ogni caso, accertare l'inadempimento della società opponente relativamente ai fatti e titoli esposti nella comparsa di risposta e, per l'effetto, condannare Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 5.752,78, oltre interessi al saggio previsto dal
Regolamento di Distribuzione;
3) Condannare in ogni caso l'opponente al pagamento di tutte le spese e compensi, oltre spese generali, del presente giudizio nonché delle spese e competenze del procedimento monitorio, oltre
IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte opposta antistatario;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La si è opposta al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 6725/2020 del 04/11/2020 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 5752,78 ponendo in rilievo: che il 17.9.2013 l'ABC, in occasione della sottoscrizione del contratto 940283, aveva obbligato a Parte_2 riconoscere un debito per la stessa utenza con decorrenza dalla fattura 3/2010 alla fattura 2/2013; che il 9.5.2016 l'ABC dopo l'ingiunzione di pagamento per le fatture dalla 3/2014 alla 4/2015 aveva predisposto una dichiarazione di riconoscimento del debito per per le fatture dalla 3/2011 alla 3/2013; che Parte_2 il 10.5.2016 l'ABC aveva predisposto una dichiarazione di riconoscimento del debito per quale legale Parte_2 rappresentante della per le Parte_1 fatture dalla 3/2014 alla 1/2016; che ancora il 10.5.2016 era stato sottoscritto il riconoscimento del debito prodotto dall'opposta e riportato nella premessa del ricorso monitorio in cui l' in proprio si è accollato il debito della società Pt_2 per le fatture dalla 3/2014 alla 1/2016 per l'utenza di via Saverio Gatto n. 21 ed il contratto n. 652339 di cui non è titolare né la né in Parte_1 Parte_2 proprio;
che le somme ingiunte comprendevano importi oggetto del riconoscimento del debito del 10.5.2016 di in Parte_2 proprio;
che in presenza dell'emissione di bollette intestate alla ed ad in Parte_1 Parte_2 proprio non vi era certezza del credito azionato in via monitoria;
che le bollette erano illegittimo stante il malfunzionamento del contatore.
L' ha resistito Controparte_1 all'opposizione ponendo in rilievo: che la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] aveva sottoscritto il 17.9.2013 il contratto per la somministrazione idrica n. 940283, Codice Utente 110991905, relativo all'utenza sita in Napoli alla Via Saverio Gatto 4; che in relazione al detto contratto la Parte_1
era debitrice degli importi delle fatture dal terzo
[...] trimestre del 2015 al primo trimestre del 2020, per la complessiva somma di € 5.752,78, oltre interessi moratori come determinati dal
Regolamento di Distribuzione;
che l'opponente in mancanza di disdetta o voltura era obbligata la pagamento dei consumi;
che il credito azionato in via monitoria non era inficiato dal rilievo che per parte dello stesso fosse intervenuto il riconoscimento del debito da parte di che non era mai stato Parte_2 presentato un reclamo per contestare il regolare funzionamento del contatore come previsto dall'art. 17 del regolamento di distribuzione.
Tutto ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
L'ingiunzione di pagamento opposta è stata emessa sulla base della deduzione che l'opponente aveva sottoscritto il contratto 940283,
Codice Utente 110991905, per l'immobile sito in Napoli alla via
Saverio Gatto n. 4 e che non erano state pagate le fatture dalla
3/2015 alla 1/2020. La sottoscrizione del contratto non è stata contestata dall'opponente, né è stato allegato che sia stata effettuata la disdetta o la voltura del contratto.
Quanto ai consumi, gli stessi sono puntualmente riportati nelle fatture.
Non sono documentate contestazioni dell'opponente in ordine al funzionamento del contatore.
Quanto alle circostanze che abbia effettuato il Parte_2 riconoscimento del debito(o di una parte del debito)della e si sia obbligato a pagarlo, le Parte_1 stesse non inficiano la pretesa dell'opposta.
L'impegno assunto dall' non ha liberato da Pt_2 [...] dalle obbligazioni derivanti dal contratto Parte_1 concluso con l'opposta nè d'altra parte è stato allegato e dimostrato che l' abbia eseguito dei pagamenti. Pt_2
Consegue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e reso esecutivo ex art. 653
c.p.c..
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6725/2020 proposta dalla Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1
, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così
[...] provvede:
1)Rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n.
6725/2020 del 04/11/2020 e ne dichiara l'esecutorietà ex art. 653
c.p.c.;
2)Condanna la al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio che liquida 3000,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv. Mariano
Materazzo. Napoli, 22.7.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa