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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1361/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 11072/2018, emessa dal Tribunale di Napoli –
VIII Sezione Civile - a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 35156/2012, assunto in decisione dalla Corte all'esito del deposito delle note di trattazione scritta il 17.1.2025,
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avvocato
Riccardo Garofalo (C.F. ) in virtù di procura in calce all'atto C.F._1
di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa TR C.F._2
dall'avvocato Diana Angela Punzi (C.F. ) in virtù di procura C.F._3
in calce alla comparsa di risposta in appello
APPELLATA
NONCHE' (C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._4
dall'avvocato Sergio Pintus (C.F. ) in virtù di procura in calce C.F._5
alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni:
per l'appellante: “1) In accoglimento dell'appello proposto, riformare la impugnata sentenza nelle modalità indicate o in quelle altre che riterrà questa Ecc.ma Corte, e, per l'effetto,
2) Dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla sig.ra TR
nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, al n. di R.G. 35156/2012, conclusosi con sentenza n. 11072/2018, pubblicata in data 21.12.2018 e non notificata.
3) condannare essa appellata, sig.ra , alla refusione delle spese e TR
compensi oltre accessori di legge, del detto giudizio di primo grado, oltre che di quelli relativi al presente grado di giudizio.”. per l'appellata “Si riporta al proprio scritto di risposta del 04.07.19 e ad CP_1
ogni sua deduzione ed istanza, nonché alle conclusioni ivi rassegnate che qui si intendano per ritrascritte e ribadite. Si riporta infine alla comparsa conclusionale in atti e chiede che la causa venga decisa, giusta ordinanza del 29.10.24.”.
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione): ““1) In accoglimento CP_2
dell'appello proposto, riformare la impugnata sentenza nelle modalità indicate o in quelle altre che riterrà questa Ecc.ma Corte e, per l'effetto, 2) dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla sig.ra nei confronti TR
della e del Dott. , nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale Pt_2 CP_2
di Napoli, al n. di R.G. 35156/2012, conclusosi con sentenza n. 11072/2018, pubblicata in data 21.12.2018 e non notificata. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo
91 c.p.c., condannare essa appellata, sig.ra , alla refusione delle TR spese e compensi oltre accessori di legge, del detto giudizio di primo grado, oltre che di quelli relativi al presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 6 - 19.12.2012 conveniva innanzi TR
al Tribunale di Napoli il ), Controparte_3 Controparte_4
l' ed il dottore chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_4 CP_2
dei danni subiti in seguito all'intervento del 2.10.2009, praticatole dopo il ricovero presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale “ ” di CP_3
per il trattamento chirurgico della sindrome del tunnel carpale di destra, come CP_4
diagnosticata dai sanitari del menzionato nosocomio all'ammissione.
L'attrice deduceva che: il decorso post-operatorio era stato caratterizzato da un profondo malessere dovuto a continui e forti dolori alla mano ed al braccio destro, unitamente alla paralisi quasi totale dell'arto e ad una larga e deturpante cicatrice nel palmo della mano;
la diagnosi dei successivi controlli clinici presso l'Ospedale
Incurabili e Cardarelli di e presso una struttura sanitaria privata, rilevava “allo CP_4
stato una marcata sofferenza assonale delle fibre motorie del nervo mediano di destra al polso”; per tale ragione, venivano interpellati i dottori e Persona_1
che mediante relazione esprimevano un giudizio sulla sussistenza di CP_5
profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari della Divisione di
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale siccome, seppur Controparte_6
verificatasi una complicanza prevedibile ma non prevenibile, era carente un consenso informato sulle complicanze cui poteva andare incontro la paziente, quantificando il danno biologico residuato nella misura del 20%”; l'assenza del consenso informato da parte dei convenuti aveva comportato la violazione del diritto costituzionalmente tutelato dell'attrice di autodeterminarsi verso la scelta sanitaria più opportuna per sé attraverso una consapevole valutazione dei relativi rischi e vantaggi;
seguiva richiesta di risarcimento danni del 22.03.2010 inviata all e all'Ospedale, da questi Parte_2 poi trasmessa alla propria assicurazione che, mediante la propria società incaricata alla gestione del sinistro, proponeva un'offerta di Euro 8.000 non ritenuta soddisfacente.
L'istante esponeva di non poter più autonomamente attendere alle ordinarie incombenze quotidiane, né assistere l'anziana e malata madre convivente e, pertanto, vano risultato ogni tentativo di bonario componimento agiva in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti ai sensi degli artt. 1176/2, 1218, 1228 c.c. in ordine alla causazione dei danni qui denunciati e lamentati;
2) per l'effetto condannarli, in solido ovvero ognuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'istante, danno patrimoniale e non, ovvero biologico, morale, vita di relazione ed altro, danni da quantificarsi a seguito di espletanda c.t.u., oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dall'evento fino al presente atto, insomma non inferiore a 26.000 €, oltre interessi legali successivi, fino al soddisfo, sugli importi di valutati anno per anno;
3) con vittoria di spese, diritti ed orari, spese generali, CNPA ed IVA, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., in sentenza esecutiva.
Si costituiva l' la quale: eccepiva la nullità della citazione in Controparte_7
quanto generica sia in ordine al petitum che alla causa petendi; ipotizzando nel caso concreto il verificarsi di una algodistrofia, complicanza in ogni caso possibile del descritto intervento, negava profili di negligenza nella condotta dei sanitari del P.O.
; disconosceva il nesso di causalità tra i danni lamentati e la prestazione CP_3
sanitaria resa, che si qualificava come attività professionale adeguata allo scopo;
confutava l'asserto circa la mancanza di consenso informato sostenendo che le informazioni direttamente fornite dal personale sanitario fossero state esaustive, complete e puntuali;
contestava la quantificazione dei danni in quanto generica e temeraria, risultato di duplicazioni delle medesime poste di danno, in effetti considerando prive di fondamento le richieste di risarcimento per quello esistenziale, morale e biologico anche in base ai principi di cui alla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 26972/08; subordinatamente, chiedeva che l'eventuale condanna al risarcimento fosse contenuta entro il massimale previsto nella polizza assicurativa stipulata con la;
concludendo chiedendo il rigetto della Controparte_8
domanda.
Si costituiva anche il dottore che, innanzitutto, eccepiva la propria CP_2
carenza di legittimazione passiva non essendo il primario della Unità Complessa di
Ortopedia e Traumatologia né il primo operatore della asseriva di aver CP_1
partecipato egli stesso alle visite ed ai colloqui durante i quali la paziente era stata compiutamente informata sulla struttura, sull'operazione e le sue possibili conseguenze, nonché escludeva la necessità assoluta del consenso informato per iscritto;
tanto premesso, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Raccolto l'interrogatorio formale dell'attrice, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi e , nonché con l'ammissione di CTU Testimone_1 Testimone_2
medico legale. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 26.10.2017, in tale sede la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva: “1) Accoglie la domanda attorea;
2) Condanna l' e in solido Controparte_9 CP_2
tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €.6.452,19,
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02/10/2009 all'effettivo soddisfo;
3) Pone, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di
CTU come liquidate in corso di causa;
4) Condanna l' e in solido Controparte_9 CP_2
tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida, nella misura già compensata di 2/3, in complessivi €.2.011,00, di cui €.450,00 per spese vive, oltre
Iva, Cpa e Spese Generali nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Diana Angela PUNZI per averne fatto anticipo”.
§ 2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 21.12.2018, con citazione notificata in data 14 - 18.03.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, interponeva Controparte_7
appello - iscritto a ruolo il 21.03.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In accoglimento dell'appello proposto, riformare la impugnata sentenza nelle modalità indicate o in quelle altre che riterrà questa Ecc.ma Corte, e, per l'effetto,
2) Dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla sig.ra TR
nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, al n. di R.G. 35156/2012, conclusosi con sentenza n. 11072/2018, pubblicata in data 21.12.2018 e non notificata.
3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., condannare essa appellata, sig.ra
, alla refusione delle spese e compensi oltre accessori di legge, del TR
detto giudizio di primo grado, oltre che di quelli relativi al presente grado di giudizio”.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, TR
invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare improcedibile l'appello per omessa notifica al Controparte_3
, regolarmente citato in primo grado, ove rimaneva contumace, con
[...]
Contr ordine all di notificare l'appello alla detta parte e con fissazione di nuova udienza, a norma dell'art. 331 c.p.c. o, in subordine, dell'art. 332 c.p.c.;
Contr
- dichiarare la radicale inammissibilità dell'appello proposto dall per violazione dell'art. 342 c.p.c. e quindi per insanabile inidoneità ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
- in subordine rigettare, per totale infondatezza fattuale e giuridica, il detto appello;
- in ogni caso condannare l' alla rifusione delle spese del grado Controparte_7
in favore dell'appellata , con attribuzione al procuratore antistatario”. CP_1
Si costituiva pure il dottore mediante comparsa che, dopo aver riportato CP_2
pedissequamente le motivazioni di appello, formulava le conclusioni che seguono: “1) In accoglimento dell'appello proposto, riformare la impugnata sentenza nelle modalità indicate o in quelle altre che riterrà questa Ecc.ma Corte e, per l'effetto, 2) dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla sig.ra TR
nei confronti della e del Dott. , nel giudizio incardinato dinanzi Pt_2 CP_2
al Tribunale di Napoli, al n. di R.G. 35156/2012, conclusosi con sentenza n.
11072/2018, pubblicata in data 21.12.2018 e non notificata. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 c.p.c., condannare essa appellata, sig.ra , alla TR
refusione delle spese e compensi oltre accessori di legge, del detto giudizio di primo grado, oltre che di quelli relativi al presente grado di giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione del 5.07.2019 la Corte sollecitava l'acquisizione del fascicolo di primo grado mancante, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni al 29.06.2021, udienza poi rinviata d'ufficio prima al 1.07.2022, quindi, al 24.03.2023; in data 11.02.2022 veniva registrata la sostituzione del Giudice con assegnazione della causa al Consigliere scrivente. Con provvedimento del 24.03.2023 per esigenze di ruolo il Collegio concedeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.5.2024 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Mediante decreto pubblicato il 6.05.2024 veniva nominata quale relatrice della causa un Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 24.05.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 17.09.2024.
L'appellata depositava comparsa conclusionale il 13.09.2024. CP_1
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al
17.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 17.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3. Contr La gravata sentenza ha accolto la domanda, condannando l' e il sanitario al risarcimento dei danni prospettati dalla con le motivazioni che seguono: CP_1
<< … Orbene, nelle ipotesi in cui viene dedotta una responsabilità medica dei sanitari, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata
... Anche in tempi recenti la Cassazione … ha ribadito “la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi” e
l'applicazione in ambito civile della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” precisando, altresì, che il giudice civile potrà affermare
l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno “anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Nel caso di specie, le conclusioni a cui perviene la CTU possono fondare il convincimento del giudice nel senso dell'accoglimento, in quanto gli Ausiliari dichiarano che: “Dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dalla raccolta dell'anamnesi e dalle risultanze clinico-strumentali emerse in corso di CTU, scaturisce che la SI.a , pensionata all'epoca 61enne, in data TR
02/10/2009, presso l'U.O. di Ortopedia dell'ospedale di subì CP_3 CP_4
un trattamento chirurgico di sezione del legamento trasverso del carpo a destra e decompressione del nervo mediano per sindrome del tunnel carpale. Tale scelta chirurgica appariva, sulla scorta della sintomatologia lamentata e delle propedeutiche indagini strumentali, idonea al caso. (…) In buona sostanza, nel caso de quo, il peggioramento del quadro clinico e neurografico, manifestatosi dopo il trattamento chirurgico del 02/10/2009, non fu conseguenza di errore tecnico- chirurgico o di eventuale ulteriore inadempienza tecnica, ma, molto più probabilmente, si trattò di mera complicanza legata alla genesi di evidenti fenomeni fibro-retrattivi idonei a determinare le sequele clinico-strumentali ancora oggi documentabili. Si tratta quindi di mera complicanza - non attribuibile a comportamento tecnico errato-che, seppur genericamente prevedibile -ancor più in un soggetto con disturbi del metabolismo, come nel caso della paziente-non è ragionevolmente e concretamente prevenibile pur in caso di corretto trattamento sanitario. Per quanto attiene alla problematica del “consenso” - oggetto di specifico quesito del Magistrato e momento di censura avanzato da parte attrice -dobbiamo far notare che in cartella clinica non è documentata alcuna sottoscrizione di consenso informato alla specifica prestazione chirurgica. Anzi, in cartella è accluso un modulo di Consenso Informato, in forma prestampata, non compilato, non datato, senza alcuna annotazione della prestazione chirurgica da effettuarsi e senza firma né della paziente né del medico. Su tali presupposti - e per rispondere al quesito in argomento -dobbiamo affermare che in cartella non è raccolto alcun consenso alla prestazione chirurgica effettuata. L'accertamento di un eventuale consenso espresso in forma orale -non desumibile dalla lettura della cartella clinica -esula dai compiti di questo collegio peritale e resta all'analisi del Magistrato che potrà, eventualmente, meglio chiarire la specifica contestazione anche con altri mezzi istruttori. (…) In conseguenza ed a causa delle “complicanze” susseguite all'intervento chirurgico del 02/10/2009 -sopra ricordate-si è generato, come già detto, un peggioramento del quadro clinico -neurografico con conseguente “danno differenziale” tra l'attuale complessivo quadro menomativo rispetto al quantum di danno biologico che comunque sarebbe residuato pur nell'ipotesi di prestazione chirurgica esente da complicanze. Per quanto attiene alla quota “differenziale” di danno temporaneo - stando doverosamente a quanto desumibile dagli atti-sembra potersi equamente riconoscere solo una maggior durata dell'inabilità parziale, a motivo dell'accreditabile maggior durata della fase di stabilizzazione proprio per
l'evenienza della complicanza fibro - aderenziale determinatasi;
tanto rende ragione, rispetto a tempi medi attendibili in caso di prestazione immune da complicanze, di una quota di maggior inabilità temporanea parziale, al tasso medio del 50%, per trenta giorni. (…) CONCLUSIONI Relativamente al “maggior” danno alla persona - causalmente rapportabile alle “complicanze” susseguite al trattamento chirurgico del 02/10/2009 - questo è riassumibile in: A) Maggior INABILITA' TEMPORANEA
PARZIALE, gradualmente a scalare e mediamente valutabile al tasso del50%, per 30
(trenta) giorni;
B) Il maggior DANNO BIOLOGICO permanente (rectius danno differenziale), è valutabile, per tutto quanto sopra argomentato, nella misura del 5%
(cinque percento). Trattasi di danno micro-permanente senza concreta incidenza sulla capacità lavorativo-attitudinale della periziata. C) Agli atti non sono allegate documentazioni di spese mediche sostenute per prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche, ma solo la spesa di € 360,00, per relazione di consulenza medico-legale di parte del Dr. di con bolletta n. 27299 del Persona_2 CP_4
24/12/2010. Non si ritiene che in futuro vi sarà seria necessità di altre spese mediche, correlabili ai fatti in argomento e non erogabili dal SSN” (Cfr. CTU).
Tale dato, dunque, consente di ritenere soddisfatto il criterio della ragionevole probabilità del nesso eziologico, secondo la regola del cd. più probabile che non, individuando un nesso causale tra l'operato dei sanitari e le lesioni riportate dalla paziente. A tal proposito va anche evidenziato che la prova testimoniale ha posto in luce che il convenuto dr. partecipava, sebbene come “secondo”, CP_10
all'operazione sulla persona dell'istante e, pertanto, non è meritevole di accoglimento la relativa eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata. La
S.C. ha, infatti, statuito anche nelle più recenti pronunce, che deve ritenersi che il secondo aiuto di una equipe medica non possa andare esente da ogni responsabilità solo per aver compiuto correttamente le mansioni a lui direttamente affidate, proprio per il principio di controllo reciproco che esiste in relazione al lavoro in equipe, secondo il quale l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Deve poi aggiungersi che rientra negli obblighi di diligenza che gravano su ciascun componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sottordinata, quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica del paziente contenente tutti i dati atti a consentirgli di verificare, tra l'altro, se la scelta di intervenire chirurgicamente fosse corretta e fosse compatibile con le condizioni di salute del paziente (Cassazione Civile Sentenza n. 2060/18).
I danni risarcibili, anche non patrimoniali non essendo stata data la prova contraria della prestazione del “consenso informato” in favore della paziente, vanno quantificati secondo la tabella di riferimento del 2016 in uso dalla giurisprudenza di merito: Danno biologico permanente € 3.932,06,per ITP al 50% € 637,20,danno morale pari ad € 1.522,93; spese mediche € 360,00, per un totale complessivo di€.6.452,19,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02/10/2009 all'effettivo soddisfo.
Per tali motivi la domanda deve essere accolta e le spese di lite vanno compensate per due terzi (2/3) in ragione della diversa e minore quantificazione dell'accoglimento della domanda e liquidate secondo i valori medi del D.M.
55/2014; le spese di CTU, liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza”.
§ 4.
Preliminarmente, è infondata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del . Controparte_3
I presidi ospedalieri non costituiti in aziende ospedaliere, come il
[...]
, costituiscono presidi dell'azienda sanitaria locale e non Controparte_3
hanno autonomia giuridica ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, sicché il detto Presidio non rappresenta soggetto diverso e antonomo rispetto all'odierna appellante, unico titolare passivo rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla CP_1
§ 5.
Col primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui Contr riconosce la responsabilità dell e del dr. ritenendo sussistente il nesso CP_2
causale tra le lesioni riportate dalla e l'operato del dr. , seppur, CP_1 CP_2
secondo l'elaborato dei nominati Consulenti tecnici, si sia verificata una mera complicanza che, “seppur prevedibile non può in alcun modo essere addebitata al comportamento del o dei sanitari intervenuti, in quanto non vi fu errore tecnico - chirurgico da parte dello stesso o degli stessi”. Contr Con il secondo motivo, l lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui Contr riconosce la responsabilità dell e del dr. , per mancanza di consenso CP_2
informato; assume che, alla luce degli esiti della prova testimoniale espletata, dei quali non vi è traccia nella gravata sentenza, il consenso è stato reso previa informazione della complicanza in concreto verificatasi, e, inoltre, contrariamente ai consolidati principi giurisprudenziali in materia, non è stato provato dalla neanche per presunzioni, che, se preventivamente informata, non si CP_1
sarebbe sottoposta all'intervento.
I motivi sono fondati.
La in primo grado ha proposto domanda di risarcimento del danno alla CP_1
salute conseguente alla violazione dell'obbligo di fornire informazioni esaurienti sui rischi e complicanze dell'intervento, richiamando a supporto consulenza tecnica che discorre di una complicanza prevedibile ma non prevenibile conseguente all'intervento cui è stata sottoposta l'odierna appellata e della carenza di un c.d. consenso informato in merito alla complicanza in concreto verificatasi.
I CTU nominati hanno confermato la verificazione di una complicanza prevedibile ma non prevenibile, l'assenza di un errore tecnico e del c.d. consenso informato e tanto il Tribunale ha ritenuto sufficiente per ritenere sussistente nesso causale tra le lesioni riportate dalla e l'operato dei sanitari nonché per riconoscere CP_1
all'istante il danno alla salute conseguente alla complicanza detta.
Ebbene, l'inadempimento rispetto al quale va accertato il nesso casuale rispetto a lamentati danni è la violazione dell'obbligo di fornire informazioni sulle complicanze dell'intervento, violazione ritenuta sussistente dal Tribunale;
a prescindere dagli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado per affermare la sussistenza o meno di un consenso informato, il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente il nesso casuale tra l'assenza del consenso informato sulla complicanza in concreto e i danni subiti dalla non avendo considerato che alla spettava CP_1 CP_1 dimostrare, anche tramite presunzioni, secondo il criterio generale di cui all'art. 2697
c.c., la circostanza che, se compiutamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento.
Nel caso in cui l'inadempimento di cui si duole il paziente è la violazione del consenso in formato chiedendo il risarcimento del danno alla salute conseguente alla complicanza prevedibile della quale non è stato previamente informato, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte: il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit"; la prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" (cfr., Cassazione civile sez. III, 26/08/2020,
n.17806).
Ebbene, l'assolvimento dell'onere di provare il rifiuto dell'intervento ove compiutamente informato, esige, in primo luogo, l'allegazione di circostanze di fatto dimostrative di tale scelta, da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24471); in carenza di una siffatta allegazione non è praticabile tantomeno un ragionamento presuntivo, siccome questo non può che essere ancorato a fatti, come prevede l'art. 2727 cc.
Nella specie, l'odierna parte appellata non ha allegato che se fosse stata compiutamente informata della complicanza in concreto verificatasi avrebbe rifiutato l'intervento né circostanze che consentano di presumere il rifiuto dell'intervento: un ragionamento presuntivo sul punto non può prescindere dalla gravità delle condizioni di salute del paziente prima dell'intervento, dal grado di necessarietà dell'operazione e dalle conseguenze che avrebbe subito ove non si fosse sottoposto al medesimo l'intervento e su tale punti nulla è stato dedotto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non sussiste prova della riconducibilità causale del danno alla salute, conseguente al corretto – secondo le incontestate risultanze peritali - intervento cui è stata sottoposta la il CP_1
2.10.2009, alla dedotta violazione degli obblighi informativi. Pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata.
§ 6.
Le dette valutazioni conducono all'accoglimento altresì dell'appello incidentale proposto dal sulla scorta altresì dei medesimi motivi avanzati dall' CP_2 [...]
. L'appello, seppur tardivo, ossia proposto senza il rispetto del termine di cui Parte_1
all'art.343, è ammissibile alla luce dei seguenti principi, espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24627 del 2007 e ribaditi di recente con sentenza n. 8486 del
28/03/2024: "Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale". Nella sostanza, sussiste un interesse all'impugnazione tardiva, meritevole di tutela, tutte le volte che all'impugnazione proposta da un litisconsorte consegue la possibilità, in caso di accoglimento di vedere definitivamente perso il vincolo della solidarietà e di trovarsi perciò esposto, da solo e per l'intero, alla condanna emessa dal Tribunale, come nel caso di specie. § 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, sia l'appello principale che quello incidentale vanno accolti, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda di risarcimento danni proposta dalla va rigettata. CP_1
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, la regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi – compreso il compenso liquidato in primo grado in favore del CTU - debba seguire la soccombenza dell'odierna appellata CP_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro
26.000,00, che rappresenta il disputatum e con applicazione dei compensi tabellari in relazione alle spese di primo grado e con riduzione del 50 % di quelli tabellari per il presente grado in ragione delle questione discusse e dell'attività in concreto espletata e con esclusione del compenso in relazione alla fase istruttoria/trattazione e decisionale per l'appellato , il quale, dopo essersi costituito, non è comparso CP_2
alle udienze né ha depositato scritti difensivi, tantomeno quelli conclusivi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da proposto da , con citazione notificata il 14 - 18.03.2019, avverso la Controparte_7
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da TR
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di TR
, che liquida, in relazione al primo grado di Controparte_7
giudizio, in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 110,50 per esborsi e euro 2.904,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di TR
che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro CP_2
5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 1.027,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
d) Pone a carico di le spese di ctu liquidate in primo grado. TR
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1361/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 11072/2018, emessa dal Tribunale di Napoli –
VIII Sezione Civile - a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 35156/2012, assunto in decisione dalla Corte all'esito del deposito delle note di trattazione scritta il 17.1.2025,
TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avvocato
Riccardo Garofalo (C.F. ) in virtù di procura in calce all'atto C.F._1
di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa TR C.F._2
dall'avvocato Diana Angela Punzi (C.F. ) in virtù di procura C.F._3
in calce alla comparsa di risposta in appello
APPELLATA
NONCHE' (C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._4
dall'avvocato Sergio Pintus (C.F. ) in virtù di procura in calce C.F._5
alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni:
per l'appellante: “1) In accoglimento dell'appello proposto, riformare la impugnata sentenza nelle modalità indicate o in quelle altre che riterrà questa Ecc.ma Corte, e, per l'effetto,
2) Dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla sig.ra TR
nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, al n. di R.G. 35156/2012, conclusosi con sentenza n. 11072/2018, pubblicata in data 21.12.2018 e non notificata.
3) condannare essa appellata, sig.ra , alla refusione delle spese e TR
compensi oltre accessori di legge, del detto giudizio di primo grado, oltre che di quelli relativi al presente grado di giudizio.”. per l'appellata “Si riporta al proprio scritto di risposta del 04.07.19 e ad CP_1
ogni sua deduzione ed istanza, nonché alle conclusioni ivi rassegnate che qui si intendano per ritrascritte e ribadite. Si riporta infine alla comparsa conclusionale in atti e chiede che la causa venga decisa, giusta ordinanza del 29.10.24.”.
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione): ““1) In accoglimento CP_2
dell'appello proposto, riformare la impugnata sentenza nelle modalità indicate o in quelle altre che riterrà questa Ecc.ma Corte e, per l'effetto, 2) dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla sig.ra nei confronti TR
della e del Dott. , nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale Pt_2 CP_2
di Napoli, al n. di R.G. 35156/2012, conclusosi con sentenza n. 11072/2018, pubblicata in data 21.12.2018 e non notificata. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo
91 c.p.c., condannare essa appellata, sig.ra , alla refusione delle TR spese e compensi oltre accessori di legge, del detto giudizio di primo grado, oltre che di quelli relativi al presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata in data 6 - 19.12.2012 conveniva innanzi TR
al Tribunale di Napoli il ), Controparte_3 Controparte_4
l' ed il dottore chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_4 CP_2
dei danni subiti in seguito all'intervento del 2.10.2009, praticatole dopo il ricovero presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale “ ” di CP_3
per il trattamento chirurgico della sindrome del tunnel carpale di destra, come CP_4
diagnosticata dai sanitari del menzionato nosocomio all'ammissione.
L'attrice deduceva che: il decorso post-operatorio era stato caratterizzato da un profondo malessere dovuto a continui e forti dolori alla mano ed al braccio destro, unitamente alla paralisi quasi totale dell'arto e ad una larga e deturpante cicatrice nel palmo della mano;
la diagnosi dei successivi controlli clinici presso l'Ospedale
Incurabili e Cardarelli di e presso una struttura sanitaria privata, rilevava “allo CP_4
stato una marcata sofferenza assonale delle fibre motorie del nervo mediano di destra al polso”; per tale ragione, venivano interpellati i dottori e Persona_1
che mediante relazione esprimevano un giudizio sulla sussistenza di CP_5
profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari della Divisione di
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale siccome, seppur Controparte_6
verificatasi una complicanza prevedibile ma non prevenibile, era carente un consenso informato sulle complicanze cui poteva andare incontro la paziente, quantificando il danno biologico residuato nella misura del 20%”; l'assenza del consenso informato da parte dei convenuti aveva comportato la violazione del diritto costituzionalmente tutelato dell'attrice di autodeterminarsi verso la scelta sanitaria più opportuna per sé attraverso una consapevole valutazione dei relativi rischi e vantaggi;
seguiva richiesta di risarcimento danni del 22.03.2010 inviata all e all'Ospedale, da questi Parte_2 poi trasmessa alla propria assicurazione che, mediante la propria società incaricata alla gestione del sinistro, proponeva un'offerta di Euro 8.000 non ritenuta soddisfacente.
L'istante esponeva di non poter più autonomamente attendere alle ordinarie incombenze quotidiane, né assistere l'anziana e malata madre convivente e, pertanto, vano risultato ogni tentativo di bonario componimento agiva in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti ai sensi degli artt. 1176/2, 1218, 1228 c.c. in ordine alla causazione dei danni qui denunciati e lamentati;
2) per l'effetto condannarli, in solido ovvero ognuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni in favore dell'istante, danno patrimoniale e non, ovvero biologico, morale, vita di relazione ed altro, danni da quantificarsi a seguito di espletanda c.t.u., oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dall'evento fino al presente atto, insomma non inferiore a 26.000 €, oltre interessi legali successivi, fino al soddisfo, sugli importi di valutati anno per anno;
3) con vittoria di spese, diritti ed orari, spese generali, CNPA ed IVA, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., in sentenza esecutiva.
Si costituiva l' la quale: eccepiva la nullità della citazione in Controparte_7
quanto generica sia in ordine al petitum che alla causa petendi; ipotizzando nel caso concreto il verificarsi di una algodistrofia, complicanza in ogni caso possibile del descritto intervento, negava profili di negligenza nella condotta dei sanitari del P.O.
; disconosceva il nesso di causalità tra i danni lamentati e la prestazione CP_3
sanitaria resa, che si qualificava come attività professionale adeguata allo scopo;
confutava l'asserto circa la mancanza di consenso informato sostenendo che le informazioni direttamente fornite dal personale sanitario fossero state esaustive, complete e puntuali;
contestava la quantificazione dei danni in quanto generica e temeraria, risultato di duplicazioni delle medesime poste di danno, in effetti considerando prive di fondamento le richieste di risarcimento per quello esistenziale, morale e biologico anche in base ai principi di cui alla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 26972/08; subordinatamente, chiedeva che l'eventuale condanna al risarcimento fosse contenuta entro il massimale previsto nella polizza assicurativa stipulata con la;
concludendo chiedendo il rigetto della Controparte_8
domanda.
Si costituiva anche il dottore che, innanzitutto, eccepiva la propria CP_2
carenza di legittimazione passiva non essendo il primario della Unità Complessa di
Ortopedia e Traumatologia né il primo operatore della asseriva di aver CP_1
partecipato egli stesso alle visite ed ai colloqui durante i quali la paziente era stata compiutamente informata sulla struttura, sull'operazione e le sue possibili conseguenze, nonché escludeva la necessità assoluta del consenso informato per iscritto;
tanto premesso, concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Raccolto l'interrogatorio formale dell'attrice, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi e , nonché con l'ammissione di CTU Testimone_1 Testimone_2
medico legale. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 26.10.2017, in tale sede la causa veniva riservata in decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva: “1) Accoglie la domanda attorea;
2) Condanna l' e in solido Controparte_9 CP_2
tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di €.6.452,19,
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02/10/2009 all'effettivo soddisfo;
3) Pone, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di
CTU come liquidate in corso di causa;
4) Condanna l' e in solido Controparte_9 CP_2
tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida, nella misura già compensata di 2/3, in complessivi €.2.011,00, di cui €.450,00 per spese vive, oltre
Iva, Cpa e Spese Generali nella misura del 15%, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Diana Angela PUNZI per averne fatto anticipo”.
§ 2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 21.12.2018, con citazione notificata in data 14 - 18.03.2019 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, interponeva Controparte_7
appello - iscritto a ruolo il 21.03.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In accoglimento dell'appello proposto, riformare la impugnata sentenza nelle modalità indicate o in quelle altre che riterrà questa Ecc.ma Corte, e, per l'effetto,
2) Dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla sig.ra TR
nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, al n. di R.G. 35156/2012, conclusosi con sentenza n. 11072/2018, pubblicata in data 21.12.2018 e non notificata.
3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c., condannare essa appellata, sig.ra
, alla refusione delle spese e compensi oltre accessori di legge, del TR
detto giudizio di primo grado, oltre che di quelli relativi al presente grado di giudizio”.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, TR
invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- dichiarare improcedibile l'appello per omessa notifica al Controparte_3
, regolarmente citato in primo grado, ove rimaneva contumace, con
[...]
Contr ordine all di notificare l'appello alla detta parte e con fissazione di nuova udienza, a norma dell'art. 331 c.p.c. o, in subordine, dell'art. 332 c.p.c.;
Contr
- dichiarare la radicale inammissibilità dell'appello proposto dall per violazione dell'art. 342 c.p.c. e quindi per insanabile inidoneità ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
- in subordine rigettare, per totale infondatezza fattuale e giuridica, il detto appello;
- in ogni caso condannare l' alla rifusione delle spese del grado Controparte_7
in favore dell'appellata , con attribuzione al procuratore antistatario”. CP_1
Si costituiva pure il dottore mediante comparsa che, dopo aver riportato CP_2
pedissequamente le motivazioni di appello, formulava le conclusioni che seguono: “1) In accoglimento dell'appello proposto, riformare la impugnata sentenza nelle modalità indicate o in quelle altre che riterrà questa Ecc.ma Corte e, per l'effetto, 2) dichiarare la infondatezza della domanda proposta dalla sig.ra TR
nei confronti della e del Dott. , nel giudizio incardinato dinanzi Pt_2 CP_2
al Tribunale di Napoli, al n. di R.G. 35156/2012, conclusosi con sentenza n.
11072/2018, pubblicata in data 21.12.2018 e non notificata. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 91 c.p.c., condannare essa appellata, sig.ra , alla TR
refusione delle spese e compensi oltre accessori di legge, del detto giudizio di primo grado, oltre che di quelli relativi al presente grado di giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione del 5.07.2019 la Corte sollecitava l'acquisizione del fascicolo di primo grado mancante, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni al 29.06.2021, udienza poi rinviata d'ufficio prima al 1.07.2022, quindi, al 24.03.2023; in data 11.02.2022 veniva registrata la sostituzione del Giudice con assegnazione della causa al Consigliere scrivente. Con provvedimento del 24.03.2023 per esigenze di ruolo il Collegio concedeva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 24.5.2024 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Mediante decreto pubblicato il 6.05.2024 veniva nominata quale relatrice della causa un Giudice Ausiliare, così che all'esito della già disposta udienza del 24.05.2024, sulle conclusioni rassegnate in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 17.09.2024.
L'appellata depositava comparsa conclusionale il 13.09.2024. CP_1
Scaduti i termini per il deposito di conclusionali e repliche, stante la mancata conferma del nominato Giudice Ausiliare, la causa veniva riassegnata alla
Consigliera scrivente e concesso alle parti sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al
17.01.2025 ore 9,30 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 17.01.2025, la causa veniva riservata in decisione.
§ 3. Contr La gravata sentenza ha accolto la domanda, condannando l' e il sanitario al risarcimento dei danni prospettati dalla con le motivazioni che seguono: CP_1
<< … Orbene, nelle ipotesi in cui viene dedotta una responsabilità medica dei sanitari, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata
... Anche in tempi recenti la Cassazione … ha ribadito “la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi” e
l'applicazione in ambito civile della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” precisando, altresì, che il giudice civile potrà affermare
l'esistenza del nesso causale tra illecito e danno “anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Nel caso di specie, le conclusioni a cui perviene la CTU possono fondare il convincimento del giudice nel senso dell'accoglimento, in quanto gli Ausiliari dichiarano che: “Dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dalla raccolta dell'anamnesi e dalle risultanze clinico-strumentali emerse in corso di CTU, scaturisce che la SI.a , pensionata all'epoca 61enne, in data TR
02/10/2009, presso l'U.O. di Ortopedia dell'ospedale di subì CP_3 CP_4
un trattamento chirurgico di sezione del legamento trasverso del carpo a destra e decompressione del nervo mediano per sindrome del tunnel carpale. Tale scelta chirurgica appariva, sulla scorta della sintomatologia lamentata e delle propedeutiche indagini strumentali, idonea al caso. (…) In buona sostanza, nel caso de quo, il peggioramento del quadro clinico e neurografico, manifestatosi dopo il trattamento chirurgico del 02/10/2009, non fu conseguenza di errore tecnico- chirurgico o di eventuale ulteriore inadempienza tecnica, ma, molto più probabilmente, si trattò di mera complicanza legata alla genesi di evidenti fenomeni fibro-retrattivi idonei a determinare le sequele clinico-strumentali ancora oggi documentabili. Si tratta quindi di mera complicanza - non attribuibile a comportamento tecnico errato-che, seppur genericamente prevedibile -ancor più in un soggetto con disturbi del metabolismo, come nel caso della paziente-non è ragionevolmente e concretamente prevenibile pur in caso di corretto trattamento sanitario. Per quanto attiene alla problematica del “consenso” - oggetto di specifico quesito del Magistrato e momento di censura avanzato da parte attrice -dobbiamo far notare che in cartella clinica non è documentata alcuna sottoscrizione di consenso informato alla specifica prestazione chirurgica. Anzi, in cartella è accluso un modulo di Consenso Informato, in forma prestampata, non compilato, non datato, senza alcuna annotazione della prestazione chirurgica da effettuarsi e senza firma né della paziente né del medico. Su tali presupposti - e per rispondere al quesito in argomento -dobbiamo affermare che in cartella non è raccolto alcun consenso alla prestazione chirurgica effettuata. L'accertamento di un eventuale consenso espresso in forma orale -non desumibile dalla lettura della cartella clinica -esula dai compiti di questo collegio peritale e resta all'analisi del Magistrato che potrà, eventualmente, meglio chiarire la specifica contestazione anche con altri mezzi istruttori. (…) In conseguenza ed a causa delle “complicanze” susseguite all'intervento chirurgico del 02/10/2009 -sopra ricordate-si è generato, come già detto, un peggioramento del quadro clinico -neurografico con conseguente “danno differenziale” tra l'attuale complessivo quadro menomativo rispetto al quantum di danno biologico che comunque sarebbe residuato pur nell'ipotesi di prestazione chirurgica esente da complicanze. Per quanto attiene alla quota “differenziale” di danno temporaneo - stando doverosamente a quanto desumibile dagli atti-sembra potersi equamente riconoscere solo una maggior durata dell'inabilità parziale, a motivo dell'accreditabile maggior durata della fase di stabilizzazione proprio per
l'evenienza della complicanza fibro - aderenziale determinatasi;
tanto rende ragione, rispetto a tempi medi attendibili in caso di prestazione immune da complicanze, di una quota di maggior inabilità temporanea parziale, al tasso medio del 50%, per trenta giorni. (…) CONCLUSIONI Relativamente al “maggior” danno alla persona - causalmente rapportabile alle “complicanze” susseguite al trattamento chirurgico del 02/10/2009 - questo è riassumibile in: A) Maggior INABILITA' TEMPORANEA
PARZIALE, gradualmente a scalare e mediamente valutabile al tasso del50%, per 30
(trenta) giorni;
B) Il maggior DANNO BIOLOGICO permanente (rectius danno differenziale), è valutabile, per tutto quanto sopra argomentato, nella misura del 5%
(cinque percento). Trattasi di danno micro-permanente senza concreta incidenza sulla capacità lavorativo-attitudinale della periziata. C) Agli atti non sono allegate documentazioni di spese mediche sostenute per prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche, ma solo la spesa di € 360,00, per relazione di consulenza medico-legale di parte del Dr. di con bolletta n. 27299 del Persona_2 CP_4
24/12/2010. Non si ritiene che in futuro vi sarà seria necessità di altre spese mediche, correlabili ai fatti in argomento e non erogabili dal SSN” (Cfr. CTU).
Tale dato, dunque, consente di ritenere soddisfatto il criterio della ragionevole probabilità del nesso eziologico, secondo la regola del cd. più probabile che non, individuando un nesso causale tra l'operato dei sanitari e le lesioni riportate dalla paziente. A tal proposito va anche evidenziato che la prova testimoniale ha posto in luce che il convenuto dr. partecipava, sebbene come “secondo”, CP_10
all'operazione sulla persona dell'istante e, pertanto, non è meritevole di accoglimento la relativa eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata. La
S.C. ha, infatti, statuito anche nelle più recenti pronunce, che deve ritenersi che il secondo aiuto di una equipe medica non possa andare esente da ogni responsabilità solo per aver compiuto correttamente le mansioni a lui direttamente affidate, proprio per il principio di controllo reciproco che esiste in relazione al lavoro in equipe, secondo il quale l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali. Deve poi aggiungersi che rientra negli obblighi di diligenza che gravano su ciascun componente di una equipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sottordinata, quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica del paziente contenente tutti i dati atti a consentirgli di verificare, tra l'altro, se la scelta di intervenire chirurgicamente fosse corretta e fosse compatibile con le condizioni di salute del paziente (Cassazione Civile Sentenza n. 2060/18).
I danni risarcibili, anche non patrimoniali non essendo stata data la prova contraria della prestazione del “consenso informato” in favore della paziente, vanno quantificati secondo la tabella di riferimento del 2016 in uso dalla giurisprudenza di merito: Danno biologico permanente € 3.932,06,per ITP al 50% € 637,20,danno morale pari ad € 1.522,93; spese mediche € 360,00, per un totale complessivo di€.6.452,19,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 02/10/2009 all'effettivo soddisfo.
Per tali motivi la domanda deve essere accolta e le spese di lite vanno compensate per due terzi (2/3) in ragione della diversa e minore quantificazione dell'accoglimento della domanda e liquidate secondo i valori medi del D.M.
55/2014; le spese di CTU, liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza”.
§ 4.
Preliminarmente, è infondata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del . Controparte_3
I presidi ospedalieri non costituiti in aziende ospedaliere, come il
[...]
, costituiscono presidi dell'azienda sanitaria locale e non Controparte_3
hanno autonomia giuridica ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992, sicché il detto Presidio non rappresenta soggetto diverso e antonomo rispetto all'odierna appellante, unico titolare passivo rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla CP_1
§ 5.
Col primo motivo l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui Contr riconosce la responsabilità dell e del dr. ritenendo sussistente il nesso CP_2
causale tra le lesioni riportate dalla e l'operato del dr. , seppur, CP_1 CP_2
secondo l'elaborato dei nominati Consulenti tecnici, si sia verificata una mera complicanza che, “seppur prevedibile non può in alcun modo essere addebitata al comportamento del o dei sanitari intervenuti, in quanto non vi fu errore tecnico - chirurgico da parte dello stesso o degli stessi”. Contr Con il secondo motivo, l lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui Contr riconosce la responsabilità dell e del dr. , per mancanza di consenso CP_2
informato; assume che, alla luce degli esiti della prova testimoniale espletata, dei quali non vi è traccia nella gravata sentenza, il consenso è stato reso previa informazione della complicanza in concreto verificatasi, e, inoltre, contrariamente ai consolidati principi giurisprudenziali in materia, non è stato provato dalla neanche per presunzioni, che, se preventivamente informata, non si CP_1
sarebbe sottoposta all'intervento.
I motivi sono fondati.
La in primo grado ha proposto domanda di risarcimento del danno alla CP_1
salute conseguente alla violazione dell'obbligo di fornire informazioni esaurienti sui rischi e complicanze dell'intervento, richiamando a supporto consulenza tecnica che discorre di una complicanza prevedibile ma non prevenibile conseguente all'intervento cui è stata sottoposta l'odierna appellata e della carenza di un c.d. consenso informato in merito alla complicanza in concreto verificatasi.
I CTU nominati hanno confermato la verificazione di una complicanza prevedibile ma non prevenibile, l'assenza di un errore tecnico e del c.d. consenso informato e tanto il Tribunale ha ritenuto sufficiente per ritenere sussistente nesso causale tra le lesioni riportate dalla e l'operato dei sanitari nonché per riconoscere CP_1
all'istante il danno alla salute conseguente alla complicanza detta.
Ebbene, l'inadempimento rispetto al quale va accertato il nesso casuale rispetto a lamentati danni è la violazione dell'obbligo di fornire informazioni sulle complicanze dell'intervento, violazione ritenuta sussistente dal Tribunale;
a prescindere dagli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado per affermare la sussistenza o meno di un consenso informato, il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente il nesso casuale tra l'assenza del consenso informato sulla complicanza in concreto e i danni subiti dalla non avendo considerato che alla spettava CP_1 CP_1 dimostrare, anche tramite presunzioni, secondo il criterio generale di cui all'art. 2697
c.c., la circostanza che, se compiutamente informata, avrebbe rifiutato l'intervento.
Nel caso in cui l'inadempimento di cui si duole il paziente è la violazione del consenso in formato chiedendo il risarcimento del danno alla salute conseguente alla complicanza prevedibile della quale non è stato previamente informato, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte: il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit"; la prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" (cfr., Cassazione civile sez. III, 26/08/2020,
n.17806).
Ebbene, l'assolvimento dell'onere di provare il rifiuto dell'intervento ove compiutamente informato, esige, in primo luogo, l'allegazione di circostanze di fatto dimostrative di tale scelta, da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24471); in carenza di una siffatta allegazione non è praticabile tantomeno un ragionamento presuntivo, siccome questo non può che essere ancorato a fatti, come prevede l'art. 2727 cc.
Nella specie, l'odierna parte appellata non ha allegato che se fosse stata compiutamente informata della complicanza in concreto verificatasi avrebbe rifiutato l'intervento né circostanze che consentano di presumere il rifiuto dell'intervento: un ragionamento presuntivo sul punto non può prescindere dalla gravità delle condizioni di salute del paziente prima dell'intervento, dal grado di necessarietà dell'operazione e dalle conseguenze che avrebbe subito ove non si fosse sottoposto al medesimo l'intervento e su tale punti nulla è stato dedotto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non sussiste prova della riconducibilità causale del danno alla salute, conseguente al corretto – secondo le incontestate risultanze peritali - intervento cui è stata sottoposta la il CP_1
2.10.2009, alla dedotta violazione degli obblighi informativi. Pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata.
§ 6.
Le dette valutazioni conducono all'accoglimento altresì dell'appello incidentale proposto dal sulla scorta altresì dei medesimi motivi avanzati dall' CP_2 [...]
. L'appello, seppur tardivo, ossia proposto senza il rispetto del termine di cui Parte_1
all'art.343, è ammissibile alla luce dei seguenti principi, espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24627 del 2007 e ribaditi di recente con sentenza n. 8486 del
28/03/2024: "Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale". Nella sostanza, sussiste un interesse all'impugnazione tardiva, meritevole di tutela, tutte le volte che all'impugnazione proposta da un litisconsorte consegue la possibilità, in caso di accoglimento di vedere definitivamente perso il vincolo della solidarietà e di trovarsi perciò esposto, da solo e per l'intero, alla condanna emessa dal Tribunale, come nel caso di specie. § 7.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, sia l'appello principale che quello incidentale vanno accolti, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda di risarcimento danni proposta dalla va rigettata. CP_1
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, la regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi – compreso il compenso liquidato in primo grado in favore del CTU - debba seguire la soccombenza dell'odierna appellata CP_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro
26.000,00, che rappresenta il disputatum e con applicazione dei compensi tabellari in relazione alle spese di primo grado e con riduzione del 50 % di quelli tabellari per il presente grado in ragione delle questione discusse e dell'attività in concreto espletata e con esclusione del compenso in relazione alla fase istruttoria/trattazione e decisionale per l'appellato , il quale, dopo essersi costituito, non è comparso CP_2
alle udienze né ha depositato scritti difensivi, tantomeno quelli conclusivi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da proposto da , con citazione notificata il 14 - 18.03.2019, avverso la Controparte_7
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da TR
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di TR
, che liquida, in relazione al primo grado di Controparte_7
giudizio, in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 110,50 per esborsi e euro 2.904,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di TR
che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro CP_2
5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 1.027,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
d) Pone a carico di le spese di ctu liquidate in primo grado. TR
Così deciso nella camera di consiglio, in data 17.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente