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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2024, n. 6792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6792 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 5858/2022 riservato in decisione alla udienza cartolare del 14-3-2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Baglivo, con indirizzo C.F._1
P.E.C.: , per procura allegata telematicamente Email_1 all'atto di appello - appellante. E
Eredi, collettivamente ed impersonalmente, di nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto in Roma il 23-8-2022, c.f. , elettivamente domiciliati C.F._2 presso l'ultimo domicilio del de cuius, sito in Roma via Pinerolo n 3 – appellati, contumaci. E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – Intervenuto. Fatto e diritto
, con ricorso depositato in data 4-11-2022, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza non definitiva in data 29-4-2022, depositata il 16-5-2022, con la quale il Tribunale di Roma, nel giudizio di divorzio instaurato nei suoi confronti da Persona_1 con il quale aveva contratto matrimonio civile il 13-3-2002 e dalla cui unione non sono nati figli, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ordinandone la annotazione presso l'Ufficiale dello Stato Civile di Roma, ha rimesso la causa sul ruolo come da separata ordinanza ed ha demandato le spese al definitivo. Riferisce l'appellante che è deceduto in data 23-8-2022 (come da Persona_1 certificato di morte in atti), dopo che il Tribunale aveva depositato la sentenza non definitiva ma prima del suo passaggio in giudicato secondo il termine lungo di sei mesi in difetto di notifica della stessa;
l'appellante, avendo proposto appello con ricorso depositato, in data 4-11-2022, prima del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con conseguente declaratoria di inefficacia e/o nullità della sentenza non definitiva impugnata per la morte sopravvenuta del coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza medesima.
Con decreto presidenziale del 5-12-2022 sono stati fissati i termini per la notifica del ricorso di appello (10-7-2023), per la costituzione di parte resistente (10-10-2023), per il deposito di repliche (10-11-2023).
Il ricorso di appello ed il suddetto decreto sono stati notificati collettivamente ed impersonalmente agli eredi di presso l'ultimo documentato (cfr. ricorso di Persona_1 primo grado) domicilio dello stesso, sito in Roma, via Pinerolo n. 3, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito nella Casa comunale di Roma in data 24-3-2023, affissione in data 27-3-2023 e spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento in data 27-3-2023 perfezionatosi per compiuta giacenza in data 11-4-2023; poiché gli eredi di Persona_1 non si sono costituiti, devono essere dichiarati contumaci.
[...]
R.G. 5858/2022 2
Gli atti sono stati passati al P.G. per il parere in data 14-2-2024 e la Corte si è riservata alla udienza del 14-3-2024, tenutasi con modalità cartolari;
l'appellante ha depositato preventivamente note scritte in data 1-3-2024 con le quali ha reiterato la richiesta di cessazione della materia del contendere con conseguente declaratoria di inefficacia/nullità della sentenza impugnata. Sulla base dunque della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 37896 del 28-12-2022), secondo cui “il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere…. con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio….”; e tenuto conto che prima del passaggio in giudicato (16-12-2022) della sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio (depositata il 16-5-2022), è sopravvenuto il decesso (in data
23-8-2022) di che ha già determinato lo scioglimento del matrimonio (art. Persona_1
149 c.c.); si deve dunque in riforma della sentenza impugnata, dichiarare cessata la materia del contendere. Nulla sulle spese in difetto di costituzione di controparte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia degli eredi, collettivamente ed impersonalmente, di nato a [...] il [...], e Persona_1 deceduto in Roma in data 23-8-2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello di , nata a [...] Parte_1 il 27-11-1958, ed in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Roma del 16-5-
2022, dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Roma 24-10-2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 5858/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
Composta dai magistrati: dott.ssa Pagliari Anna Maria Presidente dott. Tilocca Alberto Consigliere relatore dott.ssa Giammarco Chiara Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 5858/2022 riservato in decisione alla udienza cartolare del 14-3-2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Pamela Baglivo, con indirizzo C.F._1
P.E.C.: , per procura allegata telematicamente Email_1 all'atto di appello - appellante. E
Eredi, collettivamente ed impersonalmente, di nato a [...] il [...] Persona_1
e deceduto in Roma il 23-8-2022, c.f. , elettivamente domiciliati C.F._2 presso l'ultimo domicilio del de cuius, sito in Roma via Pinerolo n 3 – appellati, contumaci. E Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma – Intervenuto. Fatto e diritto
, con ricorso depositato in data 4-11-2022, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza non definitiva in data 29-4-2022, depositata il 16-5-2022, con la quale il Tribunale di Roma, nel giudizio di divorzio instaurato nei suoi confronti da Persona_1 con il quale aveva contratto matrimonio civile il 13-3-2002 e dalla cui unione non sono nati figli, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ordinandone la annotazione presso l'Ufficiale dello Stato Civile di Roma, ha rimesso la causa sul ruolo come da separata ordinanza ed ha demandato le spese al definitivo. Riferisce l'appellante che è deceduto in data 23-8-2022 (come da Persona_1 certificato di morte in atti), dopo che il Tribunale aveva depositato la sentenza non definitiva ma prima del suo passaggio in giudicato secondo il termine lungo di sei mesi in difetto di notifica della stessa;
l'appellante, avendo proposto appello con ricorso depositato, in data 4-11-2022, prima del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con conseguente declaratoria di inefficacia e/o nullità della sentenza non definitiva impugnata per la morte sopravvenuta del coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza medesima.
Con decreto presidenziale del 5-12-2022 sono stati fissati i termini per la notifica del ricorso di appello (10-7-2023), per la costituzione di parte resistente (10-10-2023), per il deposito di repliche (10-11-2023).
Il ricorso di appello ed il suddetto decreto sono stati notificati collettivamente ed impersonalmente agli eredi di presso l'ultimo documentato (cfr. ricorso di Persona_1 primo grado) domicilio dello stesso, sito in Roma, via Pinerolo n. 3, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito nella Casa comunale di Roma in data 24-3-2023, affissione in data 27-3-2023 e spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento in data 27-3-2023 perfezionatosi per compiuta giacenza in data 11-4-2023; poiché gli eredi di Persona_1 non si sono costituiti, devono essere dichiarati contumaci.
[...]
R.G. 5858/2022 2
Gli atti sono stati passati al P.G. per il parere in data 14-2-2024 e la Corte si è riservata alla udienza del 14-3-2024, tenutasi con modalità cartolari;
l'appellante ha depositato preventivamente note scritte in data 1-3-2024 con le quali ha reiterato la richiesta di cessazione della materia del contendere con conseguente declaratoria di inefficacia/nullità della sentenza impugnata. Sulla base dunque della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 37896 del 28-12-2022), secondo cui “il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere…. con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio….”; e tenuto conto che prima del passaggio in giudicato (16-12-2022) della sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio (depositata il 16-5-2022), è sopravvenuto il decesso (in data
23-8-2022) di che ha già determinato lo scioglimento del matrimonio (art. Persona_1
149 c.c.); si deve dunque in riforma della sentenza impugnata, dichiarare cessata la materia del contendere. Nulla sulle spese in difetto di costituzione di controparte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia degli eredi, collettivamente ed impersonalmente, di nato a [...] il [...], e Persona_1 deceduto in Roma in data 23-8-2022, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello di , nata a [...] Parte_1 il 27-11-1958, ed in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Roma del 16-5-
2022, dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Roma 24-10-2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Tilocca Anna Maria Pagliari
R.G. 5858/2022