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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7078 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all' udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 14628 del R.G. anno 2025 tra rappresentato e difeso dagli avv.ti Katiuscia Verlingieri, Emilio Parte_1
NA e Emilio LA, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato in data 14/06/2025 il ricorrente conveniva in giudizio il esponendo: Controparte_1
- di essere stato dipendente a tempo indeterminato dell'odierno convenuto in quiescenza dal 01/07/2022;
- di essere stato inquadrato in ex Area II F2, con qualifica di Addetto ai Servizi di
Vigilanza turnista in servizio presso il Museo Archeologico di Napoli fino al
30/06/2022;
- di aver svolto un orario giornaliero di 5 ore e 50 minuti giornalieri, pari a 35 ore settimanali con turni articolati su due fasce orarie, con un unico giorno di riposo settimanale;
- di aver svolto, per il turno antimeridiano, un orario di lavoro che andava dalle
7:00 alle 12:50, mentre per il turno pomeridiano andava dalle 14:00 alle 19:50; - di aver svolto, a causa di grave carenza di personale, l'attività lavorativa anche durante il giorno di riposo, eccedendo le ordinarie 35 ore di lavoro settimanali;
- di aver effettuato in data 08/04/2025 accesso agli atti per ottenere dall'Amministrazione il prospetto delle ore eccedenti e non retribuite né recuperate;
- di aver ricevuto in data 09/04/2025 risposta mediante nota con cui l'Amministrazione ha dichiarato che le ore non risultano e/o non sono rinvenibili disposizioni di servizio che abbiano autorizzato le ore eccedenti effettuate;
- di aver svolto tali ore di straordinario perché autorizzate implicitamente dall'Amministrazione e comunque risultanti dal Rapporto Periodico delle
Presenze rilasciato dalla stessa;
- di aver inviato all'odierna convenuta in data 06/05/2025 una nota a mezzo pec in cui richiedeva il pagamento delle predette ore di lavoro straordinario;
- di aver ricevuto esito negativo alla richiesta;
- che la autorizzazione implicita era “costituita dalla contabilizzazione delle ore eccedenti nella banca ore (come si rileva dal prospetto periodico delle presenze). ore che l'amministrazione de qua ha anche ridotto, come CP_2
risulta dal predetto prospetto delle presenze, di ore 38,55, per ore a debito da parte del ricorrente. Dimostrando, ancor di più, per tal motivo che riteneva le ore eccedenti a credito accumulate legittimamente rese dal ricorrente”.
Tanto premesso e richiamate le norme collettive di riferimento, chiedeva che questo
Giudice volesse:
- In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento da parte dell'Amministrazione resistente del lavoro straordinario di ore 912:35 alla data del 30.06.22 risultante dal prospetto periodico delle presenze rilasciato dall'Amministrazione resistente;
- - e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente, tenuto conto dell'importo di € 12,11 come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009, della somma di euro 11.048,55, oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza fino al soddisfo e oltre interessi ex art 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e
CPA 4% con distrazione nei confronti dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.
Il convenuto si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 22/09/2025 con la quale resisteva alle opposte pretese eccependo e deducendo:
- che l'istante pretendeva di applicare a periodi del rapporto di lavoro antecedenti,
CCNL successivi a tali periodi anche quod misura della retribuzione;
- di non aver fornito prova il ricorrente di quali giorni e quali anni abbia svolto il lavoro straordinario essendo il Rapporto periodico delle presenze generico;
- di non aver autorizzato il ricorrente allo svolgimento del lavoro straordinario;
- di dover il ricorrente in ogni caso, sulla scorta della disciplina del CCNL di categoria, richiedere il pagamento delle eventuali ore di lavoro straordinario entro il mese di dicembre;
- di eccepire in via subordinata l'avvenuta prescrizione quinquennale di ogni pretesa maturata nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse nel merito rigettare il ricorso di controparte, attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, ovvero in subordine dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. delle somme richieste da controparte. Il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Alla udienza del 08/10/2025 questo Giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
*****
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito precisati.
L'art. 27 CCNL integrativo 98/01 relativo al Comparto e disciplinante CP_3
l'istituto della Banca delle ore dispone testualmente: “1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore 2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare (viene definito lavoro supplementare lo straordinario riferito al rapporto di lavoro a tempo parziale) debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.”
Successivamente è stato stipulato nel 2009, il contratto collettivo integrativo applicabile al personale, esclusi i dirigenti, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ed al personale con rapporto di lavoro part-time del - oggi Controparte_4 CP_1 [...]
-, nonché al personale comandato da altre Amministrazioni per quanto CP_1
concerne gli aspetti legati alla prestazione del servizio. Tra le disposizioni introdotte l'art. 43 del CCNL, dedicato alla banca delle ore stabilisce che “la banca delle ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario.
2. le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3. Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera”.
Analoga previsione è contenuta nell'art. 27 CCNL Comparto Funzioni Centrali
2016/2018, il quale recita: “Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa”.
La formulazione normativa sopra riportata, nella parte in cui recita “Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate” è riproduttiva dell'art. 43 precedentemente citato, ove si legge “nel caso sia stato debitamente autorizzato”, rendendo pertanto imprescindibile, ai fini della fruizione dei permessi compensativi ovvero della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, che tale prestazione sia stata previamente autorizzata dall'amministrazione di appartenenza.
Nel caso di specie, parte ricorrente nel ricorso introduttivo si limita a produrre il
Rapporto Periodico delle Presenze, documento che, pur essendo rilasciato dalla stessa
Amministrazione resistente, rileva esclusivamente un monte ore di servizio eccedenti pari a 912:35, senza tuttavia fornire alcuna evidenza dell'autorizzazione alla prestazione straordinaria.
Benché l'autorizzazione, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale possa essere fornita anche implicitamente o ex post lo svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 4984/2025 e 7625/2010), permane l'esigenza che la prova dell'effettivo svolgimento del lavoro straordinario sia fornita in modo rigoroso e puntuale, gravando integralmente sul lavoratore l'onere probatorio. In proposito, la
Suprema Corte ha statuito “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (ex multiis Cass. n. 30739/2024, Cass. n. 16150/2018, Cass. n. 4076/2018).
Le pretese azionate da parte ricorrente si fondano sulla valorizzazione del documento allegato al ricorso costituente la copia conforme all'originale del rapporto periodico delle presenze rilasciato dall'Amministrazione resistente, ritenendo che tale attestazione possa costituire prova idonea del saldo delle ore di servizio eccedenti effettivamente svolte e, in particolare, assume che l'indicazione di 912:35 ore di lavoro eccedente implichi un riconoscimento implicito del lavoro straordinario e dell'autorizzazione necessaria per ottenerne il compenso.
Tuttavia, richiamando ancora una volta l'art. 43 CCNL MiBAC, deve ritenersi che il mero inserimento delle ore eccedenti nel conto individuale della banca ore (art 43, comma 1), non sia sufficiente a comprovare che si tratti di ore di lavoro straordinarie debitamente autorizzate (art 43, comma 2). La collocazione di un monte ore nel conto individuale rappresenta, infatti, una mera contabilizzazione di ore aggiuntive rispetto all'orario ordinario, espletate dal dipendente aderente al sistema, e non costituisce di per sé prova dell'autorizzazione alla prestazione straordinaria. Il credito orario così maturato può essere destinato alternativamente alla monetizzazione, mediante corresponsione della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, “caso sia stato debitamente autorizzato”, oppure alla fruizione di riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
La interpretazione proposta dall'istante si sostanzia nella affermazione che, siccome le ore sono nel conto individuale sono per ciò stesso autorizzate: così non è, imponendo la disposizione collettiva qualcosa in più ovvero una apposita autorizzazione, seppur implicita.
La necessità dell'autorizzazione alla prestazione straordinaria, quale presupposto indefettibile per la sua remunerazione del pubblico impiego contrattualizzato costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. È utile, al riguardo, richiamare il seguente passaggio motivazionale della Corte di Cassazione: “nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione. Attraverso l'autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del
d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo. D'altro canto la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici, e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario. Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi.” (Cass. sent. n. 2509/2017).
Alla luce delle risultanze istruttorie e dei principi giuridici applicabili al caso di specie, deve ritenersi che le pretese azionate da parte ricorrente non possano trovare accoglimento, non avendo la medesima assolto all'onere probatorio gravante ex lege in ordine alla loro preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione resistente.
La documentazione prodotta, costituita dal Rapporto Periodico delle Presenze, pur proveniente dall'Amministrazione, si rivela inidonea a comprovare il presupposto costitutivo del diritto al compenso per lavoro straordinario, risolvendosi in una mera registrazione contabile priva di valore autorizzativo. Né può ritenersi che l'inserimento delle ore nel sistema della banca ore equivalga, di per sé, a riconoscimento implicito dell'autorizzazione, in assenza di ulteriori elementi documentali o comportamentali idonei a fondare tale presunzione. Il predetto rapporto periodico, giova ribadirlo, è un mero tabulato dal quale, in ragione della sua natura, nessuna autorizzazione è evincibile. Anche la sottrazione tra ore a credito ed a debito evidentemente avviene in automatico e non in forza di un atto di gestione del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la remunerazione del lavoro straordinario è subordinata alla verifica della compatibilità della prestazione con le esigenze organizzative e di bilancio dell'Amministrazione, da effettuarsi mediante autorizzazione formale o comunque inequivocabile. In difetto di tale presupposto, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite sono integralmente compensate siussistendo eccezionali ragioni ravvisate nella circostanza che in ogni caso l'istante ha prestato un plus orario in favore della Amministrazione consistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese compensate.
NAPOLI, lì 08/10/2025
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)