Articolo 12 della Legge 19 luglio 1956, n. 750
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 agosto 1956
Art. 12.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1956-57 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 2.000.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1167 .
Entrata in vigore il 12 agosto 1956