Articolo 44 ter del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 44 bisArticolo 48
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23 giugno 2023
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17 agosto 2023
Art. 44-ter. (Organi di supporto del Segretario generale della difesa) 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:
a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale e' un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ((ovvero tra gli ufficiali)) in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale e' nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;
b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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