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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2024, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 685/2023
Tribunale Ordinario di La Spezia
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi 19.12.2024 alle ore 11:45, innanzi al Giudice sono comparsi:
Per , l'avv.to MASTROIANNI PAOLO;
Parte_1
Per DELLA GIUSTIZIA, l'Avv.to DELLO Parte_2
STATO CLAUDIA SIGNORILE;
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del GI, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il GI avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv.to Mastroianni precisa le conclusioni come da I memoria e discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
L'avv.to Signorile ribadisce come controparte ad oggi non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dal titolo e insiste come nelle conclusioni già rassegnate in sede di comparsa di risposta e discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice
Rileva alle parti che darà lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. mediante deposito telematico, dispensando le parti dall'ulteriore comparizione.
I difensori nulla oppongono.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Successivamente viene data lettura della sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 6 R.G. n. 685/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 685/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASTROIANNI PAOLO e dall'Avv. Parte_1
MASTROIANNI MAURIZIO, giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore in data 26.7.2023
Attrice opponente contro
e , rappresentati ex Controparte_1 _2 lege dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito,
IN VIA PRINCIPALE, per le motivazioni come sopra espresse, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal nei confronti di e conseguentemente rigettare le conclusioni ex _2 Parte_1 adverso rassegnate dalle convenute.
IN VIA SUBORDINATA, per le motivazioni come sopra espresse, limitare il credito all'importo originariamente azionato, pari ad €. 131.143,20 come da sentenza di condanna della Corte dei Conti N. 144/2010.
pagina 2 di 6 Parte convenuta ha concluso come segue:
“Si chiede in via principale che Codesto Ill.mo Tribunale voglia respingere ogni domanda dell'opponente, nel merito ed in via cautelare, in quanto infondata e/o inammissibile .In subordine, ed in via riconvenzionale, accertata la debenza delle somme riportate nell'avviso di pagamento pari ad euro 181.084,84 , voglia pronunziare condanna nei confronti della opponente per tali importi, maggiorati di interessi e rivalutazione nel frattempo ulteriormente Parte_1 maturati, o, in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle contestazioni sugli oneri di riscossione , voglia comunque pronunziare condanna della somma dovuta quantificata come da sentenza di condanna della
Corte dei Conti di curo 131.143,20, oltre ad accessori e spese di giustizia ,nonché interessi e rivalutazione dal momento della esecutività del titolo .
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, svolgeva opposizione Parte_1 all'esecuzione preannunciata dall' a seguito della notifica Controparte_3 dell'intimazione di pagamento n. 056 2022 90019185 02/00 notificatale in data 12.1.2023 da parte di nell'interesse del della Giustizia, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro CP_4 Parte_2
181.084,84.
Il credito azionato derivava dalla sentenza n.1462/2016 resa dalla Corte dei Conti-Sezione
Giurisdizionale Liguria in data 18.2.2010, con cui l'attrice era stata condannata al pagamento in favore del di Euro 131.143,20. _2
Sentenza ormai divenuta definitiva, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'intimata in Cassazione, giusta ordinanza in data 31.10.2018.
A seguito della notifica della cartella di pagamento, aveva provveduto a notificare la citata CP_4 intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 co. 2 DPR n. 602/1973, preannunciando così una nuova procedura esecutiva.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice evidenziava:
- la pendenza della procedura esecutiva immobiliare iscritta a r.g. n.190/2010, sospesa in data
29.11.2011 ai sensi dell'art. 623 c.p.c. in ragione di quanto previsto dall'art. 1 L. n. 19/1994;
- l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 05620190000277214000 in data 5.3.2019 per il credito portato dal titolo;
- il deposito dell'istanza di riassunzione del processo esecutivo n. 190/2010, da parte della stessa opponente, al fine di ottenerne l'estinzione per inerzia del creditore, ai sensi dell'art. 630 c.p.c. in ragione dell'inutile decorso del termine di legge, stante l'esito del giudizio innanzi alla S.c. già definito con ordinanza del 31.10.2018;
- la successiva sentenza n. 806/2019 resa dal Tribunale in composizione collegiale che aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in accoglimento dell'istanza della debitrice;
- la successiva notifica dell'intimazione di pagamento in data 12.1.2023.
L'opponente – premesse tali circostanze e ricostruita la vicenda giudiziaria alla base del titolo azionato da controparte- evidenziava quindi un abuso dello strumento processuale da parte dell' CP
, nella parte in cui aveva promosso una ulteriore procedura esecutiva rispetto a quella già
[...] pendente, anziché svolgere atto di intervento in quella già pendente.
L'attrice lamentava inoltre una duplicazione del titolo, consistente nella cartella di pagamento n.
05620190000277214000, ribadendo come controparte avrebbe dovuto invece svolgere intervento nella procedura esecutiva immobiliare.
Costituitasi in giudizio, tanto il , quale creditore, quanto _2 Controparte_3 pagina 3 di 6 (breviter, , nella sua veste di agente della riscossione, fornivano e documentavano Parte_2 CP_4 una diversa ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda, insistendo per il rigetto dell'opposizione avversaria e, in subordine, l'ente creditore svolgeva domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna di controparte al pagamento delle somme indicate nell'intimazione di pagamento.
Con ordinanza del 29.4.2023, il GI rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, evidenziando che:
- la procedura esecutiva immobiliare iscritta a r. g. n. 190/2010 è stata dichiarata estinta con sentenza n.
806/2019 resa ai sensi degli artt. 630 c.p.c. e178 c.p.c. e divenuta definitiva in data 20.1.2020;
- la giurisprudenza citata dall'opponente riguarda la diversa fattispecie- esaminata anche dal precedente giudice dell'opposizione alla cartella n. 056 2019 00002772 14 000 e che ha accolto l'istanza cautelare- in cui un'esecuzione risulti già pendente e intervenga una modifica del titolo esecutivo fondante proprio tale espropriazione. Le ragioni dell'accoglimento dell'istanza cautelare sono state specificate con ordinanza del 14.8.2019: a venire in rilievo in tal caso sarebbe un abuso dello strumento processuale, in sé idoneo a sostenere le ragioni della debitrice.
E' in tale contesto che può trattarsi di “duplicazione del titolo”, nei termini espressi dall'opponente. Nel caso di specie, invece, la pendenza dell'esecuzione è sconfessata dalla documentazione in atti (cfr. docc. da 4 a 5 di parte convenuta) prodotta dalla convenuta, che chiarisce i contenuti della vicenda, in contrasto con la ricostruzione fornita dall'opponente, che in sede di citazione aveva affermato che l'esecuzione in questione (n.190/2010) sarebbe tuttora pendente (cfr. pag.7), seppur sia la stessa parte ad allegare che la sentenza n. 806/2019 che ha dichiarato l'estinzione “è divenuta esecutiva il 20 gennaio 2020” (pag. 5).
La causa veniva istruita documentalmente ed era discussa tra le parti all'udienza fissata in data odierna.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che già erano state indicate dal GI al momento in cui ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Come noto, l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come un' azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti (non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui … si attiva un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo - Cass. n. 19889/2019).
Sotto il profilo della domanda e della causa petendi, la particolare struttura del presente giudizio consente di affermare che, poiché l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Inoltre, nel caso di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, il debitore può opporre solo vizi posteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento al di là dell'impugnazione.
Nel caso, invece, di esecuzione forzata basata su titolo stragiudiziale tale esigenza e tale limitazione non si pone (cfr. Cass. 2123/2011 ex plurimis).
pagina 4 di 6 Premessi i principi generali in diritto, come già anticipato, l'opposizione deve essere rigettata, perché infondata.
Anzitutto, l'eccepita prescrizione del credito azionato, sollevata da parte dell'opponente solo in sede di
I memoria, non può in alcun modo essere esaminata dal GI, trattandosi di eccezione in senso stretto, che la parte ben avrebbe potuto (e dovuto) svolgere con l'atto introduttivo del presente giudizio. Infatti l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale.
Si tratta di un principio ormai pacifico, ribadito ancora di recente dalla S.C., che ha precisato che
“Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione” (cfr. Cass. n. 9074/2024, SS.UU. Cass. n.
15661/2005).
Ferma tale precisazione, deve ribadirsi l'infondatezza dell'opposizione, nel merito.
Alcun abuso dello strumento processuale esecutivo, né duplicazione del titolo è possibile invocare nel caso di specie.
Le argomentazioni spese dalla difesa dell'opponente non tengono conto che al momento in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 056 202290019 18502000 in data 12.1.2023, non era pendente alcuna procedura esecutiva e, al contrario, la notifica di tale atto (avente funzione analoga alla cartella esattoriale) ai sensi dell'art. 50 DPR n. 602/1973 era presupposto necessario prima di instaurare qualunque ulteriore procedura esecutiva.
Con l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.109/2010, sancita in sede di reclamo con la citata sentenza n. 806/2019, correttamente nell'interesse del credito vantato dal CP_4 _2
, ha ritenuto di proseguire con il recupero del credito, provvedendo a notificare l'intimazione
[...] di pagamento, fermo restando che la medesima non è stata in alcun modo oggetto di impugnativa tempestiva.
In secondo luogo, non risulta integrata la fattispecie di “duplicazione del titolo” come invocata dall'opponente, proprio in ragione della circostanza, pacifica, che la procedura esecutiva immobiliare era già estinta da quasi tre anni alla data in cui il creditore intimava nuovamente il pagamento delle somme dovute in ragione della sentenza del giudice contabile, preannunciando così la volontà di instaurare ulteriori procedure esecutive.
pagina 5 di 6 Né – a fronte di un titolo esecutivo di natura giudiziale- risultano in alcun modo allegati fatti estintivi, modificativi del credito portato dal titolo giudiziale, essendo pacifico che la debitrice non ha eseguito mai alcun pagamento in adempimento del dictum giudiziale, sì da far venire meno il diritto di credito.
L'opposizione deve quindi essere rigettata, con condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. e dell'attività difensiva effettivamente svolta (medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per l'istruttoria e la fase decisionale, esauritasi con discussione finale senza alcun deposito di scritti conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Rigetta l'opposizione all'esecuzione svolta da Parte_1
Condanna a rifondere alle controparti le spese di lite, che si liquidano in Euro Parte_1
9.142,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 19.12.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di La Spezia
Sezione Civile
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi 19.12.2024 alle ore 11:45, innanzi al Giudice sono comparsi:
Per , l'avv.to MASTROIANNI PAOLO;
Parte_1
Per DELLA GIUSTIZIA, l'Avv.to DELLO Parte_2
STATO CLAUDIA SIGNORILE;
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del GI, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il GI avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'avv.to Mastroianni precisa le conclusioni come da I memoria e discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
L'avv.to Signorile ribadisce come controparte ad oggi non abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dal titolo e insiste come nelle conclusioni già rassegnate in sede di comparsa di risposta e discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice
Rileva alle parti che darà lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. mediante deposito telematico, dispensando le parti dall'ulteriore comparizione.
I difensori nulla oppongono.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Successivamente viene data lettura della sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 6 R.G. n. 685/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 685/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASTROIANNI PAOLO e dall'Avv. Parte_1
MASTROIANNI MAURIZIO, giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore in data 26.7.2023
Attrice opponente contro
e , rappresentati ex Controparte_1 _2 lege dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue: Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito,
IN VIA PRINCIPALE, per le motivazioni come sopra espresse, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dal nei confronti di e conseguentemente rigettare le conclusioni ex _2 Parte_1 adverso rassegnate dalle convenute.
IN VIA SUBORDINATA, per le motivazioni come sopra espresse, limitare il credito all'importo originariamente azionato, pari ad €. 131.143,20 come da sentenza di condanna della Corte dei Conti N. 144/2010.
pagina 2 di 6 Parte convenuta ha concluso come segue:
“Si chiede in via principale che Codesto Ill.mo Tribunale voglia respingere ogni domanda dell'opponente, nel merito ed in via cautelare, in quanto infondata e/o inammissibile .In subordine, ed in via riconvenzionale, accertata la debenza delle somme riportate nell'avviso di pagamento pari ad euro 181.084,84 , voglia pronunziare condanna nei confronti della opponente per tali importi, maggiorati di interessi e rivalutazione nel frattempo ulteriormente Parte_1 maturati, o, in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle contestazioni sugli oneri di riscossione , voglia comunque pronunziare condanna della somma dovuta quantificata come da sentenza di condanna della
Corte dei Conti di curo 131.143,20, oltre ad accessori e spese di giustizia ,nonché interessi e rivalutazione dal momento della esecutività del titolo .
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, svolgeva opposizione Parte_1 all'esecuzione preannunciata dall' a seguito della notifica Controparte_3 dell'intimazione di pagamento n. 056 2022 90019185 02/00 notificatale in data 12.1.2023 da parte di nell'interesse del della Giustizia, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro CP_4 Parte_2
181.084,84.
Il credito azionato derivava dalla sentenza n.1462/2016 resa dalla Corte dei Conti-Sezione
Giurisdizionale Liguria in data 18.2.2010, con cui l'attrice era stata condannata al pagamento in favore del di Euro 131.143,20. _2
Sentenza ormai divenuta definitiva, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'intimata in Cassazione, giusta ordinanza in data 31.10.2018.
A seguito della notifica della cartella di pagamento, aveva provveduto a notificare la citata CP_4 intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 co. 2 DPR n. 602/1973, preannunciando così una nuova procedura esecutiva.
A sostegno dell'opposizione, l'attrice evidenziava:
- la pendenza della procedura esecutiva immobiliare iscritta a r.g. n.190/2010, sospesa in data
29.11.2011 ai sensi dell'art. 623 c.p.c. in ragione di quanto previsto dall'art. 1 L. n. 19/1994;
- l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 05620190000277214000 in data 5.3.2019 per il credito portato dal titolo;
- il deposito dell'istanza di riassunzione del processo esecutivo n. 190/2010, da parte della stessa opponente, al fine di ottenerne l'estinzione per inerzia del creditore, ai sensi dell'art. 630 c.p.c. in ragione dell'inutile decorso del termine di legge, stante l'esito del giudizio innanzi alla S.c. già definito con ordinanza del 31.10.2018;
- la successiva sentenza n. 806/2019 resa dal Tribunale in composizione collegiale che aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in accoglimento dell'istanza della debitrice;
- la successiva notifica dell'intimazione di pagamento in data 12.1.2023.
L'opponente – premesse tali circostanze e ricostruita la vicenda giudiziaria alla base del titolo azionato da controparte- evidenziava quindi un abuso dello strumento processuale da parte dell' CP
, nella parte in cui aveva promosso una ulteriore procedura esecutiva rispetto a quella già
[...] pendente, anziché svolgere atto di intervento in quella già pendente.
L'attrice lamentava inoltre una duplicazione del titolo, consistente nella cartella di pagamento n.
05620190000277214000, ribadendo come controparte avrebbe dovuto invece svolgere intervento nella procedura esecutiva immobiliare.
Costituitasi in giudizio, tanto il , quale creditore, quanto _2 Controparte_3 pagina 3 di 6 (breviter, , nella sua veste di agente della riscossione, fornivano e documentavano Parte_2 CP_4 una diversa ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda, insistendo per il rigetto dell'opposizione avversaria e, in subordine, l'ente creditore svolgeva domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna di controparte al pagamento delle somme indicate nell'intimazione di pagamento.
Con ordinanza del 29.4.2023, il GI rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, evidenziando che:
- la procedura esecutiva immobiliare iscritta a r. g. n. 190/2010 è stata dichiarata estinta con sentenza n.
806/2019 resa ai sensi degli artt. 630 c.p.c. e178 c.p.c. e divenuta definitiva in data 20.1.2020;
- la giurisprudenza citata dall'opponente riguarda la diversa fattispecie- esaminata anche dal precedente giudice dell'opposizione alla cartella n. 056 2019 00002772 14 000 e che ha accolto l'istanza cautelare- in cui un'esecuzione risulti già pendente e intervenga una modifica del titolo esecutivo fondante proprio tale espropriazione. Le ragioni dell'accoglimento dell'istanza cautelare sono state specificate con ordinanza del 14.8.2019: a venire in rilievo in tal caso sarebbe un abuso dello strumento processuale, in sé idoneo a sostenere le ragioni della debitrice.
E' in tale contesto che può trattarsi di “duplicazione del titolo”, nei termini espressi dall'opponente. Nel caso di specie, invece, la pendenza dell'esecuzione è sconfessata dalla documentazione in atti (cfr. docc. da 4 a 5 di parte convenuta) prodotta dalla convenuta, che chiarisce i contenuti della vicenda, in contrasto con la ricostruzione fornita dall'opponente, che in sede di citazione aveva affermato che l'esecuzione in questione (n.190/2010) sarebbe tuttora pendente (cfr. pag.7), seppur sia la stessa parte ad allegare che la sentenza n. 806/2019 che ha dichiarato l'estinzione “è divenuta esecutiva il 20 gennaio 2020” (pag. 5).
La causa veniva istruita documentalmente ed era discussa tra le parti all'udienza fissata in data odierna.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che già erano state indicate dal GI al momento in cui ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Come noto, l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. si configura come un' azione di accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti (non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui … si attiva un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo - Cass. n. 19889/2019).
Sotto il profilo della domanda e della causa petendi, la particolare struttura del presente giudizio consente di affermare che, poiché l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Inoltre, nel caso di opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, il debitore può opporre solo vizi posteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento al di là dell'impugnazione.
Nel caso, invece, di esecuzione forzata basata su titolo stragiudiziale tale esigenza e tale limitazione non si pone (cfr. Cass. 2123/2011 ex plurimis).
pagina 4 di 6 Premessi i principi generali in diritto, come già anticipato, l'opposizione deve essere rigettata, perché infondata.
Anzitutto, l'eccepita prescrizione del credito azionato, sollevata da parte dell'opponente solo in sede di
I memoria, non può in alcun modo essere esaminata dal GI, trattandosi di eccezione in senso stretto, che la parte ben avrebbe potuto (e dovuto) svolgere con l'atto introduttivo del presente giudizio. Infatti l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale.
Si tratta di un principio ormai pacifico, ribadito ancora di recente dalla S.C., che ha precisato che
“Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità a istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto a istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione” (cfr. Cass. n. 9074/2024, SS.UU. Cass. n.
15661/2005).
Ferma tale precisazione, deve ribadirsi l'infondatezza dell'opposizione, nel merito.
Alcun abuso dello strumento processuale esecutivo, né duplicazione del titolo è possibile invocare nel caso di specie.
Le argomentazioni spese dalla difesa dell'opponente non tengono conto che al momento in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 056 202290019 18502000 in data 12.1.2023, non era pendente alcuna procedura esecutiva e, al contrario, la notifica di tale atto (avente funzione analoga alla cartella esattoriale) ai sensi dell'art. 50 DPR n. 602/1973 era presupposto necessario prima di instaurare qualunque ulteriore procedura esecutiva.
Con l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.109/2010, sancita in sede di reclamo con la citata sentenza n. 806/2019, correttamente nell'interesse del credito vantato dal CP_4 _2
, ha ritenuto di proseguire con il recupero del credito, provvedendo a notificare l'intimazione
[...] di pagamento, fermo restando che la medesima non è stata in alcun modo oggetto di impugnativa tempestiva.
In secondo luogo, non risulta integrata la fattispecie di “duplicazione del titolo” come invocata dall'opponente, proprio in ragione della circostanza, pacifica, che la procedura esecutiva immobiliare era già estinta da quasi tre anni alla data in cui il creditore intimava nuovamente il pagamento delle somme dovute in ragione della sentenza del giudice contabile, preannunciando così la volontà di instaurare ulteriori procedure esecutive.
pagina 5 di 6 Né – a fronte di un titolo esecutivo di natura giudiziale- risultano in alcun modo allegati fatti estintivi, modificativi del credito portato dal titolo giudiziale, essendo pacifico che la debitrice non ha eseguito mai alcun pagamento in adempimento del dictum giudiziale, sì da far venire meno il diritto di credito.
L'opposizione deve quindi essere rigettata, con condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. e dell'attività difensiva effettivamente svolta (medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per l'istruttoria e la fase decisionale, esauritasi con discussione finale senza alcun deposito di scritti conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Rigetta l'opposizione all'esecuzione svolta da Parte_1
Condanna a rifondere alle controparti le spese di lite, che si liquidano in Euro Parte_1
9.142,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 19.12.2024
Il Giudice
Maria Grazia Barbuto
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