Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Massimo Vaccari Presidente
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. TOSI CHIARA, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCHINI CRISTINA, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
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Conclusioni congiunte delle parti:
1) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnarsi alla moglie la casa coniugale, sita in Castel D'Azzano
(Verona), Via Guglielmo Bortolazzi n. 32, che il marito, su accordo con la medesima, lascerà unitamente alla figlia entro il 12.12.2024, andando Per_1
a vivere con la stessa nell'abitazione sita in San Giovanni Lupatoto (Verona),
Via Cesare Battisti 27/a. Allorquando rilascerà la casa coniugale il sig.
porterà con sé i propri effetti personali (compresigli strumenti di Pt_1
lavoro e i beni presenti nello studiolo) e quelli di mentre gli arredi ivi Per_1
esistenti verranno divisi tra i coniugi nel seguente modo: al marito andrà la camera di (letto, scrivania e armadio e specchio che si trova nella Per_1
camera matrimoniale), la tv e lo stereo del salotto, macchina del caffè, due scaffalature nel seminterrato, accessori della cucina e della casa da concordare ed il resto alla moglie. Ogni spesa relativa alla casa coniugale, da quando il marito si sarà trasferito con la figlia, comprensiva delle utenze e delle spese condominiali, sarà a carico della moglie;
3) affidarsi la minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
coabitazione stabile con il padre. I genitori eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute. Queste
decisioni saranno assunte di comune accordo tra i genitori, che dovranno pagina 2 di 7 tener conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia;
4) vista l'età di che il 28 gennaio 2025 diverrà maggiorenne, la Per_1
medesima vedrà e starà con la madre secondo i tempi e le modalità che concorderà con la stessa. Tutto ciò compatibilmente alle esigenze e/o bisogni affettivi e scolastici della minore e agli impegni lavorativi dei genitori;
5) la madre si impegna a corrispondere al padre sino al raggiungimento della relativa autonomia economica, a titolo di contributo per il mantenimento della minore, la somma complessiva mensile di euro 150 entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, che sarà aggiornato annualmente in base agli indici
Istat, con decorrenza dal 1° dicembre 2026;
6) i genitori si rimborseranno reciprocamente il 50% delle spese straordinarie e accessorie che avranno a sostenere per la figlia così come indicate Per_1
nel vigente Protocollo Famiglia Sez. terza siglato il 17.09.2020 e in uso presso il Tribunale di Verona, qui di seguito riportate, salvo ulteriori modifiche ed integrazioni successive:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale
prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali pagina 3 di 7 e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di
Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:
tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza pagina 4 di 7 i genitori;
quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso
II , IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà
comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal
Giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il pagamento di tutte le spese di cui al punto precedente avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno cinque del mese successivo a tale esibizione;
7) i coniugi concordano che l'Assegno Unico sarà di competenza del padre;
8) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, anche in favore della minore;
9) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non pretendere alcunché
uno dall'altro a titolo di mantenimento;
10) i coniugi concordano che in ordine all'investimento San Paolo Invest-
Fideuram, intestato formalmente alla moglie, ma derivante dai proventi della famiglia, la sig.ra verserà al marito euro 30.000 mediante assegno CP_1
pagina 5 di 7 circolare, che verrà trattenuto a titolo fiduciario dall'avv. Franceschini, che lo consegnerà all'avv. Tosi al deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024;
11) l'investimento Directa Sim intestato alla moglie, ma accesso a favore di ed il libretto di deposito a risparmio presso Banca Veronese intestato Per_1
ai genitori, ma contenente le mance ricevute dalla figlia, saranno corrisposti alla figlia da parte della madre e dei genitori al compimento del 18esimo
anno di età;
12) le autovetture Astra e Peugeot 106 sono rispettivamente del marito e della moglie;
13) con l'esecuzione di quanto sovra indicato le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in relazione a tutte le contestazioni, pretese e domande reciprocamente proposte o connesse ai rapporti ed ai fatti o titoli dedotti nel presente procedimento e si impegnano a non presentare querele o a ritirarle, in relazione a fatti avvenuti durante il matrimonio.
Spese compensate con rinuncia al vincolo di solidarietà tra i rispettivi difensori previsto dall'art. 13 L.P.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
Richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
pagina 6 di 7 dato atto che, con note scritte ex art. 127 ter dep. 12/12/24 e 16/12/24, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte di cui alla nota scritta congiunta ex art. 127 ter c.p.c.
dep. 26/11/24, sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni sopra riportate, prendendo atto degli Controparte_1
ulteriori accordi negoziali raggiunti dai medesimi coniugi;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
03/07/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
GAZZO VERONESE VR al Num. 19 - PARTE II - SERIE A UFFICIO 1 -
ANNO 1999);
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 07/01/25
Il Presidente Estensore
Dr. Massimo Vaccari
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