Sentenza 28 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2018, n. 42886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42886 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2018 |
Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR MA, n. il 04/12/1977; avverso la sentenza n. 6051/2015 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI del 03/11/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), perché assorbito nel reato di cui al capo B), con conseguente eliminazione della relativa pena, nonché il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 03/11/2015 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 15/05/2015, emessa a seguito di giu- dizio abbreviato, con cui AS LE era stato condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro mille di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 10, 14 L. n. 497 del 1974 (capo A), 23, comma terzo, L. n. 110 del 1975 (capo B), 648 (capo C) e 697 cod. pen. (capo D) (in Napoli il 16/03/2015). In ordine allo svolgimento dei fatti, la Corte territoriale ha rilevato che, in data 16/03/2015, il personale di P.G. si era portato in Napoli, v. Provinciale delle Brecce n. 134 bis, presso il deposito di detersivi gestito da AS, all'interno di un piccolo locale adibito ad ufficio posto nelle adiacenze, dove, al di sotto di una pedana con cartoni contenenti detersivi, aveva rinvenuto una pistola mitraglietta cal. 9, modello Ingram M11, completa di caricatore, di nazionalità statunitense, con matricola abrasa, un ulteriore caricatore e venti cartucce cal. 9. 2. AS, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, proponendo due motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 10, 14 L. n. 497 del 1974, 23, comma terzo, L. n. 110 del 1975, 648 e 697 cod. pen.. Si deduce l'insussistenza del rapporto di pertinenza tra AS e la res, in quanto l'organo giudicante aveva recepito in modo acritico le osservazioni del giudice di primo grado, senza dare adeguato conto del percorso argomentativo prescelto.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si rileva che il diniego delle circostanze in questione è stato fondato esclusiva- mente sulle modalità dei fatti e sui precedenti penali del suo autore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo A), perché assorbito nel reato di cui al capo B), e la cui pena va eliminata. Il ricorso è infondato nel resto.
1. Col primo motivo di ricorso, il ricorrente censura il giudizio di responsabilità nella tenuta logica del ragionamento valutativo delle risultanze probatorie acquisite, che assume non essere sufficienti, per riferire alla sua persona la condotta di deten- zione, la quale consiste nell'esercizio di un potere di fatto sull'oggetto materiale, me- diato o immediato, con la coscienza e volontà di violare la legge penale.Va premesso che per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d'arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di au- tonoma disponibilità del bene da parte del soggetto (Sez. F, n. 33609 del 30/08/2012, Bedin, Rv. 253425; Sez. 1, n. 20935 del 20/05/2008, Ponzo, Rv. 240287). Si è affermato da parte di questa Corte che si verifica la detenzione abusiva di un'arma allorché tra l'agente e l'arma risulti sussistente un rapporto, ovvero una relazione di fatto che gli consenta di averne la disponibilità e ciò indipendentemente da un collegamento materiale e spaziale tra l'agente ed il bene. Non è quindi neces- sario che l'agente abbia sempre con sé o presso di sé l'arma abusivamente detenuta, poiché detiene ugualmente anche chi, pur in assenza di una prossimità fisica con il dispositivo, lo custodisca o lo mantenga in un luogo dal quale possa prelevarlo, sia direttamente, che indirettamente, secondo le proprie autonome e libere determina- zioni volitive. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente lo- gicamente, ha ritenuto che sussistesse il rapporto sopra delineato tra il ricorrente e l'arma, che ha inferito dalla sua collocazione in luogo che, secondo l'accertamento condotto dagli organi della P.S., è in uso esclusivo a AS. La Corte di merito ha spiegato le ragioni, che consentivano di ricollegare le armi a AS, disattendendo la tesi difensiva - secondo cui chiunque poteva accedere al locale - considerandola generica e priva di riscontri. Inoltre, ha osservato che le accurate modalità di occul- tamento presupponevano una conoscenza accurata ed una frequentazione dell'ufficio tipiche solo di un abituale frequentatore del posto, quale AS, gestore del de- posito costituente luogo di rinvenimento delle armi.
1.1. Piuttosto, deve rilevarsi d'ufficio che, alla stregua dell'insegnamento di questa Corte, le condotte di detenzione e porto di arma clandestina, per il principio di spe- cialità, non possono concorrere con quelle di detenzione e porto di arma comune da sparo, quando entrambe le fattispecie riguardino la stessa arma e lo stesso contesto fattuale (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902). In applicazione del superiore principio di diritto, si ritiene che la sentenza impu- gnata vada annullata senza rinvio, in riferimento alla condanna per il reato di cui agli artt. 2, e 7 L. n. 895 del 1967 di cui al capo A) della rubrica, perché assorbito da quello di cui all'art. 23, comma terzo, L. n. 110 del 1975 di cui al capo B).
2. Col secondo motivo di ricorso, AS si duole dell'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Va osservato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Inoltre, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfa- vorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat- tesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Tanto premesso, la Corte di appello ha condiviso la negativa valutazione del giu- dice di primo grado, che non aveva concesso le circostanze attenuanti di cui all'art.62 bis cod. pen. in ragione dell'assoluta gravità delle plurime condotte contestate, delle specifiche modalità e circostanze del fatto, della funzionalità dell'arma e del precedente penale specifico di AS. A fronte dell'articolata argomentazione della Corte territoriale, il ricorrente si limita a dedurre, in termini estremamente generici, il mancato esame della posizione pro- cessuale del ricorrente, per cui la sentenza appare immune dai vizi sollevati dalla difesa.
3. In conseguenza dell'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata nei limiti e per le ragioni evidenziate, dalla pena complessiva inflitta a AS, va eli- minata la pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro trecento di multa, stabilita per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 10 e 14 L. n. 497 del 1974 di cui al capo A) (calcolo che tiene conto della riduzione per il rito abbreviato). Il ricorso va rigettato nel resto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), perché assorbito nel reato di cui al capo B), ed elimina la relativa pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro trecento di multa. Rigetta il ricorso nel re