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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8558 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 17368/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN Cattaneo Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il 07/05/2025 da:
(C.F. ) nato a [...] ( MI) il 20 settembre 1964, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Quadri presso il cui studio – sito in Cassano d'Adda
(MI), via Montegrappa, n. 14 – è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il 26 maggio1970, Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Melissa Gammeri presso il cui studio – sito in Milano, via Via delle Forze Armate n. 13 – è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
Atti trasmessi al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 26/05/2025;
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 29/10/2025, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 07/05/2025, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano – a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1219/2020 emessa dal
Tribunale di Milano in data 29 gennaio 2020 e pubblicata in data 11/02/2020 – di revocare il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente (nato il [...]) e di rideterminare il contributo al Per_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente economicamente Persona_2 in € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la Corte
d'Appello di Milano.
Con memoria difensiva depositata in data 30/07/2025 si costituiva in giudizio CP_1
contestando quanto ex adverso esposto e chiedendo il rigetto delle domande del
[...] ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 18 settembre 2025, tenutasi avanti al GOT delegato, le parti raggiungevano un accordo a definizione del presente giudizio e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte ivi indicate e di seguito riportate:
“Con decorrenza dal mese di ottobre 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , € 350 mensili, e direttamente al figlio , fino al Persona_2 Per_1 completamento del dottorato di ricerca da parte di quest'ultimo, l'importo di € 300,00 mensili.
Entrambi i contributi di mantenimento saranno versati entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e saranno rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 10 giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti Per_ modalità per quanto riguarda la figlia :
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo pagina 2 di 4 anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Per quanto riguarda il figlio , il contributo del padre riguarderà solo le spese mediche. Per_1
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.”
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse pagina 3 di 4 delle parti e dei figli, nonché adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
Si ritiene, infine, che le spese di lite debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1219/2020 emessa dal
Tribunale di Milano in data 29 gennaio 2020 e pubblicata in data 11/02/2020, così decide:
1) PROVVEDE in conformità all'accordo raggiunto alla udienza del 18 settembre 2025 come riportato in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 29/10/2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa AN Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN Cattaneo Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
nel procedimento iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, promosso con ricorso depositato il 07/05/2025 da:
(C.F. ) nato a [...] ( MI) il 20 settembre 1964, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Quadri presso il cui studio – sito in Cassano d'Adda
(MI), via Montegrappa, n. 14 – è elettivamente domiciliato,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il 26 maggio1970, Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Melissa Gammeri presso il cui studio – sito in Milano, via Via delle Forze Armate n. 13 – è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
Atti trasmessi al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 26/05/2025;
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in data 29/10/2025, letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c. depositato in data 07/05/2025, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Milano – a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1219/2020 emessa dal
Tribunale di Milano in data 29 gennaio 2020 e pubblicata in data 11/02/2020 – di revocare il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente (nato il [...]) e di rideterminare il contributo al Per_1 mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente economicamente Persona_2 in € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso la Corte
d'Appello di Milano.
Con memoria difensiva depositata in data 30/07/2025 si costituiva in giudizio CP_1
contestando quanto ex adverso esposto e chiedendo il rigetto delle domande del
[...] ricorrente.
All'udienza di prima comparizione del 18 settembre 2025, tenutasi avanti al GOT delegato, le parti raggiungevano un accordo a definizione del presente giudizio e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte ivi indicate e di seguito riportate:
“Con decorrenza dal mese di ottobre 2025 il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , € 350 mensili, e direttamente al figlio , fino al Persona_2 Per_1 completamento del dottorato di ricerca da parte di quest'ultimo, l'importo di € 300,00 mensili.
Entrambi i contributi di mantenimento saranno versati entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e saranno rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT.
Ciascun genitore concorrerà al pagamento del 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano del 10 giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti Per_ modalità per quanto riguarda la figlia :
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo pagina 2 di 4 anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Per quanto riguarda il figlio , il contributo del padre riguarderà solo le spese mediche. Per_1
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.”
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse pagina 3 di 4 delle parti e dei figli, nonché adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse.
Si ritiene, infine, che le spese di lite debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1219/2020 emessa dal
Tribunale di Milano in data 29 gennaio 2020 e pubblicata in data 11/02/2020, così decide:
1) PROVVEDE in conformità all'accordo raggiunto alla udienza del 18 settembre 2025 come riportato in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione;
4) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 29/10/2025.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa AN Cattaneo
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