Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 18/06/2025, n. 11978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11978 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02746/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2746 del 2022, proposto da:
GA AN ZZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio.
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto, prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000028. 07-01-2022, non comunicato alla ricorrente e comunicato a mezzo pec agli infrascritti legali in data 07.01.2022 prot. n. 307, relativamente alle classi “A-01, A-17, A-09”, reso in sede di riedizione provvedimentale in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 6504/2020 (RG 7500/2019), pubblicata il 12.06.2020 e notificata a mezzo pec il 17.06.2020 e della sentenza di ottemperanza Tar Lazio n. 5531/2021 (R.G. 2291/2021), con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento n. 28/2022, con cui il Ministero dell’Istruzione ha comunicato il rigetto dell’istanza di riconoscimento del certificato di professionale, c.d. Adeverinta, in “Arti Visive e Discipline dello Spettacolo” indirizzo “Decorazione”, conseguito in Romania in esito al percorso di abilitazione “Programului de studii psihopedagocice, Nivel I e Nivel II” per le classi di concorso “A-01, A-17, A-09”.
Espone, in particolare, che un primo provvedimento di diniego è stato annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo n. 6504/2020, essendo l’amministrazione procedente chiamata “ alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno ”.
L’esponente, a seguito della pronuncia di ottemperanza n. 5531/2021, prospetta quindi l’illegittimità della determinazione avversata per violazione dell’art. 49 T.F.U.E., difetto di motivazione e violazione del giudicato.
2. Resiste con memoria di stile il Ministero dell’Istruzione.
3. All’udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
4. Il ricorso è fondato in conformità a precedenti del Tribunale Amministrativo, sussistendo pertanto i presupposti per una definizione della controversia in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., mediante un richiamo ai principi ermeneutici in essi contenuti (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV bis, 22 dicembre 2023, n. 19587).
In particolare, è suscettibile di favorevole apprezzamento, con rilievo assorbente, la censura inerente al vizio di difetto di motivazione in ordine alla comparazione del percorso di formazione.
Invero, il provvedimento impugnato è sotto tale profilo in contrasto con la disciplina europea come ricostruita dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21, 22/2022, che proprio con riferimento ai titoli di formazione conseguiti in Romania ha statuito che:
- l’Adeverinta rilasciato dal Ministero rumeno “ è riconducibile alla ‘attestazione di qualifica’ ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/Ce, perché rilasciata all’esito del percorso formativo previsto nel Paese d’origine per l’accesso alla professione, al quale l’appellato è stato ammesso a seguito del formale riconoscimento di equivalenza della laurea italiana a quella rumena da parte del CNRED ”;
- « Il Ministero… deve dunque esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Romania, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”. Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE ».
Sulla base di quanto appena esposto, l’Adunanza Plenaria ha affermato il principio di diritto secondo cui “ spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE ”.
In conformità agli esposti principi l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare la sopra descritta valutazione comparativa, motivando in modo adeguato.
Tale valutazione comparativa è stata invece omessa, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per difetto motivazione, con conseguente annullamento, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
5. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO