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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.197/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 197/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 05/06/2024
DA
P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione signor
[...]
proc. dom. avv. MICULAN MAURIZIO per mandato allegato CP_1
all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
1 P.I.: ), in persona del Presidente del Controparte_2 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante proc. CP_3
dom. avv. SANTINI FRANCESCO per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nel primo grado di giudizio
- APPELLATA -
OGGETTO: Concorrenza sleale. Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Udine n. 545/2024, emessa in data 29/04/2024 e pubblicata
in data 03/05/2024 notificata a mezzo pec in data 06/05/2024.
Causa iscritta a ruolo il 10/06/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 05/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 545/2024,
emessa in data 29.04.2024 e pubblicata in data 03.05.2024 (n. 2271/2022
R.G.), notificata a mezzo pec in data 06.05.2024 e per i motivi di cui in atti,
accertare e dichiarare che le condotte tenute da descritte Controparte_2
nella narrativa dell'atto di citazione in appello costituiscono atti di concorrenza sleale e per l'effetto condannare al risarcimento Controparte_2
del danno patito da pari ad euro 496.372,18, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa anche maggiore somma
2 che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nel merito, in via subordinata: in riforma della sentenza del Tribunale di
Udine n. 545/2024, emessa in data 29.04.2024 e pubblicata in data
03.05.2024 (n. 2271/2022 R.G.), notificata a mezzo pec in data 06.05.2024 e per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare che le condotte tenute da descritte nella narrativa dell'atto di citazione in appello Controparte_2
costituiscono atti illeciti ai sensi dell'art. 2043 c.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno patito da Controparte_2 Parte_1
pari ad euro 496.372,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa anche maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso: spese di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
a) acquisire il fascicolo dell'indagine penale sub R.G.N.R. 2017/3069
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;
b) ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di data 20.01.2023 e riprodotti nell'atto di citazione in appello (pag. 21):
3 1. “Vero che a seguito del sequestro della linea di stiratura relativa alla commessa ordinata da su indicazione della società Riva – Acier – CP_4
macchinario destinato allo stabilimento francese di – CP_5
sequestro avvenuto in data 18 maggio 2018, ha dovuto Parte_1
riorganizzare la produzione di lavoro sulla suddetta linea di striatura?”;
2. “Vero che il sequestro della linea di stiratura relativa alla commessa ordinata da su indicazione di Riva – Acier e destinata in Francia ha CP_4
causato un ritardo nella consegna della linea di stiratura stessa?”;
3. “Vero che al fine di limitare il ritardo conseguente al sequestro della linea di stiratura relativa alla commessa ordinata da su indicazione di Riva CP_4
– Acier e destinata in Francia ha dovuto adibire un Parte_1
numero maggiore di dipendenti alle attività di consegna, montaggio e supervisione, nonché assistenza tecnica di Riva – Acier, sostenendo maggiori costi?”;
4. “Vero che al fine di limitare il ritardo conseguente al sequestro della linea di stiratura relativa alla commessa ordinata da su indicazione di Riva CP_4
– Acier e destinata in Francia ha dovuto trasferire Parte_1
temporaneamente in Francia presso lo stabilimento di un CP_6
numero maggiore di lavoratori dipendenti, sostenendo maggiori costi di trasferta?”;
4 5. “Vero che al fine di limitare il ritardo conseguente al sequestro della linea di stiratura relativa alla commessa ordinata da su indicazione di Riva CP_4
– Acier e destinata in Francia ha dovuto sostenere costi Parte_1
per il ri-acquisto del materiale necessario alla costruzione dei telai che dovevano essere ancora ultimati?”;
6. “Vero che i costi per il maggior impiego di lavoratori dipendenti, i costi maggiori per le trasferte e per il riacquisto dei materiali necessari alla costruzione dei telai per la linea di stiratura sono quelli risultanti dai docc.
da 31 a 43 che si rammostrano al teste?”;
Si indicano a testi: , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
e .
[...] Testimone_5
c) Disporre consulenza tecnica d'ufficio volta, sulla base della documentazione prodotta, all'accertamento e alla determinazione della congruità dei costi sostenuti da in conseguenza del Parte_1
sequestro della linea di stiratura disposto in data 18.05.2018, costi costituenti la domanda risarcitoria in questa sede avanzata.”.
Per l'appellata:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni istanza, eccezione e domanda contraria:
- nel merito: rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
5 - in istruttoria rigettare anche la richiesta di rimessione in istruttoria, c.t.u. o ammissione della prova per testi di tutti i capitoli, irrilevanti ai fini del decidere.
Spese di lite rifuse.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/06/2022 la società
[...]
(d'ora in avanti solo conveniva in giudizio, avanti il Parte_1 Pt_1
Tribunale di Udine, la società (d'ora in avanti solo CP_2 CP_2
assumendo che il 24/05/2017 - società concorrente diretta CP_2
operante nel medesimo settore della realizzazione, montaggio,
assemblaggio, manutenzione e collaudo di impianti industriali e prodotti siderurgici - aveva presentato una denuncia-querela per i reati di cui agli artt. 646 c.p. (appropriazione indebita) e 623 c.p. (rivelazione di segreti scientifici e commerciali), cui era seguita una integrazione di denuncia il
24/06/2017 per i reati di cui agli artt. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico o telematico), 635-bis c.p. (danneggiamento di informazioni,
dati e programmi informatici) e 640-ter c.p. (frode informatica); che, tra i soggetti menzionati nella denuncia, era indicato legale CP_1
rappresentante di che, nel corso delle indagini svolte dalla Procura Pt_1
della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, era stata disposta ed eseguita, nel maggio 2018, una perquisizione locale presso la sede di essa
6 attrice con il sequestro di un macchinario e conseguente blocco operativo della società; che, nel 2019, la posizione del era stata stralciata dal CP_1
fascicolo principale (R.G. 3069/2017), con iscrizione di nuovo fascicolo
(R.G. 3664/2019) e con richiesta di archiviazione da parte del Pubblico
Ministero; che si era opposta all'archiviazione chiedendo di CP_2
estendere le indagini a una ulteriore vicenda rispetto a quella già oggetto del procedimento penale;
che, a seguito di ciò, il GIP presso il Tribunale di
Trieste aveva disposto ulteriori indagini;
che erano seguite altre due richieste di archiviazione del P.M. con altrettante opposizioni proposte dalla querelante;
che le indagini si erano concluse con provvedimento di archiviazione da parte del GIP di data 29/09/2021; che, stante la totale infondatezza della denuncia presentata da sussistevano i CP_2
presupposti per configurare atti di concorrenza sleale sussumibili nella fattispecie prevista dall'art. 2598 n. 3 c.c.; che, in subordine, le condotte della convenuta costituivano atti illeciti ai sensi dell'art. 2043 c.c., con diritto dell'attrice al risarcimento - in ogni caso - di tutti i danni patiti in conseguenza della lunga durata del processo, danni che venivano quantificati in € 496.372,18.
Si costituiva la convenuta eccependo di aver agito secondo diritto nei confronti di un ex dipendente e direttore commerciale di tale ing. CP_2
AJ KO, il quale, prima di uscire da aveva costituito una CP_2
7 società concorrente, la KO Engineering, nella cui compagine vi era quale socio la società e amministratori erano gli stessi di quest'ultima; che i Pt_1
fatti denunciati alla Procura della Repubblica avevano riguardato in particolare due commesse (Riva e ); che, a seguito delle Parte_2
relative indagini, l'ing. AJ era stato rinviato a giudizio e condannato per uno dei reati contestati;
che nessun abuso del processo era stato posto in essere, in quanto la finalità perseguita con le denunce-querele e le opposizioni non era illecita;
che la presentazione di una denuncia penale,
seppur rivelatasi infondata, non poteva costituire fatto illecito rilevante ex art. 2043 c.c., salvo il caso in cui si fosse rivelata calunniosa;
che l'asserito danno patito non era provato.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Udine rigettava la domanda condannando l'attrice alle spese.
Affermava il primo Giudice che una denuncia di reato perseguibile d'ufficio o a querela non comportava responsabilità per fatto illecito, salvo il caso di calunnia;
che, nel caso di specie, non risultava essere stata proposta una denuncia da parte di nei confronti di per calunnia né Pt_1 CP_2
l'attrice aveva allegato, e tantomeno offerto di provare, che le denunce-
querele presentate dalla convenuta nel 2017 contenevano gli elementi -
oggettivo e soggettivo - della calunnia;
che non risultava provato quanto affermato da nei propri atti circa l'uso strumentale e distorto del Pt_1
8 processo penale da parte di che, se nel fascicolo delle indagini ci CP_2
fossero stati elementi chiari e indiscutibili per una immediata archiviazione,
non si spiegava perché il GIP non avesse subito deciso in tal senso;
che le tre richieste di archiviazione presentate dal Pubblico Ministero e il provvedimento conclusivo di archiviazione del GIP erano fondati sulla “non idoneità” degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, o più
precisamente sul mancato raggiungimento di elementi sufficienti per sostenere il concorso di (amministratore di società con CP_1 Pt_1
la quale AJ collaborava) in ordine al reato di cui all'art. 623 c.p.; che non erano decisive, al fine di evidenziare la totale infondatezza della denuncia-querela, le considerazioni svolte dall'attrice in merito al mancato rinvenimento nel corso della perquisizione effettuata presso di Pt_1
materiale prodotto mediante copiatura di progetti e disegni asseritamente trafugati a che non sussistevano quindi i presupposti per CP_2
affermare che le condotte poste in essere dalla convenuta costituissero illecito ex art. 1598 n. 3 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c.; che le voci di danno reclamate dall'attrice risultavano tutte derivanti e conseguenti al sequestro penale disposto dal P.M. per il tempo in cui era rimasto in vigore, come emergeva anche dalle istanze istruttorie formulate da che, anche sotto Pt_1
questo profilo, era difficile sostenere che il danno allegato fosse in nesso di causa con una condotta di abuso del processo o illecita.
9 Avverso la predetta sentenza proponeva appello lamentando: Pt_1
1) che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Udine per escludere la responsabilità per fatto illecito si riferiva ai casi in cui l'attività pubblicistica si sovrapponeva all'iniziativa del querelante/denunciante, interrompendo il nesso causale tra denuncia/querela e danno, mentre nella specie, tale sovrapposizione non si era verificata, perché il P.M. non solo non aveva esercitato l'azione penale, ma aveva formulato per ben tre volte la richiesta di archiviazione, di tal che le indagini erano proseguite solo per effetto delle plurime opposizioni all'archiviazione presentate da che era CP_2
quindi responsabile per fatto illecito a prescindere dalla sussistenza del reato di calunnia. In ogni caso le denunce-querele proposte da CP_2
contenevano tutti gli elementi – oggettivo e soggettivo – della calunnia, in quanto aveva rappresentato al P.M. e al GIP circostanze di fatto CP_2
oggettivamente false, con la coscienza e volontà di arrecare un danno a come risultava provato dagli esiti delle indagini e dall'archiviazione Pt_1
del procedimento penale;
2) che erroneamente il Tribunale di Udine aveva escluso l'illecito di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., senza considerare che: a) il sequestro disposto dal
P.M. e le indagini suppletive disposte dal GIP erano frutto della rappresentazione distorta offerta da con la denuncia-querela di CP_2
data 24/05/2017, della denuncia querela integrativa di data 24/06/2017 e
10 delle memorie integrative allegate dalla convenuta;
b) la richiesta di archiviazione era stata formulata dal P.M. perché l'iscrizione del era CP_1
avvenuta per un fatto per il quale, anche all'esito della consulenza svolta,
non erano stati ravvisati gli elementi materiali del reato di cui all'art. 623
c.p.; c) il mancato rinvenimento di bobine frutto di copiatura significava solo che le stesse non esistevano, non essendo state prospettate soluzioni alternative;
d) per la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. era sufficiente che la condotta risultasse inequivocabilmente idonea a cagionare danno anche solo potenziale;
3) che erroneamente il Tribunale di Udine aveva respinto la domanda ex art. 2043 c.c., in quanto non si era limitata a presentare una denuncia CP_2
nei confronti dell'attrice, ma l'aveva presentata sulla scorta di fatti assolutamente falsi, come appurato dalle indagini;
4) che erroneamente il Tribunale di Udine aveva escluso che il danno allegato fosse in nesso di causa con una condotta di abuso del processo o illecita posta in essere da senza considerare, da un lato, che, nel CP_2
caso concreto, l'antecedente necessario dell'evento dannoso non era costituito dal sequestro, ma dall'istanza di sequestro proposta dalla convenuta, fondata su elementi risultati oggettivamente falsi;
dall'altro, che la domanda di risarcimento danni aveva ad oggetto tre voci distinte, di cui solo una connessa al sequestro penale;
11 5) che alla riforma della sentenza doveva conseguire la liquidazione delle spese di lite di primo e secondo grado a favore dell'attrice appellante.
Si costituiva l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'udienza del 13/11/2024 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che venivano ritualmente depositate dalle parti.
Indi, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 05/02/2025,
scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
Quanto al primo e al terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione riguardando entrambi la domanda ex art. 2043 c.c. proposta in via subordinata - va ribadito che,
come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio (o a querela)
possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi
(oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale
12 ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato- cfr. da ultimo Cass. 13/05/2024 n. 13093).
In ogni caso colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti,
che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (cfr. Cass. 12/06/2020 n. 11271).
Ciò premesso va rilevato, innanzitutto, che, nella specie, l'attrice in primo grado non ha mai nemmeno allegato (oltre che mai chiesto di provare) che sussistessero gli estremi del reato di calunnia.
Invero a pag. 10 dell'atto di citazione così espressamente si legge“….La
convenuta, quindi, ha dato per fatto certo (si ricordano le espressioni
impiegate “l'esponente è a conoscenza della circostanza che disegni con
cartiglio sono stati utilizzati da ” - “senza CP_2 Parte_1
ombra di dubbio”) la copiatura di elementi tecnici nemmeno rinvenuti nel
13 macchinario per cui essa ha richiesto e ottenuto la perquisizione e il
conseguente sequestro, con blocco della produzione della odierna attrice.
A un passo dalla calunnia. Forse oltre…..”.
Ora è ben vero che, ai fini dell'accoglimento della domanda non era necessaria la denunzia per calunnia da parte dell'attrice appellante, in quanto l'accertamento del fatto costituente reato è rimesso al giudice civile in via incidentale, ma l'affermazione sopra riportata esclude che in primo grado si dovesse condurre una simile indagine, attesa la formula ampiamente dubitativa utilizzata dalla stessa difesa dell'attrice
In secondo luogo, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui la giurisprudenza della Cassazione richiamata dal Tribunale non riguarderebbe il caso di specie perché si riferirebbe ai casi in cui l'attività
pubblicistica si sovrappone all'iniziativa del querelante/denunciante,
interrompendo il nesso causale tra denuncia/querela, mentre, nel caso, che ci occupa il P.M. non avrebbe esercitato l'azione penale.
Sul punto è appena il caso di rilevare che l'adozione del provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio da parte del P.M. costituisce di per sé
esercizio dell'azione penale, non essendo la Pubblica Accusa vincolata dalle richieste del denunciante/querelante, che svolge ovviamente una autonoma e propria valutazione in ordine alle iniziative da assumere.
14 In terzo luogo, va escluso che dagli esiti delle indagini penali e dalla archiviazione sia emerso che la convenuta appellata abbia dedotto circostanze di fatto oggettivamente false, con la coscienza e volontà di arrecare un danno a Pt_1
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Udine, infatti, dalle tre richieste di archiviazione presentate dal P.M. (cfr. docc. 14, 19, 24 attrice) di cui l'ultima recepita dal GIP presso il Tribunale di Trieste (cfr. doc. 27
attrice) emerge che l'archiviazione è stata disposta per il mancato raggiungimento di elementi sufficienti per sostenere il concorso di
[...]
(amministratore di . CP_1 Pt_1
Quanto al secondo motivo premesso che la denuncia non può ovviamente integrare l'illecito di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., è appena il caso di rilevare che, dagli atti processuali penali, non emerge in alcun modo che CP_2
abbia fornito al P.M. ed al GIP una “rappresentazione distorta” al fine di danneggiare la società concorrente.
In questo contesto correttamente il Tribunale di Udine ha evidenziato che
“….le denunce-querele sono state adeguatamente vagliate dall'ufficio del
Pubblico Ministero, il quale, dopo circa un anno dal deposito della prima
denuncia, ha disposto una perquisizione locale e il sequestro di un
macchinario sul presupposto della sussistenza del fumus dei reati di cui agli
artt. 615-ter e 623 c.p. Il provvedimento cautelare non è stato oggetto di
15 riesame e il bene è stato dissequestrato dopo circa un mese, una volta
ultimati gli accertamenti urgenti disposti…”.
I motivi pratici dedotti nel presente atto d'appello dalla difesa di Pt_1
relativamente alla mancata istanza di riesame non sono significativi, in quanto ciò che il Giudice ha inteso sottolineare è che il provvedimento di sequestro non appariva (nemmeno agli indagati) così palesemente infondato come sostenuto dall'attrice.
Va ribadito, inoltre, che la richiesta di archiviazione da parte del P.M. non vale ad integrare la condotta di cui all'art. 1598, n.3, c.c. atteso che nella predetta richiesta così si legge:“…rilevato che non sono stati raggiunti
elementi sufficienti per sostenere il concorso di … nel reato di CP_1
cui all'art. 623 c.p. contestato all' ”. Pt_3
Il P.M. quindi, lungi dall'affermare che le accuse erano “false” come sostiene parte appellante, si è limitato a dare atto che gli elementi raccolti non erano sufficienti a sostenere l'accusa.
Con riguardo poi al mancato rinvenimento in sede di perquisizione effettuata presso della coppia di bobine scomponibili frutto della Pt_1
tecnologia ovvero di altro materiale prodotto mediante copiatura CP_2
di progetti e disegni asseritamente trafugati, va a ribadito che la fattispecie di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 n. 3 c.c. è una norma in bianco e di chiusura della disciplina, diretta a riassumere tutte le ipotesi, diverse da
16 quelle contemplate dai nn. 1 e 2 della predetta norma, che richiede da parte dell'imprenditore concorrente il compimento di atti non conformi alla correttezza professionale, che abbiano assunto una concreta connotazione lesiva degli interessi economici di un diverso imprenditore.
Ora, è evidente che la circostanza sopra rappresentata non può essere da sola sufficiente ad integrare, in assenza di altri elementi che configurino la sussistenza dell'abuso del diritto, la condotta lesiva denunciata dall'attrice.
In questo contesto, va evidenziato che nessuno dei capitoli di prova dedotti dall'attrice e riproposti in sede di appello è idoneo a dimostrare l'an essendo tutti diretti a dimostrare il danno asseritamente patito.
Né, infine, merita censura la sentenza del Tribunale di Udine che, richiamata la giurisprudenza del S.C., ha escluso che la condotta posta in essere dalla convenuta potesse costituire atto di concorrenza sleale, affermando che l'attrice non aveva fornito alcun elemento di prova che avesse CP_2
tratto un vantaggio dalla denuncia, osservando come, in realtà, la società
Riva, a fronte delle offerte formulate da e da per una linea CP_2 Pt_1
di stiratura, abbia deciso di commissionare la fornitura a quest'ultima.
E' vero, infatti, come sostiene la difesa dell'appellante, che il danno può
essere anche potenziale, ma, nella specie, va ribadito che non ha Pt_1
dimostrato che la condotta perpetrata dall'appellata fosse
17 inequivocabilmente diretta esclusivamente a cagionare un danno alla concorrente anche solo potenziale.
Il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti.
Per le svolte considerazioni, l'impugnata sentenza va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi delle cause ricomprese nello scaglione tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria che viene liquidata nei valori minimi essendosi risolta in una sola udienza.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 545/24
del Tribunale di Udine;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata, in complessivi € 17.179,00 per
18 compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 197/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 05/06/2024
DA
P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione signor
[...]
proc. dom. avv. MICULAN MAURIZIO per mandato allegato CP_1
all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
1 P.I.: ), in persona del Presidente del Controparte_2 P.IVA_2
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante proc. CP_3
dom. avv. SANTINI FRANCESCO per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente nel primo grado di giudizio
- APPELLATA -
OGGETTO: Concorrenza sleale. Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Udine n. 545/2024, emessa in data 29/04/2024 e pubblicata
in data 03/05/2024 notificata a mezzo pec in data 06/05/2024.
Causa iscritta a ruolo il 10/06/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 05/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 545/2024,
emessa in data 29.04.2024 e pubblicata in data 03.05.2024 (n. 2271/2022
R.G.), notificata a mezzo pec in data 06.05.2024 e per i motivi di cui in atti,
accertare e dichiarare che le condotte tenute da descritte Controparte_2
nella narrativa dell'atto di citazione in appello costituiscono atti di concorrenza sleale e per l'effetto condannare al risarcimento Controparte_2
del danno patito da pari ad euro 496.372,18, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa anche maggiore somma
2 che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nel merito, in via subordinata: in riforma della sentenza del Tribunale di
Udine n. 545/2024, emessa in data 29.04.2024 e pubblicata in data
03.05.2024 (n. 2271/2022 R.G.), notificata a mezzo pec in data 06.05.2024 e per i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare che le condotte tenute da descritte nella narrativa dell'atto di citazione in appello Controparte_2
costituiscono atti illeciti ai sensi dell'art. 2043 c.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno patito da Controparte_2 Parte_1
pari ad euro 496.372,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa anche maggiore somma che dovesse essere accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso: spese di lite integralmente rifuse per entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
a) acquisire il fascicolo dell'indagine penale sub R.G.N.R. 2017/3069
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;
b) ammettere prova per testi sui seguenti capitoli, formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di data 20.01.2023 e riprodotti nell'atto di citazione in appello (pag. 21):
3 1. “Vero che a seguito del sequestro della linea di stiratura relativa alla commessa ordinata da su indicazione della società Riva – Acier – CP_4
macchinario destinato allo stabilimento francese di – CP_5
sequestro avvenuto in data 18 maggio 2018, ha dovuto Parte_1
riorganizzare la produzione di lavoro sulla suddetta linea di striatura?”;
2. “Vero che il sequestro della linea di stiratura relativa alla commessa ordinata da su indicazione di Riva – Acier e destinata in Francia ha CP_4
causato un ritardo nella consegna della linea di stiratura stessa?”;
3. “Vero che al fine di limitare il ritardo conseguente al sequestro della linea di stiratura relativa alla commessa ordinata da su indicazione di Riva CP_4
– Acier e destinata in Francia ha dovuto adibire un Parte_1
numero maggiore di dipendenti alle attività di consegna, montaggio e supervisione, nonché assistenza tecnica di Riva – Acier, sostenendo maggiori costi?”;
4. “Vero che al fine di limitare il ritardo conseguente al sequestro della linea di stiratura relativa alla commessa ordinata da su indicazione di Riva CP_4
– Acier e destinata in Francia ha dovuto trasferire Parte_1
temporaneamente in Francia presso lo stabilimento di un CP_6
numero maggiore di lavoratori dipendenti, sostenendo maggiori costi di trasferta?”;
4 5. “Vero che al fine di limitare il ritardo conseguente al sequestro della linea di stiratura relativa alla commessa ordinata da su indicazione di Riva CP_4
– Acier e destinata in Francia ha dovuto sostenere costi Parte_1
per il ri-acquisto del materiale necessario alla costruzione dei telai che dovevano essere ancora ultimati?”;
6. “Vero che i costi per il maggior impiego di lavoratori dipendenti, i costi maggiori per le trasferte e per il riacquisto dei materiali necessari alla costruzione dei telai per la linea di stiratura sono quelli risultanti dai docc.
da 31 a 43 che si rammostrano al teste?”;
Si indicano a testi: , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
e .
[...] Testimone_5
c) Disporre consulenza tecnica d'ufficio volta, sulla base della documentazione prodotta, all'accertamento e alla determinazione della congruità dei costi sostenuti da in conseguenza del Parte_1
sequestro della linea di stiratura disposto in data 18.05.2018, costi costituenti la domanda risarcitoria in questa sede avanzata.”.
Per l'appellata:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello, rigettata ogni istanza, eccezione e domanda contraria:
- nel merito: rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
5 - in istruttoria rigettare anche la richiesta di rimessione in istruttoria, c.t.u. o ammissione della prova per testi di tutti i capitoli, irrilevanti ai fini del decidere.
Spese di lite rifuse.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/06/2022 la società
[...]
(d'ora in avanti solo conveniva in giudizio, avanti il Parte_1 Pt_1
Tribunale di Udine, la società (d'ora in avanti solo CP_2 CP_2
assumendo che il 24/05/2017 - società concorrente diretta CP_2
operante nel medesimo settore della realizzazione, montaggio,
assemblaggio, manutenzione e collaudo di impianti industriali e prodotti siderurgici - aveva presentato una denuncia-querela per i reati di cui agli artt. 646 c.p. (appropriazione indebita) e 623 c.p. (rivelazione di segreti scientifici e commerciali), cui era seguita una integrazione di denuncia il
24/06/2017 per i reati di cui agli artt. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico o telematico), 635-bis c.p. (danneggiamento di informazioni,
dati e programmi informatici) e 640-ter c.p. (frode informatica); che, tra i soggetti menzionati nella denuncia, era indicato legale CP_1
rappresentante di che, nel corso delle indagini svolte dalla Procura Pt_1
della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, era stata disposta ed eseguita, nel maggio 2018, una perquisizione locale presso la sede di essa
6 attrice con il sequestro di un macchinario e conseguente blocco operativo della società; che, nel 2019, la posizione del era stata stralciata dal CP_1
fascicolo principale (R.G. 3069/2017), con iscrizione di nuovo fascicolo
(R.G. 3664/2019) e con richiesta di archiviazione da parte del Pubblico
Ministero; che si era opposta all'archiviazione chiedendo di CP_2
estendere le indagini a una ulteriore vicenda rispetto a quella già oggetto del procedimento penale;
che, a seguito di ciò, il GIP presso il Tribunale di
Trieste aveva disposto ulteriori indagini;
che erano seguite altre due richieste di archiviazione del P.M. con altrettante opposizioni proposte dalla querelante;
che le indagini si erano concluse con provvedimento di archiviazione da parte del GIP di data 29/09/2021; che, stante la totale infondatezza della denuncia presentata da sussistevano i CP_2
presupposti per configurare atti di concorrenza sleale sussumibili nella fattispecie prevista dall'art. 2598 n. 3 c.c.; che, in subordine, le condotte della convenuta costituivano atti illeciti ai sensi dell'art. 2043 c.c., con diritto dell'attrice al risarcimento - in ogni caso - di tutti i danni patiti in conseguenza della lunga durata del processo, danni che venivano quantificati in € 496.372,18.
Si costituiva la convenuta eccependo di aver agito secondo diritto nei confronti di un ex dipendente e direttore commerciale di tale ing. CP_2
AJ KO, il quale, prima di uscire da aveva costituito una CP_2
7 società concorrente, la KO Engineering, nella cui compagine vi era quale socio la società e amministratori erano gli stessi di quest'ultima; che i Pt_1
fatti denunciati alla Procura della Repubblica avevano riguardato in particolare due commesse (Riva e ); che, a seguito delle Parte_2
relative indagini, l'ing. AJ era stato rinviato a giudizio e condannato per uno dei reati contestati;
che nessun abuso del processo era stato posto in essere, in quanto la finalità perseguita con le denunce-querele e le opposizioni non era illecita;
che la presentazione di una denuncia penale,
seppur rivelatasi infondata, non poteva costituire fatto illecito rilevante ex art. 2043 c.c., salvo il caso in cui si fosse rivelata calunniosa;
che l'asserito danno patito non era provato.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Udine rigettava la domanda condannando l'attrice alle spese.
Affermava il primo Giudice che una denuncia di reato perseguibile d'ufficio o a querela non comportava responsabilità per fatto illecito, salvo il caso di calunnia;
che, nel caso di specie, non risultava essere stata proposta una denuncia da parte di nei confronti di per calunnia né Pt_1 CP_2
l'attrice aveva allegato, e tantomeno offerto di provare, che le denunce-
querele presentate dalla convenuta nel 2017 contenevano gli elementi -
oggettivo e soggettivo - della calunnia;
che non risultava provato quanto affermato da nei propri atti circa l'uso strumentale e distorto del Pt_1
8 processo penale da parte di che, se nel fascicolo delle indagini ci CP_2
fossero stati elementi chiari e indiscutibili per una immediata archiviazione,
non si spiegava perché il GIP non avesse subito deciso in tal senso;
che le tre richieste di archiviazione presentate dal Pubblico Ministero e il provvedimento conclusivo di archiviazione del GIP erano fondati sulla “non idoneità” degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, o più
precisamente sul mancato raggiungimento di elementi sufficienti per sostenere il concorso di (amministratore di società con CP_1 Pt_1
la quale AJ collaborava) in ordine al reato di cui all'art. 623 c.p.; che non erano decisive, al fine di evidenziare la totale infondatezza della denuncia-querela, le considerazioni svolte dall'attrice in merito al mancato rinvenimento nel corso della perquisizione effettuata presso di Pt_1
materiale prodotto mediante copiatura di progetti e disegni asseritamente trafugati a che non sussistevano quindi i presupposti per CP_2
affermare che le condotte poste in essere dalla convenuta costituissero illecito ex art. 1598 n. 3 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c.; che le voci di danno reclamate dall'attrice risultavano tutte derivanti e conseguenti al sequestro penale disposto dal P.M. per il tempo in cui era rimasto in vigore, come emergeva anche dalle istanze istruttorie formulate da che, anche sotto Pt_1
questo profilo, era difficile sostenere che il danno allegato fosse in nesso di causa con una condotta di abuso del processo o illecita.
9 Avverso la predetta sentenza proponeva appello lamentando: Pt_1
1) che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale di Udine per escludere la responsabilità per fatto illecito si riferiva ai casi in cui l'attività pubblicistica si sovrapponeva all'iniziativa del querelante/denunciante, interrompendo il nesso causale tra denuncia/querela e danno, mentre nella specie, tale sovrapposizione non si era verificata, perché il P.M. non solo non aveva esercitato l'azione penale, ma aveva formulato per ben tre volte la richiesta di archiviazione, di tal che le indagini erano proseguite solo per effetto delle plurime opposizioni all'archiviazione presentate da che era CP_2
quindi responsabile per fatto illecito a prescindere dalla sussistenza del reato di calunnia. In ogni caso le denunce-querele proposte da CP_2
contenevano tutti gli elementi – oggettivo e soggettivo – della calunnia, in quanto aveva rappresentato al P.M. e al GIP circostanze di fatto CP_2
oggettivamente false, con la coscienza e volontà di arrecare un danno a come risultava provato dagli esiti delle indagini e dall'archiviazione Pt_1
del procedimento penale;
2) che erroneamente il Tribunale di Udine aveva escluso l'illecito di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., senza considerare che: a) il sequestro disposto dal
P.M. e le indagini suppletive disposte dal GIP erano frutto della rappresentazione distorta offerta da con la denuncia-querela di CP_2
data 24/05/2017, della denuncia querela integrativa di data 24/06/2017 e
10 delle memorie integrative allegate dalla convenuta;
b) la richiesta di archiviazione era stata formulata dal P.M. perché l'iscrizione del era CP_1
avvenuta per un fatto per il quale, anche all'esito della consulenza svolta,
non erano stati ravvisati gli elementi materiali del reato di cui all'art. 623
c.p.; c) il mancato rinvenimento di bobine frutto di copiatura significava solo che le stesse non esistevano, non essendo state prospettate soluzioni alternative;
d) per la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. era sufficiente che la condotta risultasse inequivocabilmente idonea a cagionare danno anche solo potenziale;
3) che erroneamente il Tribunale di Udine aveva respinto la domanda ex art. 2043 c.c., in quanto non si era limitata a presentare una denuncia CP_2
nei confronti dell'attrice, ma l'aveva presentata sulla scorta di fatti assolutamente falsi, come appurato dalle indagini;
4) che erroneamente il Tribunale di Udine aveva escluso che il danno allegato fosse in nesso di causa con una condotta di abuso del processo o illecita posta in essere da senza considerare, da un lato, che, nel CP_2
caso concreto, l'antecedente necessario dell'evento dannoso non era costituito dal sequestro, ma dall'istanza di sequestro proposta dalla convenuta, fondata su elementi risultati oggettivamente falsi;
dall'altro, che la domanda di risarcimento danni aveva ad oggetto tre voci distinte, di cui solo una connessa al sequestro penale;
11 5) che alla riforma della sentenza doveva conseguire la liquidazione delle spese di lite di primo e secondo grado a favore dell'attrice appellante.
Si costituiva l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'udienza del 13/11/2024 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che venivano ritualmente depositate dalle parti.
Indi, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 05/02/2025,
scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
Quanto al primo e al terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione riguardando entrambi la domanda ex art. 2043 c.c. proposta in via subordinata - va ribadito che,
come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio (o a querela)
possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi
(oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale
12 ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato- cfr. da ultimo Cass. 13/05/2024 n. 13093).
In ogni caso colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti,
che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (cfr. Cass. 12/06/2020 n. 11271).
Ciò premesso va rilevato, innanzitutto, che, nella specie, l'attrice in primo grado non ha mai nemmeno allegato (oltre che mai chiesto di provare) che sussistessero gli estremi del reato di calunnia.
Invero a pag. 10 dell'atto di citazione così espressamente si legge“….La
convenuta, quindi, ha dato per fatto certo (si ricordano le espressioni
impiegate “l'esponente è a conoscenza della circostanza che disegni con
cartiglio sono stati utilizzati da ” - “senza CP_2 Parte_1
ombra di dubbio”) la copiatura di elementi tecnici nemmeno rinvenuti nel
13 macchinario per cui essa ha richiesto e ottenuto la perquisizione e il
conseguente sequestro, con blocco della produzione della odierna attrice.
A un passo dalla calunnia. Forse oltre…..”.
Ora è ben vero che, ai fini dell'accoglimento della domanda non era necessaria la denunzia per calunnia da parte dell'attrice appellante, in quanto l'accertamento del fatto costituente reato è rimesso al giudice civile in via incidentale, ma l'affermazione sopra riportata esclude che in primo grado si dovesse condurre una simile indagine, attesa la formula ampiamente dubitativa utilizzata dalla stessa difesa dell'attrice
In secondo luogo, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui la giurisprudenza della Cassazione richiamata dal Tribunale non riguarderebbe il caso di specie perché si riferirebbe ai casi in cui l'attività
pubblicistica si sovrappone all'iniziativa del querelante/denunciante,
interrompendo il nesso causale tra denuncia/querela, mentre, nel caso, che ci occupa il P.M. non avrebbe esercitato l'azione penale.
Sul punto è appena il caso di rilevare che l'adozione del provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio da parte del P.M. costituisce di per sé
esercizio dell'azione penale, non essendo la Pubblica Accusa vincolata dalle richieste del denunciante/querelante, che svolge ovviamente una autonoma e propria valutazione in ordine alle iniziative da assumere.
14 In terzo luogo, va escluso che dagli esiti delle indagini penali e dalla archiviazione sia emerso che la convenuta appellata abbia dedotto circostanze di fatto oggettivamente false, con la coscienza e volontà di arrecare un danno a Pt_1
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Udine, infatti, dalle tre richieste di archiviazione presentate dal P.M. (cfr. docc. 14, 19, 24 attrice) di cui l'ultima recepita dal GIP presso il Tribunale di Trieste (cfr. doc. 27
attrice) emerge che l'archiviazione è stata disposta per il mancato raggiungimento di elementi sufficienti per sostenere il concorso di
[...]
(amministratore di . CP_1 Pt_1
Quanto al secondo motivo premesso che la denuncia non può ovviamente integrare l'illecito di cui all'art. 2598, n. 3, c.c., è appena il caso di rilevare che, dagli atti processuali penali, non emerge in alcun modo che CP_2
abbia fornito al P.M. ed al GIP una “rappresentazione distorta” al fine di danneggiare la società concorrente.
In questo contesto correttamente il Tribunale di Udine ha evidenziato che
“….le denunce-querele sono state adeguatamente vagliate dall'ufficio del
Pubblico Ministero, il quale, dopo circa un anno dal deposito della prima
denuncia, ha disposto una perquisizione locale e il sequestro di un
macchinario sul presupposto della sussistenza del fumus dei reati di cui agli
artt. 615-ter e 623 c.p. Il provvedimento cautelare non è stato oggetto di
15 riesame e il bene è stato dissequestrato dopo circa un mese, una volta
ultimati gli accertamenti urgenti disposti…”.
I motivi pratici dedotti nel presente atto d'appello dalla difesa di Pt_1
relativamente alla mancata istanza di riesame non sono significativi, in quanto ciò che il Giudice ha inteso sottolineare è che il provvedimento di sequestro non appariva (nemmeno agli indagati) così palesemente infondato come sostenuto dall'attrice.
Va ribadito, inoltre, che la richiesta di archiviazione da parte del P.M. non vale ad integrare la condotta di cui all'art. 1598, n.3, c.c. atteso che nella predetta richiesta così si legge:“…rilevato che non sono stati raggiunti
elementi sufficienti per sostenere il concorso di … nel reato di CP_1
cui all'art. 623 c.p. contestato all' ”. Pt_3
Il P.M. quindi, lungi dall'affermare che le accuse erano “false” come sostiene parte appellante, si è limitato a dare atto che gli elementi raccolti non erano sufficienti a sostenere l'accusa.
Con riguardo poi al mancato rinvenimento in sede di perquisizione effettuata presso della coppia di bobine scomponibili frutto della Pt_1
tecnologia ovvero di altro materiale prodotto mediante copiatura CP_2
di progetti e disegni asseritamente trafugati, va a ribadito che la fattispecie di concorrenza sleale prevista dall'art. 2598 n. 3 c.c. è una norma in bianco e di chiusura della disciplina, diretta a riassumere tutte le ipotesi, diverse da
16 quelle contemplate dai nn. 1 e 2 della predetta norma, che richiede da parte dell'imprenditore concorrente il compimento di atti non conformi alla correttezza professionale, che abbiano assunto una concreta connotazione lesiva degli interessi economici di un diverso imprenditore.
Ora, è evidente che la circostanza sopra rappresentata non può essere da sola sufficiente ad integrare, in assenza di altri elementi che configurino la sussistenza dell'abuso del diritto, la condotta lesiva denunciata dall'attrice.
In questo contesto, va evidenziato che nessuno dei capitoli di prova dedotti dall'attrice e riproposti in sede di appello è idoneo a dimostrare l'an essendo tutti diretti a dimostrare il danno asseritamente patito.
Né, infine, merita censura la sentenza del Tribunale di Udine che, richiamata la giurisprudenza del S.C., ha escluso che la condotta posta in essere dalla convenuta potesse costituire atto di concorrenza sleale, affermando che l'attrice non aveva fornito alcun elemento di prova che avesse CP_2
tratto un vantaggio dalla denuncia, osservando come, in realtà, la società
Riva, a fronte delle offerte formulate da e da per una linea CP_2 Pt_1
di stiratura, abbia deciso di commissionare la fornitura a quest'ultima.
E' vero, infatti, come sostiene la difesa dell'appellante, che il danno può
essere anche potenziale, ma, nella specie, va ribadito che non ha Pt_1
dimostrato che la condotta perpetrata dall'appellata fosse
17 inequivocabilmente diretta esclusivamente a cagionare un danno alla concorrente anche solo potenziale.
Il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti.
Per le svolte considerazioni, l'impugnata sentenza va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi delle cause ricomprese nello scaglione tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria che viene liquidata nei valori minimi essendosi risolta in una sola udienza.
Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 545/24
del Tribunale di Udine;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata, in complessivi € 17.179,00 per
18 compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e
CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17,
L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
19