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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del gop Raffaele Mazzuoccolo ha pronun- ziato, la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n.r.g. 5686/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, passata in decisione all'udienza cartolare del 21.3.2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinnanzi all'intestata sezione tra
( ), difeso dall'avv. Biagio Pizzo ( Parte_1 C.F._1 [...]
, presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura in atti, C.F._2
- ATTORE OPPONENTE - e ( ), difesa dall'avv. Ni- Controparte_1 P.IVA_1 cola Manniello ( ), presso il quale ha eletto domicilio in virtù di C.F._3 procura in atti,
- CONVENUTA OPPOSTA - Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Con atto di citazione notificato in data 25.6.2021 il sig. ha opposto Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1468/2021 di questo tribunale, depositato in data 5.5.2021 e notificatogli in data 20.5.2021 per il pagamento della somma di € 11.712 oltre acces- sori in favore della da quest'ultima reclamata, come da contratto Controparte_1 del 18.12.2018, a titolo di compenso professionale per l'attività di consulenza e di as- sistenza in materia di finanza agevolata prestata in favore di esso ingiunto, il quale aveva ottenuto l'erogazione collegata al bando denominato “resto al sud” (di cui al d.l. n. 91/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123/2017). L'opponente allega quanto segue: che nel mese di novembre del 2018 ha affidato a un incarico di consulenza per ottenere le agevolazioni previste Controparte_1 dal bando denominato “Resto al Sud”, il quale prevedeva un finanziamento di importo complessivo pari a € 100.000; che dopo aver autonomamente inviato la documenta- zione ad IT (Agenzia preposta alla concessione del finanziamento) esso oppo- nente è stato seguito da un collaboratore della il quale, in data Controparte_1 18.12.2018, gli ha fatto sottoscrivere un modulo denominato “incarico di consulenza” al fine di regolare il rapporto e con il versamento della somma di € 500 in contanti, se- guìto da ulteriore versamento di € 500; che tale modulo è però nullo in quanto lacuno- so ed in quanto la società opposta non ha invitato il contraente-consumatore a sotto- scrivere un regolare contratto di prestazione d'opera così come previsto dall'art. 2239 c.c. onde poter liberamente sottoscrivere le clausole vessatorie;
che si sono registrate difficoltà (anche per l'apertura di un conto corrente) e che inoltre il totale disinteresse dell'opposta nell'esecuzione dell'incarico affidatole l'ha poi indotto a rivolgersi (in data 27.8.2020 e con ulteriore esborso di € 500) ad altro consulente ( Persona_1
), esterno alla società opposta, al fine di completare la procedura ed ottenere
[...] l'erogazione del finanziamento. Pertanto l'opponente ha rassegnato le seguenti conclu-
1 sioni: in via preliminare dichiarare la nullità dell'incarico di consulenza sottoscritto in data 18/12/2018 e nel merito riconoscere la sola validità dell'attività effettuata dal consulente con l'incarico conferito in data 27 Agosto 2020, es- Persona_2 senziale per il caricamento di tutta la documentazione sulla piattaforma di soc. Invita- lia grazie al quale è andata a buon fine l'erogazione della somma prevista dal bando
“Resto al Sud”.
[... Con comparsa depositata in data 09.06.2022, si è costituita in giudizio la società
la quale ha eccepito: che l'opponente non riveste la qualifica di Controparte_2 consumatore;
che i rilievi di nullità del contratto e di vessatorietà delle sue clausole sono generici ed infondati;
che il contratto di incarico (modulo) sottoscritto dallo op- ponente è valido e contiene analitica descrizione dell'attività di consulenza prestata nonché delle obbligazioni ricadenti in capo al committente;
che non era obbligo di essa opposta aprire un conto corrente per il committente;
che le sue prestazioni hanno con- sentito all'opponente di conseguire l'erogazione del prestito, la quale non può invece ascriversi alla sola attività del secondo consulente;
che l'opponente nemmeno ha mai chiesto la risoluzione del contratto ma, senza porre fine al rapporto con essa opposta, ha deciso di rivolgersi ad altro consulente, il quale si è dunque aggiunto (ma non sosti- tuito) ad essa Pertanto ha formulato le seguenti conclusioni: con- Controparte_1 cedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, rigettare l'opposizione, condannando l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria”. Denegata la provvisoria esecuzione, depositate le memorie istruttorie ed espletata la prova per testi, la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusioni, assegnata all'odierno estensore, succeduto al precedente G.U., e quindi assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 3. L'opposizione si rivela infondata. In generale va ricordato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per una- nime giurisprudenza, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo al preteso creditore (opposto) la prova piena del credito azionato (an e quantum), con la conseguenza che la mancata dimostrazione dei suoi presupposti costitutivi determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del de- creto ingiuntivo. Il giudice dell'opposizione è a sua volta essenzialmente chiamato ad accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, allorquando la domanda risulti fondata, deve accoglierla indipendentemente dalla re- golarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cass. n. 14486/2019). La pronuncia del decreto, in sostanza, inverte solo l'onere di instaurare l'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti da- vanti al giudice, e, in particolare, senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. La Supre- ma Corte ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ov- vero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo di- ritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circo- stanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U. n. 13533/2001). In materia contrattuale, dunque, in osser- vanza dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il preteso creditore deve provare la fonte pattizia ed allegare l'inadempimento del debitore, il quale, a sua volta, è poi tenuto a provare i fatti estintivi dell'obbligazione rimasta inadempiuta.
2 4. Nella fattispecie l'opponente ha affidato alla società opposta l'incarico di consu- lenza ed assistenza in materia di finanza agevolata per poi vedersi riconoscere (cfr. de- libera di concessione del 23.7.2020) l'incentivo economico destinato allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, il quale risulta infine erogato alla Basic ADV s.r.l.s., di cui l'opponente è legale rappresentante. In particolare, il contratto tra loro sottoscritto in data 18.12.2018, prevede testual- mente che affida alla soc. Incentivimpresa s.r.l.s. l'incarico di prestare Parte_1 servizi di consulenza ed assistenza in materia di finanza agevolata per:
- ricerca, studio e analisi di opportunità di bandi idonei a finanziare il progetto;
- valutazione delle opportunità di finanziamento e della sussistenza dei requisiti;
- registrazione dell'azienda sul portale dedicato al bando con predisposizione e compilazione dei modelli descrittivi dell'investimento;
- indicazione dei costi ammissibili e ripartizione delle voci di spesa;
- presentazione della domanda mediante piattaforma per invio telematico a seguito dell'ammissione del finanziamento, con: redazione programma di gestione dei lavo- ri, eventuale richiesta anticipo liquidità; assistenza nella rendicontazione;
presentazio- ne SAL e relazione di ultimazione lavori;
richiesta erogazione saldo;
predisposizione della documentazione contabile da conservare.
4.1 Deve anzitutto escludersi che l'opponente rivesta la qualifica di consumatore e che in tale veste abbia quindi contrattato con la società opposta in data 18.12.2018. Peraltro, ricordato pure che nei rapporti commerciali tra professionisti o tra imprese nemmeno opera la presunzione di vessatorietà delle clausole contrattuali, sarebbe stato onere dell'opponente quantomeno individuare le specifiche clausole del contratto del 18.12.2018 che assume affette da vessatorietà o comunque comportanti un effettivo squilibrio tra le parti contraenti;
né l'estensore ravvisa cause di nullità del medesimo contratto, il cui rilievo da parte dell'opponente è anche su questo punto rimasto gene- rico e privo di adeguate e specifiche argomentazioni. Le eccezioni di nullità del contratto del 18.12.2018 e di vessatorietà delle sue clau- sole sono dunque infondate (se non, prim'ancora, perfino inammissibili).
4.2 Non è contestata tra le parti la sottoscrizione in data 18.12.2018 dell'atto di in- carico e nemmeno il pagamento eseguito dall'opponente in favore dell'opposta della quota fissa del compenso (v. art.
9.1 del contratto) pattuita per le attività elencate nel medesimo modulo contrattuale del 18.12.2018. Le parti, piuttosto, dibattono sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto a carico della opposta nonché sul diritto di quest'ultima a ricevere anche la quota di compenso “variabile” pattuita nel medesimo contratto del 18.12.2018. L'art.
9.2 di tale contratto prevede che “a seguito del buon fine del progetto presen- tato ci sarà dovuto un compenso pari alla percentuale sul buon fine calcolata sul tota- le agevolazione ottenuto (finanziamento e contributo) pari all'8%”. Lo stesso articolo precisa che per buon fine del progetto debba intendersi il momento in cui lo stesso viene accettato tramite la delibera di accoglimento da parte degli organi competenti. Nemmeno è contestato che in data 23.7.2020 (v. capo 6 del ricorso monitorio) vi è stato il provvedimento di concessione (COR: 2409310 - CUP: C64H20000280008) e che detto provvedimento (già prodotto in sede monitoria) ha ammesso l'opponente (rectius la sua società) ai benefici previsti dal d.l. n. 91 del 20 giugno 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” che, all'articolo 1, concerne la “Misura a favore dei giovani imprenditori nel mezzogiorno, denominata Resto al Sud”. Dal suo preambolo si evince che tale provvedimento di concessione del 23.7.2020 è stato preceduto dalla comunicazione di esito della valutazione (15.1.2020), dalla tra-
3 smissione della ulteriore documentazione (16.3.2020) nonché dalla concessione (15.7.2020) da parte di Crédit Agricole CARIPARMA del finanziamento bancario di € 65.000, tutti atti e provvedimenti sintomatici dell'avvenuta prestazione (di consulenza ed assistenza) che la opposta si era impegnata a fornire all'opponente fin dal 18.12.2018. In data 27.8.2020, dopo cioè il provvedimento di concessione del 23.7.2020, l'opponente, come lui stesso allega, ha incaricato un secondo consulente, sig.
[...]
, per l'espletamento di ulteriori adempimenti consistiti nell'aver ultimato Persona_3 il caricamento di tutta la documentazione necessaria sulla piattaforma dedicata all'ottenimento del finanziamento. Lo stesso , escusso a teste, ha riferito Per_1 quanto segue: «Posso dire che il sig. si è rivolto a me per completare Pt_1 l'operazione volta ad ottenere il finanziamento, in quanto, se non ricordo male, aveva avuto delle difficoltà (…) In particolare ricordo che il sig. mi riferì di non aver Pt_1 ricevuto più risposta dalla studio incaricato». Non risulta, tuttavia, che l'opponente abbia revocato l'incarico in precedenza affi- dato alla società oggi opposta né risulta averle comunicato la sua intenzione di scio- gliersi dal contratto ed ancor meno risulta che le abbia intimato di adempiere o co- munque contestato inadempienze di sorta. Dai messaggi whatsapp versati in atti si ricava che in data 12.8.2020 ed in data 25.8.2020 l'opponente provò a contattare la società opposta, e per essa la sig.ra
[...]
ricevendone riscontro in data 31.8.2020 (alla ripresa dell'attività lavora- Persona_4 tiva dopo le ferie estive e dunque entro un termine comunque ragionevole) con la co- municazione che la piattaforma era ancora bloccata (v. messaggi whatsapp in atti). Inoltre, ed in maniera ancora più significativa, in data 4.9.2020 (siamo quindi a set- te giorni dopo l'incarico che l'opponente allega di aver conferito allo ), lo Per_1 opponente ribadisce e manifesta il suo interesse a proseguire nell'incarico affidato in data 18.12.2018 alla società oggi opposta, alla quale, e per essa sempre a Persona_5 vetta, trasmette vari documenti (mod. B, mod. C e carta di identità), sempre tramite whatsapp (v. in atti), con i contatti tra loro che con le medesime modalità si ripetono anche in data 6.10.2020 e fino al 9.10.2020, allorchè, raggiunto infine dal proforma di fattura, l'opponente rappresenta soltanto di non avere disponibilità aggiungendovi la lamentela di non essere stato nemmeno preavvisato del suo invio. In data 29.9.2020 era nel frattempo avvenuta la corresponsione della prima tranche (€ 65.000) in favore dell'opponente, poi seguita da una seconda erogazione in data 15. 6.2021 (€ 15.187) rispetto al maggiore avere di € 120.000, importo totale del finan- ziamento concesso (come lo stesso opponente allega in citazione -v. capi U e V-). Tale buon esito, riconosciuto dallo stesso opponente, lascia presumere che la socie- tà opposta ha adempiuto alle proprie obbligazioni e pertanto non resta che riconoscerle il diritto a ricevere il compenso pattuito in contratto, il quale non può subire decurta- zioni nemmeno a fronte del fatto che l'opponente abbia potuto decidere di rivolgersi autonomamente ad un terzo ( ) commissionandogli, per il corrispettivo di ap- Per_1 pena € 500, un adempimento terminale e di natura prettamente materiale (caricamento di documenti sulla piattaforma), non essendovi nemmeno prova di un termine di im- minente scadenza che l'abbia costretto a farlo e che possa giustificare tale sua iniziati- va ed il suo rifiuto di corrispondere alla odierna opposta il compenso nella misura pat- tuita in contratto. 5. L'8% (v. art.
9.2 del contratto) dei predetti € 120.000 (importo totale del finan- ziamento concesso) è pari a € 9.600, che maggiorato dell'iva (22%) è pari a € 11.712, così come liquidati in decreto ingiuntivo, il quale, poiché l'opponente non ha in defini-
4 tiva dimostrato fatti estintivi e/o modificativi di tale suo debito, va pertanto conferma- to e dichiarato esecutivo.
6. Non ricorrono le condizioni per condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 cpc.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'opponente ed in favore della opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1468/2021 proposta da con citazione notificata il 25.6.2021 contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della società opposta che liquida in complessivi € 3.000 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difen- sore avv. Nicola Manniello che ne ha fatto istanza. S. Maria C.V., 9.7.2025
il gop
Raffaele Mazzuoccolo
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