Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 2314
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Sentenza 9 luglio 2025

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza in merito all'opposizione proposta da un soggetto contro il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società di consulenza, avente ad oggetto il pagamento di un compenso professionale per attività di finanza agevolata relativa al bando "Resto al Sud". L'opponente ha dedotto la nullità dell'incarico di consulenza sottoscritto in data 18.12.2018, ritenendolo lacunoso e non conforme all'art. 2239 c.c., e ha lamentato il disinteresse della società opposta nell'esecuzione dell'incarico, che lo aveva indotto a rivolgersi ad altro consulente per completare la procedura e ottenere l'erogazione del finanziamento. La società opposta, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle doglianze, sostenendo che l'opponente non riveste la qualifica di consumatore, che il contratto è valido e analiticamente descrive l'attività prestata, che non era suo obbligo aprire un conto corrente, e che le sue prestazioni hanno consentito all'opponente di conseguire l'erogazione del prestito, non potendo tale esito ascriversi alla sola attività del secondo consulente. Ha altresì contestato la genericità dei rilievi di nullità e vessatorietà, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente per lite temeraria.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e dichiarandolo esecutivo. In punto di diritto, ha ribadito che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta a carico del creditore opposto, il quale deve provare il credito azionato, mentre il debitore opposto deve provare i fatti estintivi dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, il giudice ha escluso che l'opponente rivesta la qualifica di consumatore e ha ritenuto infondate, se non inammissibili, le eccezioni di nullità e vessatorietà del contratto, giudicando generiche le argomentazioni dell'opponente. Ha accertato la sottoscrizione dell'incarico e il pagamento della quota fissa del compenso, nonché il "buon fine" del progetto, inteso come l'accettazione della domanda di finanziamento da parte degli organi competenti, avvenuta in data 23.7.2020. Ha ritenuto che le prestazioni della società opposta abbiano contribuito al buon esito, pur a fronte dell'intervento di un secondo consulente, evidenziando che l'opponente non ha mai revocato l'incarico né contestato inadempienze, e che i contatti successivi dimostrano la volontà di proseguire il rapporto. Pertanto, ha riconosciuto alla società opposta il diritto al compenso pattuito, pari all'8% del finanziamento concesso, maggiorato dell'IVA, quantificato in € 11.712, come da decreto ingiuntivo. Non ha ravvisato le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c. e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 2314
    Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
    Numero : 2314
    Data del deposito : 9 luglio 2025

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