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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 19564/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GHIDOTTI FRANCESCA e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GHIDOTTI FRANCESCA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 01/10/2025, con cui e , Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Tremosine sul Garda in data 26.9.15 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tremosine sul Garda al numero 2 parte II serie A dell'anno 2015), hanno chiesto:
“Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 2.10.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, che dal Per_1 Per_2 mese di ottobre 2025 si trasferirà in Chieri (TO) laddove i minori fisseranno la loro residenza. Pertanto in merito alle decisioni di maggiore importanza (istruzione educazione e salute) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo
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condiviso, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione le parti potranno esercitarla separatamente allorquando e si trovino con l'uno o con l'altro genitore;
Per_1 Per_2
3. Previo accordo con la madre e compatibilmente con lo stato di salute nonché con gli impegni dei minori, il padre ha la facoltà di vedere e tenere con sé i figli potendo fargli visita ed ospitarli presso la propria abitazione ogni qualvolta lo desideri. In ogni caso i ricorrenti stabiliscono sin d'ora che il padre possa trascorrere con i figli weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera successiva salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto riguarda tutte le vacanze scolastiche i genitori si obbligano a concordare di volta in volta la permanenza dei film di presso di loro favorendo in tali occasioni una maggiore frequenza paterna. Inoltre durante il periodo estivo i genitori si accorderanno sulla modalità di frequentazione paterna tenuto conto dei desideri e delle esigenze dei minori;
fermo restando che le parti potranno trascorrere con i figli fino a tre settimane anche non consecutive da concordarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno.
4. I ricorrenti si rilasciano reciproco a senso per passaporto e/o carta d'identità e/o documento equipollente valido per l'espatrio per quello dei figli minori.
5. Le parti di comune intesa concordano che il padre contribuisca al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 corrispondendo alla signora in qualità di genitore convivente con i minori, la somma mensile di euro Parte_2
600 (seicento/00) pari cioè a euro 300 per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato;
somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
6. il sig. contribuirà per la quota 2/3 e la sig.ra contribuirà per la residua quanto di 1/3 alle spese Pt_1 Parte_2 straordinarie inerenti ai figli, come individuate nel Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, siglato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati in data 14 luglio 2016 sub. Prot. 2208/16.
7. L'assegno unico per i minori sarà percepito in via integrale dalla sig.ra con accredito su conto Parte_2 corrente personale di quest'ultima; pertanto il sig. si impegna a sottoscrivere la relativa documentazione Parte_1 necessaria al fine del predetto riconoscimento.
8. In questa sede i coniugi intendono definire le loro pretese economiche nonché le questioni di natura patrimoniale nei termini che seguono:
8a. i coniugi nulla si chiedono a titolo di assegno di mantenimento, dandosi reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti.
8b. la casa coniugale sita in Tremosine sul Garda (BS) Piazza Guglielmo Marconi n. 18 verrà assegnata con tutti gli arredi in uso al sig. quale proprietario dell'immobile; fatta salva la facoltà della moglie di asportare Pt_1 dall'abitazione ogni suo bene ed effetto personale.
8c. i ricorrenti si impegnano a chiudere, entro e non oltre il 31.12.25 il conto corrente a oggi tra loro cointestato, identificato al seguente iban: [...] e acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda – Filiale di Tremosine sul Garda, pattuendo sin d'ora che le somme ivi depositate vengano trasferite su un conto corrente personale e esclusivo del sig. Parte_1
8d. la sig.ra si obbligo a cessare entro e non oltre il 31.12.25 la seguente p.iva: a Parte_2 P.IVA_1 lei intestata e aperta per la gestione dell'attività di locazione turistica breve degli appartamenti di cui all'insegna “casa nel bosco di e ” di proprietà esclusiva del marito;
le parti inoltre concordano che a partire dal 1 Pt_1 Parte_2 gennaio 2026 tale attività di locazione venga gestita in autonomia dal solo sig. Parte_1
8e. in relazione a qualsivoglia ulteriore tipologia di beni (immobili mobili) valori mobiliari e/o crediti, non specificatamente menzionati nel presente atto e di cui i ricorrenti risultano già essere i proprietari esclusivi, le parti si danno reciprocamente atto di conservare la rispettiva piena proprietà poiché da loro singolarmente acquistati prima delle nozze ovvero se in epoca successiva in regime di separazione di beni, come scelto nell'atto di celebrazione delle nozze.
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9. Le parti concordano che le spese legali inerenti alla presente procedura vengano sostenute dal solo sig. Pt_1
10. Con l'esatto adempimento degli obblighi sopra previsti, le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico tra di essi pendente, dichiarando quindi di non aver più nulla a che pretendere e rivendicare l'uno dall'altra per tale causale.
11. Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano sin d'ora ai termini per l'impugnazione.
12. Ordinarsi ai competenti uffici di stato civile di provvedere alle annotazioni e iscrizioni di legge»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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