Articolo 2189 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2188Articolo 2190
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9 ottobre 2010
Art. 2189. Competenze residuali della Direzione generale per il personale militare 1. La Direzione generale per il personale militare provvede, quanto ai volontari in ferma breve, alle residuali competenze che risultassero ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente codice, in ordine all'assegnazione di questi ultimi alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, nonche' al loro impiego.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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