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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 606/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 606/2019 RG, viste le note di tratta- zione depositate telematicamente dall'avv. Antonino Aloisio nell'interesse della dall'avv. Claudio Can- Controparte_1
nas per la Società sulla scorta del decreto Controparte_2
di regolamentazione dell'udienza adottato il 10.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.11.2025 (fissata per di- scussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con provvedimento dell'11.03.2024 poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., C.F._1
via Vittorio Alfieri n.43, presso lo studio dell'avv. Antonino Aloisio che la rappresenta e difende per procura in atti, ATTRICE
Contro
(P. IVA in per- Controparte_3 P.IVA_2
sona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Umberto I n. 396, presso lo studio dell'avv Claudio Cannas, che la rappresenta e di-
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fende per procura in atti, CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. n.18/2019
(procedimento monitorio n.76/2019 R.G.) emesso da questo Tribu- nale il 16.01.2019 - prestazione d'opera intellettuale.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 14.02.2019, la proponeva opposizione avverso il de- Controparte_1
creto monitorio n.18/2019 del 16.01.2019, con cui le veniva ingiun- to il pagamento in favore della Controparte_3
della somma di €.8.735,00 oltre interessi e spese legali. In
[...]
particolare, l'opponente precisava che si sarebbe trattato del pa- gamento a saldo delle prestazioni professionali espletate dall'opposta per l'anno 2016 e per i primi tre trimestri del 2017, re- lative ad un incarico professionale - conferito in data 28.10.2011 e revocato in data 21.06.2017 - inerente le attività di: tenuta della contabilità, consulenza societaria, consulenza finanziaria e predi- sposizione di bilancio d'esercizio che la Parte_2
aveva svolto in favore della
[...] Controparte_1
L'opponente contestava la debenza della somma ingiunta e
[...]
contenuta nella fattura n.2 del 02.02.2018, asserendo di aver versa- to in favore della società opposta l'integrale somma richiesta (in quanto inclusa nella già corrisposta somma di €.35.116,00); conte- stava l'inesatto adempimento della e Controparte_3
chiedeva - in via riconvenzionale - la restituzione delle somme in-
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debitamente corrisposte quantificate in €12.000,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, oltreché il risarcimento dei danni patiti ex art. 96 c.p.c. La società opponente, pertanto, concludeva chieden- do di: “1) Annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n.18/2019 del
16.01.2019 (n. 76/2019 R.G.) poiché emesso nella totale assenza degli indicati presupposti, avendo la Parte_3
sposto, tempestivamente e nella loro interezza, tutte le somme por- tate dalla fattura n.02 del 02.02.2018 oggetto poi del chiesto prov- vedimento monitorio, con rilevante anticipo rispetto persino al de- posito del ricorso medesimo”; “2) Per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Società Controparte_1 [...]
per la fattura n.02 del 02.02.2018 dell'importo di Controparte_3
€8.735,15, essendo stata la stessa interamente saldata anteceden- temente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo de quo”; “3) in via riconvenzionale, previo eventuale accertamento, ritenere e dichiarare che le somme corrisposte dalla Controparte_1
alla Società durante l'intero rapporto fra le Controparte_3
parti, per un complessivo importo di €35.116,00, non erano/sono interamente dovute, poiché per un verso la Società Parte_4
non ha adempiuto fedelmente il proprio incarico, arrecan-
[...]
do pregiudizio all'opponente, e per altro verso poiché non ha in ogni caso applicato la stessa i parametri concordati nell'emissione delle fatture”; “4) per l'effetto, dichiarare il diritto della Società CP_1
alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla
[...]
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quantificabili in €12.000,00 (euro Controparte_3
dodicimila/00) oltre interessi dal dovuto al soddisfo, o in quella somma (maggiore o minore), che emergerà nel corso del giudizio”, oltre condanna ex 96 e rifusione delle spese.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 25.11.2019, la società opposta contestava quanto sostenuto dal debitore opponente, so- stenendo la legittimità del pagamento richiesto in virtù delle pre- stazioni professionali effettivamente svolte. Dunque, insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto contesta- to, chiedeva il rigetto della domanda, e con essa anche quella ri- convenzionale formulata, nonché la conferma del decreto opposto.
Acquisito il fascicolo monitorio, con ordinanza del 18.01.2020 era concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Successivamente, all'esito dei termini concessi ex art. 183 co. VI cpc, era disposta conducente attività istruttoria e poi fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la udienza dell'11.03.2024.
In seguito, era fissata anche la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 3.02.2025, adempimento rimesso alla udienza del 4.11.2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti).
************
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta per le ragioni di
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seguito esposte.
È noto come, per giurisprudenza consolidata, in tema di opposizio- ne a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al credi- tore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguen- za che il mancato rispetto della regola determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà origine ad un ordina- rio giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabili- re se l'ingiunzione sia emessa legittimamente in relazione alle con- dizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta va- lere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circo- stanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probato- ri alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (vedi tra tante,
Cass. civ. Ordinanza 14 maggio 2020 n. 8954).
Ciò in quanto la pronuncia del decreto, inverte solo l'onere di in- staurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influi- re sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore, quindi, in questa fase, deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
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Va sin da dubito evidenziato che, nel caso di specie, non è conte- stata l'esistenza di un rapporto professionale tra le parti. Infatti, la sussistenza di un rapporto negoziale, sub specie di contratto d'opera professionale (art. 2222 c.c.) è circostanza pacifica, posto che entrambe le parti hanno allegato il contratto stipulato in data
28.10.2011, avente ad oggetto la gestione di operazioni contabili commissionate dall'opponente in favore dell'opposta, tra cui “tenu- ta contabilità; consulenza societaria;
predisposizione bilancio
d'esercizio; consulenza finanziaria”, con indicazione di onorari e spese (v. all.to dell'1.04.2019 e del 25.11.2019).
Parimenti, risulta provato l'effettivo svolgimento dell'incarico pro- fessionale da parte della e la Controparte_3
misura del credito azionato in sede monitoria. In particolare, la so- cietà opposta ha prodotto la fattura n. 02/2018, riguardante il com- penso professionale dovuto dalla opponente-debitrice per i periodi d'imposta 2016 (integrale) e 2017 (I°, II° e III° trimestre), unitamente alla dichiarazione autentica delle scritture contabili, ove risulta la sua regolare annotazione, e alla certificazione notarile di conformi- tà (v. all.ti alla comparsa di risposta dell'opposta). Sul punto, quan- do le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, esse, in base al principio sancito dall'art.2710 c.c. - pur non assur- gendo (come le scritture stesse) a valore di prova legale e restando soggette (come ogni altra prova) al libero apprezzamento del giudi- ce- costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra im-
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prenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contesta- zioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificamen- te indicate. Il suddetto e consolidato principio giurisprudenziale, desumibile dai princìpi ricavabile dall'art.167 comma 1 c.p.c., risul- ta ancor più rafforzato dalla riforma apportata all'art. 115
c.p.c.dall'art.45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69, in base alla quale il giudice "deve" porre a fondamento della decisione, oltre al- le prove fornite dalle parti, anche “i fatti non specificamente conte- stati dalla parte costituita”. Orbene, nella fattispecie in esame, nel- le fatture poste alla base dell'azione promossa dalla ingiungente opposta, appaiono compiutamente descritte le prestazioni svolte e i relativi importi. Mentre, a fondamento dell'opposizione, parte de- bitrice (ingiunta) ha asserito che le fatture n.08 del 10.06.2016 per
€1.000,00 e n.07 del 02.10.2017 per €3.750,00 (non depositate in atti), costituissero un duplicato della medesima attività oggetto della fattura n.02 del 02.02.2018. Di talché, innanzitutto, risulta provato l'effettivo svolgimento della prestazione professionale og- getto dell'ingiunto pagamento (ovvero, relativa ai periodi d'imposta
2016 e 2017, riconoscendosi il dovuto compenso). Inoltre, a smen- tire la surriferita duplicazione vi provvede non soltanto la genericità delle causali delle suindicate fatture (che l'opponente non deposita in atti e sulle quali genericamente riferisce “attività di consulenza per le annualità 2016 e 2017 per le quali già era stato pagato
l'importo indicato sia nella fattura n.08 del 10.06.2016 per
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€1.000,00 (dove si parla di consulenza imprenditoriale) che nella fattura n.07 del 02.10.2017 per €3.750,00 (dove si parla di consu- lenza imprenditoriale anni precedenti. Importi (quelli delle fatture
8/2016 e 7/2017) che al di là delle generiche intestazioni riportate sono riconducibili proprio alle annualità 2016 e 2017”, v. memoria ex art 183 co. VI n. 1 c.p.c. dell'opponente), ma anche la mancanza di osservazioni o contestazioni da parte dell'opponente quanto alla successiva richiesta di pagamento inviata in data 2.02.2018. Infatti,
è emerso ex actis, che le fatture 8/2016 e 7/2017- insieme alla pro forma compensi da corrispondere - sono state consegnate all'opponente in data 21.12.17 (così come elencato nella dichiara- zione di consegna documenti datata 21/12/17, v.all.n.1 della me- moria ex 183 co. VI n. 2 di parte opposta). Diversamente, la fattura n. 2/2018 è stata inviata con raccomandata a/r in allegato alla ri- chiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. del
2.02.18 (inviata dall'opposta con lettera A/R in data 3.02.2018 e ri- cevuta dall'opponente in data 8.02.2018, v. all.4 del 27.07.2020). Di talché risulta che, fino al deposito del ricorso per decreto ingiunti- vo, la non avesse mosso alcuna con- Controparte_1
testazione in ordine alla richiesta di pagamento formulata dall'opposta con raccomandata di messa in mora del 2.02.18 indi- rizzata all'opponente e divenuta, poi, oggetto del decreto ingiunto.
Sulla base delle suesposte argomentazioni appare coerente appli- care il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c. Ciò
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anche alla luce dell'orientamento consolidato della Corte di Cas- sazione, tracciato nel solco della Sentenza delle SS.UU. n.
761/2002, secondo il quale, laddove non siano tempestivamente contestati dal debitore i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, la sussistenza e l'ammontare del credito devono ritenersi fatti pacifici, come tali esclusi dall'onere della pro- va a carico del creditore, che sarà, dunque, esonerato dal provarli e il giudice vincolato a ritenerli accertati, dovendosi ritenere inam- missibili le contestazioni tardive dello stesso fatto (vedi Trib. Geno- va sentenza n. 1707 del 27 ottobre 2020). Di talché, ritiene il giudi- cante che la omessa contestazione della opponente relativamente all'emissione della fattura n. 2/2018 nei propri confronti fa presu- mere, per fatti concludenti, il prestato consenso e/o l'autorizzazione alle attività in oggetto della fattura, per cui si deve riconoscere in favore della opposta la sussistenza del relativo cre- dito.
Pertanto, se l'opposta doveva fornire, come ha fatto, la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria,
l'opponente aveva l'onere di contestare il diritto fatto valere, alle- gando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza
n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso in esame, la non ha dimostra-Controparte_1
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to alcun pagamento con efficacia estintiva del credito dedotto in giudizio, ma si è limitata ad eccepire di aver pagato integralmente la somma dovuta a titolo di compenso della Parte_2
(“l'indicata fattura posta alla base del concesso
[...]
provvedimento monitorio è stata abbondantemente pagata dalla
(sia a mezzo assegni che cambiali)…”) sottoli- Controparte_1
neando che “a fronte delle spettanze indicate nel conferimento di incarico sopra indicato, nell'arco di neppure sei anni la Parte_5
ha corrisposto alla controparte, ben prima del depositato
[...]
ricorso, la rilevante somma di €35.116,00 (euro trentacinquemila- centosedici/00), come evincibile in maniera inconfutabile dalla do- cumentazione che si offre (all.4)”, (v. atto di citazione in opposizio- ne).
Orbene, è noto che l'eccezione di adempimento del credito vantato dall'attore in opposizione, da un lato, comporta l'ammissione im- plicita ma inequivoca dell'insorgenza del credito medesimo (nel caso di specie, già pacificamente ammesso), dall'altro implica l'onere per l'eccipiente di dimostrare tale avvenuto pagamento (“in tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pa- gamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiu- to alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implici- tamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della re- lativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il
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proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce
l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda”, cfr. Cass. 1554/2005; “Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un deter- minato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, “il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”, cfr. Cass. 20288/2011). L'onere di provare il fatto estintivo, per poter validamente contrastare la di- mostrazione del credito data dalla controparte, “deve avere carat- tere certo e determinato, con specifico riferimento al rapporto o ti- tolo dedotto in giudizio, giacché ogni incertezza o ambiguità non può che risolversi - atteso l'onere imposto dalla norma - in danno del debitore” (cfr. Cass. n. 3020/1980).
La ha depositato prova documentale Controparte_1
costituita da assegni bancari e cambiali per ammontare comples- sivo pari a €. 35.116,00 (v. all. 4 dell'atto di citazione in opposizio- ne), mentre la società opposta ha prodotto n. 15 fatture a sostegno del proprio credito (fatture relative ad attività sostenute dalla oppo- nente per attività contabili svolte dal 2011 al 2017, tra cui configu- rano le fatture 8/2016, 7/2017 e 2/2018 senza alcuna duplicazione) per un importo complessivo di €.46.179,52 (v. all.ti 14-15 della comparsa di costituzione in giudizio), sicché dall'operazione con- tabile è residuato un credito, in favore della CP_3
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pari ad euro €.10.843,38 di cui €.8.735,00 co- Controparte_3
stituiscono oggetto del decreto ingiunto n.18/2019 e la residua somma di €.2.108,23, non è stata azionata monitoriamente (di cui l'opposta “si riserva il recupero a mezzo di apposita procedura”, v. comparsa di costituzione in atti). Sussiste dunque un importo do- vuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'opposta di cui l'opponente non ha fornito alcuna prova di pagamento.
A tale stregua deve concludersi che l'odierna opponente non ha sufficientemente provato la propria eccezione di adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa alla fattura azionata in via monitoria, con la conseguenza che il credito a favore della
[...]
deve ritenersi all'esito del presente Controparte_3
giudizio positivamente e definitivamente accertato.
Medesime considerazioni valgono a rigettare l'eccezione di ina- dempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente e relativa al- la presunta presentazione con ritardo dei bilanci del
2014/2015/2016, della dichiarazione IRES – IVA, dell'IRAP del 2015; della difformità di consegna dei libri giornali e libri mastro, dell'incorretta registrazione delle fatture acquisti 2017, corrispettivi
2017, pagamenti ai fornitori 2013 (v. ancora atto di citazione in op- posizione).
Come già premesso, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve sol-
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tanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relati- vo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della cir- costanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il mede- simo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001). In particolare, l'art. 1460
c.c. prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive ciascu- no dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria” e al comma 2 che “non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede”.
L'eccezione è opponibile anche nel caso di adempimento inesatto
(exceptio non rite adimpleti contracuts), purché la parte che ha ri- cevuto la prestazione inesatta non abbia espressamente dichiarato di considerarla conforme a quella dovuta, come nell'ipotesi di mancanza delle qualità ovvero di presenza di vizi nella cosa vendu- ta (Cass. 9571/2002; 7228/1997). Va precisato che l'esercizio dell'eccezione di inadempimento non può essere contrario a buona fede, considerando contraria a buona fede l'eccezione di inadem- pimento formulata al solo scopo di mascherare la propria inadem- pienza e non per sollecitare l'adempimento dell'altra parte (Cass.
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2596/1990; 2721/1988). In proposito, la giurisprudenza di legittimi- tà pacificamente ritiene che la valutazione della contrarietà a buo- na fede debba essere compiuta avendo riguardo, tra l'altro, al mo- mento in cui l'eccezione è sollevata, reputandosi pertanto come contraria a buona fede l'eccezione proposta solo in occasione del giudizio promosso dall'altra parte e non durante l'esecuzione del contratto (Cass. 10506/1994; 3465/1988; 5459/1986). Nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento, chi formula l'eccezione può limi- tarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione. Tuttavia, deve ritenersi che anche in tal caso gravi su entrambe le parti contrattuali l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, il debitore che agisce ex art. 1460 c.c. dovrà provare il fatto costitutivo dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697, co. 2 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccipiente di alcuna prova (ex multis Cass. 10477/2004; Cass.
16530/2003). L'eccezione di inadempimento, infatti, quale stru- mento di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via ecce- zionale, esclude che possa ritenersi sufficiente a giustificare il rifiu- to della prestazione la mera e generica deduzione
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dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del creditore, es- sendo necessario valutare se la prestazione non adempiuta è di lie- ve o rilevante importanza, occorrendo dunque quanto meno la pre- cisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempi- mento (cfr. Cass. Sez. Lavoro 890/2013). Il rispetto del principio dell'allegazione specifica è dunque direttamente collegato alla sal- vaguardia dell'effettività del contraddittorio, potendo solo in tal modo garantirsi l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost..
Ciò premesso, risulta rilevante come l'opponente abbia sollevato tale eccezione solamente in occasione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non avendo dato prova di contestazioni precedentemen- te operate (ut supra). Inoltre, premesso che l'allegazione dell'inadempimento deve essere specifica, in conformità al dispo- sto degli artt. 163, 3° comma n. 4, e 167, 1° comma, c.p.c, conside- rata anche la correlazione tra onere di contestazione e onere di al- legazione (cfr. Cass. 10629/2024), la contestazione circa la regolare presentazione della contabilità è del tutto omnicomprensiva, con- cerne anche attività non oggetto della richiesta di pagamento azio- nata nel presente giudizio (relative, ad esempio, alle annualità pre- gresse) e non evidenza uno specifico o inesatto o incompleto adempimento della prestazione, sicché si risolve in una contesta- zione generica tale da sollevare il professionista dall'onere della prova.
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Infatti, l'opponente non ha provato il fatto costitutivo della difformi- tà della prestazione rispetto a quella dovuta, limitandosi ad asser- zioni del tutto carenti e non supportate da alcun riscontro probato- rio, sicché è stata ritenuta esplorativa la richiesta di CTU formulata nella memoria ex art 183 co.VI n. 2 c.p.c. del 27.07.2020. Tale gene- ricità di allegazione non è stata colmata neanche in sede di memo- rie istruttorie, atteso che i capitoli di prova articolati dall'opponente non sono circostanziati né dal punto di vista cronologico (“in molte occasioni…”, “sovente”, “in più circostanze, “di recente”) né dal punto di vista fattuale (“presentati con sistematico ritardo”, “chie- devano copia della documentazione”), sicché, in sede di escussio- ne dei testi, è stata altresì esclusa la circostanza 17 della memoria ex art 183 co. VI n. 2 di parte opponente “per la sua genericità e avendo carattere valutativo” (v. processo verbale del 28.02.2022).
Le dichiarazioni rese dalle parti in sede del loro interrogatorio for- male si sono rivelate del tutto inconferenti anche nel merito, ovvero ai fini della prova della sussistenza dei presupposti dell'eccezione sollevata. In particolare, la parte , rappresen- Parte_6
tante legale di interrogata all'udienza del Controparte_3
28.02.2022, ha contestato le circostanze 10 e 11 della memoria ex art 183 co. VI n. 2 di parte opponente del 24.7.2020; (ovvero, “vero o no che in molte occasioni, soprattutto con l'approssimarsi delle singole scadenze, i Sigg.ri e venivano contattati Pt_1 Pt_7
dalla al fine di riconsegnare ulteriore copia Controparte_3
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dei documenti contabili che dichiaravano talvolta di aver smarrito?”
e “vero o no che sovente sia la Sig.ra che il Sig. Pt_1 Pt_7
chiedevano copia della documentazione relativa agli invii telematici dei singoli adempimenti, anche in relazione alla trasmissione dei bi- lanci annuali, ma pur senza ottenere la consegna delle relative rice- vute gli stessi ricevevano sempre rassicurazioni circa il buon esito delle pratiche e la regolarità della posizione fiscale della CP_1
”, precisando, sul punto, che la società opposta ha “sempre
[...]
fornito i documenti, se richiesti, circa l'invio dei documenti fiscali della opponente;
mentre riguardo i bilanci preciso che il deposito avveniva dopo che la approvava i bilanci e corrispon- CP_1
deva i diritti ed i bolli per il loro deposito in quanto a loro carico”).
Nonché, ha contestato la circostanza n. 12 (ovvero, “vero o no che sia la Sig.ra che il Sig. in più circostanze evidenzia- Pt_1 Pt_7
vano alla Dott.ssa che al tempo dei fatti si dichiarava le- Pt_6
gale rappresentante della la necessità del- Controparte_3
la di essere in piena regola sotto l'aspetto fiscale e Controparte_1
gestionale?”) e n. 13 (“vero o no che la ha di Controparte_1
recente dovuto regolarizzare la propria posizione sia con la camera di commercio che con l'erario a causa dei mancati adempimenti maturati nelle annualità comprese fra il 2011 ed il 2017, come da tabella allegata alla memoria istruttoria di parte opponente con il
n.4 e che si rammostra?”) affermando “che la tempistica degli adempimenti da noi svolta è stata rispettata nei termini di legge” e
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contestando altresì la circostanza n. 14 (“vero o no che i bilanci de- gli anni precedenti allorché la era seguita dalla Controparte_1 [...]
sono stati presentati con sistematico ritardo, Controparte_4
come da documentazione allegata alla memoria istruttoria dell'opponente, indicata col n.5, e che si rammostra?”) sul punto affermando “che la tempistica del deposito del bilancio di cui era incaricata è stata rispettata a norma di legge ex Controparte_3
art.2435 c. c. sempre previa corresponsione dei bolli e diritti da par- te della opponente”. Ulteriormente, la parte ha contestato la veridi- cità della circostanza n. 15 (“vero o no che l'indicata attività di rego- larizzazione di cui al punto n.13 ha comportato un esborso aggiun- tivo a carico della anche con l'emissione Controparte_1
della cartella di pagamento n.29520180015219731000 come da documentazione allegata alla memoria istruttoria dell'opponente, indicata come da all. n.6 e n.7, che si rammostrano?”) e, relativa- mente ai documenti mostrati in udienza, ha dichiarato “non è vera la circostanza e che i documenti si riferiscono a pagamenti di diritti camerali annuali comunque non pertinenti alla attività svolta da
” (v. dichiarazioni rese all'udienza istruttoria del Controparte_3
28.02.2022).
Del pari, , anch'egli rappresentante legale della Testimone_1 [...]
, escusso all'udienza dell'8.05.2023 ha negato la ve- Controparte_4
ridicità delle circostanze n 10, n. 11 (sul punto affermando “preciso che tutti i documenti in essere sono stati inviati alla società rispet-
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tando la tempistica fiscale;
per quanto riguarda i bilanci sono stati depositati presso il registro delle imprese presso la Camera di
Commercio di Messina dopo la corresponsione dei diritti e bolli del- la società tenuta al deposito), n. 12, n. 13 (“preciso ancora una vol- ta che i bilanci sono stati depositati dopo che la società CP_1
ha regolarizzato il pagamento dei bolli e dei diritti”), n. 14 (ivi “ri-
[...]
chiamando quanto già riferito circa il pagamento di bolli e diritti precisando che sono oneri a carico della società cui si riferiscono i bilanci”); n. 15 (ribadendo “i diritti ed i bolli sono a carico della so- cietà cui si riferiscono i bilanci;
nel caso in cui non siano corrisposti la Camera di Commercio procede al recupero forzoso come nel ca- so di specie che trattasi anche di diritti camerali”); e, infine, riferen- do che “i bilanci sono stati predisposti nei tempi regolari e poi de- positati appena corrisposti bolli e diritti della società CP_1
aggiungo che i predetti bilanci se non completi dei pagamenti sud- detti non possono essere depositati” (v. dichiarazioni rese all'udienza istruttoria dell'8.05.2023).
Conseguentemente, dal raffronto tra gli elementi emersi in sede di interrogatorio e quelli emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti, non si evidenzia, in alcun modo, uno specifico o inesat- to o incompleto adempimento della prestazione per cui è stato in- giunto il relativo pagamento in favore della Parte_2
né risulta provato che gli eventi asseritamente lesi-
[...]
vi per l'opponente siano dipesi dalla condotta della società oppo-
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sta o comunque direttamente connessi sulla prestazione oggetto della fattura n. 2/2018 allegata. Le parti interrogate, ut supra, hanno entrambi riferito che l'opposta ha diligentemente ottemperato agli obblighi contrattuali, non risultando inadempienza ad essa impu- tabili. Pertanto, l'allegazione difensiva della Controparte_1
non può ritenersi idonea a paralizzare la pretesa di pagamen-
[...]
to avversaria, equivalendo in sostanza ad una mancata allegazione.
Ciò solo è sufficiente per ritenere assorbita ogni ulteriore deduzio- ne sull'eccezione di inadempimento, che pertanto deve essere ri- gettata.
Ne consegue, parimenti, il rigetto della domanda introdotta in via riconvenzionale dalla volta Controparte_1
“all'accertamento degli importi indebitamente incassati dalla con- troparte ad oggi quantificabili, in considerazione delle elencate omissioni, in €12.000,00”, in quanto totalmente infondata nel meri- to per difetto di prova delle presunte omissioni della società oppo- sta.
Deve essere altresì rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in assenza del presupposto della soccombenza e per carenza, in ogni caso, di dolo o colpa grave nella condotta pro- cessuale dell'opposto che, legittimamente ha agito in giudizio per un proprio fondato diritto.
In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto
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ingiuntivo opposto integralmente confermato, che con la presente sentenza acquista carattere di definitività.
L'opponente va, pertanto, condannato alle spese di lite, nella misu- ra indicata in dispositivo determinata secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello compreso da €.
5.201,00 a €. 26.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n.
606/2019 R. G., così provvede:
1) Rigetta la opposizione e conferma il decreto opposto n.
18/2019 (procedimento monitorio n.76/2019 R.G.) emesso da questo Tribunale il 16.01.2019, dichiarandolo definitiva- mente esecutivo;
2) condanna l'opponente alla refusione in favore di parte oppo- sta delle spese di lite, che si liquidano, complessivamente in
€. 2.540,00 per compensi, in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento come sopra individuato, oltre al rimborso forfetario al 15%, Iva e CPA come per legge, da di- strarsi in favore dell'avv. Claudio Cannas, dichiaratosi anti- statario.
Barcellona Pozzo di Gotto, 5/12/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got AN TE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 606/2019 RG, viste le note di tratta- zione depositate telematicamente dall'avv. Antonino Aloisio nell'interesse della dall'avv. Claudio Can- Controparte_1
nas per la Società sulla scorta del decreto Controparte_2
di regolamentazione dell'udienza adottato il 10.03.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.11.2025 (fissata per di- scussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con provvedimento dell'11.03.2024 poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., C.F._1
via Vittorio Alfieri n.43, presso lo studio dell'avv. Antonino Aloisio che la rappresenta e difende per procura in atti, ATTRICE
Contro
(P. IVA in per- Controparte_3 P.IVA_2
sona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Umberto I n. 396, presso lo studio dell'avv Claudio Cannas, che la rappresenta e di-
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fende per procura in atti, CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. n.18/2019
(procedimento monitorio n.76/2019 R.G.) emesso da questo Tribu- nale il 16.01.2019 - prestazione d'opera intellettuale.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 14.02.2019, la proponeva opposizione avverso il de- Controparte_1
creto monitorio n.18/2019 del 16.01.2019, con cui le veniva ingiun- to il pagamento in favore della Controparte_3
della somma di €.8.735,00 oltre interessi e spese legali. In
[...]
particolare, l'opponente precisava che si sarebbe trattato del pa- gamento a saldo delle prestazioni professionali espletate dall'opposta per l'anno 2016 e per i primi tre trimestri del 2017, re- lative ad un incarico professionale - conferito in data 28.10.2011 e revocato in data 21.06.2017 - inerente le attività di: tenuta della contabilità, consulenza societaria, consulenza finanziaria e predi- sposizione di bilancio d'esercizio che la Parte_2
aveva svolto in favore della
[...] Controparte_1
L'opponente contestava la debenza della somma ingiunta e
[...]
contenuta nella fattura n.2 del 02.02.2018, asserendo di aver versa- to in favore della società opposta l'integrale somma richiesta (in quanto inclusa nella già corrisposta somma di €.35.116,00); conte- stava l'inesatto adempimento della e Controparte_3
chiedeva - in via riconvenzionale - la restituzione delle somme in-
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debitamente corrisposte quantificate in €12.000,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, oltreché il risarcimento dei danni patiti ex art. 96 c.p.c. La società opponente, pertanto, concludeva chieden- do di: “1) Annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n.18/2019 del
16.01.2019 (n. 76/2019 R.G.) poiché emesso nella totale assenza degli indicati presupposti, avendo la Parte_3
sposto, tempestivamente e nella loro interezza, tutte le somme por- tate dalla fattura n.02 del 02.02.2018 oggetto poi del chiesto prov- vedimento monitorio, con rilevante anticipo rispetto persino al de- posito del ricorso medesimo”; “2) Per l'effetto ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Società Controparte_1 [...]
per la fattura n.02 del 02.02.2018 dell'importo di Controparte_3
€8.735,15, essendo stata la stessa interamente saldata anteceden- temente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo de quo”; “3) in via riconvenzionale, previo eventuale accertamento, ritenere e dichiarare che le somme corrisposte dalla Controparte_1
alla Società durante l'intero rapporto fra le Controparte_3
parti, per un complessivo importo di €35.116,00, non erano/sono interamente dovute, poiché per un verso la Società Parte_4
non ha adempiuto fedelmente il proprio incarico, arrecan-
[...]
do pregiudizio all'opponente, e per altro verso poiché non ha in ogni caso applicato la stessa i parametri concordati nell'emissione delle fatture”; “4) per l'effetto, dichiarare il diritto della Società CP_1
alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla
[...]
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quantificabili in €12.000,00 (euro Controparte_3
dodicimila/00) oltre interessi dal dovuto al soddisfo, o in quella somma (maggiore o minore), che emergerà nel corso del giudizio”, oltre condanna ex 96 e rifusione delle spese.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 25.11.2019, la società opposta contestava quanto sostenuto dal debitore opponente, so- stenendo la legittimità del pagamento richiesto in virtù delle pre- stazioni professionali effettivamente svolte. Dunque, insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto contesta- to, chiedeva il rigetto della domanda, e con essa anche quella ri- convenzionale formulata, nonché la conferma del decreto opposto.
Acquisito il fascicolo monitorio, con ordinanza del 18.01.2020 era concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Successivamente, all'esito dei termini concessi ex art. 183 co. VI cpc, era disposta conducente attività istruttoria e poi fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la udienza dell'11.03.2024.
In seguito, era fissata anche la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del 3.02.2025, adempimento rimesso alla udienza del 4.11.2025 svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti).
************
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta per le ragioni di
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seguito esposte.
È noto come, per giurisprudenza consolidata, in tema di opposizio- ne a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al credi- tore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguen- za che il mancato rispetto della regola determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Ed infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà origine ad un ordina- rio giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabili- re se l'ingiunzione sia emessa legittimamente in relazione alle con- dizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta va- lere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circo- stanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probato- ri alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (vedi tra tante,
Cass. civ. Ordinanza 14 maggio 2020 n. 8954).
Ciò in quanto la pronuncia del decreto, inverte solo l'onere di in- staurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influi- re sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore, quindi, in questa fase, deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Pag. 5 a 21 R. G. n. 606/2019
Va sin da dubito evidenziato che, nel caso di specie, non è conte- stata l'esistenza di un rapporto professionale tra le parti. Infatti, la sussistenza di un rapporto negoziale, sub specie di contratto d'opera professionale (art. 2222 c.c.) è circostanza pacifica, posto che entrambe le parti hanno allegato il contratto stipulato in data
28.10.2011, avente ad oggetto la gestione di operazioni contabili commissionate dall'opponente in favore dell'opposta, tra cui “tenu- ta contabilità; consulenza societaria;
predisposizione bilancio
d'esercizio; consulenza finanziaria”, con indicazione di onorari e spese (v. all.to dell'1.04.2019 e del 25.11.2019).
Parimenti, risulta provato l'effettivo svolgimento dell'incarico pro- fessionale da parte della e la Controparte_3
misura del credito azionato in sede monitoria. In particolare, la so- cietà opposta ha prodotto la fattura n. 02/2018, riguardante il com- penso professionale dovuto dalla opponente-debitrice per i periodi d'imposta 2016 (integrale) e 2017 (I°, II° e III° trimestre), unitamente alla dichiarazione autentica delle scritture contabili, ove risulta la sua regolare annotazione, e alla certificazione notarile di conformi- tà (v. all.ti alla comparsa di risposta dell'opposta). Sul punto, quan- do le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, esse, in base al principio sancito dall'art.2710 c.c. - pur non assur- gendo (come le scritture stesse) a valore di prova legale e restando soggette (come ogni altra prova) al libero apprezzamento del giudi- ce- costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra im-
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prenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contesta- zioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificamen- te indicate. Il suddetto e consolidato principio giurisprudenziale, desumibile dai princìpi ricavabile dall'art.167 comma 1 c.p.c., risul- ta ancor più rafforzato dalla riforma apportata all'art. 115
c.p.c.dall'art.45, comma 14, L. 18 giugno 2009, n. 69, in base alla quale il giudice "deve" porre a fondamento della decisione, oltre al- le prove fornite dalle parti, anche “i fatti non specificamente conte- stati dalla parte costituita”. Orbene, nella fattispecie in esame, nel- le fatture poste alla base dell'azione promossa dalla ingiungente opposta, appaiono compiutamente descritte le prestazioni svolte e i relativi importi. Mentre, a fondamento dell'opposizione, parte de- bitrice (ingiunta) ha asserito che le fatture n.08 del 10.06.2016 per
€1.000,00 e n.07 del 02.10.2017 per €3.750,00 (non depositate in atti), costituissero un duplicato della medesima attività oggetto della fattura n.02 del 02.02.2018. Di talché, innanzitutto, risulta provato l'effettivo svolgimento della prestazione professionale og- getto dell'ingiunto pagamento (ovvero, relativa ai periodi d'imposta
2016 e 2017, riconoscendosi il dovuto compenso). Inoltre, a smen- tire la surriferita duplicazione vi provvede non soltanto la genericità delle causali delle suindicate fatture (che l'opponente non deposita in atti e sulle quali genericamente riferisce “attività di consulenza per le annualità 2016 e 2017 per le quali già era stato pagato
l'importo indicato sia nella fattura n.08 del 10.06.2016 per
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€1.000,00 (dove si parla di consulenza imprenditoriale) che nella fattura n.07 del 02.10.2017 per €3.750,00 (dove si parla di consu- lenza imprenditoriale anni precedenti. Importi (quelli delle fatture
8/2016 e 7/2017) che al di là delle generiche intestazioni riportate sono riconducibili proprio alle annualità 2016 e 2017”, v. memoria ex art 183 co. VI n. 1 c.p.c. dell'opponente), ma anche la mancanza di osservazioni o contestazioni da parte dell'opponente quanto alla successiva richiesta di pagamento inviata in data 2.02.2018. Infatti,
è emerso ex actis, che le fatture 8/2016 e 7/2017- insieme alla pro forma compensi da corrispondere - sono state consegnate all'opponente in data 21.12.17 (così come elencato nella dichiara- zione di consegna documenti datata 21/12/17, v.all.n.1 della me- moria ex 183 co. VI n. 2 di parte opposta). Diversamente, la fattura n. 2/2018 è stata inviata con raccomandata a/r in allegato alla ri- chiesta di pagamento e costituzione in mora ex art. 1219 c.c. del
2.02.18 (inviata dall'opposta con lettera A/R in data 3.02.2018 e ri- cevuta dall'opponente in data 8.02.2018, v. all.4 del 27.07.2020). Di talché risulta che, fino al deposito del ricorso per decreto ingiunti- vo, la non avesse mosso alcuna con- Controparte_1
testazione in ordine alla richiesta di pagamento formulata dall'opposta con raccomandata di messa in mora del 2.02.18 indi- rizzata all'opponente e divenuta, poi, oggetto del decreto ingiunto.
Sulla base delle suesposte argomentazioni appare coerente appli- care il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c. Ciò
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anche alla luce dell'orientamento consolidato della Corte di Cas- sazione, tracciato nel solco della Sentenza delle SS.UU. n.
761/2002, secondo il quale, laddove non siano tempestivamente contestati dal debitore i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, la sussistenza e l'ammontare del credito devono ritenersi fatti pacifici, come tali esclusi dall'onere della pro- va a carico del creditore, che sarà, dunque, esonerato dal provarli e il giudice vincolato a ritenerli accertati, dovendosi ritenere inam- missibili le contestazioni tardive dello stesso fatto (vedi Trib. Geno- va sentenza n. 1707 del 27 ottobre 2020). Di talché, ritiene il giudi- cante che la omessa contestazione della opponente relativamente all'emissione della fattura n. 2/2018 nei propri confronti fa presu- mere, per fatti concludenti, il prestato consenso e/o l'autorizzazione alle attività in oggetto della fattura, per cui si deve riconoscere in favore della opposta la sussistenza del relativo cre- dito.
Pertanto, se l'opposta doveva fornire, come ha fatto, la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria,
l'opponente aveva l'onere di contestare il diritto fatto valere, alle- gando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza
n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del
17/11/2003).
Nel caso in esame, la non ha dimostra-Controparte_1
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to alcun pagamento con efficacia estintiva del credito dedotto in giudizio, ma si è limitata ad eccepire di aver pagato integralmente la somma dovuta a titolo di compenso della Parte_2
(“l'indicata fattura posta alla base del concesso
[...]
provvedimento monitorio è stata abbondantemente pagata dalla
(sia a mezzo assegni che cambiali)…”) sottoli- Controparte_1
neando che “a fronte delle spettanze indicate nel conferimento di incarico sopra indicato, nell'arco di neppure sei anni la Parte_5
ha corrisposto alla controparte, ben prima del depositato
[...]
ricorso, la rilevante somma di €35.116,00 (euro trentacinquemila- centosedici/00), come evincibile in maniera inconfutabile dalla do- cumentazione che si offre (all.4)”, (v. atto di citazione in opposizio- ne).
Orbene, è noto che l'eccezione di adempimento del credito vantato dall'attore in opposizione, da un lato, comporta l'ammissione im- plicita ma inequivoca dell'insorgenza del credito medesimo (nel caso di specie, già pacificamente ammesso), dall'altro implica l'onere per l'eccipiente di dimostrare tale avvenuto pagamento (“in tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pa- gamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiu- to alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implici- tamente, l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della re- lativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il
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proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce
l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda”, cfr. Cass. 1554/2005; “Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un deter- minato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, “il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico”, cfr. Cass. 20288/2011). L'onere di provare il fatto estintivo, per poter validamente contrastare la di- mostrazione del credito data dalla controparte, “deve avere carat- tere certo e determinato, con specifico riferimento al rapporto o ti- tolo dedotto in giudizio, giacché ogni incertezza o ambiguità non può che risolversi - atteso l'onere imposto dalla norma - in danno del debitore” (cfr. Cass. n. 3020/1980).
La ha depositato prova documentale Controparte_1
costituita da assegni bancari e cambiali per ammontare comples- sivo pari a €. 35.116,00 (v. all. 4 dell'atto di citazione in opposizio- ne), mentre la società opposta ha prodotto n. 15 fatture a sostegno del proprio credito (fatture relative ad attività sostenute dalla oppo- nente per attività contabili svolte dal 2011 al 2017, tra cui configu- rano le fatture 8/2016, 7/2017 e 2/2018 senza alcuna duplicazione) per un importo complessivo di €.46.179,52 (v. all.ti 14-15 della comparsa di costituzione in giudizio), sicché dall'operazione con- tabile è residuato un credito, in favore della CP_3
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pari ad euro €.10.843,38 di cui €.8.735,00 co- Controparte_3
stituiscono oggetto del decreto ingiunto n.18/2019 e la residua somma di €.2.108,23, non è stata azionata monitoriamente (di cui l'opposta “si riserva il recupero a mezzo di apposita procedura”, v. comparsa di costituzione in atti). Sussiste dunque un importo do- vuto a titolo di compenso per l'attività svolta dall'opposta di cui l'opponente non ha fornito alcuna prova di pagamento.
A tale stregua deve concludersi che l'odierna opponente non ha sufficientemente provato la propria eccezione di adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa alla fattura azionata in via monitoria, con la conseguenza che il credito a favore della
[...]
deve ritenersi all'esito del presente Controparte_3
giudizio positivamente e definitivamente accertato.
Medesime considerazioni valgono a rigettare l'eccezione di ina- dempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente e relativa al- la presunta presentazione con ritardo dei bilanci del
2014/2015/2016, della dichiarazione IRES – IVA, dell'IRAP del 2015; della difformità di consegna dei libri giornali e libri mastro, dell'incorretta registrazione delle fatture acquisti 2017, corrispettivi
2017, pagamenti ai fornitori 2013 (v. ancora atto di citazione in op- posizione).
Come già premesso, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve sol-
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tanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relati- vo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della cir- costanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il mede- simo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001). In particolare, l'art. 1460
c.c. prevede che “nei contratti con prestazioni corrispettive ciascu- no dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria” e al comma 2 che “non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario a buona fede”.
L'eccezione è opponibile anche nel caso di adempimento inesatto
(exceptio non rite adimpleti contracuts), purché la parte che ha ri- cevuto la prestazione inesatta non abbia espressamente dichiarato di considerarla conforme a quella dovuta, come nell'ipotesi di mancanza delle qualità ovvero di presenza di vizi nella cosa vendu- ta (Cass. 9571/2002; 7228/1997). Va precisato che l'esercizio dell'eccezione di inadempimento non può essere contrario a buona fede, considerando contraria a buona fede l'eccezione di inadem- pimento formulata al solo scopo di mascherare la propria inadem- pienza e non per sollecitare l'adempimento dell'altra parte (Cass.
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2596/1990; 2721/1988). In proposito, la giurisprudenza di legittimi- tà pacificamente ritiene che la valutazione della contrarietà a buo- na fede debba essere compiuta avendo riguardo, tra l'altro, al mo- mento in cui l'eccezione è sollevata, reputandosi pertanto come contraria a buona fede l'eccezione proposta solo in occasione del giudizio promosso dall'altra parte e non durante l'esecuzione del contratto (Cass. 10506/1994; 3465/1988; 5459/1986). Nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento, chi formula l'eccezione può limi- tarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione. Tuttavia, deve ritenersi che anche in tal caso gravi su entrambe le parti contrattuali l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, il debitore che agisce ex art. 1460 c.c. dovrà provare il fatto costitutivo dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697, co. 2 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccipiente di alcuna prova (ex multis Cass. 10477/2004; Cass.
16530/2003). L'eccezione di inadempimento, infatti, quale stru- mento di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via ecce- zionale, esclude che possa ritenersi sufficiente a giustificare il rifiu- to della prestazione la mera e generica deduzione
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dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del creditore, es- sendo necessario valutare se la prestazione non adempiuta è di lie- ve o rilevante importanza, occorrendo dunque quanto meno la pre- cisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempi- mento (cfr. Cass. Sez. Lavoro 890/2013). Il rispetto del principio dell'allegazione specifica è dunque direttamente collegato alla sal- vaguardia dell'effettività del contraddittorio, potendo solo in tal modo garantirsi l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost..
Ciò premesso, risulta rilevante come l'opponente abbia sollevato tale eccezione solamente in occasione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, non avendo dato prova di contestazioni precedentemen- te operate (ut supra). Inoltre, premesso che l'allegazione dell'inadempimento deve essere specifica, in conformità al dispo- sto degli artt. 163, 3° comma n. 4, e 167, 1° comma, c.p.c, conside- rata anche la correlazione tra onere di contestazione e onere di al- legazione (cfr. Cass. 10629/2024), la contestazione circa la regolare presentazione della contabilità è del tutto omnicomprensiva, con- cerne anche attività non oggetto della richiesta di pagamento azio- nata nel presente giudizio (relative, ad esempio, alle annualità pre- gresse) e non evidenza uno specifico o inesatto o incompleto adempimento della prestazione, sicché si risolve in una contesta- zione generica tale da sollevare il professionista dall'onere della prova.
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Infatti, l'opponente non ha provato il fatto costitutivo della difformi- tà della prestazione rispetto a quella dovuta, limitandosi ad asser- zioni del tutto carenti e non supportate da alcun riscontro probato- rio, sicché è stata ritenuta esplorativa la richiesta di CTU formulata nella memoria ex art 183 co.VI n. 2 c.p.c. del 27.07.2020. Tale gene- ricità di allegazione non è stata colmata neanche in sede di memo- rie istruttorie, atteso che i capitoli di prova articolati dall'opponente non sono circostanziati né dal punto di vista cronologico (“in molte occasioni…”, “sovente”, “in più circostanze, “di recente”) né dal punto di vista fattuale (“presentati con sistematico ritardo”, “chie- devano copia della documentazione”), sicché, in sede di escussio- ne dei testi, è stata altresì esclusa la circostanza 17 della memoria ex art 183 co. VI n. 2 di parte opponente “per la sua genericità e avendo carattere valutativo” (v. processo verbale del 28.02.2022).
Le dichiarazioni rese dalle parti in sede del loro interrogatorio for- male si sono rivelate del tutto inconferenti anche nel merito, ovvero ai fini della prova della sussistenza dei presupposti dell'eccezione sollevata. In particolare, la parte , rappresen- Parte_6
tante legale di interrogata all'udienza del Controparte_3
28.02.2022, ha contestato le circostanze 10 e 11 della memoria ex art 183 co. VI n. 2 di parte opponente del 24.7.2020; (ovvero, “vero o no che in molte occasioni, soprattutto con l'approssimarsi delle singole scadenze, i Sigg.ri e venivano contattati Pt_1 Pt_7
dalla al fine di riconsegnare ulteriore copia Controparte_3
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dei documenti contabili che dichiaravano talvolta di aver smarrito?”
e “vero o no che sovente sia la Sig.ra che il Sig. Pt_1 Pt_7
chiedevano copia della documentazione relativa agli invii telematici dei singoli adempimenti, anche in relazione alla trasmissione dei bi- lanci annuali, ma pur senza ottenere la consegna delle relative rice- vute gli stessi ricevevano sempre rassicurazioni circa il buon esito delle pratiche e la regolarità della posizione fiscale della CP_1
”, precisando, sul punto, che la società opposta ha “sempre
[...]
fornito i documenti, se richiesti, circa l'invio dei documenti fiscali della opponente;
mentre riguardo i bilanci preciso che il deposito avveniva dopo che la approvava i bilanci e corrispon- CP_1
deva i diritti ed i bolli per il loro deposito in quanto a loro carico”).
Nonché, ha contestato la circostanza n. 12 (ovvero, “vero o no che sia la Sig.ra che il Sig. in più circostanze evidenzia- Pt_1 Pt_7
vano alla Dott.ssa che al tempo dei fatti si dichiarava le- Pt_6
gale rappresentante della la necessità del- Controparte_3
la di essere in piena regola sotto l'aspetto fiscale e Controparte_1
gestionale?”) e n. 13 (“vero o no che la ha di Controparte_1
recente dovuto regolarizzare la propria posizione sia con la camera di commercio che con l'erario a causa dei mancati adempimenti maturati nelle annualità comprese fra il 2011 ed il 2017, come da tabella allegata alla memoria istruttoria di parte opponente con il
n.4 e che si rammostra?”) affermando “che la tempistica degli adempimenti da noi svolta è stata rispettata nei termini di legge” e
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contestando altresì la circostanza n. 14 (“vero o no che i bilanci de- gli anni precedenti allorché la era seguita dalla Controparte_1 [...]
sono stati presentati con sistematico ritardo, Controparte_4
come da documentazione allegata alla memoria istruttoria dell'opponente, indicata col n.5, e che si rammostra?”) sul punto affermando “che la tempistica del deposito del bilancio di cui era incaricata è stata rispettata a norma di legge ex Controparte_3
art.2435 c. c. sempre previa corresponsione dei bolli e diritti da par- te della opponente”. Ulteriormente, la parte ha contestato la veridi- cità della circostanza n. 15 (“vero o no che l'indicata attività di rego- larizzazione di cui al punto n.13 ha comportato un esborso aggiun- tivo a carico della anche con l'emissione Controparte_1
della cartella di pagamento n.29520180015219731000 come da documentazione allegata alla memoria istruttoria dell'opponente, indicata come da all. n.6 e n.7, che si rammostrano?”) e, relativa- mente ai documenti mostrati in udienza, ha dichiarato “non è vera la circostanza e che i documenti si riferiscono a pagamenti di diritti camerali annuali comunque non pertinenti alla attività svolta da
” (v. dichiarazioni rese all'udienza istruttoria del Controparte_3
28.02.2022).
Del pari, , anch'egli rappresentante legale della Testimone_1 [...]
, escusso all'udienza dell'8.05.2023 ha negato la ve- Controparte_4
ridicità delle circostanze n 10, n. 11 (sul punto affermando “preciso che tutti i documenti in essere sono stati inviati alla società rispet-
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tando la tempistica fiscale;
per quanto riguarda i bilanci sono stati depositati presso il registro delle imprese presso la Camera di
Commercio di Messina dopo la corresponsione dei diritti e bolli del- la società tenuta al deposito), n. 12, n. 13 (“preciso ancora una vol- ta che i bilanci sono stati depositati dopo che la società CP_1
ha regolarizzato il pagamento dei bolli e dei diritti”), n. 14 (ivi “ri-
[...]
chiamando quanto già riferito circa il pagamento di bolli e diritti precisando che sono oneri a carico della società cui si riferiscono i bilanci”); n. 15 (ribadendo “i diritti ed i bolli sono a carico della so- cietà cui si riferiscono i bilanci;
nel caso in cui non siano corrisposti la Camera di Commercio procede al recupero forzoso come nel ca- so di specie che trattasi anche di diritti camerali”); e, infine, riferen- do che “i bilanci sono stati predisposti nei tempi regolari e poi de- positati appena corrisposti bolli e diritti della società CP_1
aggiungo che i predetti bilanci se non completi dei pagamenti sud- detti non possono essere depositati” (v. dichiarazioni rese all'udienza istruttoria dell'8.05.2023).
Conseguentemente, dal raffronto tra gli elementi emersi in sede di interrogatorio e quelli emergenti dalla documentazione prodotta dalle parti, non si evidenzia, in alcun modo, uno specifico o inesat- to o incompleto adempimento della prestazione per cui è stato in- giunto il relativo pagamento in favore della Parte_2
né risulta provato che gli eventi asseritamente lesi-
[...]
vi per l'opponente siano dipesi dalla condotta della società oppo-
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sta o comunque direttamente connessi sulla prestazione oggetto della fattura n. 2/2018 allegata. Le parti interrogate, ut supra, hanno entrambi riferito che l'opposta ha diligentemente ottemperato agli obblighi contrattuali, non risultando inadempienza ad essa impu- tabili. Pertanto, l'allegazione difensiva della Controparte_1
non può ritenersi idonea a paralizzare la pretesa di pagamen-
[...]
to avversaria, equivalendo in sostanza ad una mancata allegazione.
Ciò solo è sufficiente per ritenere assorbita ogni ulteriore deduzio- ne sull'eccezione di inadempimento, che pertanto deve essere ri- gettata.
Ne consegue, parimenti, il rigetto della domanda introdotta in via riconvenzionale dalla volta Controparte_1
“all'accertamento degli importi indebitamente incassati dalla con- troparte ad oggi quantificabili, in considerazione delle elencate omissioni, in €12.000,00”, in quanto totalmente infondata nel meri- to per difetto di prova delle presunte omissioni della società oppo- sta.
Deve essere altresì rigettata la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in assenza del presupposto della soccombenza e per carenza, in ogni caso, di dolo o colpa grave nella condotta pro- cessuale dell'opposto che, legittimamente ha agito in giudizio per un proprio fondato diritto.
In conclusione, l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente devono essere rigettate ed il decreto
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ingiuntivo opposto integralmente confermato, che con la presente sentenza acquista carattere di definitività.
L'opponente va, pertanto, condannato alle spese di lite, nella misu- ra indicata in dispositivo determinata secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento che si individua in quello compreso da €.
5.201,00 a €. 26.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n.
606/2019 R. G., così provvede:
1) Rigetta la opposizione e conferma il decreto opposto n.
18/2019 (procedimento monitorio n.76/2019 R.G.) emesso da questo Tribunale il 16.01.2019, dichiarandolo definitiva- mente esecutivo;
2) condanna l'opponente alla refusione in favore di parte oppo- sta delle spese di lite, che si liquidano, complessivamente in
€. 2.540,00 per compensi, in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento come sopra individuato, oltre al rimborso forfetario al 15%, Iva e CPA come per legge, da di- strarsi in favore dell'avv. Claudio Cannas, dichiaratosi anti- statario.
Barcellona Pozzo di Gotto, 5/12/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got AN TE
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