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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9805 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Ferrara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
11/02/1955, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giacomo Sanesi, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/09/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Oristano.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/09/1987 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Oristano, anno 1987, numero 100, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli stessi, senza null'altro da pretendere, l'uno nei confronti dell'altro sia per se stessi sia per i figli, che sono autonomi economicamente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9805 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Ferrara, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
11/02/1955, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giacomo Sanesi, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/09/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Oristano.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/09/1987 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Oristano, anno 1987, numero 100, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli stessi, senza null'altro da pretendere, l'uno nei confronti dell'altro sia per se stessi sia per i figli, che sono autonomi economicamente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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