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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1013 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Milizie n.9, nello studio Parte_1 dell'Avv. STEFANIA ZONFRILLI che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO BELLAROBA per procura generale alle liti, CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in Roma, Via Cesare Beccaria
n. 29
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. comma 6, depositato in data 6.05.2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. conclusosi negativamente per avere il CTU escluso la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della Legge n. 18/1980, ritenendo erronea sotti vari profili la valutazione espressa dal consulente, conveniva in giudizio l chiedendo al CP_1 giudice del lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte convenuta resisteva, chiedendo la verifica del rispetto dei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c.
e, nel merito, il rigetto del ricorso per totale genericità dell'opposizione e in quanto infondato in fatto e in diritto.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge, la causa, matura per la decisione allo stato degli atti, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Ritiene il Tribunale che le contestazioni espresse nel ricorso al vaglio non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Il ctu della prima fase di ATPO ha valutato tutta la documentazione esibita dalla ricorrente, la gravità delle patologie e la sua condizione clinica attuale quale emersa dall'esame obiettivo, con la seguente diagnosi: “CARDIOPATIA ISCHEMICA TRATTATA CON QUINTUPLICE BY PASS,
PREGRESSO IMA. SFUMATA EMIPARESI DESTRA IN ESITO AD ISCHEMIA
CEREBRALE TRANSITORIA. CISTI RENALI ED EPATICHE. LITIASI DELLA
COLECISTI. DIABETE ID COMPLICATO DA NEFROPATIA E RETINOPATIA. IRC
CRONICA. IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE CORRETTA DA PROTESI”.
In particolare si dà atto che il consulente, prendendo in esame le patologie certificate, ha constatato che “..il Sig non si trovava, all'epoca della presentazione della domanda (11.08.2023) e non si Parte_1 trova tutt'ora nelle condizioni previste dall'art 1 della Legge 18/80 poiché attualmente non sussiste un impedimento assoluto a compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente …”.
Per quel che attiene l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza la necessità di assistenza continua, ricordando che per atti quotidiani della vita si intendono quelli più semplici ed elementari propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo, quali il provvedere alle necessità primarie della vita autonoma come la possibilità di ottenere una adeguata e corretta alimentazione, il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale ed il poter provvedere alla propria incolumità evitando le eventuali situazioni di pericolo, la dott.ssa Treggiari ha riscontrato che il ricorrente è in grado di compiere i suddetti atti autonomamente, cosicché non possiede i requisiti stabiliti dalla L. 18/1980.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale a quella resa dal CTU, contrapponendo alle conclusioni del consulente la difforme opinione del proprio ctp. Produce, altresì, un nuovo documento (all.n. 5) da cui risulta che “all'esame istologico la losanga di cute descritta appare sede di carcinoma base
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cellulare solido, infiltrante ed ulcerato con margini di resenzione chirurgica osservabili, indenni”, non deducendo, tuttavia, un aggravamento, né che il ricorrente sia stato sottoposto o che si dovrà sottoporre a terapie quali chemioterapia o radioterapia.
A fronte, quindi, di un quadro medico legale esauriente, le deduzioni di parte ricorrente non appaiono determinanti.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art. 445bis, ritenendole coerenti e compatibili con la documentazione medica e le risultanze istruttorie, nonché immuni da vizi logici.
Le patologie che affliggono il ricorrente, quindi, non sono tali da riconoscere in capo al medesimo l'indennità di accompagnamento.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia
(tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015,
n. 10455), seguono come di regola la soccombenza. Con la precisazione che opera la regola di esonero stabilita dall'art. 152 disp. att. c.p.c. vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evince la sussistenza delle condizioni di reddito per la concessione del beneficio di cui all'art. 152 disp att. c.p.c. e ritenuto che la pretesa di parte ricorrente non fosse manifestamente infondata e temeraria
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto all' il rimborso delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
Civitavecchia, 20/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Soro
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1013 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Milizie n.9, nello studio Parte_1 dell'Avv. STEFANIA ZONFRILLI che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELO BELLAROBA per procura generale alle liti, CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in Roma, Via Cesare Beccaria
n. 29
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. comma 6, depositato in data 6.05.2025, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver proposto giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. conclusosi negativamente per avere il CTU escluso la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della Legge n. 18/1980, ritenendo erronea sotti vari profili la valutazione espressa dal consulente, conveniva in giudizio l chiedendo al CP_1 giudice del lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da quella ritenuta di giustizia. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Parte convenuta resisteva, chiedendo la verifica del rispetto dei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c.
e, nel merito, il rigetto del ricorso per totale genericità dell'opposizione e in quanto infondato in fatto e in diritto.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge, la causa, matura per la decisione allo stato degli atti, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Ritiene il Tribunale che le contestazioni espresse nel ricorso al vaglio non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Il ctu della prima fase di ATPO ha valutato tutta la documentazione esibita dalla ricorrente, la gravità delle patologie e la sua condizione clinica attuale quale emersa dall'esame obiettivo, con la seguente diagnosi: “CARDIOPATIA ISCHEMICA TRATTATA CON QUINTUPLICE BY PASS,
PREGRESSO IMA. SFUMATA EMIPARESI DESTRA IN ESITO AD ISCHEMIA
CEREBRALE TRANSITORIA. CISTI RENALI ED EPATICHE. LITIASI DELLA
COLECISTI. DIABETE ID COMPLICATO DA NEFROPATIA E RETINOPATIA. IRC
CRONICA. IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE CORRETTA DA PROTESI”.
In particolare si dà atto che il consulente, prendendo in esame le patologie certificate, ha constatato che “..il Sig non si trovava, all'epoca della presentazione della domanda (11.08.2023) e non si Parte_1 trova tutt'ora nelle condizioni previste dall'art 1 della Legge 18/80 poiché attualmente non sussiste un impedimento assoluto a compiere gli atti della vita quotidiana autonomamente …”.
Per quel che attiene l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza la necessità di assistenza continua, ricordando che per atti quotidiani della vita si intendono quelli più semplici ed elementari propri della vita di ogni giorno e comuni ad ogni individuo, quali il provvedere alle necessità primarie della vita autonoma come la possibilità di ottenere una adeguata e corretta alimentazione, il decoro della propria persona e dell'ambiente dove si vive, la cura dell'igiene personale ed il poter provvedere alla propria incolumità evitando le eventuali situazioni di pericolo, la dott.ssa Treggiari ha riscontrato che il ricorrente è in grado di compiere i suddetti atti autonomamente, cosicché non possiede i requisiti stabiliti dalla L. 18/1980.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale a quella resa dal CTU, contrapponendo alle conclusioni del consulente la difforme opinione del proprio ctp. Produce, altresì, un nuovo documento (all.n. 5) da cui risulta che “all'esame istologico la losanga di cute descritta appare sede di carcinoma base
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
cellulare solido, infiltrante ed ulcerato con margini di resenzione chirurgica osservabili, indenni”, non deducendo, tuttavia, un aggravamento, né che il ricorrente sia stato sottoposto o che si dovrà sottoporre a terapie quali chemioterapia o radioterapia.
A fronte, quindi, di un quadro medico legale esauriente, le deduzioni di parte ricorrente non appaiono determinanti.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art. 445bis, ritenendole coerenti e compatibili con la documentazione medica e le risultanze istruttorie, nonché immuni da vizi logici.
Le patologie che affliggono il ricorrente, quindi, non sono tali da riconoscere in capo al medesimo l'indennità di accompagnamento.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014 con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia
(tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015,
n. 10455), seguono come di regola la soccombenza. Con la precisazione che opera la regola di esonero stabilita dall'art. 152 disp. att. c.p.c. vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale si evince la sussistenza delle condizioni di reddito per la concessione del beneficio di cui all'art. 152 disp att. c.p.c. e ritenuto che la pretesa di parte ricorrente non fosse manifestamente infondata e temeraria
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto all' il rimborso delle spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
Civitavecchia, 20/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Soro
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