Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 2871/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto "regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale" e vertente
TRA
, CF. nata ad [...], l'[...], rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv Angelo Iandolo
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n° 14, Codice Fiscale: , rapp.to e difeso dall'Avv. Consiglio Zigarelli CodiceFiscale_2
RESISTENTE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
more uxorio con , nato ad [...] il [...], durante la quale è nata la Controparte_1
piccola in data 11.9.2010; che, per incompatibilità di carattere ed incomprensione, la Per_1
convivenza tra loro si interrompeva e proponeva al Tribunale di Avellino un ricorso avente ad oggetto l'affidamento e il mantenimento della minore;
che il Tribunale di Avellino, con decreto del
20.10.2016 – procedimento n. r.g.1133/2015, disponeva l'affidamento condiviso della minore e la sua collocazione stabile presso l'abitazione paterna, prevedendo, tra l'altro, un onere di corresponsione a suo carico per il mantenimento di pari ad euro 300,00; che la ricorrente è Per_1
dipendente della società Denso Thermal System s.p.a – stabilimento di Avellino, la quale attualmente versa in uno stato di crisi. Difatti, la suddetta società ha avviato una procedura di mobilità per riduzione del personale in data 27.08.2024, conclusasi con verbale di accordo in data 02.09.20244, in conseguenza del quale la ricorrente è stata licenziata con effetto a decorrere dal 30.09.2024; che a far data del 01.10.2024 , la ricorrente percepirà unicamente l'indennità NASPI, consistente in un importo pari all'80% della retribuzione base, destinata gradualmente a diminuire nel tempo, fino ad azzerarsi completamente trascorsi i due anni dall'inizio dell'erogazione; che tale situazione sopravvenuta ha determinato una consistente riduzione della capacità di reddito della ricorrente, già fortemente ridotta in conseguenza di una rata di mutuo pari ad euro 304,00 e di una trattenuta di euro 250,00 per cessione di un quinto dello stipendio;
che le condizioni economiche della ricorrente, in conseguenza dei fatti sopravvenuti sopra esposti, hanno subito una variazione in negativo rispetto a quando è stato pronunciato il decreto che stabiliva le modalità dell'affidamento della figlia e del mantenimento.
Per questi motivi
, chiedeva disporsi la revisione del provvedimento adottato dal Tribunale di
Avellino, con decreto del 20.12.2016, relativamente al contributo economico pari ad euro 300,00,
oltre spese straordinarie, posto a carico della stessa, sussistendo i presupposti di cui all'art. 473 bis
29 c.p.c e, per l'effetto, ridurre il contributo economico posto a carico della ricorrente per il mantenimento della figlia ad euro 150,00, da versarsi con le modalità già stabilite. Si è costituito il quale ha dedotto come la ricorrente non sia stata Controparte_1
licenziata dal datore di lavoro, ma abbia volontariamente e senza esserne minimamente obbligata,
aderito al programma di riduzione dell'organico predisposto dall'azienda, ricevendone notevoli premialità. La lettera di licenziamento del 27/09/2024 recita testualmente: “In relazione ai criteri
individuati nel verbale di chiusura della procedura, Lei risulta incluso tra i lavoratori destinatari del
provvedimento di recesso, in quanto ha manifestato la volontà di non opporsi al provvedimento di
licenziamento”, con ciò espressamente aderendo alla definizione del rapporto con premialità, pur trovandosi nelle condizioni di conservarlo in modo agevole. La stessa, infatti, a cagione della anzianità di servizio, della età anagrafica e della sua condizione oggettiva di madre di un minore di
14 anni, avrebbe potuto usufruire della indubbia protezione del lavoro che la legge le consente. Il suo turno per l'eventuale licenziamento, se avesse voluto, sarebbe giunto solo dopo i dipendenti più
giovani per anagrafe ed anzianità di servizio, dopo i dipendenti senza figli, o con figli autonomi. La
ricorrente ha invece colto l'occasione per abbandonare il lavoro.
In ogni caso tale situazione non aveva determinato la riduzione della sua capacità reddituale potendo la stessa riscuotere in un'unica soluzione anticipatamente l'equivalente di diversi anni di retribuzione. A ciò si aggiunga che è beneficiaria della NASPI biennale che le Parte_1
consentirà di mantenere un dignitoso livello di reddito in attesa di trovare un altro lavoro.
Sulla scorta di queste premesse, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti sono state ascoltate all'udienza del 24.1.2025, all'esito della quale la scrivente aveva suggerito una proposta conciliativa non accolta dal resistente.
All'udienza del 28.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con riguardo alla richiesta di modifica della contribuzione mensile, osserva il Tribunale che granitica giurisprudenza richiede, per la stessa ammissibilità delle domande di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 della legge n. 898 del 1970, l'intervento di sopravvenienze significative (Cass. 2953/2017). Tale giurisprudenza è applicabile anche ai provvedimenti dettati per figli nati al di fuori del matrimonio Il giudice non potrà quindi procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno ma, in linea con le valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, dovrà limitarsi a verificare se, ed eventualmente in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto e dunque adeguare l'importo (o l'obbligo della contribuzione) alla nuova situazione patrimoniale.
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) così testualmente dispone al primo comma: «Qualora
sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi
ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità
dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6».
Le sentenze di divorzio, infatti, passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Applicando questi condivisibili principi di diritto alla fattispecie al vaglio, va rilevato quanto segue.
All'udienza del 24.1.2025, le parti sono state ascoltate dalla scrivente e ha Parte_1
dichiarato che lavorava “come operaia alla Denso, ma ora sono disoccupata e prendo la Naspi. Vivo
ad Ajello del Sabato in una casa di mia proprietà dove pago un mutuo di circa euro 300,00 mensili.
Non riesco più a pagare la somma di euro 300,00 per il mantenimento di a causa della Per_1
situazione in cui mi trovo. Ho lavorato alla Denso per 24 anni;
mi occupavo di controllo visivo del
pezzo; ho percepito il tfr pari ad € 66.000,00 e ho pagato tutti i debiti che avevo. Vedo con Per_1
cadenza settimanale ma sostanzialmente come fa piacere a lei;
non ho un rapporto idilliaco con mia figlia. Chiedo di pagare € 150,00 mensili considerato che la naspi va a decrescere di importo;
mi
impegno in ogni caso a pagare tutte le somme che ho nella mia disponibilità trattandosi pur sempre
di mia figlia”.
ha evidenziato come abbia avuto gravi problemi di dipendenza dai Controparte_1 Per_1
dispositivi elettronici a seguito del covid per cui è oggi seguita presso il centro australiano avendo difficoltà a relazionarsi con i coetanei e in generale con il mondo esterno.
Va, preliminarmente, osservato che l'evenienza significativa si è indubbiamente verificata,
ossia ha perso il lavoro. Parte_1
contesta che lei la ricorrente avrebbe potuto scegliere di non essere Controparte_1
licenziata.
Tali convincimenti non possono essere condivisi.
Ed invero, la ricorrente ha scelto un licenziamento estremamente vantaggioso a fronte della possibilità di continuare a lavorare ma per un tempo incerto e con il timore che da un momento all'altro lo stato di crisi dell'azienda potesse divenire irreversibile.
Ed infatti quando un'azienda versa in una situazione di contrattura economica, è ben difficile svolgere delle previsioni attendibili e probabilmente un licenziamento con un sostanzioso ritorno economico potrebbe essere di gran lunga preferibile ad un lavoro a tempo pieno che si potrebbe risolvere in un brusco e repentino fallimento dell'azienda con conseguenze di gran lunga peggiori.
Quello che si vuole dire è che è molto difficile effettuare una comparazione ragionevole, poiché i dati potrebbero essere di per sé estremamente variabili. Rimane certo che ha compiuto Parte_1
una scelta oculata e ragionevole che probabilmente potrebbe non rivelarsi la migliore, ma questo si saprà soltanto nel futuro poiché la Denso Thermal Potrebbe sopravvivere al periodo di crisi ma potrebbe fallire con conseguenze ben peggiori per i lavoratori che avevano scelto di non licenziarsi.
Tanto premesso, il Tribunale aveva suggerito che continuasse a pagare euro Parte_1
“300,00 fino al 30 giugno del 2025; dopodiché la somma sarebbe stata progressivamente decurtata ad euro 250,00 e ad euro 200,00 man mano che la Naspi decresce, fino a quando la ricorrente non
riprenderà a lavorare. Il padre percepirà integralmente l'assegno unico”.
Tale proposta è stata accettata da ma è stata accettata solo parzialmente da Parte_1
, il quale ha chiesto rimodularsi la stessa nei termini seguenti, ossia che l'importo Controparte_2
mensile, ridotto a partire da giugno 2025, rimanga immutato ad €. 250,00 (duecentocinquanta/00)
fino a quando non riprenda a lavorare, e non si riduca a soli €. 200,00 Parte_1
(duecento/00).
La proposta in tal senso può essere accolta, enfatizzando il dato che la ha comunque Pt_1
percepito una somma a titolo di tfr che le darà l'agio di continuare ad occuparsi di pur con le Per_1
connaturali preoccupazioni dovute al fatto che una somma, per quanto cospicua, accantonata in assenza di un lavoro costante tende inevitabilmente a ridursi nel tempo.
Va, pertanto, disposta la riduzione dell'onere di mantenimento che deve a Parte_1
per il mantenimento di nella misura di euro 300,00 fino al 30 Controparte_1 Persona_2
giugno 2025 e nella misura di euro 250,00 fino a quando l'attrice non riprenderà a lavorare.
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
DISPONE che versi a titolo di contribuzione a per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia la somma di euro 300,00 fino al 30 giugno 2025 e a seguire la somma Per_1
di euro 250,00 fino a quando non riprenderà ma a lavorare;
DISPONE che percepisca il 100% dell'assegno unico familiare;
Controparte_1
COMPENSA le spese di lite
Si comunichi.
Avellino, 7/4/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott. Maria Iandiorio)