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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 747/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, Corso Umberto I n.244, presso Parte_1
l'Avv. Vinci Francesco e Tassone Francesco (PEC:
che lo rappresenta e Email_1 Email_2
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Triolo Ettore e Grandizio Valeria (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_3 tti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI 001336262, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il II trim. 2016, in ragione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 2202.20/09/2018.0119737 prodromico all'ordinanza impugnata, della decadenza dal CP_1
e di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accogliere il presente ricorso, dichiarare la nulla, illegittima, invalida, in efficace e non produttiva di effetti l'ordinanza ingiunzione Ordinanza di pagamento, n. OI 001336262 protocollo 2202.21/03/2023.0045032 e comunque CP_1 dichiarare inefficace l'atto impugnato, in quanto infondato in fatto e diritto;
annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione qui impugnata per violazione delle norme richiamate nelle motivazioni o, quantomeno, annullarla per insussistenza della pretesa tributaria;
condannare, per i motivi tutti di cui al presente atto, le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente ed alla somma che sarà ritenuta di giustizia a norma dell'art. 96 c.p.c equitativamente determinato. In via del tutto subordinata: accertare e dichiarare estinto l'obbligo di pagare la somma ingiunta per inesistenza giuridica della notifica degli atti prodromici;
nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso che venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L.689/81). Con condanna al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, rimodulando la sanzione imputata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia contenziosa.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Chiarito quanto sopra, occorre rilevare come parte ricorrente, abbia dedotto e documentato all'odierna udienza, l'intervenuto pagamento della somma irrogata a titolo di sanzione come rideterminata dall' convenuto a seguito dell'entrata in vigore del cit. art. 23. co. 1, D.L. CP_1
48/2023.
4. Va, pertanto, dichiarata, per le ragioni sopra esposte, la cessazione dell'affare contenzioso relativamente alle somme pretese con l'ordinanza impugnata.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia contenziosa;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Serra San Bruno, Corso Umberto I n.244, presso Parte_1
l'Avv. Vinci Francesco e Tassone Francesco (PEC:
che lo rappresenta e Email_1 Email_2
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Triolo Ettore e Grandizio Valeria (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_3 tti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI 001336262, emessa a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il II trim. 2016, in ragione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 2202.20/09/2018.0119737 prodromico all'ordinanza impugnata, della decadenza dal CP_1
e di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accogliere il presente ricorso, dichiarare la nulla, illegittima, invalida, in efficace e non produttiva di effetti l'ordinanza ingiunzione Ordinanza di pagamento, n. OI 001336262 protocollo 2202.21/03/2023.0045032 e comunque CP_1 dichiarare inefficace l'atto impugnato, in quanto infondato in fatto e diritto;
annullare e/o revocare l'ordinanza ingiunzione qui impugnata per violazione delle norme richiamate nelle motivazioni o, quantomeno, annullarla per insussistenza della pretesa tributaria;
condannare, per i motivi tutti di cui al presente atto, le parti resistenti al risarcimento di tutti i danni cagionati all'odierno ricorrente ed alla somma che sarà ritenuta di giustizia a norma dell'art. 96 c.p.c equitativamente determinato. In via del tutto subordinata: accertare e dichiarare estinto l'obbligo di pagare la somma ingiunta per inesistenza giuridica della notifica degli atti prodromici;
nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso che venga applicata la sanzione nella misura minima (art. 11 L.689/81). Con condanna al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, rimodulando la sanzione imputata e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia contenziosa.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Chiarito quanto sopra, occorre rilevare come parte ricorrente, abbia dedotto e documentato all'odierna udienza, l'intervenuto pagamento della somma irrogata a titolo di sanzione come rideterminata dall' convenuto a seguito dell'entrata in vigore del cit. art. 23. co. 1, D.L. CP_1
48/2023.
4. Va, pertanto, dichiarata, per le ragioni sopra esposte, la cessazione dell'affare contenzioso relativamente alle somme pretese con l'ordinanza impugnata.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia contenziosa;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani