CASS
Ordinanza 26 aprile 2023
Ordinanza 26 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, ordinanza 26/04/2023, n. 17373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17373 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TI VI nato il [...] AJ AL nato il [...] AP BI nato il [...] RI RI nato il [...] avverso la sentenza del 22/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
i TéEtélseritIte-le con~G PIERCII-GRGIO MO-R6SINI/ \--urdtruil di en so re) Penale Ord. Sez. 2 Num. 17373 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 11/01/2023 Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati in epigrafe. 3. I ricorsi, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, nonché la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/1/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
i TéEtélseritIte-le con~G PIERCII-GRGIO MO-R6SINI/ \--urdtruil di en so re) Penale Ord. Sez. 2 Num. 17373 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 11/01/2023 Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati in epigrafe. 3. I ricorsi, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio, nonché la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/1/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente